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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/08/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 442/2023, promosso da:
, nata a [...] il [...], , residente in [...] C.F._1
Mentana n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Cugudda, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortolì, via Cedrino n. 28,
- ricorrente -
contro
nato a [...] il [...], , residente in [...] C.F._2
n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Perra, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, via Versilia n. 15,
- resistente -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni:
Voglia il Tribunale: per Chiai Pt_1
In via istruttoria:
pagina 1 di 9 previa revoca dell'ordinanza datata 16/6/2025, ammettere i mezzi istruttori dedotti a ricorso e nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1 c.p.c. del 7/1/2024, depositata nell'interesse della ricorrente, in relazione a tutte le circostanze di prova ivi capitolate;
In via principale e nel merito
- pronunciare la separazione dei coniugi e i quali contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in Tortolì il 25/2/2017, con atto trascritto nei registri del ridetto
Comune al n. 1, p. 2, s. A dell'anno 2017:
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- confermare i provvedimenti resi da Codesto Tribunale con decreto inaudita altera parte del
30/10/2023, così come modificati con successiva ordinanza emessa in data 6/12/2023, ed in specifico:
1. assegnare la casa coniugale, sita in Tortolì, Via Mentana n. 12, alla ricorrente, che vi vivrà Per_ unitamente ai minori figli ed;
Per_2
2. disporre che i minori siano affidati in via esclusiva alla madre salvo il mantenimento della residenza degli stessi in Tortolì ed il preventivo accordo per eventuali viaggi all'estero; Per_
3. disporre che il padre possa trattenersi con i minori figli ed per due ore la Per_2 domenica dopo la messa ed il giovedì dalle 17,00 alle ore 19,00 solo alla presenza di una delle nonne
o delle sorelle della ricorrente o della SI.ra , sempre che esse manifestino la loro Controparte_2 disponibilità, o di altra persona di fiducia della Pt_1
CP_
4. porre a carico del a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, un assegno mensile di 300,00 Euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
CP_
5. porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla la metà delle spese straordinarie Pt_1 sostenute per entrambi i figli, da concordarsi preventivamente, salvo urgenze e salvo che si tratti di spese indefettibili (come quelle per l'acquisto dei libri scolastici) o spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico di base;
spese da documentarsi opportunamente;
6. disporre che l'assegno unico e universale sia percepito per intero dalla madre.
- rigettare ogni diversa domanda formulata da controparte, ivi compresa quella di mantenimento in CP_ favore del , poiché totalmente infondate in fatto e in diritto.
Col favore delle spese processuali. per : CP_3
pagina 2 di 9 - autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso dei minori, secondo le modalità ritenute di giustizia dal Tribunale, con collocazione paritaria presso ciascun genitore o, in subordine, se del caso, regolamentando il Per_ libero diritto di visita del padre con i figli e;
Per_2
- riconoscere in capo a l'obbligo di corresponsione a favore di a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento del coniuge, un assegno mensile pari a € 400,00 o la diversa somma minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, comunque con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- in via subordinata, in caso di affidamento in via prevalente della prole ad uno dei coniugi, porre a carico dell'altro genitore una somma ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
In ogni caso, tenendo, in ogni caso i coniugi obbligati a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE ha presentato domanda di separazione personale dal marito con ricorso Parte_1 CP_1 depositato il 10 ottobre 2023; ha dichiarato di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] in Tortolì il 25 febbraio 2017. Dalla loro unione erano nati due figli: , il 9 febbraio CP_1 Per_1
2014, e , il 17 ottobre 2020, entrambi minorenni e conviventi con la madre. Per_2
La ricorrente ha rappresentato che il rapporto coniugale, dopo alcuni anni di relativa stabilità, si era deteriorato progressivamente a causa di frequenti e accese discussioni: il marito aveva mostrato un comportamento instabile, incline a scatti d'ira, con accuse infondate e atteggiamenti svalutanti, che generavano un clima familiare sempre più teso e invivibile.
