Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1643/2019 R.G. [n. 1644/2019 R.G. riunito]
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 6.3.2025 e vertente tra
(C.F., P.IV ) Parte_1 P.IV_1
e
(C.F., P.IV , in persona dei rispettivi l.r.p.t., entrambe Parte_2 P.IV_2 rappresentate e difese dall'avv. Guido Ponziani ed elettivamente domiciliate in Avezzano, presso il suo studio in via C. Battisti 45, giuste procure in atti;
PARTI ATTRICI contro
C.F., P.IV , in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 P.IV_3
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rainaldi ed elettivamente domiciliata in
L'Aquila in via Monte Cagno 6, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI:
Le parti attrici hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 6.3.2025, la convenuta come da atto introduttivo del giudizio.
1
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 25.10.2025, ha agito Parte_2
nei confronti di insistendo per la condanna della convenuta al pagamento dei Controparte_1
danni - quantificati in euro 6.425,96, di cui euro 3.925,26 a titolo di danno diretto ai macchinari ed euro 2.500,00 a titolo di mancato utilizzo degli immobili - cagionati dai lavori sulla linea elettrica eseguiti in data 11.6.2019.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che, in seguito ai lavori sulla linea elettrica posta anche a servizio dell'attività di area servizio carburanti esercitata, al momento della riattivazione del servizio elettrico, si erano verificati una serie di danni alle apparecchiature elettriche, mai risarciti da E-Distribuzione S.r.l., nonostante l'iniziale ammissione dell'errore nella fase di riattivazione del servizio.
2. Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto Controparte_1
di citazione per carenza dei requisiti indicati dagli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata, avendo comunicato, almeno tre giorni prima, l'interruzione dell'energia elettrica e raccomandato di non utilizzare gli strumenti elettrici durante il corso dei lavori di manutenzione.
In ogni caso, in punto di an, ha contestato l'assenza di prove in ordine all'effettiva riconducibilità dei danni subiti dall'attrice all'interruzione del servizio elettrico e, in punto di quantum, ha contestato l'ammontare dei danni subiti dalla ritenendo all'uopo insufficienti i preventivi di Parte_2 spesa allegati dall'attrice.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 12.2.2020, su istanza della convenuta, il giudice designato ha disposto la riunione, per connessione oggettiva, del giudizio iscritto al r.g. affari contenzioni n. 1644/2019, ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum ed ha concesso i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
3. Con il giudizio r.g. n. 1644/2019, ha chiesto pronunciarsi la condanna della convenuta Parte_2
per i medesimi eventi occorsi in data 11.6.2019, quantificando i danni in euro Controparte_1
8.417,00, di cui euro 5.917,00 a titolo di danno diretto ai macchinari ed euro 2.500,00 a titolo di danno derivato dal mancato utilizzo dei macchinari.
A tale domanda si è opposta articolando le medesime difese già esposte nel Controparte_1
giudizio r.g. n. 1643/2019.
4. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi, nonché mediante espletamento di una CTU
e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.3.2025, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
2 5. Le domande proposte dalle società attrici sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che seguono.
5.1. Le attrici hanno invocato la responsabilità da fatto illecito della società convenuta deducendo che il pregiudizio patito, di cui hanno chiesto ristoro, derivò dallo svolgimento dei lavori sulla linea elettrica posta anche a servizio delle attività di e di Parte_2 Parte_2
In particolare, hanno lamentato che i danni alle attrezzature e i pregiudizi ulteriormente subiti a causa dell'impossibilità del loro utilizzo non conseguirono all'interruzione del servizio, bensì derivarono dalle errate modalità di riattivazione del ciclo elettrico adottate dalle convenuta e, a sostegno di tale assunto, hanno evidenziato l'ammissione, da parte di , dell'inversione delle fasi del Controparte_1
senso ciclico della corrente, avvenuta nella giornata del 11.6.2019, da cui presumibilmente derivò il danno ai motori trifasi delle apparecchiature poste al servizio dell'attività di ristorazione/bar e dell'area di servizio carburanti.
Tanto premesso, è pacifico che la fattispecie in esame vada ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., che regolamenta la responsabilità dei danni derivanti dall'esercizio di un'attività pericolosa.
