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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2025 CC
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE e MINORI
Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello iscritta al n. r.g. 1227/2025 CC da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA BETTINI del Parte_1 C.F._1
Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
OB RU del Foro di Vicenza, giusta procura in atti;
e con
Procura Generale di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 30.07.2025.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 791/2025 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data
22.05.2025 e notificata il 29.05.2025.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa adozione dei provvedimenti di rito, e disattesa ogni diversa istanza, Voglia così giudicare:
1 - in accoglimento dei motivi di cui al presente ricorso in appello, in parziale riforma della sentenza n.
791/25 in data 13.05.25 - 22.05.25 del Tribunale di Vicenza, Sez. 2^ Civile, in composizione collegiale, notificata mediante p.e.c. il 29.05.25:
1)- in via preliminare, disporsi la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva e/o dell'eventuale esecuzione del capo 9) del dispositivo dell'impugnata sentenza, in presenza dei presupposti di legge ex art. 283 C.p.c., risultando manifestamente fondata l'impugnazione o comunque sussistendo il concreto pericolo di grave e irreparabile danno per il ricorrente, per le ragioni dedotte in ricorso;
2) - in via d'urgenza, ricorrendo i presupposti di legge, disporsi ex artt. 473-bis.34 co. 4 e 473-bis-15
C.p.c. la riduzione a decorrere dalla data di pubblicazione dell'impugnata sentenza e comunque con decorrenza immediata dell'importo dell'assegno mensile posto a carico del padre a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e rideterminarsi detto assegno Per_1 nell'importo non superiore a € 350,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente, e nel contempo, disporsi con decorrenza immediata che l'assegno unico e universale per il figlio minore sia percepito dai due genitori per la metà ciascuno;
Persona_2
3) - a parziale modifica del capo 6) del dispositivo dell'impugnata sentenza, stabilirsi a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore nato a [...] il [...], mediante bonifico bancario entro il Persona_2 giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di importo non superiore a € 350,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4) - in riforma del capo 7) del dispositivo dell'impugnata sentenza, disporsi che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito dai genitori per la metà ciascuno, secondo Persona_2 importi e modalità di legge;
5) - in riforma del capo 9) del dispositivo dell'impugnata sentenza, condannarsi la resistente
[...]
a rifondere al sig. le spese di lite, in tutto o almeno in Controparte_1 Parte_1 parte, sia del giudizio di primo grado, inclusi i subprocedimenti cautelari, sia del presente giudizio
d'appello, e in subordine, disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio”.
Per Di EN ON Domenica:
“1. Rigettarsi l'appello, con conferma integrale della sentenza n. 791/2025 del Tribunale di Vicenza nei capi impugnati (6, 7 e 9);
2
2. Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese del grado, distraendole, insieme a quelle del primo grado, a favore della procuratrice antistataria”.
Per la Procura Generale:
“Visto, con parere contrario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 01.12.2023, ha depositato ricorso per la regolazione delle modalità di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato fuori dal matrimonio.
In particolare, ha esposto di avere avuto una relazione sentimentale con Controparte_1
dalla quale il 27.02.2023 era nato di aver convissuto con la compagna, la figlia di
[...] Per_1 lei - nata nel 2013 da una precedente relazione - e a casa della donna a Vicenza fino al Per_1
14.10.2023, data in cui la aveva deciso unilateralmente di interrompere la relazione e CP_1
l'aveva cacciato di casa;
di non avere più potuto vedere né sentire a partire da quel momento, Per_1 salvo in tre occasioni.
Ha chiesto - quindi - di essere autorizzato in via d'urgenza a visitare e tenere con sé il figlio secondo i tempi e le modalità indicati;
di disporre l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come da calendario proposto;
di stabilire il contributo di mantenimento a suo carico nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.2. Con istanza integrativa depositata in data 12.12.2023, ha aggiunto che l'atteggiamento Parte_1 di chiusura dell'ex compagna non era mutato dopo il ricorso, in quanto insisteva nel precludergli di incontrare il figlio.