Il culmine della crisi si era verificato il 16 agosto 2023, quando, a seguito di un violento litigio culminato in gravi minacce, la ricorrente aveva abbandonato l'abitazione coniugale portando con sé i figli minori. Nel frattempo, il resistente aveva continuato ad abitare da solo nella casa familiare, di proprietà della madre della ricorrente e concessa in comodato gratuito.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente non contribuiva al mantenimento dei figli dopo la separazione di fatto e rifiutava offerte di lavoro stabile per non risultare percettore di reddito in giudizio. Inoltre, esercitava una costante pressione psicologica nei confronti della moglie, tramite centinaia di messaggi e telefonate, con insulti, accuse e minacce.
pagina 3 di 9 Sulla base di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a vivere separata con l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo dei figli, la regolamentazione delle visite paterne in modalità protetta, la condanna del resistente al pagamento del mantenimento per i figli e la percezione integrale dell'assegno unico, oltre ad ogni ulteriore misura ritenuta necessaria a tutela della crescita equilibrata dei minori.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione presentata CP_1 dalla moglie, ma ha contestato fermamente la rappresentazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo. Ha dedotto che la crisi coniugale non era stata determinata da suoi comportamenti aggressivi o denigratori, bensì da una progressiva distanza affettiva della moglie, maturata negli ultimi mesi ed acuita dalla decisione unilaterale della donna di abbandonare l'abitazione familiare, portando con sé i figli minori. CP_
ha affermato di essere sempre stato un padre presente e partecipe nella vita dei figli: negli anni in cui la moglie lavorava fuori casa era stato lui a gestire le esigenze della famiglia, contribuendo anche alla ristrutturazione dell'abitazione coniugale con lavori eseguiti in prima persona.
Ha contestato come infondate e lesive le accuse di incapacità genitoriale e ha dedotto di aver sempre agito per il bene della famiglia, anche rinunciando a opportunità lavorative per seguire i figli e sostenere la moglie nelle sue aspirazioni imprenditoriali. CP_ Sul piano economico, ha evidenziato la propria difficoltà economica, dichiarando di non disporre di un impiego stabile e ha chiesto che gli fosse riconosciuto un assegno di mantenimento in quanto privo di mezzi e in condizioni sicuramente più disagiate rispetto alla moglie.
Ha concluso come sopra riportato.
L'istruttoria è stata esperita con l'audizione delle parti e l'esame della documentazione in atti.
***
Sull'affido dei minori.
La giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità, disponendo l'affido esclusivo solo se teso a garantire l'interesse del minore;
ipotesi che si verifica allorché emerga in giudizio il completo disinteresse del genitore ai bisogni sia morali che materiali del minore ovvero una situazione di sostanziale difficoltà nella gestione del minore per l'irragionevole ostruzionismo del genitore nelle decisioni che riguardano la crescita del figlio.
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna di dette situazioni.
pagina 4 di 9 Dalle dichiarazioni rese in atti è emerso che il resistente aveva nel tempo sempre CP_1 intrattenuto con i figli un rapporto affettivo stabile e partecipato.
La stessa ricorrente ha più volte riconosciuto che, in epoca antecedente alla crisi coniugale, il Pt_1 padre si occupava quotidianamente dei minori con attenzione e dedizione, contribuendo alla loro cura e gestione domestica in misura prevalente, specie nei periodi in cui la madre era impegnata in attività lavorative.
Le prime criticità nel rapporto genitoriale si sarebbero manifestate contestualmente al deteriorarsi della relazione coniugale e all'insorgere di tensioni relazionali tra adulti, fisiologicamente connesse – come spesso avviene – alla fase di separazione e al mutamento degli equilibri familiari.
Tali disfunzionalità, peraltro, non risultano avere avuto una proiezione stabile o irreversibile nel tempo.
A eccezione dell'episodio occorso il 16 agosto 2023, che costituì motivo di allontanamento della madre con i figli, non risultano agli atti altri comportamenti del resistente connotati da violenza o atteggiamenti allarmanti nei confronti dei minori, tali da destare concreta preoccupazione per la loro sicurezza o il loro benessere.
In tal senso, è significativa la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente nel corso dell'udienza del 29 febbraio 2024, allorquando ha affermato che “i bambini vedono il padre e vanno con lui volentieri”, descrivendo una frequentazione regolare e spontanea, priva di manifestazioni oppositive da parte dei minori.
Tale elemento induce a ritenere che il legame genitoriale, pur temporaneamente affievolito o perturbato nella fase acuta del conflitto coniugale, sia stato successivamente ricostituito nella sua dimensione affettiva ed educativa.
Ne consegue che, ferma restando la rilevanza delle criticità emerse nella fase di separazione, non può trascurarsi lo stato attuale del rapporto padre-figli, che appare sereno e proficuo per i ragazzi.
Ciò giustifica l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e l'affidamento condiviso dei figli.
Sulla collocazione dei minori e sulla casa familiare.
