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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2634/2019 depositato il 16/04/2019
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4623/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2322 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso il contribuente impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato tributario n. 2322/2013, emesso dall'Ufficio di Segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendone l'illegittimità per asserita erronea determinazione del contributo dovuto in relazione a un ricorso cumulativo proposto avverso due cartelle di pagamento, di importo pari rispettivamente a euro
22.810,00 ed euro 545,00.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'invito al pagamento n. 2322/2013, in forza del combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002.
Il ricorrente aveva determinato il contributo unificato sommando il valore delle due cartelle e applicando lo scaglione di valore compreso tra euro 5.000,00 ed euro 25.000,00, procedendo al versamento dell'importo di euro 120,00.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l'invito al pagamento e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, nonché l'erroneità della motivazione in ordine ai criteri di determinazione del contributo unificato.
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la corretta determinazione del contributo unificato tributario in caso di ricorso cumulativo avverso più atti autonomamente impugnabili, nonché la conseguente legittimità dell'invito al pagamento emesso per insufficiente versamento.
Il processo tributario ha natura impugnatoria, avendo ad oggetto l'atto amministrativo e il rapporto giuridico da esso scaturente. Ne consegue che, in presenza di più atti autonomamente impugnabili, ciascuno espressivo di un distinto rapporto giuridico-tributario, il giudizio conserva una pluralità di oggetti, anche quando sia introdotto con un unico ricorso per ragioni di economia processuale.
La Corte di cassazione ha chiarito che la proposizione di un ricorso cumulativo non elide l'autonomia degli atti impugnati, né consente di alterare i criteri legali di determinazione degli oneri processuali (Cass., sez. V, n. 7359/2002; Cass., SS.UU., n. 3692/2009).
Il criterio di determinazione del contributo unificato tributario è fissato dal combinato disposto dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, che definisce il valore della lite con riferimento all'importo del tributo oggetto del singolo atto impugnato, e dell'art. 14, comma
3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, che impone la determinazione del valore per ciascun atto impugnato, anche in appello.
La legge n. 147/2013, art. 1, comma 598, lett. a), ha chiarito che, in caso di ricorso cumulativo, occorre individuare il valore di ciascun atto, determinare il contributo dovuto per ognuno secondo il relativo scaglione e procedere alla sommatoria dei contributi così determinati, non essendo consentito il cumulo dei valori degli atti ai fini dell'individuazione di un unico scaglione.
Nel caso di specie, è pacifico che il contribuente abbia impugnato due cartelle di pagamento distinte, di importo pari rispettivamente a euro 22.810,00 ed euro 545,00, e che abbia determinato il contributo unificato sommando il valore delle stesse e applicando lo scaglione 5.000,00 – 25.000,00, versando l'importo di euro 120,00.
Tale modalità di calcolo, sebbene coerente con il valore complessivo delle pretese azionate, non è conforme alla disciplina del contributo unificato nel processo tributario, che impone il calcolo con riferimento a ciascun atto impugnato.
Ne consegue che il versamento effettuato dal contribuente, pur idoneo a soddisfare l'obbligazione tributaria relativa alla cartella di maggiore importo, non ha assolto l'obbligazione relativa alla seconda cartella, con conseguente legittimità dell'invito al pagamento n. 2322/2013 emesso dall'Amministrazione per l'integrazione del contributo dovuto.
La sentenza di primo grado ha pertanto erroneamente applicato i criteri di determinazione del contributo unificato, confondendo il profilo dell'ammissibilità del ricorso cumulativo con quello, distinto, della quantificazione degli oneri processuali, e deve essere integralmente riformata.
