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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1401/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1401 /2023 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 È presente l'avv. Giovanni Bellocchio, per delega dell'avv. Anna Maria Lagioia, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, richiesto e concluso in tutti i propri scritti difensivi, di cui chiede l'integrale accoglimento. Lo stesso impugna e contesta quanto eccepito, dedotto, richiesto e concluso nell'appello incidentale, poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, in quanto il Giudice di Pace, nella sentenza appellata ha indicato come motivi di illegittimità del verbale non solo la mancata contestazione immediata dell'infrazione, ma anche la mancata prova da parte dell'Amministrazione della legittimità del verbale di contestazione sollevato (pag. 3 della sentenza terzo capoverso), su tutti i motivi di contestazione sollevati dall'opponente, per i quali la – come detto - CP_1 non ha fornito prova e che si reiterano in questa sede. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'appello principiale ed il rigetto di quello incidentale. L'Avv. Bellocchio si riporta alle sentenze del Tribunale di Castrovillari nn. 611/2022, 612/2022 e 689/2023, già prodotte nel fascicolo telematico, nelle quali il predetto Tribunale, in fattispecie del tutto analoghe, ha accolto gli appelli e condannato il convenuto al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si richiama, altresì, alle più recenti pronunce in materia di legittimità dei sistemi Tutor, ed in particolare alle sentenze nn. 12924/2025 e 26521/2025. Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali e Cpa come per legge. Nessuno è comparso per la parte appellata Controparte_2
.
[...]
Il Giudice Preso atto, si ritira in camera di consiglio. All'esito della discussione e della camera di consiglio, questo Giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott.ssa Federica Rossi
1 R.G. n. 1401/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza del giorno 17 dicembre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 1401/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) ” e vertente TRA (P.I. , in persona del socio, Avv. Vito Parte_1 P.IVA_1 Lorenzo Vieli (C.F. , con sede in Taranto, via Dante, 205, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Anna Maria Lagioia (C.F. ), in virtù di mandato C.F._2 allegato in atti;
appellante- E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
(CF , presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
P.IVA_2
- appellato/appellante in via incidentale -
Conclusioni: come da odierno Verbale di udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con “RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE”, depositato in data 11/04/2023, la Associati adiva Parte_1 questo Tribunale, premettendo: di avere proposto appello innanzi al Tribunale di Napoli avverso la Sentenza n. 1763/2020 del Giudice di Pace di , con ricorso del 01.04.2021, CP_2 integralmente riportato;
che, con Memoria depositata in data 15.10.2021, si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare l'incompetenza Controparte_3 territoriale del Tribunale di Napoli, in quanto “in caso di appello di sentenza avente ad oggetto una delle materie di cui agli artt. 6 o 7 del d.lgs. n. 150/11, non si applica la regola del Foro Erariale, bensì le regole ordinarie in materia di competenza territoriale ai sensi dell'art. 341 c.p.c.”; che, con Sentenza del 12.01.2023, comunicata in pari data, il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Avellino, concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio. Richiamato l'art. 50 c.p.c., la ricorrente deduceva di avere interesse alla riassunzione del giudizio di appello innanzi al Giudice ritenuto competente e, pertanto, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Napoli il 01.04.2021, concludeva chiedendo “a) accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto avverso la sentenza n. 1763/2020 del Giudice di Pace di e, per l'effetto, condannare il CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese
[...]