Considerata l'età dei minori – , nata il [...], di undici anni, e , nato il 17 Per_1 Per_2 ottobre 2020, di quattro anni – si ritiene opportuno che gli stessi restino stabilmente collocati presso l'abitazione familiare sita in Tortolì, in via Mentana, ove sono cresciuti sin dalla nascita e dove hanno costruito i loro principali riferimenti affettivi, ambientali e relazionali.
La permanenza nella casa familiare costituisce un fattore di stabilizzazione essenziale, tanto più rilevante in una fase in cui l'assetto relazionale dei genitori risulta modificato a seguito della separazione. pagina 5 di 9 Il Collegio ritiene che una collocazione paritaria, che implicherebbe lo spostamento dei ragazzi da un'abitazione all'altra, con trasporto costante di effetti personali, giochi e materiali scolastici, risulterebbe disfunzionale e fonte di ulteriore instabilità, soprattutto in considerazione dell'età e delle esigenze quotidiane dei minori.
La collocazione prevalente presso la madre appare altresì giustificata sotto il profilo organizzativo e lavorativo. La signora svolge un'attività commerciale in proprio, con orari generalmente stabili e Pt_1 compatibili con le esigenze dei figli;
pur comportando un impegno significativo, tale attività consente, all'occorrenza, di portare i minori con sé sul luogo di lavoro.
Il resistente, per contro, non risulta titolare di un'occupazione stabile ma svolge lavori saltuari e ha dichiarato di essere impegnato in un progetto di apertura di un chiosco, attività che per sua natura richiederebbe orari estesi e variabili, difficilmente conciliabili con la cura quotidiana dei minori.
Il Collegio dispone, quindi, che i bambini restino a vivere con la madre nella abitazione familiare di
Tortolì.
Sul diritto di visita del padre.
Con riferimento al diritto di visita del padre, nei provvedimenti presidenziali si era disposto che gli incontri fossero effettuati alla presenza di adulti di fiducia indicati dalla madre.
Alla luce dell'evoluzione positiva dei rapporti padre-figli, riconosciuta anche dalla stessa ricorrente in udienza, non si ravvisa più la necessità di subordinare gli incontri alla presenza di terzi.
Si dispone pertanto che il padre possa incontrare i figli nei giorni di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, senza necessità di supervisione da parte di familiari o altri soggetti terzi.
Considerato che i minori stanno crescendo e che, negli anni, non si sono verificati episodi tali da far CP_ dubitare dell'idoneità del ad occuparsi dei figli, si ritiene che lo stesso possa tenerli con sé anche nei weekend, in modalità alternata con la madre, con decorrenza dal sabato alle ore 20:00 fino alla domenica alle ore 19:00, compatibilmente con i periodi dell'anno e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I genitori sono tenuti a garantire la massima elasticità e collaborazione nella gestione degli orari e dei giorni di visita.
La signora per quanto compatibile con le esigenze organizzative familiari, si impegnerà a venire Pt_1 incontro alle necessità del resistente quanto alla modulazione (giorni e orari) degli incontri, tenuto conto della fase di avvio della nuova attività commerciale da lui intrapresa, che potrà richiedere CP_ margini di flessibilità, specie inizialmente. Le parti hanno entrambe interesse a ché l'attività del si avvii in maniera proficua potendo assicurare un reddito adeguato anche a beneficio dei figli.
pagina 6 di 9 Con riferimento al diritto di visita nei periodi festivi e nelle festività comandate, si ritiene di applicare il criterio generale dell'alternanza tra i genitori.
La mancata conflittualità espressa in proposito e l'assenza di contrapposte richieste evidenziano una capacità delle parti di relazionarsi in modo costruttivo e di pervenire ad accordi condivisi, che si auspica possa proseguire anche per il futuro, nell'interesse primario dei figli minori.
Sul mantenimento dei minori.
Il Collegio rileva come il dovere di contribuire al mantenimento dei figli non rappresenti una scelta opzionale né subordinata alla possibilità di reperire un'occupazione ideale o stabile, ma costituisce un obbligo giuridico e morale inderogabile. Ciascun genitore è tenuto a compiere ogni sforzo per adempiervi con lo svolgimento di qualsiasi attività compatibile con le proprie condizioni personali, purché lecita, in coerenza con il principio di solidarietà familiare.