Con orientamento consolidato, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pericolosa l'attività diretta alla produzione ed alla somministrazione dell'energia elettrica, sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione che con riferimento alla gestione delle reti elettriche a bassa tensione (cfr.
Cass. n. 537/1982; Cass. n. 389/1997).
In merito alla pericolosità dell'attività, giova rammentare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui devono considerarsi pericolose non solo le attività qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (cfr. Cass. n. 16052/2015).
Ebbene, appare innegabile che l'attività di fornitura e di distribuzione dell'energia elettrica, per le numerose e particolari cautele poste a presidio del suo svolgimento, vada annoverata tra le attività
c.d. “pericolose”: basti considerare i numerosi obblighi del gestore non solo nella fase di installazione degli elettrodi – che deve avvenire in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e delle norme di comune prudenza -, nonché gli obblighi di intervento successivi, volti a eliminare le situazioni irregolari e di pericolo che si verifichino in seguito all'installazione, ed anche in caso di sbalzi di pressione, rispondendo quindi dei danni eventualmente subiti dagli utenti nell'esercizio della detta attività (cfr. Cass. n. 1193/2007).
Conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dall'utente finale per i danni subiti a causa del malfunzionamento della rete di trasmissione, ben potrà essere proposta nei confronti del soggetto cui
è attribuita la gestione della rete nelle sue diverse diramazioni.
3 Invero, il gestore, pur non producendo direttamente l'energia, è comunque onerato dell'attività di distribuzione e di erogazione per conto della società di vendita mediante la gestione delle reti e delle infrastrutture.
Quanto alla responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. imputabile all'esercente un'attività pericolosa, pacificamente contemplata tra le ipotesi di responsabilità “oggettiva”, essa postula una presunzione relativa di responsabilità extracontrattuale in capo all'esercente l'attività pericolosa, che può essere vinta solo con una prova liberatoria particolarmente rigorosa, consistente nella dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Quanto all'onere probatorio posto a carico delle parti, infatti, il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa svolta (nel caso che ci occupa, la distribuzione dell'energia elettrica ed i lavori eseguiti dal gestore) e l'evento lesivo, da vagliare secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente, mentre incombe sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (cfr. Cass. civ., n. 7260/2013).
Pertanto, per escludere la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre la prova positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento, potendo anche fornire prova dell'interruzione del nesso causale per caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, e dunque di elementi che consentano di condurre il danno occorso ad un fatto estrinseco all'esercizio dell'attività pericolosa (cfr. Cass. n.
25/2010; Cass. n. 5839/2007).
5.2. Tanto premesso, venendo al caso in disamina, deve osservarsi che la ricostruzione della vicenda prospettata dalle società attrici nei rispettivi atti introduttivi ha trovato conforto nelle risultanze probatorie di causa.
Anzitutto, dalla documentazione allegata, è emerso che la in seguito alla Controparte_1
domanda risarcitoria avanzata dalla e dalla espressamente dichiarò che Parte_2 Parte_2
durante i lavori di riallaccio, nella giornata dell'11.6.2018, si era verificata un'inversione delle fasi, la quale poteva aver arrecato danni alle attrezzature con motori trifasi.
Tale ammissione deve ritenersi, inoltre, pienamente confermata dalle testimonianze acquisite, da valutarsi come attendibili, avendo i testimoni rilasciato dichiarazioni coerenti ed esaustive, scevre da vuoti narrativi o incoerenze di sorta.
In particolare, appare pacifico e incontestato che, nella giornata dell'11.6.2018, Controparte_1
eseguì dei lavori sulla rete elettrica.
[...]
4 Parimenti, appare provato che, in seguito al riallaccio della corrente, le pompe di carburante, i compressori per l'aria condizionata, i frigoriferi e il gruppo di continuità dell'allarme Bar, del DVR
e del NVR delle telecamere presentarono da subito dei malfunzionamenti.
In particolare, tale circostanza è stata confermata sia da dipendente della Tes_1 Parte_2 il quale, escusso all'udienza del 30.09.2021, ha confermato di aver constatato personalmente
[...]
che, al termine dei lavori del 11.6.2018, vi erano dei problemi con le pompe per il rifornimento, all'aria condizionata e ai frigoriferi, sia da , elettricista di fiducia della società ed Testimone_2
esecutore dei lavori di riparazione, il quale intervenne subito dopo il riallaccio, rilevando una probabile inversione di una fase del ciclo elettrico con il neutro.
