Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2025, proposto da
IE Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0C16FB0AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti, Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA AB S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso principale proposto da IE Healthcare S.r.l.:
- della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale Taranto n. 1095 del 24.7.2025, avente ad oggetto “ Deliberazione DG 1761/2023 –“Annullamento deliberazione di indizione DG n. 1358/2023 - Autorizzazione a contrarre e indizione procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento della fornitura quinquennale in service di emogasanalizzatori portatili e da banco, in n. 2 lotti distinti e separati, con relativi reagenti e materiale di consumo per la ASL Taranto” Aggiudicazione ”, limitatamente al Lotto n. 1 (CIG: B0C16FB0AC), recante aggiudicazione della gara alla TA AB S.p.A. di Milano del lotto n. 1;
- della nota a mezzo pec del 5 agosto 2025, recante la comunicazione della predetta determinazione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, segnatamente tutti i verbali di gara;
- della intera lex specialis di gara, ivi compresi il bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto ed il Capitolato d’oneri per il servizio assistenza;
e per la declaratoria di inefficacia
- del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso;
e per la conseguente condanna
al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TA AB s.p.a. il 20.10.2025:
- di tutti gli atti impugnati in via principale, e segnatamente: - della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale Taranto n. 1095 del 24.7.2025, limitatamente alla parte in cui IE è stata ammessa in gara, o comunque non esclusa; - dei verbali di gara tutti, con particolare riferimento a quelli di valutazione dell’offerta di IE e di attribuzione dei punteggi nella misura in cui non hanno disposto l’esclusione della stessa;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, e ove occorrer possa, della lex specialis di gara tutta.
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Taranto e di TA AB S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LV AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IE Healthcare S.r.l. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della Deliberazione n. 1095 del 24.7.2025, con cui il Commissario Straordinario della ASL Taranto ha aggiudicato la “ fornitura quinquennale in service di emogasanalizzatori portatili e da banco, in n. 2 lotti distinti e separati, con relativi reagenti e materiale di consumo per la ASL Taranto ”, limitatamente al Lotto n. 1.
2. In particolare, la società ricorrente ha riferito che:
- con deliberazione del DG n. 1761/2023 del 31.7.2023, la ASL di Taranto ha autorizzato “l’indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento della fornitura quinquennale in service di emogasanalizzatori portatili e da banco, in n. 2 lotti distinti e separati, con relativi reagenti e materiale di consumo”;
- quanto al “lotto n. 1, in riferimento al quale è proposto il presente ricorso, è stata richiesta la fornitura di apparecchi emogasanalizzatori da banco, per una base d’asta totale pari ad € 3.250.000, Iva esclusa”;
- all’esito della gara, a cui hanno partecipato quattro operatori economici, l’offerta di TA AB “si è classificata al primo posto, conseguendo 92,05 punti (di cui 70 per il merito tecnico e 22,05 per quello economico), mentre quella di IE si è classificata al secondo posto, conseguendo 88,25 punti (di cui 58,25 per il merito tecnico e 30 per quello economico)”;
- in data 5.8.2025, la “ASL ha comunicato a IE di aver aggiudicato la gara a I.L. con la determinazione n. 1095 del 24.7.2025 impugnata, limitandosi tuttavia a trasmettere unicamente la delibera di aggiudicazione”;
- pertanto, “il giorno successivo IE ha formulato istanza formale di accesso agli atti del procedimento …;
- la ricorrente ha “acquisito conoscenza solo in data 18.9.2025 dell’offerta di I.L. e solo in data 24.9.2025 dei verbali di gara, per la parte tecnica”.
3. Ciò premesso, IE Healthcare S.r.l. ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 per “ Violazione di legge (principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità, risultato, tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra gli operatori economici ex art. 97 e 41 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1 - 8 d.lgs. 36/2023) – Violazione della lex specialis di gara (Disciplinare e Allegati tecnici - Capitolato) – Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta ”.
