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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1579/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa EN De IR Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1579/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)” promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. MARINO Parte_1 Parte_2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 14/11/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Sant'ANTONIO ABATE il 29/06/1986 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 51), deducendo che dal matrimonio erano nate le figlie , e , tutte Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti, oltre che sposate. Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274). In relazione, poi, alla domanda cumulata di divorzio congiunto, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 28727/2023 ha stabilito come “Il Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passato giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), I. n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”, elaborando, pertanto, il seguente principio di diritto al quale questo Tribunale intende aderire: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità – ex lege prevista e sopra indicata – a tale scopo fissando udienza per la successiva (e definitiva) pronuncia divorzile. Si invitano, peraltro, sin d'ora i procuratori, per la prossima udienza come fissata e da trattare in forma scritta ex art. 473bis n. 51 c.p.c., a trasmettere, in uno alle note telematiche, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, eventualmente rilasciato al verificarsi dei presupposti di legge.
Altre questioni Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, di cu, peraltro, si prenderà atto, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio in Sant'ANTONIO ABATE il 29/06/1986 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 51),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste.
Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Cosi deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa EN De IR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa EN De IR Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Di SEPARAZIONE
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 1579/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)” promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. MARINO Parte_1 Parte_2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 14/11/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Sant'ANTONIO ABATE il 29/06/1986 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 51), deducendo che dal matrimonio erano nate le figlie , e , tutte Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti, oltre che sposate. Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274). In relazione, poi, alla domanda cumulata di divorzio congiunto, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 28727/2023 ha stabilito come “Il Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passato giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), I. n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”, elaborando, pertanto, il seguente principio di diritto al quale questo Tribunale intende aderire: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Conclusivamente, questo Tribunale pronuncerà sentenza parziale di separazione, con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità – ex lege prevista e sopra indicata – a tale scopo fissando udienza per la successiva (e definitiva) pronuncia divorzile. Si invitano, peraltro, sin d'ora i procuratori, per la prossima udienza come fissata e da trattare in forma scritta ex art. 473bis n. 51 c.p.c., a trasmettere, in uno alle note telematiche, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, eventualmente rilasciato al verificarsi dei presupposti di legge.
Altre questioni Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, di cu, peraltro, si prenderà atto, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio in Sant'ANTONIO ABATE il 29/06/1986 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1986, parte II, serie A, n. 51),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Provvede come da separata ordinanza per rendere l'ulteriore pronuncia di divorzile, al verificarsi delle condizioni di procedibilità ex lege previste.
Compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Cosi deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone
La Presidente Dott.ssa EN De IR