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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente Dott.ssa Francesca Garofalo
Dott.ssa Wanda Romano Giudice rel.
Giudice Dott. Pietro Carè
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1838 dell'anno 2025 vertente
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 (c.f. C.F. 1
RO RE (c.f. dall'Avv. Maria Costa e
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Stanizzi;
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con distinti ricorsi ex art. 473 bis e ss. c.p.c., riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, Parte_1 e Sanseviero Mariateresa adivano il Tribunale di Catanzaro chiedendo la regolamentazione dei rapporti scaturenti dalla cessata relazione more uxorio da essi intrattenuta e dalla quale è nato il figlio Per_1 in data
29.07.2024, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Sentite le parti, all'udienza del 10.12.2025 esse dichiaravano di aver raggiunto un accordo integrale, come da atto allegato, alle seguenti condizioni:
❝1) Affidare il figlio minore Persona_2 in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il minore e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e tutte quelle non rientranti nell'ordinaria amministrazione, dovranno quindi essere assunte di comune accordo e previe eventuali intese da convenire tra le parti, tenendo comunque sempre in debito conto le capacità, le inclinazioni naturali e le eventuali future aspirazioni del figlio minore oggi ancora in tenera età.
2) Il figlio minore Persona_2 considerata anche la sua attuale tenera età, avrà
,
dimora abituale presso la casa familiare dei genitori della signora Parte_2
[...] e residenza presso la casa materna ubicata in via Principe Amedeo n.12/14 I
piano Cropani.
3) Il Signor Parte_1 provvederà al mantenimento del figlio minore, in via indiretta,
mediante versamento all'altro genitore Signora NS MA di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di E 250,00 da versarsi in via anticipata entro giorno 20 (venti)di ogni mese;
la detta somma mensile sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. Il Signor Parte_1 provvederà inoltre a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie, previamente concordate tra le parti, che necessiteranno al minore tra cui anche le eventuali spese mediche non previste dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, purché adeguatamente o previamente documentate, secondo il protocollo del COA di Catanzaro che si allega.
L'importo dell'Assegno Unico verrà percepito dalla sig.ra NS MA quale genitore collocatario.
4) Il diritto di visita e frequentazione tra il genitore non collocatario e il figlio minore,
sarà regolato come di seguito esposto, tenendo conto sia dell'attuale tenera età del minore e sia dell'occupazione lavorativa espletata dal Signor Parte_1 che lavora
come OSS e quindi ha orari lavorativi incompatibili con i normali orari di visita, nonché
l'impegno di studio della sig.ra NS, e pertanto: il Signor Parte_1 previo
,
avviso ed accordo con la sig.ra NS, provvederà a vedere il proprio figlio minore a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 11.00 di mattina e fino alle ore 13 00;
durante la settimana il Signor Parte_1 previo avviso ed accordo con la sig.ra
NS potrà recarsi comunque presso la casa della Signora Parte_2
[...] in Cropani dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 12.00 o dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i giorni di martedì e giovedì in accordo con la Signora Parte_2
altri giorni della settimana secondo i propri turni lavorativi e gli impegni di studio della sig.ra NS, con la possibilità di portare il figlio a passeggio fuori dalla casa materna. Al raggiungimento dei tre anni d' età il piccolo Per_1 potrà trascorrere con il papà il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19,00 ed il fine settimana dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica quando provvederà a riaccompagnarlo presso la casa materna. Durante le festività Natalizie, tenuto conto dell'età del minore, il Signor Parte_1 potrà tenere con sé il proprio figlio minore il giorno di Natale o di S. Stefano, ad anni alternati, dalla mattina dalle ore 8.00 e fino al pomeriggio alle ore 18.00; stesso discorso anche per le altre ulteriori festività e quindi per quanto riguarda il giorno di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta,
sempre ad anni alterni e sempre dalla mattina dalle ore 8.00 fino al pomeriggio alle ore
18.00. Allorquando, invece il minore raggiungerà i tre anni d'età, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire anche via e-mail, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i genitori concordano che ad anni alterni il figlio minore sarà dalla mattina del 24 dicembre dalle ore 9.30 fino al 30 dicembre alle ore 15.30 con un genitore e dalle ore 15.30 del 30 dicembre fino al 6 gennaio alle ore 15.30 con l'altro genitore e per consentire al minore di trascorrere il giorno dell'Epifania con entrambi i genitori, questi ultimi concordano che il figlio minore sarà dalle ore 15.30 alle ore 20,00 con il genitore con cui avrà trascorso il periodo 24/30 dicembre. Per quanto attiene le festività