In sintesi, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- l’offerta della aggiudicataria non è conforme alla prescrizione di cui alla pag. 2 del Capitolato, con cui si richiedono “ Sistemi analitici completamente automatizzati per la determinazione dei dati emogasanalitici, nella quantità e per i reparti indicati nella Tabella 1 ”, dal momento che, per un verso, “per calibrare il parametro obbligatorio della Bilirubina totale … è indispensabile utilizzare manualmente una fiala monouso esterna, denominata CVP5” e, per altro verso, “se l’operatore non assiste manualmente lo strumento, reggendogli il campione da esaminare, quest’ultimo non è in condizione di procedere nelle analisi”;
- “il fatto che lo strumento di I.L., dopo l’avvio della cartuccia, necessiti di eseguire il test GEM CVP 5 con impiego di fiala esterna CVP 5 per poter poi eseguire il parametro della Bilirubina, determina ad avviso di IE anche la non conformità dello stesso al requisito minimo n. 3 che richiedeva la “tecnologia a cartuccia””, trattandosi di “un sistema di alimentazione dello strumento mediante introduzione di un singolo modulo sigillato (la “cartuccia”), preconfezionato e monouso che contiene tutti i consumabili”;
- inoltre, è ravvisabile la violazione del “ Requisito minimo n. 7 (Sistemi di Sicurezza per la protezione dell’operatore da rischio biologico) ”, dal momento che “lo strumento GEM5000 di I.L. presenta una criticità significativa ed importante in relazione alla protezione dell’operatore dal rischio biologico, dipendente dalla circostanza che lo strumento impiega una sonda di campionamento esposta”.
4. Si sono costituite in giudizio la ASL di Taranto e TA AB S.p.A. per resistere al ricorso.
5. Con ricorso incidentale presentato in data 20.10.2025, TA AB S.p.A. è insorta avverso i medesimi provvedimenti oggetto del ricorso principale al fine di “contestare l’omessa esclusione dell’offerta di IE”.
L’aggiudicataria ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 cost., art. 1 l. n. 241/1990, artt. 1, 2, 8, 70 d. lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta ”.
In sintesi, TA AB S.p.A. ha denunciato che l’offerta presentata da IE non è conforme al Capitolato speciale di appalto, nella parte in cui è richiesta per “il controllo qualità esterno … l’obbligatorietà dell’iscrizione gratuita a programma VEQ per tutti gli analiti previsti nel profilo B, per 4 strumenti”.
6. Con ordinanza n. 550 del 27.11.2025, questo Tar ha accolto la domanda cautelare e ha quindi sospeso l’efficacia della deliberazione di aggiudicazione, fermo restando che “ l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria non potrebbe comunque avere effetti paralizzanti rispetto all’esame del ricorso principale ”.
7. All’esito del deposito di memorie difensive e relative repliche, nella pubblica udienza del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso incidentale è infondato.
8.1. L’aggiudicataria ha censurato il provvedimento di ammissione della ricorrente principale alla procedura concorsuale in ragione della difformità della fornitura offerta da IE rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara.
In particolare, l’aggiudicataria ha denunciato che “il Capitolato Speciale prescriveva tra i requisiti minimi anche i Controlli di qualità (CQI-VEQ)”, laddove dall’esame “delle schede tecniche, emerge … che nessuno dei programmi VEQ offerti da IE copre tutti gli analiti previsti dal profilo B per i 4 strumenti, come invece richiesto in gara: sono assenti, infatti, i parametri Hct (ematocrito), SO2 e Bilirubina”.
8.2. La censura non convince.
La presunta difformità ravvisata dalla ricorrente incidentale deriva essenzialmente dal fatto che nei depliant illustrativi allegati alla offerta di IE manca la descrizione del controllo di qualità di alcuni analiti.
Tuttavia, l’offerta di IE era chiara e univoca nel prevedere l’impegno della ditta a provvedere al controllo di tutti gli analiti nei termini indicati dal bando.
In particolare, nella Relazione Tecnica è prevista la “iscrizione gratuita a programma VEQ per tutti gli analiti previsti nel profilo B per 4 strumenti (uno per ogni stazione di controllo prevista da capitolato)” (pag. 3).
Inoltre, nel Questionario di Raccolta Dati è precisato che “è offerta l’iscrizione gratuita a un programma VEQ per tutti gli analiti previsti nel profilo B per i 4 strumenti delle stazioni di controllo previste” (pag. 14).
8.3. Nelle proprie difese IE ha spiegato che i depliant allegati alla offerta erano meramente esemplificativi e che non vi è alcuna ragione per sostenere che la società avesse inteso disattendere (o comunque limitare) l’impegno, espressamente assunto, a provvedere al controllo di tutti gli analiti.
8.4. In mancanza di prova contraria, deve ritenersi che i dati tecnici desumibili dai depliant allegati all’offerta non valgono a porre nel nulla la dichiarazione - avente valore e rilevanza negoziale - con cui IE ha assunto l’obbligo di provvedere al controllo di qualità di tutti gli analiti.