Il fatto che, in passato, il resistente si sia dedicato prevalentemente alla cura della casa e dei figli, per favorire l'attività imprenditoriale della moglie, non può oggi costituire una giustificazione per sottrarsi agli obblighi di contribuzione diretta. Tali scelte, sebbene legittime e funzionali all'equilibrio familiare nel periodo di convivenza, non lo esimono oggi, a seguito della separazione, dall'onere di sostenere in modo concreto le esigenze materiali dei figli minori.
Il resistente ha attualmente 51 anni, un'età che consente ancora una piena capacità lavorativa e la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Anche laddove non riesca a stabilizzarsi in una professione qualificata o strutturata, dispone comunque delle condizioni fisiche e personali per svolgere attività manuali e lavori occasionali, come egli stesso ha riconosciuto in atti e nel corso delle udienze. CP_ Tenuto conto degli elementi di cui sopra, si ritiene equo e proporzionato disporre a carico del un assegno mensile di mantenimento complessivo di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
La valutazione della diversa capacità economica tra i genitori - ribadita da parte resistente - è già concretizzata nella misura estremamente contenuta dell'assegno, che rappresenta il minimo contributo esigibile, alla luce della contemperazione tra il principio di proporzionalità dei redditi e le esigenze inderogabili dei minori.
La collocazione prevalente dei figli presso la madre giustifica l'attribuzione integrale a suo favore dell'assegno unico, che costituisce una forma di sostegno diretta alla quotidiana gestione dei bisogni dei minori. CP_ Sul mantenimento di .
pagina 7 di 9 Non può accogliersi la domanda formulata dal resistente volta a ottenere un assegno di mantenimento a carico della moglie. ha oggi 51 anni e conserva una piena capacità lavorativa: egli stesso ha riconosciuto di CP_1 svolgere, seppur in forma non regolare, lavori occasionali e “in nero”, circostanza che dimostra la sua concreta possibilità di attivarsi nel mondo del lavoro, pur in assenza di una stabile collocazione professionale. Inoltre, risulta godere dell'aiuto costante della madre, presso la quale è ospitato per vitto e alloggio, e ciò contribuisce a garantirgli un minimo livello di sostentamento.
La scelta, operata nel passato, di rinunciare a un'attività retribuita per dedicarsi alla gestione della casa e dei figli, pur potendo costituire un apporto al nucleo familiare nel periodo di convivenza, non può oggi giustificare la pretesa di un sostentamento economico da parte della moglie, soprattutto alla luce del mutato assetto familiare derivante dalla separazione.
Del resto, non è dato comprendere in termini oggettivi per quale motivo il resistente, anche durante la convivenza, non abbia ricercato un impiego: la gestione di un negozio da parte della moglie non integrava, né sotto il profilo logistico né sotto quello organizzativo, una condizione tale da impedire a CP_
di svolgere un'attività lavorativa, come normalmente avviene in moltissime famiglie, dove entrambi i genitori lavorano e si coordinano nella cura dei figli.
Inoltre, proprio considerando l'apporto assolutamente ridotto del resistente al mantenimento dei figli, i redditi della signora devono essere destinati prioritariamente alla cura e alle necessità dei minori, Pt_1 configurandosi di fatto una gestione monoreddito della prole, che mal si concilierebbe con l'ulteriore onere economico di un mantenimento in favore dell'altro coniuge.
La domanda deve essere rigettata.
Sulle spese di causa.