2 R.G. n. 1401/2023
di lite del primo grado di giudizio;
b) condannare il , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre IVA, CAP e r.s.g. come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.”. Fissata l'udienza di discussione del 9 ottobre 2023, ex artt. 434 e seguenti c.p.c. e artt. 6 e 34 d.lgs. 150/2011, si costituiva in giudizio tempestivamente, in data 18/08/2023, con
“MEMORIA DIFENSIVA E APPELLO INCIDENTALE”, il Controparte_3
, formulando appello incidentale avverso la Sentenza di primo
[...] grado, nella parte in cui aveva accolto l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, deducendo che “Nel caso di specie, l'ente opposto non ha fornito prova relativa alle circostanze del rilievo dell'infrazione lamentate dal ricorrente atteso che dalla documentazione prodotta non si evince una motivazione concreta della mancata contestazione immediata e le circostanze speifiche relative all'infrazioe: infatti, nel verbale di conetsazione risulta una genreica fiormula di stile costituita da “art. 201 co 1 bis lett f) e dell'art. 4 della legge 1.8.2002 n. 168” che induce il Giudicante a ritenere probabilmente fondata l'opposiizone”; eccependo l'erroneità della ricostruzione del giudice di prime cure, osservando che trattavasi di pronuncia extrapetita, in quanto, dalla lettura dei motivi di ricorso, si evinceva la mancata proposizione di una censura relativa all'omessa contestazione immediata, né all'omessa motivazione del verbale sotto il profilo della contestazione immediata della sanzione, nonché per non essere stata fatta applicazione del principio consolidato di cui alla sentenza delle SU della Cassazione del 28 gennaio 2010 n. 1786, per cui, anche qualora il verbale di accertamento non fosse stato adeguatamente motivato sui motivi e circostanze dell'omessa contestazione immediata, ciò non avrebbe potuto ridondare sulla legittimità dello stesso, in quanto sarebbe spettato al giudice dell'opposizione verificare i presupposti di legittimità della contestazione differita;
evidenziando che il riferimento contenuto agli artt. “ 201 co 1 bis lett f) e dell'art. 4 della legge 1.8.2002 n. 168” dovesse ritenersi motivazione adeguata a giustificare l'omessa contestazione immediata;
deducendo, pertanto, la totale nullità e/o erroneità della sentenza del giudice di pace, il quale avrebbe dovuto ritenere legittimo il verbale impugnato;
quanto agli altri motivi di opposizione dedotti in primo grado, per l'ipotesi di riproposizione, rinviando alla comparsa di costituzione di primo grado e ai documenti depositati.
La parte concludeva “Voglia il Tribunale: - Accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del verbale opposto. - Vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti gli atti del giudizio, si osserva quanto segue.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il previo esame dell'appello incidentale proposto dal , con cui è stata impugnata la pronuncia di primo grado Controparte_3 per “ultrapetizione”, non risultando che, tra i motivi di ricorso, fosse stata proposta dal ricorrente censura relativa all'omessa contestazione immediata o all'omessa motivazione del verbale sotto il profilo della contestazione immediata della sanzione. L'appello incidentale è fondato e va accolto. Difatti, è evidente dalla disamina dell'atto introduttivo di primo grado che la questione relativa alla omessa contestazione immediata dell'infrazione non fosse stata affatto dedotta in giudizio dal ricorrente sicché il Giudice di Pace non avrebbe Parte_1 potuto su questo fondare la decisione di annullamento del verbale di contestazione n. SCV0006015616 del 11.06.19.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, a più riprese, chiarito che “L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un giudizio, disciplinato
3 R.G. n. 1401/2023
dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da questa delimitazione dell'oggetto del giudizio consegue che il giudice di pace, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento opposto, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa una domanda nuova, ma ha il potere di precisarla all'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 320 cod. proc. civ., che disciplina specificamente la prima udienza di trattazione dinanzi al Giudice di pace (Nella specie, l'opponente, nell'atto di opposizione aveva esposto che l'infrazione non gli era stata immediatamente contestata, ma aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in relazione allo stato di necessità, in relazione al quale era stata commessa. Tuttavia, all'udienza di prima comparizione, ne aveva espressamente chiesto l'annullamento anche in relazione alla mancata contestazione immediata e il giudice di pace aveva accolto l'opposizione riguardo a questo secondo motivo).” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9987 del 24/06/2003 (Rv. 564489 - 01); v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13667 del 17/09/2003 (Rv. 566916 - 01) “L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da questa delimitazione dell'oggetto del giudizio consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento opposto, e che l'opponente non ha facoltà di modificare l'originaria domanda, se non nei limiti consentiti dall' art. 183 cod. proc. civ.”). Nemmeno convince la prospettazione della difesa Parte_1 secondo cui il GdP avrebbe rilevato la mancata prova da parte dell'Amministrazione della legittimità del verbale di contestazione su tutti i motivi di contestazione sollevati dall'opponente, considerato che gli stessi non risultano in alcun modo esaminati in Sentenza. Ora, per principio ormai consolidato, l'appellante vincitore in primo grado non era tenuto, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c., ma, ex art. 346 c.p.c., era comunque tenuto a riproporre, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché rimaste assorbite, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (v. Cass. Sez. U, n. 7940 del 21/03/2019). Nel caso di specie, nel Ricorso in riassunzione è ritrascritto l'originario ricorso della
[...] proposto innanzi al Tribunale di Napoli, il quale, al proprio interno Parte_2 conteneva, a propria volta, il ricorso di primo grado. La parte non ha, tuttavia, manifestato, in modo chiaro, esplicito e specifico, la volontà di riproporre i motivi di contestazione non esaminati in primo grado, né ha evidenziato la volontà di riaprire nel dettaglio la discussione su tali punti e sollecitare la decisione sugli stessi, come evidente anche dalle conclusioni dell'atto di appello ed anche dagli scritti difensivi depositati successivamente alla proposizione dell'appello incidentale da parte del Controparte_3
.
