CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 12/2024 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Gullì, CF elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, fax 096543629, pec via E. Cuzzocrea n. 36 Email_1 appellante CONTRO
, C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313, Persona_1 dall'Avv. Angela Maria Laganà, CF , C.F._3 t., elettivamente domiciliata in Reggio Email_2
Calabria, alla Via D. Romeo n. 15 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 23.03.2023 adiva il Tribunale di Palmi per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare non dovute le somme chieste in pagamento con l'intimazione di pagamento num. 09420219003429529/000 relative tutte a somme successive alla chiusura dell'attività del sig. ; 2.- Parte_1 ordinare all' di cancellare il nominativo di dall'elenco dei coltivatori CP_1 Parte_1 Con diretti a fare data dal 2008 allorquando vennero chiuse sia la che la P.Iva e venne contestualmente chiesta la cancellazione quale coltivatore diretto;
3.- Ordinare all' di CP_1 eseguire lo sgravio di tutti i contributi chiesti e iscritti a ruolo successivi alla suddetta cancellazione. 4.- in subordine dichiarare prescritti e per ciò stesso non dovute le somme riportate negli avvisi di addebito num. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014, 39420140001895658000 del 22.09.2014, 39420150002575248000 del 28.10.2015. 5.- Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. 2
Esponeva di aver ricevuto, in data 23.02.2022, da parte dell' Controparte_3
, l'intimazione di pagamento recante n. 09420219003429529/000 emessa in
[...] ragione del presunto mancato pagamento di nove avvisi di addebito notificati tra il 2011 e il 2020 relativi a contributi IVS coltivatori diretti. Tali somme non erano dovute, poiché, già dall'anno 2008, aveva inoltrato richiesta di cessazione dell'impresa agricola, che era stata aperta a seguito di accertamento compiuto dagli ispettori nell'anno precedente. CP_1 Continuando a ricevere avvisi di pagamento, nel 2017, in assenza di formale riscontro alla precedente comunicazione, inoltrava nuovamente richiesta di cancellazione, specificando che le condizioni di salute dalle quali era afflitto ormai da anni, gli impedivano di svolgere qualunque attività agricola. Non essendo mutata la situazione di fatto, nel gennaio del 2019 si era recato presso gli uffici dell' per ottenere chiarimenti e, in quella sede, gli era stato richiesto di inviare CP_1 comunicazione mail al settore senza DM, per ribadire la Parte_2 cessazione dell'attività e la richiesta di eseguire gli sgravi per gli avvisi inviati. A seguito di richiesta dell'ente, con pec del 11.06.2019, integrava la documentazione richiesta. Riceveva riscontro in data 25.09.2020, dal quale risultava che, già dal 2008, risultavano chiuse sia la DA che la P. IVA., mentre risultava aperto il fascicolo presso l CP_4 In pari data, eccepiva di aver già inviato tutta la documentazione in precedenza, ivi inclusa quella attinente al fascicolo ARCEA. A tale carteggio non seguiva alcuna risposta se non la comunicazione di altri due avvisi di addebito;
uno oggetto di impugnazione presso il medesimo Tribunale e quello oggetto di causa. Specificava di aver beneficiato e di beneficiare ancora di fondi erogati dall'unione europea che, però, non necessitavano di iscrizione né di titolarità della partita IVA. Si CP_1 trattava di terreni montuosi per cui il singolo poteva inoltrare direttamente la richiesta. Alla luce delle superiori circostanze, di cui l'ente previdenziale non aveva tenuto conto, il ricorrente non era tenuto a versare nulla e l'ente non poteva rifiutarsi, per tale ragione, di procedere alla cancellazione. Chiedeva, quindi, di procedere alla sua cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti, disponendo altresì lo sgravio di tutti i contributi posti a suo carico. Affermava, inoltre, che le somme riportate negli avvisi di addebito nn. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014, 39420140001895658000 del 22.09.2014, 39420150002575248000 del 28.10.2015 non erano più dovute per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica e non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione. Costituitosi, l , eccepiva, preliminarmente, la parziale incompetenza territoriale, CP_1 ex art. 444, c. 3, c.p.c., del giudice adito, a norma del quale “per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. In ragione di tale assunto, per gli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, n. 39420120002006989000 e n. 39420130004328538000 portanti i ruoli per contributi dovuti dal ricorrente quale datore di lavoro agricolo, era competente a conoscere della controversia il Tribunale di Reggio Calabria. Nel prosieguo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimato l'ente della riscossione. Trattandosi di atti relativi al procedimento esecutivo 3
(intimazione di pagamento), le doglianze dovevano essere rivolte all' e deduceva il CP_5 difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. Indicava le partite creditorie per cui aveva attivato la procedura di recupero (anteriormente alla formazione del ruolo), specificando che si trattava di somme riguardanti l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti e alla gestione lavoratori autonomi agricoli, come di seguito specificato per ciascuno degli avvisi di addebito: • 39420112000565080000 – periodi 2006-2007-2008 (ctb. danno biologico), 2010 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 11.10.2011 – credito non ceduto • 39420120002006989000 – periodi 2009 (ctb. danno biologico), 2011 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 20.08.2012 – credito non ceduto • 39420130004328538000 - periodi 2010 (ctb. danno biologico), 2012 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 10.02.2014 – credito non ceduto • 39420140001895658000 – periodo 2013 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 22.09.2014 – credito non ceduto. Tali somme erano state tempestivamente reclamate e, non essendo state impugnate dal contribuente, erano divenute irretrattabili. Con riguardo all'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, l'ente osservava che la prestazione non era decorsa in ragione della sospensione dei termini risalente al periodo pandemico. In via istruttoria, ove non già prodotti dall' , chiedeva disporsi Controparte_6 ex artt. 421 e 210 e segg. c.p.c., l'acquisizione dallo stesso concessionario dell'atto di notifica di tutti gli atti successivi agli avvisi di addebito, rilevanti per la definizione della causa.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1130/2023, pubblicata il 13.10.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' , per i motivi CP_1 sopra esposti e dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Reggio Calabria, in relazione agli avvisi n.ri 3942011000565080000, 39420210002006989000 e 39420130004328538000; fissa il termine perentorio di mesi uno dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale dichiarato competente;
dichiara prescritto il credito di cui all'avviso n. 39420140001895658000; compensa tra le parti le spese di lite”. Affermava, preliminarmente, che l non aveva dimostrato di essersi attivato per CP_1 ottenere dal Concessionario della Riscossione la documentazione, autorizzata dal Tribunale, pertanto, andava dichiarato decaduto dal mezzo istruttorio. La domanda non poteva trovare accoglimento. Quanto all'eccezione di incompetenza del giudice adito, in relazione agli avvisi nn. 39420112000565080000, 39420120002006989000 e 39420130004328538000, dagli atti di causa era emerso che erano stati emessi per il recupero e la riscossione di somme dovute a titolo di contributi previdenziali, da parte di azienda con i dipendenti, dovute all' sede CP_1 di Reggio Calabria. A norma dell'art. 444, c. 3, c.p.c. per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, era competente il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui aveva sede l'ufficio dell'ente. Essendo il rapporto dedotto in giudizio relativo ai suddetti avvisi, riguardante la contribuzione dovuta alla gestione aziende con dipendenti, competente a conoscere la controversia era il Tribunale di Reggio Calabria. Quanto all'avviso di addebito n. 09420140001895658000, esso risultava notificato il 22.09.2014 e, considerato che l'intimazione opposta era pervenuta ad agosto 2022, quando era abbondantemente decorso il termine prescrizionale, il relativo credito era prescritto. L'andamento del processo giustifica la compensazione totale delle spese tra le parti”.
