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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CR IU, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5261/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca Del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa - 00594040586
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003595344000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7132/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante somme dovute a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico legge n. 662/1996, ente creditore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA, per un valore di causa di €. 2.280,89.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica del provvedimento prodromico e la nullità della cartella di pagamento per infondatezza della pretesa creditoria.
La Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva la propria estraneità alla controversia, riguardante solo la sfera di competenza dell'ente creditore.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la natura del debito portato dalla cartella impugnata sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, riguardando obbligazioni contrattuali, materia di pertinenza del giudice ordinario.
Pertanto occorre dichiarare in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CR IU, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5261/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca Del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa - 00594040586
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003595344000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7132/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante somme dovute a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico legge n. 662/1996, ente creditore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA, per un valore di causa di €. 2.280,89.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica del provvedimento prodromico e la nullità della cartella di pagamento per infondatezza della pretesa creditoria.
La Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva la propria estraneità alla controversia, riguardante solo la sfera di competenza dell'ente creditore.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la natura del debito portato dalla cartella impugnata sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, riguardando obbligazioni contrattuali, materia di pertinenza del giudice ordinario.
Pertanto occorre dichiarare in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Spese compensate.