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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11856 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18555 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
quale coniuge superstite ed erede , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. MALANDRINO CLAUDIA, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA, per procura CP_1 generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 14/05/2024, la ricorrente in epigrafe indicata, quale coniuge superstite ed erede di ha dedotto: che il proprio dante causa nel Persona_1
periodo dal 24.6.1957 al 31.5.1994, epoca del pensionamento, ha lavorato, con orario a tempo pieno, alle dipendenze della società
[...]
prima Controparte_2
denominata TA OS A. e F., come operaio manutentore di impianti di irrigazione e pompe idrauliche;
che nello svolgimento delle proprie mansioni, che comportavano il taglio, il montaggio e la posa di grandi tubi idraulici, è stato esposto alla inalazione di fibre di 1 amianto, che veniva aerodisperso nell'aria durante l'utilizzo di frullini, seghe e torni, essendo i tubi - forniti dalle soc. , e - fatti in CP_3 CP_4 CP_5 fibrocemento e cemento-amianto; che nell'espletamento delle sue mansioni non era dotato di mascherine professionali e operava soprattutto in condutture sotterranee;
che allorquando adibito all'assistenza a pompe idrauliche, nelle quali erano presenti guarnizioni contenenti amianto, operava presso capannoni ricoperti di amianto;
che le tute di lavoro piene di pulviscolo di amianto venivano portate a casa e lavate dalla moglie;
che il de cuius non ha avuto altri contatti, nella vita privata, con materiali contenenti amianto;
che alcuni anni dopo il pensionamento ha iniziato ad accusare affanno e stanchezza e nel luglio 2020, a seguito di
TAC e biopsia polmonare, gli veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico che lo ha condotto alla morte in data 7.8.2020; che gli eredi del provvedevano ad inoltrare Per_1 domanda di riconoscimento della eziologia professionale, ai fini della concessione della rendita ai superstiti e assegno una tantum, domanda tuttavia archiviata negativamente il
13.3.2021 per carenza di documentazione medica attestante la malattia professionale;
che pertanto in data 1.12.2022 la ricorrente inoltrava domanda all' di riconoscimento CP_1
della malattia professionale e rendita ai superstiti con assegno funerario, e in pari data gli eredi tutti proponevano ricorso avverso l'archiviazione precedente, concluso anch'esso negativamente con provvedimento del 3.11.2023 per carente prova dell'esposizione al rischio amianto.
Tanto esposto, assumendo l'erroneità delle determinazioni dell' tenuto conto CP_1 delle stesse linee guida dell'istituto ed essendo la malattia peraltro tabellata in relazione alle mansioni svolte, ha convenuto in giudizio l affinché, accertata la malattia CP_6
professionale contratta dal de cuius ed il nesso causale o concausale con il decesso occorso,
l' sia condannato alla erogazione in favore della ricorrente, quale coniuge superstite CP_1
ed erede, della rendita ai superstiti e l'assegno una tantum ex art. 85 d.p.d.r. 1124/1965, oltre accessori e con condanna di spese da distrarsi.
Si è costituito l' contestando l'avversa pretesa in ragione dell'assenza di prova CP_1 dell'esposizione al rischio di malattia professionale, il cui onere grava per intero sul lavoratore, concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione, l' si è dichiarato disponibile a rivalutare il caso in via CP_1 amministrativa;
nelle more del giudizio la domanda è stata accolta dall'ufficio amministrativo, che quindi ha provveduto alla liquidazione e al pagamento della rendita. 2 Con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.9.2025 e del 18.11.2025, entrambe le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione della prestazione, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse, in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, atteso il riconoscimento in via amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso, non possono che essere poste a carico dell' . CP_1
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore e con concreta determinazione dell'ammontare del compenso tenendo conto della collaborazione prestata dall'Ufficio, che ha consentito di definire il processo senza procedere alla complessa istruttoria che si sarebbe resa necessaria, anche a mezzo di CTU, ed in relazione al ridotto impegno nella fase decisionale determinato dalla discussione limitata alla sola regolamentazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
quale coniuge superstite ed erede , con ricorso
[...] Persona_1
depositato il 15.5.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna l' al pagamento in favore dell'Avv. Claudia MALANDRINO, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €2696,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Roma, 19/11/2025
Il Giudice
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