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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2374/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nata ad [...], il [...], di cittadinanza italiana, residente Parte_1
in Ivrea (To) via Gobetti n. 5, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Ivrea (To), Via Baratono n. 3, presso lo studio dell'Avv. Franca Sapone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
14.05.1961 residente in [...], con l'Avv. Valeria Giacometti
con Studio in Ivrea (TO), Via Torino n. 289 che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti resistente
pagina 1 di 5 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione
degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di Parte_1
divorzio dell'importo di euro 150,00 mensili a decorrere da luglio 2025 da porsi a carico del Sig.
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del Controparte_1
costo della vita rilevato dall'Istat, con prima decorrenza luglio 2026;
la rinuncia all'arretrato a titolo di rivalutazione ISTAT;
Parte_1
c) le parti concordano che sarà riconosciuta e attribuita alla sig.ra come per legge ex Parte_1
art. 12bis comma I, L. 898/1970 la somma di € 15.000,00 sull'Indennità di Fine Rapporto del
marito entro il 15 luglio 2025;
spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 13.9.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi si sposavano in data 11.6.1983, in regime di comunione dei beni, con rito concordatario, atto trascritto in data 13.6.1983 nei registri di stato civile del Comune di
Ivrea al n. 35 Parte II – Serie A, anno 1983 (doc. 3);
- i coniugi in data 8.5.1989 con apposita convenzione matrimoniale sceglievano il regime in separazione dei beni (doc. 4);
pagina 2 di 5 - dal matrimonio sono nati ad Ivrea i figli ed oggi entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti;
- i coniugi si separavano consensualmente in data 2.2.2009, con verbale omologato dal
Tribunale di Ivrea in data 6.2.2009 (doc. 5);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
25.6.2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, avendo trovato l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 2.2.2009, erano autorizzati a vivere separati, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 6.2.2009 (doc. 5).
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
pagina 3 di 5 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 11.6.1983, in regime di comunione dei
[...] Controparte_1
beni, con rito concordatario, atto trascritto in data 13.6.1983 nei registri di stato civile del
Comune di Ivrea al n. 35 Parte II – Serie A, anno 1983
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno Parte_1
di divorzio dell'importo di euro 150,00 mensili a decorrere da luglio 2025 da porsi a carico del Sig. con la previsione di adeguamento automatico Controparte_1
secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, con prima decorrenza luglio
2026;
b) la rinuncia all'arretrato a titolo di rivalutazione ISTAT;
Parte_1
c) le parti concordano che sarà riconosciuta e attribuita alla sig.ra come per Parte_1
legge ex art. 12bis comma I, L. 898/1970 la somma di € 15.000,00 sull'Indennità di Fine
Rapporto del marito entro il 15 luglio 2025;
pagina 4 di 5 3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 luglio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2374/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
nata ad [...], il [...], di cittadinanza italiana, residente Parte_1
in Ivrea (To) via Gobetti n. 5, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Ivrea (To), Via Baratono n. 3, presso lo studio dell'Avv. Franca Sapone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
14.05.1961 residente in [...], con l'Avv. Valeria Giacometti
con Studio in Ivrea (TO), Via Torino n. 289 che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti resistente
pagina 1 di 5 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione
degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di Parte_1
divorzio dell'importo di euro 150,00 mensili a decorrere da luglio 2025 da porsi a carico del Sig.
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del Controparte_1
costo della vita rilevato dall'Istat, con prima decorrenza luglio 2026;
la rinuncia all'arretrato a titolo di rivalutazione ISTAT;
Parte_1
c) le parti concordano che sarà riconosciuta e attribuita alla sig.ra come per legge ex Parte_1
art. 12bis comma I, L. 898/1970 la somma di € 15.000,00 sull'Indennità di Fine Rapporto del
marito entro il 15 luglio 2025;
spese compensate.”
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 13.9.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi si sposavano in data 11.6.1983, in regime di comunione dei beni, con rito concordatario, atto trascritto in data 13.6.1983 nei registri di stato civile del Comune di
Ivrea al n. 35 Parte II – Serie A, anno 1983 (doc. 3);
- i coniugi in data 8.5.1989 con apposita convenzione matrimoniale sceglievano il regime in separazione dei beni (doc. 4);
pagina 2 di 5 - dal matrimonio sono nati ad Ivrea i figli ed oggi entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti;
- i coniugi si separavano consensualmente in data 2.2.2009, con verbale omologato dal
Tribunale di Ivrea in data 6.2.2009 (doc. 5);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
25.6.2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampia discussione, avendo trovato l'accordo, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie ed ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate, insistendo nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano innanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 2.2.2009, erano autorizzati a vivere separati, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 6.2.2009 (doc. 5).
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
pagina 3 di 5 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo, può
essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come peraltro richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 11.6.1983, in regime di comunione dei
[...] Controparte_1
beni, con rito concordatario, atto trascritto in data 13.6.1983 nei registri di stato civile del
Comune di Ivrea al n. 35 Parte II – Serie A, anno 1983
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno Parte_1
di divorzio dell'importo di euro 150,00 mensili a decorrere da luglio 2025 da porsi a carico del Sig. con la previsione di adeguamento automatico Controparte_1
secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, con prima decorrenza luglio
2026;
b) la rinuncia all'arretrato a titolo di rivalutazione ISTAT;
Parte_1
c) le parti concordano che sarà riconosciuta e attribuita alla sig.ra come per Parte_1
legge ex art. 12bis comma I, L. 898/1970 la somma di € 15.000,00 sull'Indennità di Fine
Rapporto del marito entro il 15 luglio 2025;
pagina 4 di 5 3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 1 luglio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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