La prova dell'esercizio dell'attività pericolosa (nello specifico, l'inversione delle fasi del ciclo di corrente) e il danno conseguente a tale attività si ricava altresì dalle dichiarazioni rese da Tes_3
dipendente di all'epoca responsabile per le province di L'Aquila
[...] Controparte_1
e Teramo, il quale all'udienza del 17.2.2022 ha confermato sia la circostanza dell'intervento sulla linea posta a servizio della e della in data 11.6.2018, sia dell'inversione del Parte_2 Parte_2
senso ciclico delle tre fasi e del possibile verificarsi dei danni per i motori trifase.
La sussistenza del nesso causale tra l'esercizio dell'attività in parola e i danni asseritamente subiti alle attrezzature delle società attrici trova ulteriore conforto, oltre che nelle dichiarazioni dei testi sopra indicati, anche nella deposizione dal teste il quale, all'udienza del 2.12.2021, ha Testimone_4 confermato il malfunzionamento dell'impianto di carburanti alla data dell'11.6.2018.
Da ultimo, la ricostruzione ha trovato riscontro nelle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico
Ing. nominato all'esito dell'istruttoria orale. Per_1
In particolare, nel proprio elaborato, il perito ha dato riscontro ai quesiti formulati (“1) Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e le difese delle parti, se i danni lamentati dalla e Parte_2
dalla siano o meno compatibili con la condotta serbata da in Parte_2 Controparte_1
data 11.06.2019 al momento di rialimentare le utenze in località S. Benedetto dei Marsi così come descritto negli atti di citazione"; 2) Dica il CTU, in particolare, se i danni lamentati da
[...]
e possano essere stati causati da un'inversione del senso ciclico della Parte_2 Parte_2
corrente ovvero dalla inversione della fase con il neutro ovvero da altra causa sempre dipendente dalla condotta di come descritta in citazione.”), concludendo che “I) Controparte_1
sulla base degli atti di causa, delle difese delle parti, i danni lamentati dalle Ricorrenti appaiono essere compatibili con quanto prodotto da E-Distribuzione alla riattivazione del servizio, nel senso che l'evento di per sé è possibile anche se la probabilità che si potesse verificare era assai bassa;
in buona sostanza, per via di protezioni e disconnessioni non si sarebbe dovuto verificare ma se è insorta la tipologia di guasto determinata dai motori funzionanti come generatori o peggio, per
5 effetto della inversione delle fasi, allora la cosa ha una sua realtà; II) come detto nella risposta al I quesito, i danni lamentati possono essere stati causati dalla inversione delle fasi o del senso ciclico nella misura in cui hanno coinvolto un cattivo funzionamento dei motori installati quali azionamenti di parte dell'impianto”.
Ed invero, le conclusioni cui è giunto il CTU - da ritenersi pienamente condivisibili, anche alla luce del compendio probatorio raccolto in giudizio - sebbene non consentano di ritenere provata, con massimo grado di certezza, la sussistenza del nesso causale tra l'inversione delle fasi del ciclo elettrico e i danni effettivamente subiti dalle attrezzature in uso alla e alla devono Parte_2 Parte_2 essere lette congiuntamente all'ulteriore documentazione allegata dalle parti in giudizio, avuto particolare riguardo alle dichiarazioni dei testi escussi e alle dichiarazioni rese in via stragiudiziale dalla stessa che danno conforto, sostanzialmente, di quanto rappresentato Controparte_1
dalle attrici nei libelli introduttivi.