2. Con memoria difensiva del 09.01.2024, ha preso posizione sulle Controparte_1 richieste di contestando tutto quanto ex adverso dedotto; lamentando che il medesimo Parte_1 non si era mai dimostrato un padre presente e che anche durante la convivenza era solito dedicare al figlio non più di qualche ora del sabato, essendo impegnato con il lavoro, lo sport e gli amici per il restante tempo della settimana;
segnalando che egli aveva occultato gran parte dei propri redditi, in realtà cospicui in forza della qualità di socio occulto nell'impresa dei genitori e dei numerosi benefici connessi a tale posizione.
3. Con ordinanza del 30.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.01.2024, sono stati adottati i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., ossia l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, il diritto di visita del Per_1
3 padre un giorno infrasettimanale ed ogni sabato dalle 10:00 alle 18:00, l'obbligo del padre di corrispondere un assegno mensile di € 750,00 a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. In data 02.05.2024, ha depositato un nuovo ricorso incidentale per l'autorizzazione, in Parte_1 via d'urgenza, a sottoporre a vaccinazione nonché la riduzione del mantenimento a suo carico Per_1 ad € 250,00 al mese, in ragione all'improvviso deterioramento delle capacità reddituali.
5. Preso atto del ricorso incidentale, il Giudice ha rinviato l'udienza di comparizione già fissata, assegnando termini per il deposito di memorie;
nelle more, con comparsa del 06.05.2024 si è costituita in giudizio la , ribadendo quanto già esposto nella memoria del 09.01.2024 circa i CP_1 tentativi di “depistaggio” attuati da rispetto alla ricostruzione dei suoi redditi effettivi ed Parte_1 insistendo per la conferma del regime di affidamento, collocazione e di visite individuato con i provvedimenti indifferibili e per la condanna del al pagamento di un assegno di Parte_1 mantenimento mensile non inferiore ad € 1000,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.
6. All'esito della prima udienza del 06.06.2024, fallito il tentativo di conciliazione per rifiuto da parte di della proposta di ampliare il diritto di visita con conferma dell'assegno di mantenimento Parte_1 in essere, il Giudice ha pronunciato ordinanza in data 15.06.2024 con cui ha confermato le statuizioni di cui ai provvedimenti indifferibili in punto di affidamento, collocazione, visite e mantenimento del minore;
ha autorizzato il padre a sottoporre autonomamente il figlio ai vaccini indicati in caso di mancato consenso della madre;
ha conferito incarico alla Guardia di Finanza per l'accertamento dei redditi di (v. relazione depositata il 30.09.2024). Parte_1
7. All'udienza del 22.10.2024, ha formulato istanza di ampliamento del suo diritto di visita Parte_1 ed ha insistito per l'ammissione delle sue istanze istruttorie, mentre la ha chiesto che la CP_1 causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la definizione, ha fissato l'udienza di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed ha assegnato alle parti i termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
8. Nelle more, ha depositato in data 19.11.2024 un nuovo ricorso incidentale volto ad Parte_1 ottenere l'ampliamento del proprio diritto di visita e con ordinanza del 20.12.2024 è stato modificato il calendario dei turni di responsabilità per le vacanze natalizie e pasquali, rimettendo ogni ulteriore valutazione alla decisione collegiale.
