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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA AN,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 06/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1717/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
SAAG DI IL (ME) 14/03/1986, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Marcella Alberghina e dall'avv. Mariangela Cirrincione, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu in forza di procure
1 generali alle liti conferita in data 22.03.2024, Rep. N. , a rogito Dott. P.IVA_2
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Messina, nella Via Persona_1
Armeria n.1, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell , giusta CP_1
procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione a fermo amministrativo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 27/03/2025 la ricorrente impugnava il preavviso di fermo intimato dall' sulla base dei seguenti avvisi di addebito: n. CP_3
59520160000519183000, 59520160003495587000, 59520170001850177000,
59520180001504242000, 59520180004303239000, 59520190000872633000,
59520190004067684000, 59520210001568475000, 59520220004872483000,
59520230002466392000,
Deduceva come la pretesa sarebbe stata collegata all' attività svolta dalla ricorrente a far data dal 2.10.2009, in forma di impresa individuale denominata
“S.O.S. Tata di CA NT A” e ne contestava la fondatezza considerato che la predetta attaività veniva cessata a far data dall'8.9.2012, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate del 4.10.2012.
Deduceva inoltre di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall'ente.
Costituendosi l' deduceva l'avvenuto sgravio delle pretese creditorie e CP_3 chiedeva tuttavia la compensazione delle spese di lite considerato che la variazione formale dell'iscrizione alla camera di commercio era avvenuta solo nel Marzo 2025.
Udite le parti, la causa viene così decisa.
2. Deve darsi atto dell'avvenuto sgravio delle pretese creditorie, tale da determinare la cessazione della materia del contendere.
2 Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza virtuale in considerazione della permeabilità delle informazioni tra l'Agenzia delle Entrate e l' e che, in data 4.10.2012, la contribuente aveva CP_3
dichiarato al primo ente la cessazione dell'attività, presupposto che elimina il diritto di credito previdenziale.
Le spese di lite devono quindi essere poste a carico dell' e si liquidano ex CP_3
D.M. n. 55/2014 e ss come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate, la durata infratriennale del giudizio e l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_3
ricorrente, che si liquidano in euro 3.290,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 06/11/2025
Il Giudice del Lavoro
TA AN
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA AN,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 06/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1717/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
SAAG DI IL (ME) 14/03/1986, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Marcella Alberghina e dall'avv. Mariangela Cirrincione, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu in forza di procure
1 generali alle liti conferita in data 22.03.2024, Rep. N. , a rogito Dott. P.IVA_2
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Messina, nella Via Persona_1
Armeria n.1, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell , giusta CP_1
procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione a fermo amministrativo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 27/03/2025 la ricorrente impugnava il preavviso di fermo intimato dall' sulla base dei seguenti avvisi di addebito: n. CP_3
59520160000519183000, 59520160003495587000, 59520170001850177000,
59520180001504242000, 59520180004303239000, 59520190000872633000,
59520190004067684000, 59520210001568475000, 59520220004872483000,
59520230002466392000,
Deduceva come la pretesa sarebbe stata collegata all' attività svolta dalla ricorrente a far data dal 2.10.2009, in forma di impresa individuale denominata
“S.O.S. Tata di CA NT A” e ne contestava la fondatezza considerato che la predetta attaività veniva cessata a far data dall'8.9.2012, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate del 4.10.2012.
Deduceva inoltre di aver presentato ricorso amministrativo, rigettato dall'ente.
Costituendosi l' deduceva l'avvenuto sgravio delle pretese creditorie e CP_3 chiedeva tuttavia la compensazione delle spese di lite considerato che la variazione formale dell'iscrizione alla camera di commercio era avvenuta solo nel Marzo 2025.
Udite le parti, la causa viene così decisa.
2. Deve darsi atto dell'avvenuto sgravio delle pretese creditorie, tale da determinare la cessazione della materia del contendere.
2 Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza virtuale in considerazione della permeabilità delle informazioni tra l'Agenzia delle Entrate e l' e che, in data 4.10.2012, la contribuente aveva CP_3
dichiarato al primo ente la cessazione dell'attività, presupposto che elimina il diritto di credito previdenziale.
Le spese di lite devono quindi essere poste a carico dell' e si liquidano ex CP_3
D.M. n. 55/2014 e ss come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate, la durata infratriennale del giudizio e l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_3
ricorrente, che si liquidano in euro 3.290,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 06/11/2025
Il Giudice del Lavoro
TA AN
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