Il Collegio ritiene di compensare le spese di causa alla luce della reciproca soccombenza (domanda di affidamento esclusivo ed incontri controllati per la ricorrente e domanda di mantenimento per il resistente).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione fra e come sopra identificati, i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Tortolì il 25.02.2017, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, s. A, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
pagina 8 di 9 - dispone l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre Parte_1
- assegna la casa familiare (Tortolì, Via Mentana n.12) a che ci vivrà con i figli Parte_1 Per_1
e ; Per_2
- dispone che il padre possa incontrare i figli nei giorni di martedì, giovedì e domenica, CP_1 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, senza necessità di supervisione da parte di familiari o altri soggetti terzi;
il padre potrà tenere i figli con sé anche nei weekend, in modalità alternata con la madre, con decorrenza dal sabato alle ore 20:00 fino alla domenica alle ore 19:00, compatibilmente con i periodi dell'anno e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
nei periodi festivi e nelle festività comandate, i genitori applicheranno il criterio generale dell'alternanza, secondo principi di equità e buon senso;
CP_
- dispone a carico del un assegno mensile di mantenimento pari a euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento proposta da parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 1° agosto 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 442/2023, promosso da:
, nata a [...] il [...], , residente in [...] C.F._1
Mentana n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Cugudda, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortolì, via Cedrino n. 28,
- ricorrente -
contro
nato a [...] il [...], , residente in [...] C.F._2
n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Perra, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, via Versilia n. 15,
- resistente -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni:
Voglia il Tribunale: per Chiai Pt_1
In via istruttoria:
pagina 1 di 9 previa revoca dell'ordinanza datata 16/6/2025, ammettere i mezzi istruttori dedotti a ricorso e nella memoria ex art. 473-bis.17, comma 1 c.p.c. del 7/1/2024, depositata nell'interesse della ricorrente, in relazione a tutte le circostanze di prova ivi capitolate;
In via principale e nel merito
- pronunciare la separazione dei coniugi e i quali contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in Tortolì il 25/2/2017, con atto trascritto nei registri del ridetto
Comune al n. 1, p. 2, s. A dell'anno 2017:
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- confermare i provvedimenti resi da Codesto Tribunale con decreto inaudita altera parte del
30/10/2023, così come modificati con successiva ordinanza emessa in data 6/12/2023, ed in specifico:
1. assegnare la casa coniugale, sita in Tortolì, Via Mentana n. 12, alla ricorrente, che vi vivrà Per_ unitamente ai minori figli ed;
Per_2
2. disporre che i minori siano affidati in via esclusiva alla madre salvo il mantenimento della residenza degli stessi in Tortolì ed il preventivo accordo per eventuali viaggi all'estero; Per_
3. disporre che il padre possa trattenersi con i minori figli ed per due ore la Per_2 domenica dopo la messa ed il giovedì dalle 17,00 alle ore 19,00 solo alla presenza di una delle nonne
o delle sorelle della ricorrente o della SI.ra , sempre che esse manifestino la loro Controparte_2 disponibilità, o di altra persona di fiducia della Pt_1
CP_
4. porre a carico del a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, un assegno mensile di 300,00 Euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
CP_
5. porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla la metà delle spese straordinarie Pt_1 sostenute per entrambi i figli, da concordarsi preventivamente, salvo urgenze e salvo che si tratti di spese indefettibili (come quelle per l'acquisto dei libri scolastici) o spese mediche e farmaceutiche prescritte dal medico di base;
spese da documentarsi opportunamente;
6. disporre che l'assegno unico e universale sia percepito per intero dalla madre.
- rigettare ogni diversa domanda formulata da controparte, ivi compresa quella di mantenimento in CP_ favore del , poiché totalmente infondate in fatto e in diritto.
Col favore delle spese processuali. per : CP_3
pagina 2 di 9 - autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso dei minori, secondo le modalità ritenute di giustizia dal Tribunale, con collocazione paritaria presso ciascun genitore o, in subordine, se del caso, regolamentando il Per_ libero diritto di visita del padre con i figli e;
Per_2
- riconoscere in capo a l'obbligo di corresponsione a favore di a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento del coniuge, un assegno mensile pari a € 400,00 o la diversa somma minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, comunque con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- in via subordinata, in caso di affidamento in via prevalente della prole ad uno dei coniugi, porre a carico dell'altro genitore una somma ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
In ogni caso, tenendo, in ogni caso i coniugi obbligati a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE ha presentato domanda di separazione personale dal marito con ricorso Parte_1 CP_1 depositato il 10 ottobre 2023; ha dichiarato di aver contratto matrimonio concordatario con
[...] in Tortolì il 25 febbraio 2017. Dalla loro unione erano nati due figli: , il 9 febbraio CP_1 Per_1
2014, e , il 17 ottobre 2020, entrambi minorenni e conviventi con la madre. Per_2
La ricorrente ha rappresentato che il rapporto coniugale, dopo alcuni anni di relativa stabilità, si era deteriorato progressivamente a causa di frequenti e accese discussioni: il marito aveva mostrato un comportamento instabile, incline a scatti d'ira, con accuse infondate e atteggiamenti svalutanti, che generavano un clima familiare sempre più teso e invivibile.
