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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1660/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 7 febbraio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa
Emanuela Ruscio , sono comparsi l'avv. RUSSO GIULIA per parte attrice, nonché l'avv. PIRROTTINA CONCETTO in per parte convenuta e l'avv. GRASSI in sostituzione dell'avv. BATINI .
Il Giudice
Invita le parti alla discussione
L'avv. RUSSO GIULIA si riporta a tutti gli atti e verbali di causa ed insiste nelle conclusioni per come in atti con l'accoglimento della domanda, impugnando e contestando tutto quanto ex adevrso dedotto.
L'avv. PIRROTTINA CONCETTO si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed insiste nel rigetto della domanda come in tutte le richieste in atti.
L'avv. GRASSI si riporta agli atti e verbali di causa e nelle conclusioni per come alle note scritte.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il GOP
Dr.ssa Emanuela Ruscio
1 All'esito della camera di consiglio, ad ore 18.30 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 7.2.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 7.2.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 1660 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da
2 sig. (cod. fisc. ), nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a Vibo Valentia il 28/01/1969, cod. fisc. , C.F._2 quale titolare della ditta di (P. Parte_2 Parte_1
Iva con sede legale in Limbadi (VV) alla C/da La P.IVA_1
Storta s.n.c., difeso e rappresentato dall'avv. Giulia RUSSO del foro di Vibo Valentia giusta procura in atti ,
(ATTORE ) contro
Dott. , nato a [...], il [...] Controparte_1
e residente a Palmi (RC), alla c.da Scinà n. 83 e con studio in Via
Statale 111, n. 91, Gioia Tauro (RC) 89013, Cod. fisc.
difeso e rappresentato dall'avv. Concetto C.F._3
Pirrottina del foro di Palmi giusta procura in atti
( CONVENUTO)
E con
CON RIFERIMENTO AL Controparte_2
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. AEAW0052122- Co
(codice fiscale e partita IVA ), in persona della P.IVA_2 dott.ssa quale Procuratore Speciale del Controparte_3
Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini del foro di Milano giusta procura in atti
( TERZO CHIAMATO IN MANLEVA) avente ad oggetto: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di
3 cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, il Dr.
[...]
per come in atti generalizzato- per ivi sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo per inadempimento all'incarico conferito quale professionista tenuto alla gestione della contabilità dell'azienda quanto al regolare invio delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta dal 2012 e sino al 2017/2018 e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione dell'inadempimento posto in essere.
Deduceva unitamente alla citazione che nel 2012 aveva conferito al convenuto dr incarico per la gestione della contabilità CP_1
della sua azienda e che nell'anno 2018 subiva un accertamento della Guardia di Finanza relativo alla completezza delle documentazione contabile e della dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2012, 2013 2014, etc, laddove risultava che il professionista delegato alla trasmissione dei dati contabili dell'azienda già dal primo anno inviava la dichiarazione in bianco( per l'anno 2012) e provvedeva poi ad integrarla mentre per gli anni successivi provveda sistematicamente ad inviare la dichiarazione principale e poi una integrativa, con la conseguenza che a seguito del controllo dei militari l'attore è stato destinatario di diversi
4 avvisi di accertamento con sanzioni per omissioni ed errori dovuti all'inadempimento del commercialista per la somma totale di circa euro 300.000,00 che lo stesso è stato costretto a pagare. Precisava ancora che l'attore aveva rihciesto l'intervento del commercialista per la verifica della possibilità di impugnare gli atti presso la competente commissione ed anche in questo caso, nonostante le rassicurazioni, appurava che nulla era stato fatto dal professionista e concludeva per il riconoscimento della responsabilità di quest'ultimo oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava la CP_1
domanda per come formulata, deduceva di non avere mai ricevuto alcuno incarico formale dall'attore quanto alla gestione contabile dell'azienda che era rimasta nella disponibilità dei suoi uffici amministrativi, dovendosi il suo incarico limitarei alla gestione delle buste paga, delle assunzione dei dipendenti e dei relativi contratti. Ribadiva che l'invio delle dichiarazioni avveniva solo su dati provenienti dall'azienda che era l'esclusivo detentore dei libri contabili e che in relazione all'accertamento della guardia di finanza e del ricorso tributario aveva dato la sua disponibilità ma non aveva poi ricevuto alcun incarico formale né scritto né verbale, in ogni caso chiedeva di chiamare in manleva la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato polizza di responsabilità professionale.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva la Controparte_2
contestando la domanda dell'attore per come formulata
[...]
in quanto generica ed in ogni caso quanto alla domanda di
5 manleva eccepiva la inoperatività della polizza sotto diversi aspetti e concludeva per il rigetto della domanda e la sua estromissione de giudizio .
