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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14764 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 12.6.2025,
e vertente tra
in proprio e quale erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliato in Roma, Via Quntilio Varo n. 112, presso lo studio dell'Avv. Raul
Carosi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende,
- convenuto -
e
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
pagina 1 di 8 - convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, in proprio e quale erede di Parte_1
, conveniva in giudizio la Repubblica Italiana e la Repubblica Persona_1
Federale di Germania per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla deportazione ad Auschwitz dal Persona_1
14.4.1944.
Si costituiva la eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, la prescrizione, la mancata prova del danno e della qualità di erede, l'estinzione per rinuncia ai diritti, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 12.6.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la per Controparte_1
l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva della
[...]
si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad Controparte_1 causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la pagina 2 di 8 affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si pagina 3 di 8 instaura con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Controparte_1
.
[...]
Ciò premesso, l'attore espone di essere figlio di deportato nel Persona_1
campo di concentramento di Fossoli di Carpi e poi ad Auschwitz, dove era trattato in condizioni disumane.
Il fatto, a non essere contestato dalla parte convenuta e dunque provato ex art. 115
c.p.c., è comunque documentato in atti (doc.ti nn. 1, 2, 3 e 4 fascicolo parte attrice) ed è disattesa l'eccezione di prescrizione.
Il 1° comma dell'art. 43) del d.l. n. 36/2022 dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, mentre il successivo 6° comma fa espressamente salva per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
Ai fini della prescrizione occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Nella fattispecie si è in presenza di un crimine di guerra, il quale, appunto, riguarda i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare.
I crimini di guerra, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è
pagina 4 di 8 soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della
Costituzione.
La qualità di erede è documentata dal certificato in atti (doc. n. 6 fascicolo parte attrice), dal quale risulta che è figlio di Parte_1 Persona_1
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c.
(Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, parte convenuta, a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius” dell'attore, non ha prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la sua esclusione dalla qualità di erede.
Passando alla quantificazione del risarcimento, parte attrice agisce in primo luogo
“jure hereditario” per far valere il danno non patrimoniale subito da Per_1
.
[...]
Orbene, può essere riconosciuto ad in via presuntiva e con una Persona_1
liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita a seguito della privazione della libertà e del successivo trasporto al campo di sterminio di Auschwitz, il quale, avendo riguardo al periodo di deportazione di circa un anno, con cessazione della prigionia in data 29.4.1945, ed alla giovane età all'epoca dei fatti di può essere liquidato in euro Persona_1
pagina 5 di 8 50.000,00, danno entrato nel patrimonio dell'erede, e da ritenersi, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutato ed attualizzato ad oggi.
Tuttavia, ad giusta documentazione in atti, risulta erogato un Persona_1
assegno vitalizio ex d.p.r. n. 2043/1963, recante “Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, attualizzato ad oggi ad euro 5.505,29, nonché ulteriore assegni ex legge n. 932/1980 e legge n. 94/1994, attualizzati ad oggi ad euro 67.917,85.
Gli importi in questione, in base agli scopi sopra evidenziati dalla suddetta normativa, sono da ritenersi in concreto riconducibili alla medesima fattispecie illecita, con la conseguenza che, in base al principio della “compensatio lucri cum damno”, devono essere detratti, e, dunque, essendo gli stessi complessivamente superiori all'importo riconosciuto con la presente sentenza, nulla è più dovuto a tale titolo.
Spetta, peraltro, a GI RE “jure proprio” il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
pagina 6 di 8 In particolare, per i congiunti di persona che ha subito lesioni personali, si opera riferimento ad una liquidazione in via equitativa in forza di una valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Cass. civ., Sez. III, 05/10/2010, n.
20667).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, padre e figlio, ed, ovviamente, nel fatto della gravità per il nucleo familiare dell'evento lesioni in danno di uno stretto parente.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ha riguardo a questi fattori, oltre che all'età della vittima e dei danneggiati, al danno all'integrità psico-fisica subito dalla vittima ed alla circostanza che trattasi di crimine di guerra.
Peraltro, occorre anche osservare, adeguando il risarcimento al caso concreto, che non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, essendo peraltro vissuto fino all'8.6.2022, con la conseguenza che il risarcimento Persona_1
deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
In definitiva, in via equitativa, è riconosciuto un danno di euro 10.000,00, da ritenersi attualizzato e rivalutato ad oggi.
Parte convenuta è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento della metà delle spese processuali, mentre il rigetto della domanda “jure hereditario”, dunque pagina 7 di 8 la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
a) accerta e liquida in favore di in proprio, la somma di euro Parte_1
10.000,00; b) rigetta la domanda di accertamento del danno “jure hereditario”; c) condanna la in persona del presidente pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro
1.300,00 per compensi ed euro 270,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
d) compensa le spese processuali nella restante misura della metà.