[...] In ogni caso, per completezza di ragionamento, si rileva che la prova da parte dell'Amministrazione della legittimità del provvedimento opposto emergeva dal deposito del verbale di contestazione, con allegato fotogramma rientraente il veicolo sanzionato e recante indicazioni di data, orario, luogo della infrazione, tempo di percorrenza, limite di velocità nel tratto stradale in questione, velocità rilevata, indicazioni relative al certificato di taratura dell'apparecchio rilevatore, motivazione della mancata contestazione immediata (v. prod. I grado, alleg. fasc. cartaceo). Peraltro è ben noto che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto “tutor” (tecnicamente "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi
4 R.G. n. 1401/2023
tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002), e, pertanto, consente, in virtù dell'espresso richiamo a tale ultima disposizione da parte dell'art. 201, comma 1-bis, lett. f, del suddetto codice, la contestazione differita dell'infrazione rilevata.” (cfr. Cass. civile sez. II, 08/03/2017, n.5873).
Le contestazioni mosse in primo grado dall'opponente relativamente alla taratura ed omologazione del sistema tutor erano da giudicarsi infondate, considerato che, al momento della costituzione in giudizio, la versava in atti il certificato di taratura LAT 101 Controparte_3 A680_2018_ACCR_VX, il certificato di taratura LAT 255 CT-VM-18-0053 e il “verbale di verifica di funzionalità per dispositivi/sistemi per rilevamento della velocità operanti in modalità media” (v. prod. I grado, alleg. fasc. cartaceo). Le doglianze circa la riduzione del 5% erano poi palesemente destituite di ogni fondamento, emergendo dal Verbale di infrazione l'applicazione della stessa, rispetto alla legittimità della quale si è espressa favorevolmente anche recente giurisprudenza (v. Cass. civile sez. II, 13/06/2025, n.15894). La contestazione di mancanza della necessaria sottoscrizione dell'agente notificatore ed invio al trasgressore di fotocopia non autentica parimenti era infondata, sulla scorta della giurisprudenza secondo cui “In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18493 del 04/09/2020). Ugualmente privo di pregio era il rilievo circa la mancata attestazione di conformità della copia notificata all'originale, essendo il modulo prestampato, redatto con sistema meccanizzato, parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo (v. Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24999 del 06/12/2016 “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico.”). Le contestazioni relative alla violazione dei principi di parità ed uguaglianza e di non discriminazione risultavano generici ed indeterminati e come tali non accoglibili. Le contestazioni relative alla mancanza della segnaletica parimenti erano infondate. La presenza della segnaletica risultava, a ben vedere, testualmente dallo stesso Verbale impugnato, nel quale era presente l'indicazione dell'adempimento dell'obbligo di informazione, citando il disposto dell'art. 142 co. 6 bis C.d.s. e del D.M. 282 del 13.6.2017 (v. ancora prod. I grado, alleg. fasc. cartaceo). La presenza della detta indicazione nel Verbale valeva allora a liberare l'ente dalla necessità di fornire ulteriori prove sul punto (v. in tema Cass. civile sez. II, 22/01/2019, n.1661
“In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l'esistenza. In mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a
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tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti.”). Per contestare il dato della presenza della cartellonistica informativa, risultante da un atto pubblico, il ricorrente avrebbe dovuto servirsi dello strumento della querela di falso, in quanto, per costante giurisprudenza, il verbale di accertamento, poiché redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso (cfr. ex multis Cass. 15966/2012). Il motivo di contestazione relativo alla mancata indicazione del numero di matricola del ugualmente non era accoglibile, come già affermato in altre occasioni dalla Parte_3 giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il secondo profilo del primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il verbale impugnato non conterrebbe la specifica indicazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per la rilevazione a distanza della velocità, e delle sue specifiche tecniche di funzionamento, è del pari infondato, posto che è sufficiente l'indicazione, risultante nel verbale impugnato, del genere di apparato utilizzato: "SICVE omologato con Decreto 24 dicembre 2004, n. 3999, che consente il funzionamento automatico".” (cfr. Cass. civile sez. II, 26/11/2021, (ud. 21/07/2021, dep. 26/11/2021), n.36982). In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, la Sentenza n. 1763/2020 del Giudice di Pace di Avellino va Controparte_3 integralmente riformata, con rigetto del ricorso in opposizione proposto in primo grado da Pt_2
