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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 12.12.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 04.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2750 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in Parte_1
Gonnosfanadiga (SU), via del Commercio n. 1, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via De Gioannis n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio RODIN,
dell'Avv. Michela CUCCU e dell'Avv. Fabrizio RODIN, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
Regina Margherita n. 1;
convenuto contumace
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle
spese di lite, da distrarsi in favore degli avv. Rodin e Murino, antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere il pagamento, da parte dell' , dei ratei arretrati
[...] CP_2
sull'indennità di accompagnamento riconosciuta.
2. L' pur Controparte_3
avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
pagina 2 giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Per altro verso, la contumacia della parte convenuta, pur rendendo, infatti, più
agevole la prova della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, in assenza di specifiche prospettazioni difensive della controparte, non comporta certamente ammissione della fondatezza delle pretese azionate e non esime, pertanto, la parte ricorrente dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese.
Nel caso di specie, appunto, è stato documentalmente provato che
[...]
era, al momento della domanda, titolare del diritto a percepire gli Parte_1
arretrati poi effettivamente versati dall' nelle more del giudizio nella CP_4
misura di euro 15.844,40, dovuti a titolo di arretrati (doc. prodotto con le note di trattazione scritta del 12.12.2024).
Per tutte le suesposte ragioni, pertanto, relativamente alla domanda in questione,
per cui è cessata la materia del contendere, al momento in cui il ricorso è stato proposto, esso risultava fondato.
In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto l'
[...]
, in persona del Presidente pro E_
tempore, deve essere condannato a rifondere delle spese Parte_1
del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, dello
pagina 3 scaglione compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la limitata attività svolta.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, c.p.c.,
aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità dell'atto predisposto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' E_
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.830,00
[...]
per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giorgio RODIN, dell'Avv.
Michela CUCCU e dell'Avv. Fabrizio RODIN, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 04.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 4