9. All'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025,la causa è stata dunque rimessa in decisione e con
Sentenza N° 791/2025, pubblicata il 22.05.2025, il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, ha così statuito:
4 “1) affida il figlio minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_2 congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per il figlio e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone che il figlio minore abbia collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé:
- il giovedì di ogni settimana, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 9,00 e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 9,00 del giorno successivo;
- a settimane alternate, con prelievo del figlio dalla casa materna alle ore 09,00 del sabato e riaccompagnamento alle ore 20,30 della domenica, e la settimana successiva nel solo giorno di sabato dalle ore 9,00 alle ore 20,30 con prelievo/riaccompagnamento a cura del padre;
- durante le vacanze estive: quindici giorni da frazionarsi in tre periodi (giugno, luglio, agosto), con possibilità di pernotto per cinque giorni consecutivi di ogni mese;
a partire dal terzo anno di età del bambino, quindici giorni non consecutivi e, a partire dal sesto anno di età del bambino, quindici giorni anche consecutivi, da individuarsi, di comune accordo tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie: sette giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra Per_1 il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro;
- durante le festività pasquali: tre giorni da alternarsi di anno in anno in modo che trascorra il Per_1 giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
- il giorno della festa del papà o del compleanno del papà, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, anche se ricadente nei giorni di competenza materna e, viceversa, spettando alla madre di stare con il figlio il giorno del compleanno o della festa della mamma, anche se ricadente nei giorni di competenza del padre;
- il giorno del compleanno del figlio, dalle ore 9,00 alle 18,00, ad anni alterni;
3) dispone che, ove non sia possibile rispettare il calendario ordinario a causa dello stato di malattia del figlio, il sig. possa tenere presso di sé il figlio, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, per un Parte_1 numero di giorni corrispondente a quello dei giorni di malattia secondo un calendario individuato di comune accordo tra i genitori;
4) dispone che il padre possa contattare il proprio figlio mediante videochiamate che sarà autorizzato ad effettuare il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, nella fascia oraria tra le ore 18,00 e le ore
19,00, con impegno della sig.ra a favorire una concreta ed efficace interazione tra CP_1 padre e figlio minore nel corso delle videochiamate;
5) dispone che, in caso di malattia del figlio, la madre provveda, nel più breve tempo possibile, ad informare il padre per ogni problema o malessere che dovesse insorgere nel bambino, nonché a
5 comunicargli tempestivamente data ed orario di eventuali visite mediche specialistiche fissate nell'interesse del figlio, così che il sig. possa presenziarvi;
Parte_1
6) fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1 versando alla sig.ra , a mezzo di bonifico bancario da Controparte_1 effettuarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 750,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre, quale genitore collocatario del figlio minore Per_1
8) dichiara inammissibili e, per l'effetto, rigetta le domande di cui ai punti 10, 11, 13 della nota di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente;
9) dichiara la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Parte_1
al pagamento in favore della resistente dei residui 2/3 delle spese del presente procedimento,
[...] liquidate per intero, anche per i subprocedimenti cautelari, in € 10.860,00 per compensi ed euro 46,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
10. Con ricorso depositato in data 30.06.2025, ha impugnato la pronuncia in Parte_1 relazione alle sole statuizioni di carattere economico, deducendo le seguenti doglianze.
10.1. Sull'eccessività dell'importo stabilito a titolo di contributo di mantenimento.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la ricostruzione dei redditi operata in via presuntiva dal
Giudice di I Grado nei suoi riguardi, senza esplicitare né l'iter logico seguito né il quantum individuato;
nell'evidenziare che ci sono stati travisamento ed erronea interpretazione dei documenti in atti, ha ribadito di percepire una retribuzione media di circa € 1.650,00 – 1.680,00 mensili;
di svolgere attività calcistica a scopo meramente ludico e ricreativo;
di aver preso in locazione un immobile al canone di € 1.300,00 al mese prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti in I Grado, quando godeva di maggiori redditi;
di avere subito un sensibile deterioramento delle condizioni patrimoniali rispetto al periodo della convivenza per cause esterne ed a lui non imputabili (decisioni unilaterali di soggetti terzi).
Ha lamentato l'omessa considerazione degli altri parametri di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., ossia la mancanza di qualsivoglia accertamento in ordine al tenore di vita goduto da in costanza di Per_1 convivenza, alle sue attuali esigenze di vita ed ai mezzi di sostentamento della , priva di CP_1 occupazione per scelta personale.
Ha rilevato - infine - che l'assegno deve essere ricalibrato anche in considerazione della distribuzione dei turni di responsabilità genitoriale in modo pressoché paritetico.
6 10.2. Sull'erronea attribuzione dell'assegno unico universale per intero alla . CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha osservato che, avendo il Tribunale stabilito un calendario delle visite con ampi turni di pertinenza del padre (2 o 3 giorni a settimana), avrebbe dovuto attribuire a quest'ultimo - per coerenza - la metà dell'assegno unico per il figlio minore.
10.3. Sull'illegittima ripartizione delle spese processuali.
Con il terzo motivo, l'appellante ha denunciato l'erroneità e la contraddittorietà della pronuncia in punto di condanna alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali, per errata valutazione del rifiuto
(fondato e giustificato) della proposta conciliativa e per violazione del principio di soccombenza. Ha sottolineato - quindi - che non vi è stata una corretta ponderazione delle domande proposte, atteso l'accoglimento di quella - di maggiore rilievo - di affidamento condiviso del minore con riconoscimento del diritto di visita in capo al padre.
