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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8444 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. FRANCESCO GARA' presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
residente in [...]a Cariati (Vico), 37; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.1.25;
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2024 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli il 24.04.2008 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 31.05.23, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 3330 depositato il 26.6.23 reso nel procedimento RG 29583/22 chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili e fossero adottati i provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
1 Su istanza nell'interesse del ricorrente veniva disposta la trattazione dell'udienza del 16.1.25 con videocollegamento tramite TEAMS.
La resistente non si costituiva malgrado rituale notifica del ricorso
All'udienza del 16.1.25 tenuta con le modalità indicate il giudice rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione della convenuta ne dichiarava la contumacia. Il Giudice dava atto che era comparso in videocollegamento tramite TEAMS il ricorrente
[...]
, assistito dal difensore e procedeva a sentire la Controparte_1
parte.
Il ricorrente dichiarava di comprendere e parlare l'italiano e non avere bisogno di un interprete, confermava le difese e la volontà di divorziare ed a richiesta la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come sopra.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituitasi in giudizio sebbene regolarmene citata.
La domanda, da intendersi volta alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Non essendoci figli minori o maggiorenni non autosufficienti della coppia e non avendo il ricorrente domandato alcuna statuizione accessoria, va pronunciata solo sentenza sullo status.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, della mancata costituzione della resistente si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
2 1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra Controparte_1
e (atto n.12, parte I, s., sez. D reg. Atti Matrimonio anno
[...] CP_2
2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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