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale, veniva rigettata la richiesta di CTu e dopo il passaggio a diversi giudici il fascicolo veniva trasmesso a questo GOP per la decisione.
All'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente della parti e trattenuta in decisione previo scambio di note conclusive.
****
Innanzitutto il Tribunale ritiene che per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui è possibile decidere direttamente la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (più liquida, appunto) anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni, anche preliminari (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014; n. 23531/2016; nn. 2853/2017; 2909/2017;
5804 e 5805/2017; n. 987/2018) – occorra rigettare nel merito la domanda.
E' fuor di dubbio che la fattispecie oggetto del contendere sia proprio il comportamento del professionista nell'esecuzione del mandato ricevuto.
E' posto in contestazione che il Dr , quale consulente CP_1 contabile di fiducia della parte attrice, nonostante il conferimento dell'incarico non avrebbe dato esecuzione al suo incarico non provvedendo negli anni dal 2012 e sino al 2015 e 2018 ad inviare le dichiarazioni dei dati fiscali e contabili in maniera corretta, per come precisato in dettaglio nella premessa in fatto della citazione,
6 con la conseguenza di essere stato destinatario di un accertamento della guardia di Finanza che lo ha costretto per ciascun anno della errata attività del consulente a pagare sanzioni per oltre euro 300.000,00 oltre a tutti i danni non patrimoniali e morali subiti.
Orbene, nel caso che ci occupa è conforme la giurisprudenza che con specifico riferimento alla posizione del commercialista,
(Cass. n. 9917 del 26/04/2010) specifica che : “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”.
Ed ancora che (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13873 del
06/07/2020 (Rv. 658305 - 01)): << La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione
7 prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. >>
Tanto precisato, dall'istruttoria risulta essere emerso che il Dr
CC avesse formale incarico per la gestione delle buste paga, dei contratti e delle assunzione dei dipendenti e di non avere mai gestito in via diretta la contabilità e i dati fiscali della ditta individuale dell'attore che veniva gestita direttamente in azienda.
Nello specifico durante l'istruttoria è stato accertato in contraddittorio che la gestione contabile dell'azienda avveniva nei propri uffici amministrativi e che poi i dati venivano di fatto trasferiti presso il commercialista che si occupava della parte relativa alla trasmissione.
I testi escussi sia da una parte che dall'altra confermano questo tipo di rapporto, e per ciò solo danno conferma alla deduzione del che la conseguenza dell'accertamento CP_1
fiscale era dipeso principalmente dalla carente documentazione a disposizione per l'invio.
Allo stesso modo, seppure risulti dedotto dalla parte attrice di avere conferito l'incarico specifico al quanto alla tenuta CP_1 della contabilità non risulta in atti la prova del relativo accordo, né la presenza di una fattura generica che indica la voce di contabilità e consulenza del lavoro può -a parere di questo tribunale- ritenersi prova idonea quanto al conferimento dell'incarico.
Non risulta conferito neanche l'incarico ad impugnare i verbali del dedotto accertamento.
8 Orbene, non risulta accertato in atti che il commercialista abbia avuto incarico dalla cliente e soprattutto che lo stesso abbia posto in essere una condotta tale per cui ne possa essere derivata una qualsivoglia conseguenza dannosa, non potendo essere sufficienti a tal fine le mail allegate e dedotte in atti, né dall'istruttoria processuale risultano emersi ulteriori elementi idonei al fine richiesto.
Infatti, non risulta provato né il nesso causale tra la condotta ed il danno ed infine non vi è prova di un qualsivoglia risultato favorevole se il professionista avesse posto in essere correttamente la sua attività.
Tanto basta a questo tribunale per il rigetto della domanda ogni ulteriore istanza è da ritenersi riassorbita.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio nonché del rapporto intercorrente tra le parti in causa, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti di Parte_1 CP_1
+1 così provvede:
[...]