Avvocati Associati avverso il verbale di contestazione n. SCV0006015616 del
[...] 11.06.2019. La superiore statuizione comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello principale, proposto da relativo al profilo della compensazione delle spese Parte_2 di primo grado. La regolamentazione delle spese di lite del presente grado segue la soccombenza della parte appellante. La liquidazione si effettua d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a €1.100,00), della minima complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria. Va, infine, rammentato che, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti, perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata Parte_1 integralmente respinta. Si provvede, quindi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_3
e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza n. 1763/2020 del Giudice
[...] di Pace di depositata in data 1/10/2020, rigetta il ricorso in opposizione CP_2 proposto in primo grado da avverso il verbale di Parte_2 contestazione n. SCV0006015616 del 11.06.2019. 2. Rigetta l'appello principale proposto da parte appellante Parte_2
[...]
3. Condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_2 favore della parte appellata , delle spese Controparte_3 del presente grado di giudi €232,00 per
6 R.G. n. 1401/2023
compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
4. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il Parte_1 presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Avellino all'udienza del giorno 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1401 /2023 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 dicembre 2025 È presente l'avv. Giovanni Bellocchio, per delega dell'avv. Anna Maria Lagioia, il quale si riporta a tutto quanto dedotto, richiesto e concluso in tutti i propri scritti difensivi, di cui chiede l'integrale accoglimento. Lo stesso impugna e contesta quanto eccepito, dedotto, richiesto e concluso nell'appello incidentale, poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, in quanto il Giudice di Pace, nella sentenza appellata ha indicato come motivi di illegittimità del verbale non solo la mancata contestazione immediata dell'infrazione, ma anche la mancata prova da parte dell'Amministrazione della legittimità del verbale di contestazione sollevato (pag. 3 della sentenza terzo capoverso), su tutti i motivi di contestazione sollevati dall'opponente, per i quali la – come detto - CP_1 non ha fornito prova e che si reiterano in questa sede. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'appello principiale ed il rigetto di quello incidentale. L'Avv. Bellocchio si riporta alle sentenze del Tribunale di Castrovillari nn. 611/2022, 612/2022 e 689/2023, già prodotte nel fascicolo telematico, nelle quali il predetto Tribunale, in fattispecie del tutto analoghe, ha accolto gli appelli e condannato il convenuto al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si richiama, altresì, alle più recenti pronunce in materia di legittimità dei sistemi Tutor, ed in particolare alle sentenze nn. 12924/2025 e 26521/2025. Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali e Cpa come per legge. Nessuno è comparso per la parte appellata Controparte_2
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Il Giudice Preso atto, si ritira in camera di consiglio. All'esito della discussione e della camera di consiglio, questo Giudice, in assenza del difensore suddetto, nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza del giorno 17 dicembre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 1401/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) ” e vertente TRA (P.I. , in persona del socio, Avv. Vito Parte_1 P.IVA_1 Lorenzo Vieli (C.F. , con sede in Taranto, via Dante, 205, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Anna Maria Lagioia (C.F. ), in virtù di mandato C.F._2 allegato in atti;