Il culmine della crisi si era verificato il 16 agosto 2023, quando, a seguito di un violento litigio culminato in gravi minacce, la ricorrente aveva abbandonato l'abitazione coniugale portando con sé i figli minori. Nel frattempo, il resistente aveva continuato ad abitare da solo nella casa familiare, di proprietà della madre della ricorrente e concessa in comodato gratuito.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente non contribuiva al mantenimento dei figli dopo la separazione di fatto e rifiutava offerte di lavoro stabile per non risultare percettore di reddito in giudizio. Inoltre, esercitava una costante pressione psicologica nei confronti della moglie, tramite centinaia di messaggi e telefonate, con insulti, accuse e minacce.
pagina 3 di 9 Sulla base di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a vivere separata con l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo dei figli, la regolamentazione delle visite paterne in modalità protetta, la condanna del resistente al pagamento del mantenimento per i figli e la percezione integrale dell'assegno unico, oltre ad ogni ulteriore misura ritenuta necessaria a tutela della crescita equilibrata dei minori.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione presentata CP_1 dalla moglie, ma ha contestato fermamente la rappresentazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo. Ha dedotto che la crisi coniugale non era stata determinata da suoi comportamenti aggressivi o denigratori, bensì da una progressiva distanza affettiva della moglie, maturata negli ultimi mesi ed acuita dalla decisione unilaterale della donna di abbandonare l'abitazione familiare, portando con sé i figli minori. CP_
ha affermato di essere sempre stato un padre presente e partecipe nella vita dei figli: negli anni in cui la moglie lavorava fuori casa era stato lui a gestire le esigenze della famiglia, contribuendo anche alla ristrutturazione dell'abitazione coniugale con lavori eseguiti in prima persona.
Ha contestato come infondate e lesive le accuse di incapacità genitoriale e ha dedotto di aver sempre agito per il bene della famiglia, anche rinunciando a opportunità lavorative per seguire i figli e sostenere la moglie nelle sue aspirazioni imprenditoriali. CP_ Sul piano economico, ha evidenziato la propria difficoltà economica, dichiarando di non disporre di un impiego stabile e ha chiesto che gli fosse riconosciuto un assegno di mantenimento in quanto privo di mezzi e in condizioni sicuramente più disagiate rispetto alla moglie.
Ha concluso come sopra riportato.
L'istruttoria è stata esperita con l'audizione delle parti e l'esame della documentazione in atti.
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Sull'affido dei minori.
La giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità, disponendo l'affido esclusivo solo se teso a garantire l'interesse del minore;
ipotesi che si verifica allorché emerga in giudizio il completo disinteresse del genitore ai bisogni sia morali che materiali del minore ovvero una situazione di sostanziale difficoltà nella gestione del minore per l'irragionevole ostruzionismo del genitore nelle decisioni che riguardano la crescita del figlio.
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna di dette situazioni.
pagina 4 di 9 Dalle dichiarazioni rese in atti è emerso che il resistente aveva nel tempo sempre CP_1 intrattenuto con i figli un rapporto affettivo stabile e partecipato.
La stessa ricorrente ha più volte riconosciuto che, in epoca antecedente alla crisi coniugale, il Pt_1 padre si occupava quotidianamente dei minori con attenzione e dedizione, contribuendo alla loro cura e gestione domestica in misura prevalente, specie nei periodi in cui la madre era impegnata in attività lavorative.
Le prime criticità nel rapporto genitoriale si sarebbero manifestate contestualmente al deteriorarsi della relazione coniugale e all'insorgere di tensioni relazionali tra adulti, fisiologicamente connesse – come spesso avviene – alla fase di separazione e al mutamento degli equilibri familiari.
Tali disfunzionalità, peraltro, non risultano avere avuto una proiezione stabile o irreversibile nel tempo.
A eccezione dell'episodio occorso il 16 agosto 2023, che costituì motivo di allontanamento della madre con i figli, non risultano agli atti altri comportamenti del resistente connotati da violenza o atteggiamenti allarmanti nei confronti dei minori, tali da destare concreta preoccupazione per la loro sicurezza o il loro benessere.
In tal senso, è significativa la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente nel corso dell'udienza del 29 febbraio 2024, allorquando ha affermato che “i bambini vedono il padre e vanno con lui volentieri”, descrivendo una frequentazione regolare e spontanea, priva di manifestazioni oppositive da parte dei minori.
Tale elemento induce a ritenere che il legame genitoriale, pur temporaneamente affievolito o perturbato nella fase acuta del conflitto coniugale, sia stato successivamente ricostituito nella sua dimensione affettiva ed educativa.
Ne consegue che, ferma restando la rilevanza delle criticità emerse nella fase di separazione, non può trascurarsi lo stato attuale del rapporto padre-figli, che appare sereno e proficuo per i ragazzi.
Ciò giustifica l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e l'affidamento condiviso dei figli.