La questione di legittimità costituzionale del criterio di calcolo “per singolo atto” è stata espressamente rigettata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 7 aprile 2016, che ha escluso la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., chiarendo che il contributo unificato attiene alle spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara legittimo l'invito al pagamento del contributo unificato tributario n. 2322/2013. Resistente_1Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 220,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso, nella camera di consiglio, del 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NU AT
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2634/2019 depositato il 16/04/2019
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4623/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2322 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso il contribuente impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato tributario n. 2322/2013, emesso dall'Ufficio di Segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendone l'illegittimità per asserita erronea determinazione del contributo dovuto in relazione a un ricorso cumulativo proposto avverso due cartelle di pagamento, di importo pari rispettivamente a euro
22.810,00 ed euro 545,00.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'invito al pagamento n. 2322/2013, in forza del combinato disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002.
Il ricorrente aveva determinato il contributo unificato sommando il valore delle due cartelle e applicando lo scaglione di valore compreso tra euro 5.000,00 ed euro 25.000,00, procedendo al versamento dell'importo di euro 120,00.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l'invito al pagamento e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, nonché l'erroneità della motivazione in ordine ai criteri di determinazione del contributo unificato.
All'udienza del 24 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la corretta determinazione del contributo unificato tributario in caso di ricorso cumulativo avverso più atti autonomamente impugnabili, nonché la conseguente legittimità dell'invito al pagamento emesso per insufficiente versamento.
Il processo tributario ha natura impugnatoria, avendo ad oggetto l'atto amministrativo e il rapporto giuridico da esso scaturente. Ne consegue che, in presenza di più atti autonomamente impugnabili, ciascuno espressivo di un distinto rapporto giuridico-tributario, il giudizio conserva una pluralità di oggetti, anche quando sia introdotto con un unico ricorso per ragioni di economia processuale.
La Corte di cassazione ha chiarito che la proposizione di un ricorso cumulativo non elide l'autonomia degli atti impugnati, né consente di alterare i criteri legali di determinazione degli oneri processuali (Cass., sez. V, n. 7359/2002; Cass., SS.UU., n. 3692/2009).
Il criterio di determinazione del contributo unificato tributario è fissato dal combinato disposto dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, che definisce il valore della lite con riferimento all'importo del tributo oggetto del singolo atto impugnato, e dell'art. 14, comma
3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, che impone la determinazione del valore per ciascun atto impugnato, anche in appello.
La legge n. 147/2013, art. 1, comma 598, lett. a), ha chiarito che, in caso di ricorso cumulativo, occorre individuare il valore di ciascun atto, determinare il contributo dovuto per ognuno secondo il relativo scaglione e procedere alla sommatoria dei contributi così determinati, non essendo consentito il cumulo dei valori degli atti ai fini dell'individuazione di un unico scaglione.
Nel caso di specie, è pacifico che il contribuente abbia impugnato due cartelle di pagamento distinte, di importo pari rispettivamente a euro 22.810,00 ed euro 545,00, e che abbia determinato il contributo unificato sommando il valore delle stesse e applicando lo scaglione 5.000,00 – 25.000,00, versando l'importo di euro 120,00.
Tale modalità di calcolo, sebbene coerente con il valore complessivo delle pretese azionate, non è conforme alla disciplina del contributo unificato nel processo tributario, che impone il calcolo con riferimento a ciascun atto impugnato.
Ne consegue che il versamento effettuato dal contribuente, pur idoneo a soddisfare l'obbligazione tributaria relativa alla cartella di maggiore importo, non ha assolto l'obbligazione relativa alla seconda cartella, con conseguente legittimità dell'invito al pagamento n. 2322/2013 emesso dall'Amministrazione per l'integrazione del contributo dovuto.
La sentenza di primo grado ha pertanto erroneamente applicato i criteri di determinazione del contributo unificato, confondendo il profilo dell'ammissibilità del ricorso cumulativo con quello, distinto, della quantificazione degli oneri processuali, e deve essere integralmente riformata.
La questione di legittimità costituzionale del criterio di calcolo “per singolo atto” è stata espressamente rigettata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 7 aprile 2016, che ha escluso la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., chiarendo che il contributo unificato attiene alle spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara legittimo l'invito al pagamento del contributo unificato tributario n. 2322/2013. Resistente_1Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 220,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso, nella camera di consiglio, del 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NU AT