Pasquali, e sempre dopo che il bambino avrà raggiunto i tre anni d' età rispetto a quella attuale, i genitori concordano che salvo diverso eventuale loro accordo che dovrà
intervenire anche via email entro e non oltre la data del 20 febbraio di ogni anno,
concordano che il minore ad anni alterni sarà il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta
alternativamente l'uno o con l'altro genitore;
per quanto attiene le vacanze estive, in base allo stato attuale, vista la tenera età del piccolo Per_1, il signor Parte_1
nelle giornate in cui toccherà allo stesso stare con il minore, lo terrà sempre il mattino o il pomeriggio. Quando invece il bambino avrà raggiunto i tre anni d'età, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio minore in via esclusiva 15 giorni ciascuno consecutivi e compatibilmente sempre con gli impegni lavorativi del Signor Pt_1
[...], allora potrà anche stare a pernottare col di lui padre nei giorni in cui toccherà al medesimo tenerlo con sé. Il programma delle ferie estive verrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno tramite accordo scritto via email. Per quanto attiene compleanni ed onomastici del minore, ad anni alterni lo stesso trascorrerà il proprio compleanno dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con un genitore e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori ed in caso di festa organizzata fuori casa, le spese saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% tra di loro. Per quanto invece riguarda la festa del papà e della mamma, il minore trascorrerà la festa del papà
e la festa della mamma rispettivamente col padre o la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso in mancanza di accordo, ove la relativa festività ricadrà nel fine settimana che il bambino trascorrerà con l'altro genitore, il padre o la madre lo potranno prendere alle ore 10,00 fino alle ore 20,00 della relativa festività. Infine, per quanto riguarda tutte le ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 2 novembre, 8 dicembre) il minore li trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. In caso di malattia il padre non collocatario, nei tempi di sua spettanza, potrà fare visita al figlio presso la casa materna e previo accordo telefonico o SMS con la stessa madre.
5) I genitori si impegnano reciprocamene mantenere un contegno di rispetto e di serena comunione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro inoltre a tutela della figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi all'onore e alla reputazione l'uno dall'altro in presenza del medesimo minore."
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
ratifica l'accordo intercorso tra le parti;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 10.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Presidente Dott.ssa Francesca Garofalo
Dott.ssa Wanda Romano Giudice rel.
Giudice Dott. Pietro Carè
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1838 dell'anno 2025 vertente
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 (c.f. C.F. 1
RO RE (c.f. dall'Avv. Maria Costa e
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Stanizzi;
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
- con distinti ricorsi ex art. 473 bis e ss. c.p.c., riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, Parte_1 e Sanseviero Mariateresa adivano il Tribunale di Catanzaro chiedendo la regolamentazione dei rapporti scaturenti dalla cessata relazione more uxorio da essi intrattenuta e dalla quale è nato il figlio Per_1 in data
29.07.2024, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Sentite le parti, all'udienza del 10.12.2025 esse dichiaravano di aver raggiunto un accordo integrale, come da atto allegato, alle seguenti condizioni:
❝1) Affidare il figlio minore Persona_2 in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il minore e relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e tutte quelle non rientranti nell'ordinaria amministrazione, dovranno quindi essere assunte di comune accordo e previe eventuali intese da convenire tra le parti, tenendo comunque sempre in debito conto le capacità, le inclinazioni naturali e le eventuali future aspirazioni del figlio minore oggi ancora in tenera età.
2) Il figlio minore Persona_2 considerata anche la sua attuale tenera età, avrà
,
dimora abituale presso la casa familiare dei genitori della signora Parte_2
[...] e residenza presso la casa materna ubicata in via Principe Amedeo n.12/14 I
piano Cropani.
3) Il Signor Parte_1 provvederà al mantenimento del figlio minore, in via indiretta,
mediante versamento all'altro genitore Signora NS MA di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di E 250,00 da versarsi in via anticipata entro giorno 20 (venti)di ogni mese;
la detta somma mensile sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. Il Signor Parte_1 provvederà inoltre a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie, previamente concordate tra le parti, che necessiteranno al minore tra cui anche le eventuali spese mediche non previste dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, purché adeguatamente o previamente documentate, secondo il protocollo del COA di Catanzaro che si allega.
L'importo dell'Assegno Unico verrà percepito dalla sig.ra NS MA quale genitore collocatario.