10.4. In via pregiudiziale e cautelare, ha chiesto l'inibitoria del capo 9) della Sentenza, Parte_1 deducendo sia la manifesta fondatezza dell'impugnazione sia il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dall'esecutività della condanna al pagamento delle spese, in considerazione, da un lato, dell'insostenibilità dell'ingente somma dovuta e, dall'altro, dell'elevato rischio d'insolvenza di controparte.
10.5. In via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., ha chiesto la riduzione del Parte_1 contributo di mantenimento, sin dalla data di pubblicazione della Sentenza, ad un importo non superiore a € 350,00 al mese nonché l'attribuzione della metà dell'importo dell'assegno unico, deducendo quale circostanza sopravvenuta in data 20.05.2025 (ad ulteriore detrimento della propria situazione patrimoniale) la cessazione delle cariche di Presidente di C.d.A. e di amministratore delegato di CP_2
11. In data 09.10.2025, si è costituita in II Grado , sostenendo Controparte_1
l'artificiosa attuazione da parte dell'appellante di operazioni fittizie volte a dissimulare la reale capacità economica per far apparire un drastico depauperamento delle proprie condizioni rispetto al tempo della convivenza, al solo fine di sottrarsi agli oneri contributivi nei confronti del figlio;
rilevando la riconducibilità di tali operazioni alla mera volontà di e del padre di questi;
denunciando la Parte_1 falsità delle allegazioni e dei documenti prodotti;
censurando l'astrattezza delle argomentazioni su cui controparte ha fondato la richiesta di attribuzione della metà dell'assegno unico;
evidenziando di essere genitore collocatario che provvede in misura assolutamente prevalente alle esigenze di Per_1 insistendo per la conferma della condanna alle spese, atteso il rigetto o addirittura l'inammissibilità della maggior parte delle istanze avanzate in I Grado da nonché il rifiuto ingiustificato della Parte_1
7 proposta conciliativa;
chiedendo - perciò - il rigetto dell'Appello e la conferma integrale della
Sentenza di I Grado.
12. All'udienza del 10.11.2025, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il gravame è infondato e va respinto.
13.1. Sul primo motivo di Appello.
Immune da censure è la lettura dei documenti reddituali in atti - riferiti a parte appellante - operata dal
Giudice di I Grado nonché compiutamente motivata in Sentenza.
Fermo che risulta evidente, dall'analisi documentale, il mutamento in peius delle condizioni economiche di rispetto al periodo della convivenza con l'ex compagna ed il figlio, Parte_1 altrettanto evidente è il verificarsi di tale repentino e drastico deterioramento in concomitanza dell'attuale giudizio ed in forza di una quantomeno sospetta combinazione di cause fra loro non collegate.
Il Giudice di prime cure ha elencato:
- la stipulazione di un contratto di locazione al canone di € 1.300,00 al mese in data 9.01.2024;
- la comunicazione da parte di di cessazione del premio mensile di € 500,00 in data Parte_2
12.01.2024;
- la riduzione del compenso quale amministratore di le cui fatture, sia per l'anno 2023 che CP_2 per l'anno 2024, sono state emesse a gennaio 2024 in forza di una delibera dell'assemblea dei soci del
28.07.2023 non dimessa in atti;
- la riduzione da € 500,00 ad € 250,00 mensili del rimborso spese corrisposto dalla Maddalene Pt_3
Thi-Vi, come da lettera datata 15.01.2024.
Correttamente, ha riscontrato l'anomala concentrazione degli eventi nel mese di gennaio 2024 in prossimità dell'emissione dei provvedimenti provvisori (v. ordinanza del 30.01.2024).
Posto che la valutazione delle prove non può fermarsi ad una lettura isolata e frammentaria di singoli documenti, bensì deve consistere in un giudizio globale sul materiale disponibile in forza del prudente apprezzamento del Giudicante (v. Cass. civ., Sez. II, Ord. 14860/2025), la decisione di I Grado ha analizzato la complessiva situazione lavorativa, personale e familiare di al fine di verificare Parte_1
l'eventuale sussistenza di una “premeditazione” o “volontarietà” del medesimo alla base dei singoli eventi elencati, giungendo ad una risposta affermativa sulla scorta dei seguenti elementi.
