Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1074
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'invito al pagamento per erronea determinazione del contributo unificato

    La Corte ha ritenuto che il criterio di determinazione del contributo unificato nel processo tributario impone il calcolo con riferimento a ciascun atto impugnato, anche in caso di ricorso cumulativo. Pertanto, il versamento effettuato dal contribuente, pur idoneo per la cartella di maggiore importo, non ha coperto l'obbligazione relativa alla seconda cartella, rendendo legittimo l'invito al pagamento per l'integrazione del contributo dovuto.

  • Accolto
    Legittimità dell'invito al pagamento per corretta determinazione del contributo unificato

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che il criterio di determinazione del contributo unificato tributario impone il calcolo con riferimento a ciascun atto impugnato. Di conseguenza, il versamento effettuato dal contribuente non era sufficiente a coprire l'intero debito, rendendo legittimo l'invito al pagamento emesso dall'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1074
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1074
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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