appellante- E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
(CF , presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
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Conclusioni: come da odierno Verbale di udienza di discussione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con “RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE”, depositato in data 11/04/2023, la Associati adiva Parte_1 questo Tribunale, premettendo: di avere proposto appello innanzi al Tribunale di Napoli avverso la Sentenza n. 1763/2020 del Giudice di Pace di , con ricorso del 01.04.2021, CP_2 integralmente riportato;
che, con Memoria depositata in data 15.10.2021, si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare l'incompetenza Controparte_3 territoriale del Tribunale di Napoli, in quanto “in caso di appello di sentenza avente ad oggetto una delle materie di cui agli artt. 6 o 7 del d.lgs. n. 150/11, non si applica la regola del Foro Erariale, bensì le regole ordinarie in materia di competenza territoriale ai sensi dell'art. 341 c.p.c.”; che, con Sentenza del 12.01.2023, comunicata in pari data, il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Avellino, concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio. Richiamato l'art. 50 c.p.c., la ricorrente deduceva di avere interesse alla riassunzione del giudizio di appello innanzi al Giudice ritenuto competente e, pertanto, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Napoli il 01.04.2021, concludeva chiedendo “a) accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto avverso la sentenza n. 1763/2020 del Giudice di Pace di e, per l'effetto, condannare il CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese
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di lite del primo grado di giudizio;
b) condannare il , Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre IVA, CAP e r.s.g. come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.”. Fissata l'udienza di discussione del 9 ottobre 2023, ex artt. 434 e seguenti c.p.c. e artt. 6 e 34 d.lgs. 150/2011, si costituiva in giudizio tempestivamente, in data 18/08/2023, con
“MEMORIA DIFENSIVA E APPELLO INCIDENTALE”, il Controparte_3
, formulando appello incidentale avverso la Sentenza di primo
[...] grado, nella parte in cui aveva accolto l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, deducendo che “Nel caso di specie, l'ente opposto non ha fornito prova relativa alle circostanze del rilievo dell'infrazione lamentate dal ricorrente atteso che dalla documentazione prodotta non si evince una motivazione concreta della mancata contestazione immediata e le circostanze speifiche relative all'infrazioe: infatti, nel verbale di conetsazione risulta una genreica fiormula di stile costituita da “art. 201 co 1 bis lett f) e dell'art. 4 della legge 1.8.2002 n. 168” che induce il Giudicante a ritenere probabilmente fondata l'opposiizone”; eccependo l'erroneità della ricostruzione del giudice di prime cure, osservando che trattavasi di pronuncia extrapetita, in quanto, dalla lettura dei motivi di ricorso, si evinceva la mancata proposizione di una censura relativa all'omessa contestazione immediata, né all'omessa motivazione del verbale sotto il profilo della contestazione immediata della sanzione, nonché per non essere stata fatta applicazione del principio consolidato di cui alla sentenza delle SU della Cassazione del 28 gennaio 2010 n. 1786, per cui, anche qualora il verbale di accertamento non fosse stato adeguatamente motivato sui motivi e circostanze dell'omessa contestazione immediata, ciò non avrebbe potuto ridondare sulla legittimità dello stesso, in quanto sarebbe spettato al giudice dell'opposizione verificare i presupposti di legittimità della contestazione differita;
evidenziando che il riferimento contenuto agli artt. “ 201 co 1 bis lett f) e dell'art. 4 della legge 1.8.2002 n. 168” dovesse ritenersi motivazione adeguata a giustificare l'omessa contestazione immediata;
deducendo, pertanto, la totale nullità e/o erroneità della sentenza del giudice di pace, il quale avrebbe dovuto ritenere legittimo il verbale impugnato;
quanto agli altri motivi di opposizione dedotti in primo grado, per l'ipotesi di riproposizione, rinviando alla comparsa di costituzione di primo grado e ai documenti depositati.