4) Il diritto di visita e frequentazione tra il genitore non collocatario e il figlio minore,
sarà regolato come di seguito esposto, tenendo conto sia dell'attuale tenera età del minore e sia dell'occupazione lavorativa espletata dal Signor Parte_1 che lavora
come OSS e quindi ha orari lavorativi incompatibili con i normali orari di visita, nonché
l'impegno di studio della sig.ra NS, e pertanto: il Signor Parte_1 previo
,
avviso ed accordo con la sig.ra NS, provvederà a vedere il proprio figlio minore a settimane alterne il sabato o la domenica dalle 11.00 di mattina e fino alle ore 13 00;
durante la settimana il Signor Parte_1 previo avviso ed accordo con la sig.ra
NS potrà recarsi comunque presso la casa della Signora Parte_2
[...] in Cropani dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 12.00 o dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i giorni di martedì e giovedì in accordo con la Signora Parte_2
altri giorni della settimana secondo i propri turni lavorativi e gli impegni di studio della sig.ra NS, con la possibilità di portare il figlio a passeggio fuori dalla casa materna. Al raggiungimento dei tre anni d' età il piccolo Per_1 potrà trascorrere con il papà il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19,00 ed il fine settimana dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica quando provvederà a riaccompagnarlo presso la casa materna. Durante le festività Natalizie, tenuto conto dell'età del minore, il Signor Parte_1 potrà tenere con sé il proprio figlio minore il giorno di Natale o di S. Stefano, ad anni alternati, dalla mattina dalle ore 8.00 e fino al pomeriggio alle ore 18.00; stesso discorso anche per le altre ulteriori festività e quindi per quanto riguarda il giorno di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua e Pasquetta,
sempre ad anni alterni e sempre dalla mattina dalle ore 8.00 fino al pomeriggio alle ore
18.00. Allorquando, invece il minore raggiungerà i tre anni d'età, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire anche via e-mail, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i genitori concordano che ad anni alterni il figlio minore sarà dalla mattina del 24 dicembre dalle ore 9.30 fino al 30 dicembre alle ore 15.30 con un genitore e dalle ore 15.30 del 30 dicembre fino al 6 gennaio alle ore 15.30 con l'altro genitore e per consentire al minore di trascorrere il giorno dell'Epifania con entrambi i genitori, questi ultimi concordano che il figlio minore sarà dalle ore 15.30 alle ore 20,00 con il genitore con cui avrà trascorso il periodo 24/30 dicembre. Per quanto attiene le festività
Pasquali, e sempre dopo che il bambino avrà raggiunto i tre anni d' età rispetto a quella attuale, i genitori concordano che salvo diverso eventuale loro accordo che dovrà
intervenire anche via email entro e non oltre la data del 20 febbraio di ogni anno,
concordano che il minore ad anni alterni sarà il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta
alternativamente l'uno o con l'altro genitore;
per quanto attiene le vacanze estive, in base allo stato attuale, vista la tenera età del piccolo Per_1, il signor Parte_1
nelle giornate in cui toccherà allo stesso stare con il minore, lo terrà sempre il mattino o il pomeriggio. Quando invece il bambino avrà raggiunto i tre anni d'età, il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio minore in via esclusiva 15 giorni ciascuno consecutivi e compatibilmente sempre con gli impegni lavorativi del Signor Pt_1
[...], allora potrà anche stare a pernottare col di lui padre nei giorni in cui toccherà al medesimo tenerlo con sé. Il programma delle ferie estive verrà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno tramite accordo scritto via email. Per quanto attiene compleanni ed onomastici del minore, ad anni alterni lo stesso trascorrerà il proprio compleanno dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con un genitore e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori ed in caso di festa organizzata fuori casa, le spese saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% tra di loro. Per quanto invece riguarda la festa del papà e della mamma, il minore trascorrerà la festa del papà
e la festa della mamma rispettivamente col padre o la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso in mancanza di accordo, ove la relativa festività ricadrà nel fine settimana che il bambino trascorrerà con l'altro genitore, il padre o la madre lo potranno prendere alle ore 10,00 fino alle ore 20,00 della relativa festività. Infine, per quanto riguarda tutte le ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 2 novembre, 8 dicembre) il minore li trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. In caso di malattia il padre non collocatario, nei tempi di sua spettanza, potrà fare visita al figlio presso la casa materna e previo accordo telefonico o SMS con la stessa madre.
5) I genitori si impegnano reciprocamene mantenere un contegno di rispetto e di serena comunione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro inoltre a tutela della figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi all'onore e alla reputazione l'uno dall'altro in presenza del medesimo minore."
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
ratifica l'accordo intercorso tra le parti;
compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 10.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo