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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/11/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3244/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. NASO DOMENICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi P.IVA_1 dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_2
in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo p.e.c. indicato:
[...] CP_1
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata, premesso di essere in servizio alle dipendenze del convenuto con contratto CP_1
1 a tempo determinato presso l'I.C. Battaglia di Montemiletto, adiva il Tribunale di
Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: “A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente CP_1 all'attribuzione in favore della docente della carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in CP_1 forza di plurimi contratti a tempo determinato dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
14.06.2024, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito della udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, la causa è stata decisa come da sentenza.
2
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la parte ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021:
“Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
3 La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n.
1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testé richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, è emerso che la docente ha prestato servizio in forza di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2020/2021 (fino al 31 agosto) e di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) per gli aa.s.s 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 in produzione di parte ricorrente, nonché lo stato matricolare prodotto da parte resistente).
Risulta, inoltre, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, in quanto la docente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal
1.9.2024, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dalla ricorrente per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del CP_2 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM di riferimento.
4
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un mezzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3244/2023 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato e ritualmente notificato Parte_1 nei confronti del , ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#1.500,00# (millecinquecentoeuro/00);
3) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il
[...]
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 657,00 (euroseicentocinquantasette/00) per compenso, già al netto della compensazione, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, 1/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3244/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. NASO DOMENICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
); Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi P.IVA_1 dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_2
in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo p.e.c. indicato:
[...] CP_1
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata, premesso di essere in servizio alle dipendenze del convenuto con contratto CP_1
1 a tempo determinato presso l'I.C. Battaglia di Montemiletto, adiva il Tribunale di
Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo: “A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente CP_1 all'attribuzione in favore della docente della carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, dunque per complessivi € 1.500,00.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in CP_1 forza di plurimi contratti a tempo determinato dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
14.06.2024, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito della udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate in atti, la causa è stata decisa come da sentenza.
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3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la parte ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021:
“Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
3 La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n.
1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testé richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, è emerso che la docente ha prestato servizio in forza di contratto di supplenza annuale per l'a.s. 2020/2021 (fino al 31 agosto) e di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) per gli aa.s.s 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 in produzione di parte ricorrente, nonché lo stato matricolare prodotto da parte resistente).
Risulta, inoltre, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, in quanto la docente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal
1.9.2024, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dalla ricorrente per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del CP_2 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM di riferimento.
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8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un mezzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3244/2023 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato e ritualmente notificato Parte_1 nei confronti del , ogni contraria istanza Controparte_1 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#1.500,00# (millecinquecentoeuro/00);
3) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il
[...]
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 657,00 (euroseicentocinquantasette/00) per compenso, già al netto della compensazione, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, 1/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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