La parte concludeva “Voglia il Tribunale: - Accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del verbale opposto. - Vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della odierna udienza di discussione orale, la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti gli atti del giudizio, si osserva quanto segue.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il previo esame dell'appello incidentale proposto dal , con cui è stata impugnata la pronuncia di primo grado Controparte_3 per “ultrapetizione”, non risultando che, tra i motivi di ricorso, fosse stata proposta dal ricorrente censura relativa all'omessa contestazione immediata o all'omessa motivazione del verbale sotto il profilo della contestazione immediata della sanzione. L'appello incidentale è fondato e va accolto. Difatti, è evidente dalla disamina dell'atto introduttivo di primo grado che la questione relativa alla omessa contestazione immediata dell'infrazione non fosse stata affatto dedotta in giudizio dal ricorrente sicché il Giudice di Pace non avrebbe Parte_1 potuto su questo fondare la decisione di annullamento del verbale di contestazione n. SCV0006015616 del 11.06.19.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, a più riprese, chiarito che “L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un giudizio, disciplinato
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dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da questa delimitazione dell'oggetto del giudizio consegue che il giudice di pace, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento opposto, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa una domanda nuova, ma ha il potere di precisarla all'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 320 cod. proc. civ., che disciplina specificamente la prima udienza di trattazione dinanzi al Giudice di pace (Nella specie, l'opponente, nell'atto di opposizione aveva esposto che l'infrazione non gli era stata immediatamente contestata, ma aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in relazione allo stato di necessità, in relazione al quale era stata commessa. Tuttavia, all'udienza di prima comparizione, ne aveva espressamente chiesto l'annullamento anche in relazione alla mancata contestazione immediata e il giudice di pace aveva accolto l'opposizione riguardo a questo secondo motivo).” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9987 del 24/06/2003 (Rv. 564489 - 01); v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13667 del 17/09/2003 (Rv. 566916 - 01) “L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da questa delimitazione dell'oggetto del giudizio consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento opposto, e che l'opponente non ha facoltà di modificare l'originaria domanda, se non nei limiti consentiti dall' art. 183 cod. proc. civ.”). Nemmeno convince la prospettazione della difesa Parte_1 secondo cui il GdP avrebbe rilevato la mancata prova da parte dell'Amministrazione della legittimità del verbale di contestazione su tutti i motivi di contestazione sollevati dall'opponente, considerato che gli stessi non risultano in alcun modo esaminati in Sentenza. Ora, per principio ormai consolidato, l'appellante vincitore in primo grado non era tenuto, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c., ma, ex art. 346 c.p.c., era comunque tenuto a riproporre, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché rimaste assorbite, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (v. Cass. Sez. U, n. 7940 del 21/03/2019). Nel caso di specie, nel Ricorso in riassunzione è ritrascritto l'originario ricorso della
[...] proposto innanzi al Tribunale di Napoli, il quale, al proprio interno Parte_2 conteneva, a propria volta, il ricorso di primo grado. La parte non ha, tuttavia, manifestato, in modo chiaro, esplicito e specifico, la volontà di riproporre i motivi di contestazione non esaminati in primo grado, né ha evidenziato la volontà di riaprire nel dettaglio la discussione su tali punti e sollecitare la decisione sugli stessi, come evidente anche dalle conclusioni dell'atto di appello ed anche dagli scritti difensivi depositati successivamente alla proposizione dell'appello incidentale da parte del Controparte_3
.
[...] In ogni caso, per completezza di ragionamento, si rileva che la prova da parte dell'Amministrazione della legittimità del provvedimento opposto emergeva dal deposito del verbale di contestazione, con allegato fotogramma rientraente il veicolo sanzionato e recante indicazioni di data, orario, luogo della infrazione, tempo di percorrenza, limite di velocità nel tratto stradale in questione, velocità rilevata, indicazioni relative al certificato di taratura dell'apparecchio rilevatore, motivazione della mancata contestazione immediata (v. prod. I grado, alleg. fasc. cartaceo). Peraltro è ben noto che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto “tutor” (tecnicamente "SICVe" - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi
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tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002), e, pertanto, consente, in virtù dell'espresso richiamo a tale ultima disposizione da parte dell'art. 201, comma 1-bis, lett. f, del suddetto codice, la contestazione differita dell'infrazione rilevata.” (cfr. Cass. civile sez. II, 08/03/2017, n.5873).
