Art. 4.
L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte del debito cui erano tenuti a norma dell'art. 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni che comunque dovessero spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto nei confronti dell'Amministrazione che di terzi.
L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte del debito cui erano tenuti a norma dell'art. 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni che comunque dovessero spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto nei confronti dell'Amministrazione che di terzi.