Sulla collocazione dei minori e sulla casa familiare.
Considerata l'età dei minori – , nata il [...], di undici anni, e , nato il 17 Per_1 Per_2 ottobre 2020, di quattro anni – si ritiene opportuno che gli stessi restino stabilmente collocati presso l'abitazione familiare sita in Tortolì, in via Mentana, ove sono cresciuti sin dalla nascita e dove hanno costruito i loro principali riferimenti affettivi, ambientali e relazionali.
La permanenza nella casa familiare costituisce un fattore di stabilizzazione essenziale, tanto più rilevante in una fase in cui l'assetto relazionale dei genitori risulta modificato a seguito della separazione. pagina 5 di 9 Il Collegio ritiene che una collocazione paritaria, che implicherebbe lo spostamento dei ragazzi da un'abitazione all'altra, con trasporto costante di effetti personali, giochi e materiali scolastici, risulterebbe disfunzionale e fonte di ulteriore instabilità, soprattutto in considerazione dell'età e delle esigenze quotidiane dei minori.
La collocazione prevalente presso la madre appare altresì giustificata sotto il profilo organizzativo e lavorativo. La signora svolge un'attività commerciale in proprio, con orari generalmente stabili e Pt_1 compatibili con le esigenze dei figli;
pur comportando un impegno significativo, tale attività consente, all'occorrenza, di portare i minori con sé sul luogo di lavoro.
Il resistente, per contro, non risulta titolare di un'occupazione stabile ma svolge lavori saltuari e ha dichiarato di essere impegnato in un progetto di apertura di un chiosco, attività che per sua natura richiederebbe orari estesi e variabili, difficilmente conciliabili con la cura quotidiana dei minori.
Il Collegio dispone, quindi, che i bambini restino a vivere con la madre nella abitazione familiare di
Tortolì.
Sul diritto di visita del padre.
Con riferimento al diritto di visita del padre, nei provvedimenti presidenziali si era disposto che gli incontri fossero effettuati alla presenza di adulti di fiducia indicati dalla madre.
Alla luce dell'evoluzione positiva dei rapporti padre-figli, riconosciuta anche dalla stessa ricorrente in udienza, non si ravvisa più la necessità di subordinare gli incontri alla presenza di terzi.
Si dispone pertanto che il padre possa incontrare i figli nei giorni di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, senza necessità di supervisione da parte di familiari o altri soggetti terzi.
Considerato che i minori stanno crescendo e che, negli anni, non si sono verificati episodi tali da far CP_ dubitare dell'idoneità del ad occuparsi dei figli, si ritiene che lo stesso possa tenerli con sé anche nei weekend, in modalità alternata con la madre, con decorrenza dal sabato alle ore 20:00 fino alla domenica alle ore 19:00, compatibilmente con i periodi dell'anno e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I genitori sono tenuti a garantire la massima elasticità e collaborazione nella gestione degli orari e dei giorni di visita.
La signora per quanto compatibile con le esigenze organizzative familiari, si impegnerà a venire Pt_1 incontro alle necessità del resistente quanto alla modulazione (giorni e orari) degli incontri, tenuto conto della fase di avvio della nuova attività commerciale da lui intrapresa, che potrà richiedere CP_ margini di flessibilità, specie inizialmente. Le parti hanno entrambe interesse a ché l'attività del si avvii in maniera proficua potendo assicurare un reddito adeguato anche a beneficio dei figli.
pagina 6 di 9 Con riferimento al diritto di visita nei periodi festivi e nelle festività comandate, si ritiene di applicare il criterio generale dell'alternanza tra i genitori.
La mancata conflittualità espressa in proposito e l'assenza di contrapposte richieste evidenziano una capacità delle parti di relazionarsi in modo costruttivo e di pervenire ad accordi condivisi, che si auspica possa proseguire anche per il futuro, nell'interesse primario dei figli minori.
Sul mantenimento dei minori.
Il Collegio rileva come il dovere di contribuire al mantenimento dei figli non rappresenti una scelta opzionale né subordinata alla possibilità di reperire un'occupazione ideale o stabile, ma costituisce un obbligo giuridico e morale inderogabile. Ciascun genitore è tenuto a compiere ogni sforzo per adempiervi con lo svolgimento di qualsiasi attività compatibile con le proprie condizioni personali, purché lecita, in coerenza con il principio di solidarietà familiare.
