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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 767/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 767/2024 R.G. Lav. promossa da: vv Ivan Giordano per procura in atti e presso di Parte_1 lui elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore- avv CP_1
Silvia Zecchini_ elettivamente domiciliato in Torino presso ufficio legale sede provinciale CP_1
CONVENUTO oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento in suo favore del Parte_1 diritto all'accredito contributivo relativo al periodo dal 12.6.78 al 31.7.80 per apprendistato artigiano con condanna di nella persona del suo legale CP_1
1 rappresentante pro tempore, a inserire l'accredito contributivo per il periodo indicato. si è costituito eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 vantato e si è difesa nel merito
Ritenuto che
-emerge per tabulas che il ricorrente chiede l'accredito della contribuzione per il periodo dal 12 giugno 1978 al 31 luglio 1980 , che la sua ( prima) richiesta di accredito è stata presentata -per la prima volta- all' in data 22 Marzo 2023 CP_1
e cioè dopo 45 anni dalla asserita omissione di accredito contributivo
-non vi è traccia di atti interruttivi della prescrizione contributiva, ormai ampiamente decorsa, non senza tacere che, dal 1 gennaio 1995, essa ha durata quinquennale ex L.335/95
-la questione della prescrizione è assorbente sicchè non necessitano di apposita delibazione le altre questioni di merito
Ritenuto pertanto che il ricorso vada respinto,
Ritenuto che il ricorrente in virtù della soccombenza deve corrispondere a le spese di lite liquidate come in dispositivo nei valori minimi per lo CP_1 scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Respinge il ricorso di Parte_1
Condanna la parte soccombente a rimborsare ad le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1500,00 per compensi, oltre15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cuneo, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 767/2024 R.G. Lav. promossa da: vv Ivan Giordano per procura in atti e presso di Parte_1 lui elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore- avv CP_1
Silvia Zecchini_ elettivamente domiciliato in Torino presso ufficio legale sede provinciale CP_1
CONVENUTO oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento in suo favore del Parte_1 diritto all'accredito contributivo relativo al periodo dal 12.6.78 al 31.7.80 per apprendistato artigiano con condanna di nella persona del suo legale CP_1
1 rappresentante pro tempore, a inserire l'accredito contributivo per il periodo indicato. si è costituito eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 vantato e si è difesa nel merito
Ritenuto che
-emerge per tabulas che il ricorrente chiede l'accredito della contribuzione per il periodo dal 12 giugno 1978 al 31 luglio 1980 , che la sua ( prima) richiesta di accredito è stata presentata -per la prima volta- all' in data 22 Marzo 2023 CP_1
e cioè dopo 45 anni dalla asserita omissione di accredito contributivo
-non vi è traccia di atti interruttivi della prescrizione contributiva, ormai ampiamente decorsa, non senza tacere che, dal 1 gennaio 1995, essa ha durata quinquennale ex L.335/95
-la questione della prescrizione è assorbente sicchè non necessitano di apposita delibazione le altre questioni di merito
Ritenuto pertanto che il ricorso vada respinto,
Ritenuto che il ricorrente in virtù della soccombenza deve corrispondere a le spese di lite liquidate come in dispositivo nei valori minimi per lo CP_1 scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Respinge il ricorso di Parte_1
Condanna la parte soccombente a rimborsare ad le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1500,00 per compensi, oltre15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cuneo, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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