Le contestazioni mosse in primo grado dall'opponente relativamente alla taratura ed omologazione del sistema tutor erano da giudicarsi infondate, considerato che, al momento della costituzione in giudizio, la versava in atti il certificato di taratura LAT 101 Controparte_3 A680_2018_ACCR_VX, il certificato di taratura LAT 255 CT-VM-18-0053 e il “verbale di verifica di funzionalità per dispositivi/sistemi per rilevamento della velocità operanti in modalità media” (v. prod. I grado, alleg. fasc. cartaceo). Le doglianze circa la riduzione del 5% erano poi palesemente destituite di ogni fondamento, emergendo dal Verbale di infrazione l'applicazione della stessa, rispetto alla legittimità della quale si è espressa favorevolmente anche recente giurisprudenza (v. Cass. civile sez. II, 13/06/2025, n.15894). La contestazione di mancanza della necessaria sottoscrizione dell'agente notificatore ed invio al trasgressore di fotocopia non autentica parimenti era infondata, sulla scorta della giurisprudenza secondo cui “In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto degli artt. 383, comma 4, e 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18493 del 04/09/2020). Ugualmente privo di pregio era il rilievo circa la mancata attestazione di conformità della copia notificata all'originale, essendo il modulo prestampato, redatto con sistema meccanizzato, parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo (v. Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24999 del 06/12/2016 “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato "ex lege" al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico.”). Le contestazioni relative alla violazione dei principi di parità ed uguaglianza e di non discriminazione risultavano generici ed indeterminati e come tali non accoglibili. Le contestazioni relative alla mancanza della segnaletica parimenti erano infondate. La presenza della segnaletica risultava, a ben vedere, testualmente dallo stesso Verbale impugnato, nel quale era presente l'indicazione dell'adempimento dell'obbligo di informazione, citando il disposto dell'art. 142 co. 6 bis C.d.s. e del D.M. 282 del 13.6.2017 (v. ancora prod. I grado, alleg. fasc. cartaceo). La presenza della detta indicazione nel Verbale valeva allora a liberare l'ente dalla necessità di fornire ulteriori prove sul punto (v. in tema Cass. civile sez. II, 22/01/2019, n.1661
“In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l'esistenza. In mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a
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tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti.”). Per contestare il dato della presenza della cartellonistica informativa, risultante da un atto pubblico, il ricorrente avrebbe dovuto servirsi dello strumento della querela di falso, in quanto, per costante giurisprudenza, il verbale di accertamento, poiché redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso (cfr. ex multis Cass. 15966/2012). Il motivo di contestazione relativo alla mancata indicazione del numero di matricola del ugualmente non era accoglibile, come già affermato in altre occasioni dalla Parte_3 giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il secondo profilo del primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il verbale impugnato non conterrebbe la specifica indicazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per la rilevazione a distanza della velocità, e delle sue specifiche tecniche di funzionamento, è del pari infondato, posto che è sufficiente l'indicazione, risultante nel verbale impugnato, del genere di apparato utilizzato: "SICVE omologato con Decreto 24 dicembre 2004, n. 3999, che consente il funzionamento automatico".” (cfr. Cass. civile sez. II, 26/11/2021, (ud. 21/07/2021, dep. 26/11/2021), n.36982). In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, la Sentenza n. 1763/2020 del Giudice di Pace di Avellino va Controparte_3 integralmente riformata, con rigetto del ricorso in opposizione proposto in primo grado da Pt_2
Avvocati Associati avverso il verbale di contestazione n. SCV0006015616 del
[...] 11.06.2019. La superiore statuizione comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello principale, proposto da relativo al profilo della compensazione delle spese Parte_2 di primo grado. La regolamentazione delle spese di lite del presente grado segue la soccombenza della parte appellante. La liquidazione si effettua d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a €1.100,00), della minima complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria. Va, infine, rammentato che, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti, perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata Parte_1 integralmente respinta. Si provvede, quindi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_3
e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza n. 1763/2020 del Giudice
[...] di Pace di depositata in data 1/10/2020, rigetta il ricorso in opposizione CP_2 proposto in primo grado da avverso il verbale di Parte_2 contestazione n. SCV0006015616 del 11.06.2019. 2. Rigetta l'appello principale proposto da parte appellante Parte_2
[...]
3. Condanna la parte appellante al pagamento, in Parte_2 favore della parte appellata , delle spese Controparte_3 del presente grado di giudi €232,00 per
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compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
4. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il Parte_1 presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Avellino all'udienza del giorno 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
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