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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180002002540000195434 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INGIUNZIONE n. 234400948013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5491/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 contestava un fermo amministrativo iscritto con provvedimento del 12 settembre 2019.
Evocava in giudizio:
1. la società per azioni Municipia;
2. la Regione Campania;
eccependo sostanzialmente di essere all'oscuro dell'intervenuta iscrizione del fermo sulla propria autovettura, scoperto solo dopo un verbale redatto dai Carabinieri per violazione all'articolo 214, comma 8, del Codice della strada.
Deduceva difetti nella procedura di notificazione del preavviso di fermo amministrativo come meglio dettagliati nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare eccepiva la mancanza di apposita licenza da parte dell'operatore postale privato addetto alla consegna di tale ultimo atto nel momento in cui quest'ultimo aveva proceduto al tentativo di recapito dello stesso.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione triennale dell'avviso di accertamento per tassa automobilistica, cui aveva fatto seguito:
1. nel 2017, apposita intimazione di pagamento;
2. nel 2019, apposito preavviso di fermo amministrativo, asseritamente mai notificato.
Concludeva chiedendo l'annullamento del fermo con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che alcun atto introduttivo del giudizio risulta notificato a:
1. la società per azioni Municipia;
2. la Regione Campania;
alle quali risulta provata la notifica solo di un ricorso in autotutela.
Da tanto discende l'inammissibilità del ricorso così come proposto.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione, soprattutto inerente la giurisdizione, ovvero eccezione.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20180002002540000195434 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INGIUNZIONE n. 234400948013 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5491/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 contestava un fermo amministrativo iscritto con provvedimento del 12 settembre 2019.
Evocava in giudizio:
1. la società per azioni Municipia;
2. la Regione Campania;
eccependo sostanzialmente di essere all'oscuro dell'intervenuta iscrizione del fermo sulla propria autovettura, scoperto solo dopo un verbale redatto dai Carabinieri per violazione all'articolo 214, comma 8, del Codice della strada.
Deduceva difetti nella procedura di notificazione del preavviso di fermo amministrativo come meglio dettagliati nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare eccepiva la mancanza di apposita licenza da parte dell'operatore postale privato addetto alla consegna di tale ultimo atto nel momento in cui quest'ultimo aveva proceduto al tentativo di recapito dello stesso.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione triennale dell'avviso di accertamento per tassa automobilistica, cui aveva fatto seguito:
1. nel 2017, apposita intimazione di pagamento;
2. nel 2019, apposito preavviso di fermo amministrativo, asseritamente mai notificato.
Concludeva chiedendo l'annullamento del fermo con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che alcun atto introduttivo del giudizio risulta notificato a:
1. la società per azioni Municipia;
2. la Regione Campania;
alle quali risulta provata la notifica solo di un ricorso in autotutela.
Da tanto discende l'inammissibilità del ricorso così come proposto.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione, soprattutto inerente la giurisdizione, ovvero eccezione.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.