3. Il giudizio in grado di appello. 4
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Parte_1 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “In accoglimento del proposto appello, riformare l'appellata sentenza n. 1130/2023, emessa, depositata e pubblicata il 13.10.2023, nel giudizio n. 799/2022, dal Tribunale di Palmi;
Riconoscere che gli avvisi di addebito opposti sono relativi a contributi del ricorrente e che pertanto la competenza era correttamente radicata presso il Tribunale di Palmi. 3.- conseguentemente dichiarare prescritti gli avvisi di addebito num. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014; nonché l'avviso di addebito num. 39420150002575248000, per il quale il giudice ha omesso la pronuncia. 4.- Condannare l al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da CP_1 distrarre in favore del costituito procuratore la quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, per entrambi i gradi di giudizi”. Preliminarmente, contestava l'affermata incompetenza territoriale in quanto fondata sull'errata considerazione della natura dei crediti reclamati. Non si trattava di crediti afferenti a contributi dovuti per i lavoratori ma di crediti presuntivamente dovuti dal Parte_1 persona fisica, nella sua qualità di coltivatore diretto. La competenza doveva quindi ritenersi correttamente radicata presso l'adito Tribunale di Palmi. Con il secondo motivo, eccepiva il vizio di omessa pronuncia con riguardo ad uno degli avvisi di addebito, il n. 39420150002575248000 del 28.10.2015, di cui era stata eccepita la prescrizione in data 19.01.2021, decorso cioè un quinquennio dalla notifica della intimazione a cui vanno aggiunti gli 85 giorni della sospensione generalizzata dei termini di prescrizione previsti dall'art. 67 primo comma del DL 18/2020. Sul punto, affermava che la normativa concernente la sospensione delle procedure esecutive era altra e diversa da quella richiamata da controparte, dovendosi fare riferimento solo all'art. 68 del Decreto 18/2020. Di conseguenza, anche la statuizione relativa alle spese di lite doveva essere oggetto di riforma. Si costituiva l concludendo per il rigetto dell'inammissibile quanto infondato CP_1 gravame, con ogni favorevole statuizione sulle spese di lite. Riportandosi alle difese già svolte in primo grado, insisteva nell'inammissibilità del ricorso per irregolarità del contraddittorio, non essendo stata convenuta l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che aveva emesso l'atto opposto, nonché sull'eccezione di parziale incompetenza, ex art. 444, c. 3, c.p.c. del giudice adito;
ribadiva il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda gli atti di esecuzione e/o garanzia posti in essere dal concessionario, l'irretrattabilità dei titoli non opposti, la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico. L'appellante, tra l'altro, non aveva assolto all'onere probatorio imposto a suo carico. Il gravame non poteva quindi trovare accoglimento.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È fondato il primo motivo di appello, con cui la sentenza è stata avversata per avere il Tribunale di Palmi declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo che gli avvisi di addebito n. 3942011000565080000, 39420210002006989000 e 39420130004328538000 riguardassero crediti dovuti dall'imprenditore per il lavoratore dipendente dell'impresa. Orbene, da tutta la documentazione depositata dall' sin dall'atto di costituzione CP_1 nel giudizio di primo grado, risulta che il ricorrente/appellante sia iscritto nella gestione previdenziale lavoratori autonomi agricoli. 5
Dalla lettura degli avvisi di addebito oggetto di causa, è dato evincere la seguente causale: “IVS Coltivatoti diretti”, cod. 8131” riconducibile ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ai coltivatori agricoli, né l , che pure ha sollevato l'eccezione ha CP_1 giammai dedotto alcunché, idoneo a consentire ricomprendere perché, ad onta delle differenti risultanze documentali, i contributi richiesti dovessero essere imputati quali pagamenti a carico del datore di lavoro per contributi dei dipendenti (azienda con dipendenti). La conformazione aziendale dedotta in questo giudizio dall' , in contrasto con le CP_1 differenti risultanze documentali, non riceve conferma neanche dall'accertamento compiuto in sede ispettiva dall'INSP, in data 08.06.2007, da cui risulta (p. 2): “L'attività svolta dalla ditta è da configurare invece come lavoro autonomo di coltivazione diretta Parte_1 della proprietà” tant'è che gli stessi Ispettori segnalavano: “sono da annullare i rapporti di lavoro subordinato della Sig.ra ” (cfr. pag. 2, verbale ispettivo Controparte_7
08.06.2007). La natura delle somme richieste al , quindi, da ricondursi a contributi dovuti Parte_1 dai coltivatori diretti, così come affermato dall'ente impositore nella documentazione inviata all'odierno appellante. La competenza territoriale, dunque, era stata correttamente individuata presso il Tribunale di Palmi che, erroneamente, l'ha ritenuta insussistente. Infatti, il primo criterio di collegamento ex art. 444, 1° comma, c.p.c., è una disposizione di carattere generale, rispetto alla quale le fattispecie regolate nel secondo comma (riguardante le controversie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima o alla pesca) e nel terzo (riguardante le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro) si pongono come vere e proprie eccezioni, insuscettibili come tali di qualsiasi applicazione estensiva e/o analogica (cfr. Cass. 11646/2004, Cass. 21317/2004, Cass. 13594/2006, Cass. 23141/2011, Cass. 20578/2016). Tale previsione, in quanto disposizione di carattere generale, si applica anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, la quale rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore (v. Cass. 15417/2020, Cass. 22346/2016, Cass. 11521/2010, Cass. 24557/2008, Cass. 9113/2007). Per i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall' e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Palmi, giudice del CP_1 Lavoro.