-rigetta la domanda
- spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 7.2.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
9 10
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 7 febbraio 2025, innanzi al giudice, dott.ssa
Emanuela Ruscio , sono comparsi l'avv. RUSSO GIULIA per parte attrice, nonché l'avv. PIRROTTINA CONCETTO in per parte convenuta e l'avv. GRASSI in sostituzione dell'avv. BATINI .
Il Giudice
Invita le parti alla discussione
L'avv. RUSSO GIULIA si riporta a tutti gli atti e verbali di causa ed insiste nelle conclusioni per come in atti con l'accoglimento della domanda, impugnando e contestando tutto quanto ex adevrso dedotto.
L'avv. PIRROTTINA CONCETTO si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed insiste nel rigetto della domanda come in tutte le richieste in atti.
L'avv. GRASSI si riporta agli atti e verbali di causa e nelle conclusioni per come alle note scritte.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il GOP
Dr.ssa Emanuela Ruscio
1 All'esito della camera di consiglio, ad ore 18.30 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 7.2.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, all'udienza del 7.2.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 1660 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da
2 sig. (cod. fisc. ), nato Parte_1 CodiceFiscale_1
a Vibo Valentia il 28/01/1969, cod. fisc. , C.F._2 quale titolare della ditta di (P. Parte_2 Parte_1
Iva con sede legale in Limbadi (VV) alla C/da La P.IVA_1
Storta s.n.c., difeso e rappresentato dall'avv. Giulia RUSSO del foro di Vibo Valentia giusta procura in atti ,
(ATTORE ) contro
Dott. , nato a [...], il [...] Controparte_1
e residente a Palmi (RC), alla c.da Scinà n. 83 e con studio in Via
Statale 111, n. 91, Gioia Tauro (RC) 89013, Cod. fisc.
difeso e rappresentato dall'avv. Concetto C.F._3
Pirrottina del foro di Palmi giusta procura in atti
( CONVENUTO)
E con
CON RIFERIMENTO AL Controparte_2
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. AEAW0052122- Co
(codice fiscale e partita IVA ), in persona della P.IVA_2 dott.ssa quale Procuratore Speciale del Controparte_3
Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini del foro di Milano giusta procura in atti
( TERZO CHIAMATO IN MANLEVA) avente ad oggetto: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di
3 cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, il Dr.
[...]
per come in atti generalizzato- per ivi sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità professionale di quest'ultimo per inadempimento all'incarico conferito quale professionista tenuto alla gestione della contabilità dell'azienda quanto al regolare invio delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta dal 2012 e sino al 2017/2018 e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione dell'inadempimento posto in essere.
Deduceva unitamente alla citazione che nel 2012 aveva conferito al convenuto dr incarico per la gestione della contabilità CP_1
della sua azienda e che nell'anno 2018 subiva un accertamento della Guardia di Finanza relativo alla completezza delle documentazione contabile e della dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2012, 2013 2014, etc, laddove risultava che il professionista delegato alla trasmissione dei dati contabili dell'azienda già dal primo anno inviava la dichiarazione in bianco( per l'anno 2012) e provvedeva poi ad integrarla mentre per gli anni successivi provveda sistematicamente ad inviare la dichiarazione principale e poi una integrativa, con la conseguenza che a seguito del controllo dei militari l'attore è stato destinatario di diversi
4 avvisi di accertamento con sanzioni per omissioni ed errori dovuti all'inadempimento del commercialista per la somma totale di circa euro 300.000,00 che lo stesso è stato costretto a pagare. Precisava ancora che l'attore aveva rihciesto l'intervento del commercialista per la verifica della possibilità di impugnare gli atti presso la competente commissione ed anche in questo caso, nonostante le rassicurazioni, appurava che nulla era stato fatto dal professionista e concludeva per il riconoscimento della responsabilità di quest'ultimo oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava la CP_1
domanda per come formulata, deduceva di non avere mai ricevuto alcuno incarico formale dall'attore quanto alla gestione contabile dell'azienda che era rimasta nella disponibilità dei suoi uffici amministrativi, dovendosi il suo incarico limitarei alla gestione delle buste paga, delle assunzione dei dipendenti e dei relativi contratti. Ribadiva che l'invio delle dichiarazioni avveniva solo su dati provenienti dall'azienda che era l'esclusivo detentore dei libri contabili e che in relazione all'accertamento della guardia di finanza e del ricorso tributario aveva dato la sua disponibilità ma non aveva poi ricevuto alcun incarico formale né scritto né verbale, in ogni caso chiedeva di chiamare in manleva la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato polizza di responsabilità professionale.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva la Controparte_2
contestando la domanda dell'attore per come formulata
[...]
in quanto generica ed in ogni caso quanto alla domanda di
5 manleva eccepiva la inoperatività della polizza sotto diversi aspetti e concludeva per il rigetto della domanda e la sua estromissione de giudizio .