- è stato assunto a tempo indeterminato a far data dall'1.08.2016 presso Parte_1 Parte_2 con mansioni di elettricista percependo un reddito netto di € 28.317,00 nell'anno 2020, di €
[...]
28.963,00 nel 2021, di € 32.284,00 nel 2022, di € 33.787,88 nel 2023;
8 - ha quale attività prevalente l'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili Parte_2 ed industriali, con un fatturato nel 2022 pari ad € 5.958.576,00;
- le quote di sono possedute per il 50,5% da (padre Parte_2 Persona_3 dell'appellante nonché amministratore unico della società) e per il 49,5% da CP_2
- società con capitale di € 100.000,00 operante nel settore immobiliare, ha come socio CP_2 unico il padre di , mentre quest'ultimo ha ricoperto dal 30.06.2022 le cariche di Parte_1
Presidente di C.d.A. e di amministratore delegato, cariche cessate a far data dall'approvazione del bilancio 2024 e nelle quali è subentrato il padre in base a delibera del 20.05.2024, come dichiarato nell'Appello;
- è intestataria di diversi immobili, tra cui lo stesso preso in locazione da al CP_2 Parte_1 canone mensile di € 1.300,00 mediante contratto stipulato il 09.01.2024;
- svolge anche attività calcistica a livello agonistico, avendo percepito nel 2023 un Parte_1 compenso lordo pari ad € 4.000,00 dalla Union Torri ASD ed essendosi legato alla AC Controparte_3
nell'estate del 2024 in prima categoria C;
[...]
- dispone di un'autovettura Mercedes-Benz GLA concessa in uso gratuito dal Parte_1 Parte_2
sia per motivi di servizio che per motivi personali, con l'inserimento di un “fringe benefit” in
[...] busta paga.
- è titolare di due conti correnti, accesi rispettivamente presso e Parte_1 Controparte_4
Cont Banco BPM con saldi esegui (v. BPM € 85,15 al 09.09.2024 e € 3.323,65 all'1.12.2023).
Dunque, è stato ampiamente valutato il “legame” esistente fra l'odierno appellante e la società datrice di lavoro, quale azienda di famiglia che fa capo al padre , Parte_2 Persona_3 detentore di circa la metà delle quote societarie unitamente a altra società riconducibile CP_2 sempre alla famiglia Parte_1
Chiari vantaggi che derivano da tali “legami” - e che possono desumersi dalla mera lettura dei documenti - sono la concessione all'appellante di un'automobile ad uso gratuito anche per motivi personali nonché la concessione in locazione di un immobile di proprietà della medesima CP_2
Pertanto, può dirsi non solo verosimile ma certo che tutte le decisioni assunte da o da Parte_2
comportanti modifiche retributive o di ruoli rivestiti da , sono state CP_2 Parte_1 assunte con la partecipazione di questi e del padre, così come è riconducibile agli stessi la pattuizione del canone di locazione dell'immobile in uso per la cifra di € 1.300,00al mese;
trattasi - peraltro - di cifra che, proprio per il suo elevato ammontare, in una ricostruzione in via presuntiva dei redditi, più che dimostrare la riduzione delle capacità patrimoniali, depone nel senso di un'elevata capacità di spesa e - quindi - di elevate risorse del conduttore.
9 Fondatamente, il Giudice di I Grado ha evidenziato la poca trasparenza della condotta processuale dell'odierno appellante, improntata a celare le proprie risorse patrimoniali.
Di tale condotta - va aggiunto - è espressione anche l'ulteriore operazione, di cui viene dato atto nell'Appello, di rimozione del medesimo dalle cariche di Presidente del Consiglio di amministrazione e di amministratore delegato di e di sua sostituzione con il padre. CP_2
Siffatto mutamento si colloca - difatti - sulla scia di quelli fin qui descritti, volti a dissimulare le reali capacità economiche di , tramite - in quest'ultimo caso - l'estromissione formale da Parte_1 qualsivoglia carica redditizia.