Roma, 23.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 12.6.2025,
e vertente tra
in proprio e quale erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliato in Roma, Via Quntilio Varo n. 112, presso lo studio dell'Avv. Raul
Carosi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende,
- convenuto -
e
Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
pagina 1 di 8 - convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, in proprio e quale erede di Parte_1
, conveniva in giudizio la Repubblica Italiana e la Repubblica Persona_1
Federale di Germania per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla deportazione ad Auschwitz dal Persona_1
14.4.1944.
Si costituiva la eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, la prescrizione, la mancata prova del danno e della qualità di erede, l'estinzione per rinuncia ai diritti, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 12.6.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la per Controparte_1
l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva della
[...]
si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad Controparte_1 causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la pagina 2 di 8 affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si pagina 3 di 8 instaura con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Controparte_1
.
[...]
Ciò premesso, l'attore espone di essere figlio di deportato nel Persona_1
campo di concentramento di Fossoli di Carpi e poi ad Auschwitz, dove era trattato in condizioni disumane.
Il fatto, a non essere contestato dalla parte convenuta e dunque provato ex art. 115
c.p.c., è comunque documentato in atti (doc.ti nn. 1, 2, 3 e 4 fascicolo parte attrice) ed è disattesa l'eccezione di prescrizione.
Il 1° comma dell'art. 43) del d.l. n. 36/2022 dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, mentre il successivo 6° comma fa espressamente salva per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
Ai fini della prescrizione occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Nella fattispecie si è in presenza di un crimine di guerra, il quale, appunto, riguarda i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare.
I crimini di guerra, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è
pagina 4 di 8 soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della
Costituzione.
La qualità di erede è documentata dal certificato in atti (doc. n. 6 fascicolo parte attrice), dal quale risulta che è figlio di Parte_1 Persona_1
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c.
(Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, parte convenuta, a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius” dell'attore, non ha prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la sua esclusione dalla qualità di erede.
Passando alla quantificazione del risarcimento, parte attrice agisce in primo luogo
“jure hereditario” per far valere il danno non patrimoniale subito da Per_1
.
[...]
Orbene, può essere riconosciuto ad in via presuntiva e con una Persona_1
liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita a seguito della privazione della libertà e del successivo trasporto al campo di sterminio di Auschwitz, il quale, avendo riguardo al periodo di deportazione di circa un anno, con cessazione della prigionia in data 29.4.1945, ed alla giovane età all'epoca dei fatti di può essere liquidato in euro Persona_1
pagina 5 di 8 50.000,00, danno entrato nel patrimonio dell'erede, e da ritenersi, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutato ed attualizzato ad oggi.
Tuttavia, ad giusta documentazione in atti, risulta erogato un Persona_1
assegno vitalizio ex d.p.r. n. 2043/1963, recante “Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, attualizzato ad oggi ad euro 5.505,29, nonché ulteriore assegni ex legge n. 932/1980 e legge n. 94/1994, attualizzati ad oggi ad euro 67.917,85.
Gli importi in questione, in base agli scopi sopra evidenziati dalla suddetta normativa, sono da ritenersi in concreto riconducibili alla medesima fattispecie illecita, con la conseguenza che, in base al principio della “compensatio lucri cum damno”, devono essere detratti, e, dunque, essendo gli stessi complessivamente superiori all'importo riconosciuto con la presente sentenza, nulla è più dovuto a tale titolo.
Spetta, peraltro, a GI RE “jure proprio” il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
pagina 6 di 8 In particolare, per i congiunti di persona che ha subito lesioni personali, si opera riferimento ad una liquidazione in via equitativa in forza di una valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Cass. civ., Sez. III, 05/10/2010, n.
20667).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, padre e figlio, ed, ovviamente, nel fatto della gravità per il nucleo familiare dell'evento lesioni in danno di uno stretto parente.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ha riguardo a questi fattori, oltre che all'età della vittima e dei danneggiati, al danno all'integrità psico-fisica subito dalla vittima ed alla circostanza che trattasi di crimine di guerra.
Peraltro, occorre anche osservare, adeguando il risarcimento al caso concreto, che non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, essendo peraltro vissuto fino all'8.6.2022, con la conseguenza che il risarcimento Persona_1
deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
In definitiva, in via equitativa, è riconosciuto un danno di euro 10.000,00, da ritenersi attualizzato e rivalutato ad oggi.
Parte convenuta è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento della metà delle spese processuali, mentre il rigetto della domanda “jure hereditario”, dunque pagina 7 di 8 la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
a) accerta e liquida in favore di in proprio, la somma di euro Parte_1
10.000,00; b) rigetta la domanda di accertamento del danno “jure hereditario”; c) condanna la in persona del presidente pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro
1.300,00 per compensi ed euro 270,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
d) compensa le spese processuali nella restante misura della metà.
Roma, 23.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8