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale, veniva rigettata la richiesta di CTu e dopo il passaggio a diversi giudici il fascicolo veniva trasmesso a questo GOP per la decisione.
All'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente della parti e trattenuta in decisione previo scambio di note conclusive.
****
Innanzitutto il Tribunale ritiene che per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui è possibile decidere direttamente la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (più liquida, appunto) anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni, anche preliminari (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014; n. 23531/2016; nn. 2853/2017; 2909/2017;
5804 e 5805/2017; n. 987/2018) – occorra rigettare nel merito la domanda.
E' fuor di dubbio che la fattispecie oggetto del contendere sia proprio il comportamento del professionista nell'esecuzione del mandato ricevuto.
E' posto in contestazione che il Dr , quale consulente CP_1 contabile di fiducia della parte attrice, nonostante il conferimento dell'incarico non avrebbe dato esecuzione al suo incarico non provvedendo negli anni dal 2012 e sino al 2015 e 2018 ad inviare le dichiarazioni dei dati fiscali e contabili in maniera corretta, per come precisato in dettaglio nella premessa in fatto della citazione,
6 con la conseguenza di essere stato destinatario di un accertamento della guardia di Finanza che lo ha costretto per ciascun anno della errata attività del consulente a pagare sanzioni per oltre euro 300.000,00 oltre a tutti i danni non patrimoniali e morali subiti.
Orbene, nel caso che ci occupa è conforme la giurisprudenza che con specifico riferimento alla posizione del commercialista,
(Cass. n. 9917 del 26/04/2010) specifica che : “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario,
l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”.
Ed ancora che (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13873 del
06/07/2020 (Rv. 658305 - 01)): << La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente;
in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione
7 prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. >>
Tanto precisato, dall'istruttoria risulta essere emerso che il Dr
CC avesse formale incarico per la gestione delle buste paga, dei contratti e delle assunzione dei dipendenti e di non avere mai gestito in via diretta la contabilità e i dati fiscali della ditta individuale dell'attore che veniva gestita direttamente in azienda.
Nello specifico durante l'istruttoria è stato accertato in contraddittorio che la gestione contabile dell'azienda avveniva nei propri uffici amministrativi e che poi i dati venivano di fatto trasferiti presso il commercialista che si occupava della parte relativa alla trasmissione.
I testi escussi sia da una parte che dall'altra confermano questo tipo di rapporto, e per ciò solo danno conferma alla deduzione del che la conseguenza dell'accertamento CP_1
fiscale era dipeso principalmente dalla carente documentazione a disposizione per l'invio.
Allo stesso modo, seppure risulti dedotto dalla parte attrice di avere conferito l'incarico specifico al quanto alla tenuta CP_1 della contabilità non risulta in atti la prova del relativo accordo, né la presenza di una fattura generica che indica la voce di contabilità e consulenza del lavoro può -a parere di questo tribunale- ritenersi prova idonea quanto al conferimento dell'incarico.
Non risulta conferito neanche l'incarico ad impugnare i verbali del dedotto accertamento.
8 Orbene, non risulta accertato in atti che il commercialista abbia avuto incarico dalla cliente e soprattutto che lo stesso abbia posto in essere una condotta tale per cui ne possa essere derivata una qualsivoglia conseguenza dannosa, non potendo essere sufficienti a tal fine le mail allegate e dedotte in atti, né dall'istruttoria processuale risultano emersi ulteriori elementi idonei al fine richiesto.
Infatti, non risulta provato né il nesso causale tra la condotta ed il danno ed infine non vi è prova di un qualsivoglia risultato favorevole se il professionista avesse posto in essere correttamente la sua attività.
Tanto basta a questo tribunale per il rigetto della domanda ogni ulteriore istanza è da ritenersi riassorbita.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio nonché del rapporto intercorrente tra le parti in causa, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti di Parte_1 CP_1
+1 così provvede:
[...]
-rigetta la domanda
- spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 7.2.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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