Anzitutto, il perito, chiarita l'impossibilità di riscontrare i danni mediante verifica diretta delle attrezzature (in quanto alla data del sopralluogo risultava tutto già ripristinato), ha rappresentato che con la relazione d'intervento redatta dai propri tecnici, constatò i danni ai Controparte_1 motori trifase delle società attrici e “l'inversione delle fasi”, confermando la riconducibilità dei danni alla responsabilità di Controparte_1
Il CTU ha tuttavia osservato che, pur avendo la ammesso la responsabilità del guasto Controparte_1 lato BT-trifase escludendo la trasmissione dello stesso sulle apparecchiature di BT – monofasi, “in realtà, è proprio sul lato monofase che si sono avuti danni consistenti”, ipotizzando sul punto che
“l'inversione di fasi al momento della riattivazione potrebbe aver determinato una inversione di funzionamento sui motori asincroni di azionamento di pompe e compressori” e che, in effetti, “questa situazione potrebbe essere il legame fra guasto sul sistema trifase che si è trasferito nell'area monofase”, pur precisando: “sia successo o meno effettivamente in questa maniera è difficile a dirsi perché l'esame dell'impianto è avvenuto a guasti e danni già ripristinati. Il fatto in sé è che ci sono stati danni sul sistema trifase e su quello monofase” e che “sembrerebbe che le due cose possano essere correlate fra loro, poiché avvenute in cascata con gli errori compiuti in manutenzione e all'atto del ripristino delle alimentazioni” quantomeno “per evidenza del fatto che i danni occorrono dopo il ripristino della alimentazione” (cfr. pag. 16 perizia).
Ciò posto, è bene rammentare come la costante giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, pur valendo in materia civile i medesimi principi generali che regolano la causalità di fatto in ambito penale - vale a dire quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla “regolarità causale” (in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico) - ove essi non illustrino con assoluta
6 certezza la derivazione causale, la regola di giudizio muta sostanzialmente nel processo penale ed in quello civile.
In particolare, ciò che muta è la regola probatoria, in quanto nel processo penale vige il principio dell'
“oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti.
La regola “del più probabile che non”, ha chiarito la giurisprudenza, si specifica in due criteri distinti: la regola del “più probabile che non” propriamente detto, secondo cui il giudice del merito verifica se una certa condotta, attiva od omissiva, possa essere considerata causa di un evento dannoso, sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia, e il criterio della “prevalenza relativa”, alla cui stregua il giudice è chiamato a verificare se la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti.
Dunque, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, in applicazione progressiva dei due criteri, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (v. Cass., Sez. 3, n. 25884/2022).
In applicazione di entrambi i criteri, il giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, deve tener conto, nell'esercizio 4del suo potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo, dalla complessiva valutazione di esse, il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 5922 del 05.03.2024).
Lo standard di “certezza probabilistica” in materia civile, quindi, “non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”, valutando l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (v. SS.UU. sent. n. 576/2008).
7 Venendo, dunque, all'esame del caso concreto, in assenza di elementi probatori offerti dalla convenuta, volti a dimostrare fatti idonei a confutare la ricostruzione fattuale offerta dall'attrice o a dimostrare l'intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo, valutata peraltro l'attendibilità e coerenza delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché le risultanze dell'indagine tecnica disposta ed espletata (la quale, seppur in assenza di certezza piena, ha ritenuto di poter ritenere sussistente il nesso eziologico), è possibile formulare un giudizio probabilistico sulla relazione di causalità tra l'attività di riallaccio ed i danni subiti dalle società attrici, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c. in capo alla convenuta.
6. Acclarata la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa esercitata da Controparte_1
e l'evento lesivo occorso in danno delle attrici, occorre ora vagliare la sussistenza dei danni
[...]
conseguenza come lamentati da e consistenti essenzialmente nel danno Parte_2 Parte_2
emergente subito a causa del guasto ai macchinari e della necessaria riparazione degli stessi, e nel lucro cessante, rappresentato dal non uso dei macchinari per un dato periodo di tempo e, dunque, dalle conseguenti perdite economiche subite dalle società.
6.1. Quanto al danno da lucro cessante, giova sin d'ora precisare che tale circostanza non è stata allegata e dimostrata dalle danneggiate e neppure a mezzo di presunzioni Parte_2 Parte_2
semplici, non potendo tale domanda trovare accoglimento.
Ed invero, l'unico teste escusso con riferimento a tale specifica questione, , ha affermato Tes_1
che le pompe di carburante non funzionarono per alcuni giorni, senza tuttavia riferire per quanto tempo e in che misura l'attività di erogazione dei carburanti non fosse stata possibile.