Fermo quanto messo in risalto circa l'atteggiamento dissimulatore dell'odierno appellante, altrettanto corretta è la quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico dal Tribunale.
Atteso che proprio in forza della condotta descritta non è stato possibile addivenire ad una quantificazione esatta dei redditi dell'obbligato, il contributo di mantenimento è stato fissato nell'importo di € 750,00 al mese facendo riferimento proprio alla dichiarazione pacifica dello stesso appellante circa il suo contributo in costanza di convivenza;
si legge - infatti - nella memoria difensiva
473 bis.17 c.p.c. depositata il 15.05.2024: “in realtà il ricorrente, che effettuava in proprio l'acquisto di tutto quanto serviva alle necessità della compagna e del figlio ed alle spese più consistenti con frequenza settimanale, provvedeva altresì al versamento di periodici importi sulla carta prepagata n.
085908512114 emessa da ed in uso esclusivo, pacificamente, alla sig.ra Controparte_4 [...]
, la quale così spendeva complessivamente oltre € 10.580,00 per acquisti quotidiani di beni CP_1 vari, voluttuari e non, nel periodo da Ottobre 2022 a Ottobre 2023, pari mediamente a quasi € 900,00 al mese”.
Il dato in parola funge da “parametro” tanto delle capacità contributive di quanto del Parte_1 tenore di vita goduto da in costanza di convivenza, tenuto altresì conto che non sono mutate le Per_1 condizioni economiche della madre, priva di occupazione in forza della scelta di dedicarsi all'accudimento del figlio ancora molto piccolo.
Da ultimo, va rimarcato che è la a provvedere in via principale alle esigenze del figlio, CP_1 essendo non solo il genitore collocatario ma anche quello con i più ampi turni di responsabilità.
13.2. Sul secondo motivo di Appello.
Come riportato dal Giudice di prime cure, è stato chiarito dalla Suprema Corte (Ordinanza n.
4672/2025) che l'assegno unico universale va integralmente attribuito in favore del genitore presso cui
è collocato il figlio minore.
10 Nel caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dal principio enunciato, posto che, contrariamente a quanto sostenuto nell'Appello, anche in forza del calendario di visite adottato (non oggetto di impugnazione), trascorre la maggior parte del tempo presso la madre. Per_1
I turni ordinari di responsabilità di comprendono un giorno infrasettimanale con Parte_1 pernottamento e, a settimane alternate, rispettivamente un weekend dal sabato mattina alla domenica sera (con un pernottamento) ed un sabato in giornata;
pertanto, una settimana trascorre due notti Per_1
a casa del padre e quella successiva solamente una, il che esclude una parità dei turni di responsabilità genitoriale, essendo la il genitore tenuto a farsi carico dei bisogni quotidiani del figlio in CP_1 misura assolutamente prevalente.
13.3. Sul terzo motivo di Appello.
Non si può non confermare la prevalente soccombenza in I Grado di , tenuto conto Parte_1 anche del rigetto delle istanze di modifica dei provvedimenti urgenti proposte in corso di causa e delle domande dichiarate inammissibili con la Sentenza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., è stato correttamente tenuto conto del rifiuto, da parte di della proposta conciliativa formulata all'udienza di comparizione, nella quale è stato Parte_1 prospettato il medesimo risultato ottenuto con la Sentenza in punto di ampliamento del diritto di visita e di contributo al mantenimento;
detto rifiuto, fondato dall'odierno appellante su un'asserita incapienza patrimoniale e sull'eccessività dell'assegno - non solo si è rivelato infondato all'esito del processo, ma ha dato luogo ad una condotta processuale volta a dissimulare lo stato economico effettivo, ostacolando una più rapida definizione del procedimento ed imponendo accertamenti istruttori (v. indagine a mezzo
Guardia di Finanza).
13.4. Devono reputarsi assorbite le ulteriori censure.
14. Le spese del gravame seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo Parte_1 applicando i parametri vicini ai medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e ridotto della metà il compenso per la fase decisionale.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
1. RIGETTA l'Appello proposto da e per l'effetto CONFERMA la Sentenza Parte_1 impugnata.
11 2. NN l'appellante a rifondere all'appellata le spese di II Grado, liquidate in complessivi €
5.200,00 oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 17.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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