Il fatto che, in passato, il resistente si sia dedicato prevalentemente alla cura della casa e dei figli, per favorire l'attività imprenditoriale della moglie, non può oggi costituire una giustificazione per sottrarsi agli obblighi di contribuzione diretta. Tali scelte, sebbene legittime e funzionali all'equilibrio familiare nel periodo di convivenza, non lo esimono oggi, a seguito della separazione, dall'onere di sostenere in modo concreto le esigenze materiali dei figli minori.
Il resistente ha attualmente 51 anni, un'età che consente ancora una piena capacità lavorativa e la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Anche laddove non riesca a stabilizzarsi in una professione qualificata o strutturata, dispone comunque delle condizioni fisiche e personali per svolgere attività manuali e lavori occasionali, come egli stesso ha riconosciuto in atti e nel corso delle udienze. CP_ Tenuto conto degli elementi di cui sopra, si ritiene equo e proporzionato disporre a carico del un assegno mensile di mantenimento complessivo di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
La valutazione della diversa capacità economica tra i genitori - ribadita da parte resistente - è già concretizzata nella misura estremamente contenuta dell'assegno, che rappresenta il minimo contributo esigibile, alla luce della contemperazione tra il principio di proporzionalità dei redditi e le esigenze inderogabili dei minori.
La collocazione prevalente dei figli presso la madre giustifica l'attribuzione integrale a suo favore dell'assegno unico, che costituisce una forma di sostegno diretta alla quotidiana gestione dei bisogni dei minori. CP_ Sul mantenimento di .
pagina 7 di 9 Non può accogliersi la domanda formulata dal resistente volta a ottenere un assegno di mantenimento a carico della moglie. ha oggi 51 anni e conserva una piena capacità lavorativa: egli stesso ha riconosciuto di CP_1 svolgere, seppur in forma non regolare, lavori occasionali e “in nero”, circostanza che dimostra la sua concreta possibilità di attivarsi nel mondo del lavoro, pur in assenza di una stabile collocazione professionale. Inoltre, risulta godere dell'aiuto costante della madre, presso la quale è ospitato per vitto e alloggio, e ciò contribuisce a garantirgli un minimo livello di sostentamento.
La scelta, operata nel passato, di rinunciare a un'attività retribuita per dedicarsi alla gestione della casa e dei figli, pur potendo costituire un apporto al nucleo familiare nel periodo di convivenza, non può oggi giustificare la pretesa di un sostentamento economico da parte della moglie, soprattutto alla luce del mutato assetto familiare derivante dalla separazione.
Del resto, non è dato comprendere in termini oggettivi per quale motivo il resistente, anche durante la convivenza, non abbia ricercato un impiego: la gestione di un negozio da parte della moglie non integrava, né sotto il profilo logistico né sotto quello organizzativo, una condizione tale da impedire a CP_
di svolgere un'attività lavorativa, come normalmente avviene in moltissime famiglie, dove entrambi i genitori lavorano e si coordinano nella cura dei figli.
Inoltre, proprio considerando l'apporto assolutamente ridotto del resistente al mantenimento dei figli, i redditi della signora devono essere destinati prioritariamente alla cura e alle necessità dei minori, Pt_1 configurandosi di fatto una gestione monoreddito della prole, che mal si concilierebbe con l'ulteriore onere economico di un mantenimento in favore dell'altro coniuge.
La domanda deve essere rigettata.
Sulle spese di causa.
Il Collegio ritiene di compensare le spese di causa alla luce della reciproca soccombenza (domanda di affidamento esclusivo ed incontri controllati per la ricorrente e domanda di mantenimento per il resistente).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione fra e come sopra identificati, i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Tortolì il 25.02.2017, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, s. A, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
pagina 8 di 9 - dispone l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre Parte_1
- assegna la casa familiare (Tortolì, Via Mentana n.12) a che ci vivrà con i figli Parte_1 Per_1
e ; Per_2
- dispone che il padre possa incontrare i figli nei giorni di martedì, giovedì e domenica, CP_1 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, senza necessità di supervisione da parte di familiari o altri soggetti terzi;
il padre potrà tenere i figli con sé anche nei weekend, in modalità alternata con la madre, con decorrenza dal sabato alle ore 20:00 fino alla domenica alle ore 19:00, compatibilmente con i periodi dell'anno e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
nei periodi festivi e nelle festività comandate, i genitori applicheranno il criterio generale dell'alternanza, secondo principi di equità e buon senso;
CP_
- dispone a carico del un assegno mensile di mantenimento pari a euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento proposta da parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 1° agosto 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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