Art. 1.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.