Peraltro, in tal senso, assume dirimente rilevanza il fatto che nessuna previsione del bando prevedeva, in parte qua , l’obbligo di produrre depliant illustrativi con riferimento ad ogni elemento che compone l’offerta, sicché la mancanza di informazioni in merito al controllo di alcuni analiti, non può essere interpretata, neanche implicitamente, quale rifiuto a provvedere agli adempimenti indicati nell’offerta.
8.5. Resta fermo che, ove IE dovesse venire meno all’impegno assunto con l’offerta durante l’esecuzione dell’appalto, la circostanza potrà essere valutata dall’Amministrazione ai fini della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.
8.6. Di qui il rigetto del ricorso incidentale.
9. Il ricorso principale è fondato per tutte le ragioni esposte con l’ordinanza cautelare, che meritano di essere confermate.
9.1. IE Healthcare s.r.l. ha denunciato la difformità della fornitura offerta dall’aggiudicataria rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, con riferimento, tra l’altro, ai sistemi analitici modello Gem Premier 5000, che richiedono il compimento di operazioni manuali dopo l’avvio della cartuccia, ciò che non consente di ritenerli completamenti automatizzati.
La predetta censura trova conferma nel fatto che:
- il Capitolato speciale di appalto, sotto la voce “ Caratteristiche tecniche di minima a pena di esclusione ”, ha stabilito che la fornitura deve necessariamente avere ad oggetto “ Sistemi analitici completamente automatizzati per la determinazione dei dati emogasanalitici, nella quantità e per i reparti indicati nella Tabella 1 ”;
- in sede di chiarimenti la ASL TA ha precisato che “ Si intendono sistemi analitici completamente automatizzati successivamente all’avvio delle cartucce ”;
- senonché, a pag. 21 del manuale di utilizzo dello strumento offerto dalla aggiudicataria è precisato che “ Dopo l'avvio della cartuccia GEM PAK, viene eseguito il processo APV (Auto PAK Validation) di validazione automatica della cartuccia GEM PAK … (omissis) … Per le cartucce GEM PAK che includono l'analita tBili, prima dell'analisi dei campioni per la bilirubina totale, è necessario che sia superato il test CVP (Calibration Valuation Product) 5 tBili, una fiala esterna per misurare le prestazioni di questo parametro ”.
Dall’esame delle predette modalità di funzionamento si evince che l’utilizzo del dispositivo offerto dalla aggiudicataria, dopo l’avvio della cartuccia, richiede necessariamente l’intervento dell’operatore ai fini del compimento della procedura di validazione, la qual cosa non consente di affermare che la procedura di utilizzo sia completamente automatizzata, con conseguente violazione della previsione escludente di cui alla lex specialis di gara.
9.2. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza in riferimento a vicende analoghe a quella in esame:
- “ nel sistema analitico GEM Premier 5000 la misurazione della bilirubina richiede sempre l’intervento esterno e manuale dell’operatore sanitario. Infatti, occorre eseguire la fiala CVP 5 che IL ha pure incluso nell’offerta economica…. (omissis) … Ancora più in concreto, l’operatore sanitario dell’AO per eseguire la misurazione della “tBili” di un paziente non può limitarsi ad inserire la cartuccia nello strumento in quanto l’attivazione/validazione di questo parametro analitico non avviene mai in automatico. Risulta indispensabile, quindi, l’inserimento manuale della fiala CVP5 che serve proprio alla calibrazione dei parametri misurati ” (Tar Sicilia Palermo, Sez. I, 15.5.2023, n. 1599);
- “ Il Collegio ritiene che dalla documentazione versata in atti sia provato che il CVP 5 tBili sia un prodotto di calibrazione esterna, senza il quale lo strumento offerto dall’aggiudicataria non potrebbe correttamente campionare la biliburina, con la conseguenza che l’offerta di I.L. non rispetta il requisito di minima previsto dal capitolato tecnico, secondo cui occorre fornire una “calibrazione automatica di tutti i parametri forniti ” (Tar Piemonte Torino, Sez. II, 19.1.2024, n. 42).
9.3. Per gli anzi detti motivi, che risultano assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze articolate dalla società IE, il ricorso principale deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore della società TA AB s.p.a.
10. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere respinto e il ricorso principale deve essere accolto.
11. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- rigetta il ricorso incidentale;
- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla la Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale Taranto n. 1095 del 24.7.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
LV AS, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AS | IO AS |
IL SEGRETARIO