Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 19/12/2025, n. 23303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23303 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14202 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Banca d'Italia, in persona del Governatore pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Donatella La Licata, US Pala, Maria Patrizia De Troia, Leonardo Droghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Comunicazione di servizio n. 23/2022 del 9 maggio 2022 emessa dal Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamenti al dettaglio – Servizio Banconote della Banca d’Italia, nella parte in cui obbliga, fino al 15 giugno 2022, all'utilizzo di dispositivi FFP2 negli ambienti di lavoro;
- del « Protocollo delle misure di prevenzione e protezione specifiche per mitigare i rischi derivanti dall'emergenza “Coronavirus” (Covid 19) per il centro ID Carli » adottato, in data 16 maggio 2022, dal Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamenti al dettaglio – Servizio Banconote della Banca d’Italia, nella parte in cui obbliga, fino al 15 giugno 2022, all'utilizzo di dispositivi FFP2 negli ambienti di lavoro;
- della nota di richiamo emessa in data -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS-, da parte del Dipartimento Risorse Umane, Comunicazione e Informazione – Servizio Gestione del personale – della Banca d’Italia, con cui si dichiara l'inottemperanza, da parte della ricorrente, alle prescrizioni contenute nella comunicazione di servizio n. 23/2022 e alle disposizioni a tutela del personale, e si indirizza la medesima all'osservanza dell'art. 16/II commi 1 e 3 del Regolamento del personale della Banca d’Italia;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso;
… e per la condanna …
della Banca d’Italia al risarcimento del danno a favore della ricorrente, pari alla somma di € 25.000,00 ovvero alla diversa somma – maggiore o minore – che sarà ritenuta di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d’Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa CA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Direttore Generale del Servizio Gestione del Personale della Banca d’Italia le ha inflitto la sanzione disciplinare del “richiamo” in ragione del suo rifiuto “ di adempiere all’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2, disposto dal Direttore Generale per tutti i dipendenti operanti presso il Servizio Banconote, per il periodo 9 maggio – 15 giugno 2022 ” e le ha intimato la scrupolosa osservanza “ dell’art. 16/II, comma 1, del Regolamento del Personale, nella parte in cui prevede che il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con spirito di collaborazione e in conformità alle leggi e alle disposizioni interne ” e “ dell’art. 16/II, comma 3, del Regolamento del Personale, nella parte in cui prevede che, nell’assolvimento dei propri compiti, il dipendente è tenuto ad osservare le misure disposte dall’Amministrazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui è destinatario ”, oltre agli atti connessi e presupposti.
Si è costituita in giudizio la Banca d’Italia, eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Direttore Generale del Servizio Gestione del Personale della Banca d’Italia ha irrogato alla ricorrente la più grave sanzione disciplinare della “censura”, in ragione del reiterato rifiuto della stessa di indossare la mascherina FFP2 presso i locali di lavoro, provvedimento questo che non è stato impugnato dalla sig.ra -OMISSIS-.
Nel merito la parte resistente ha richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della Banca d’Italia, dal momento che la mancata impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Direttore Generale del Servizio Gestione del Personale della Banca d’Italia ha irrogato alla ricorrente la più grave sanzione disciplinare della “censura”, rende inutiliter data una eventuale pronuncia nel merito in ordine alla legittimità della presupposta meno grave sanzione del “richiamo”.
Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LF US RE, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario
CA ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ER | LF US RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.