Pertanto, oltre a non aver alcuna contezza né della tempestività delle riparazioni, né dei giorni di non uso delle pompe e del bar (su cui, peraltro, è assente ogni riferimento nelle testimonianze raccolte), né quindi della potenziale clientela persa durante il periodo necessario per le riparazioni, la domanda di risarcimento dei danni da mancato uso delle attrezzature non può essere accolta, neppure procedendo ad una valutazione in via equitativa degli stessi.
Come noto, infatti, la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. Cass. sez. III,
12/04/2023, n.9744).
8 6.2. Venendo, ora, alla liquidazione del danno emergente, occorre vagliare separatamente le domande articolate dalle attrici.
6.2.1. Con riferimento al danno lamentato da il teste ha confermato Parte_2 Testimone_4 di aver eseguito una serie di lavorazioni nell'interesse della e di aver redatto un Parte_2
preventivo di spesa per la riparazione dell'impianto GPL, del motore GPL, QE e sostituzione dei relativi pezzi, delle barriere, dell'indicatore dei livelli di carburanti, con impiego di sedici ore lavorative totali, per un importo complessivo di euro 3.925,26, pur chiarendo di avere materialmente eseguito solo alcune lavorazioni.
Ora, sebbene il preventivo di per sé solo considerato non possa costituire prova del danno, deve tuttavia ritenersi che il contenuto di tale documento, confermato dal teste e unito ad altri elementi – come la sostanziale corrispondenza tra il danno indicato in preventivo e il danno descritto sia dal teste che eseguì le riparazioni sia nell'elaborato del CTU - possa ritenersi idoneo a provare, in punto di quantum, la congruità della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, dovendosi peraltro evidenziare l'assenza di specifica contestazione, sul punto, da parte della convenuta.
Giova in merito rammentare che la violazione dell'onere, imposto al convenuto ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica sulle deduzioni della controparte, non limitandosi ad una contestazione generica, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma anche che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (v. Cass. 22701/2017).
Tanto premesso, deve osservarsi che, in effetti, la non ha svolto alcuna Controparte_1
contestazione specifica sull'ammontare del risarcimento richiesto in punto di danno emergente, limitandosi esclusivamente a negare la sussistenza di un nesso eziologico tra i lavori svolti e l'evento lesivo lamentato dall'attrice.
La domanda risarcitoria di deve, quindi, trovare accoglimento limitatamente alla Parte_2
minor somma di euro 3.925,26.
6.2.2. Venendo, ora, ad esaminare la domanda risarcitoria di richiamato integralmente Parte_2
quanto già precedentemente statuito in ordine alla non risarcibilità del danno da lucro cessante domandato, l'attrice chiede, a titolo di danno emergente, il risarcimento della somma pari ad euro
5.917,00 per le riparazioni effettuate ai condizionatori di sala, al dvr telecamere, al nvr telecamere, alla centrale di allarme bar e al gruppo di continuità.
Anche in relazione a tale preventivo di spesa - confermato dal teste , il quale lo Testimone_2
compilò ed eseguì materialmente le attività di riparazione - deve ritenersi che il documento, letto congiuntamente ad altri elementi quali, appunto, la sostanziale corrispondenza tra il danno ivi indicato e il danno descritto dal teste che eseguì le riparazioni, sia idoneo a provare, in punto di quantum, la
9 congruità della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, dovendosi rilevare, anche in tale ipotesi, l'assenza di specifica contestazione da parte della convenuta.
La domanda risarcitoria di deve, quindi, trovare accoglimento limitatamente alla minor Parte_2
somma di euro 5.917,00 (euro 4.850 più iva al 22%).
7. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione valore controversia da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), secondo i valori medi, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e della maggiorazione del 30% per la difesa di più parti ex art. 4 co. 2
d.m. 55/14.
A carico della convenuta deve, infine, porsi in via definitiva il compenso del CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1643/2019, riunito al n. 1644/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
[... ACCOGLIE la domanda di e di e, per l'effetto, condanna Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_2
3.925,26 e al pagamento in favore di della somma di euro 5.917,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno;
CONDANNA al pagamento in favore di e di Controparte_1 Parte_2
elle spese di lite che liquida in euro 528,00 per spese vive, in euro 6.600,10complessivi Parte_1
per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico di e spese di CTU. Controparte_1
Avezzano, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO
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