5. Riformata la sentenza e affermata la competenza dell'adito Tribunale di Palmi, è compito di questa Corte procedere all'esame del merito. In quanto questione preliminare, deve procedersi a verificare l'integrità del contraddittorio, il cui difetto è stato eccepito dall' per non essere stata evocata in CP_1 giudizio l , che a dire dell'appellato, sarebbe litisconsorte Controparte_3 necessario ex art. 102 c.p.c.. Il Tribunale non ha riservato alcuna disamina sulla questione, sì che non si è formato alcun giudicato interno, Al fine di individuare i legittimati passivi necessita individuare quali siano le domande proposte dal ricorrente. Questi, in primo luogo, ha dedotto che le somme recate dagli AVA erano illegittime per infondatezza, ab origine, della pretesa creditoria dell' , sul rilievo che egli non CP_1 possedeva alcuna partita IVA fin dal 2008, non esercitava alcuna attività agricola 6
economicamente organizzata, anche in ragioni delle precarie condizioni di salute da cui era afflitto, beneficiando solo delle erogazioni UE, gestite dall'ente regionale ARCEA Calabria. Ha altresì dedotto, sempre nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che le somme riportate negli avvisi di addebito n. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014, 39420140001895658000 del 22.09.2014, 39420150002575248000 del 28.10.2015 non erano più dovute per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica e non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione. Orbene, la prima domanda ha ad oggetto l'insussistenza originaria del credito recato dagli avvisi di addebito per fatti antecedenti e/o coevi alla loro notifica e rispetto ad essa unico legittimato passivo è l'Ente Impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Analogamente deve dirsi per l'eccezione di prescrizione, posto che con essa il ricorrente ha opposto un fatto attinente al merito della pretesa impositiva: anche in tal caso della relativa situazione è titolare esclusivamente l , il quale è l'unico legittimato CP_1 passivo. Rispetto a tali domanda, nessuna legittimazione passiva può esser individuata in capo all'Agente della Riscossione. Come affermato da Cass. n. 7372/2024, "Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514)". Ancora prima, cfr. ex multis Cass. n. 34255/2022, era stato evidenziato che "limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 D. Lgs. n.112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria, atteso che "dalla complessiva lettura del D. Lgs. n. 112 del 1999 (...) si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi" (Cass. S.U.25 ottobre 2016 n.23397); e sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 D. Lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo". "Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario;
pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”. In una controversia promossa dall' , incentrata sul tema della Parte_3 prescrizione delle pretese, la Suprema Corte, cfr. Cass. sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, ha affermato: "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire 7
un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)". Il contraddittorio, dunque, è integro.
6, Procedendo all'esame dei motivi di ricorso, indagine a cui questa Corte deve procedere a seguito della ritenuta competenza dell'adito Tribunale di Palmi, va richiamato che tale giudice ha dichiarato prescritto il credito di cui all'avviso n. 39420140001895658000. Siffatta statuizione non è stata gravata da impugnazione, sì che il credito di cui all'avviso n. 39420140001895658000 non componendo il devolutum, non può costituire oggetto di cognizione da parte di questa Corte. Va esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto l'inesistenza ab origine dei crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, 39429120002006989000 39420130004328538000, 39420150002575248000 per essere illegittima la loro imposizione, giacché il ricorrente aveva cancellato la P.IVA; aveva cessato, dandone comunicazione all' , l'attività di lavoratore agricolo ed era irrilevante l'apertura del CP_1 fascicolo CP_4 L' , sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha dedotto e provato la CP_1 notifica degli avvisi di addebito di cui sopra;
ha, quindi, eccepito che, stante la regolare notifica e in mancanza di tempestiva opposizione, titoli erano divenuti irretrattabili. Ciò che poteva prescriversi era soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi. Tale eccezione è fondata. Deve essere escluso che il ricorrente abbia proposto un'opposizione cd. recuperatoria, posto che egli stesso, pur dolendosi dell'illegittimità ab origine della pretesa impositiva, non ha giammai negato la valida notifica degli avvisi di addebito, né ha negato, per altri motivi, l'omessa conoscenza/conoscibilità per fatto imputabile all'ente impositore, delle richieste da quest'ultimo vantate in relazione ai crediti di cui agli AVA sopra indicati. Inoltre, allorquando con il secondo motivo di ricorso, ha affermato la prescrizione, la ha dedotta per l'avvenuta decorrenza del termine di cinque anni dalla notifica per non essere intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione. Il che significa che lo stesso ricorrente, non solo non ha negato di aver validamente ricevuto la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , che peraltro, ha depositato la CP_1 relativa prova, ma la ha ammessa, limitandosi ad eccepire la prescrizione per fatti successivi alle notifiche degli avvisi di addebito. Deve pertanto escludersi che il ricorrente abbia proposto un'opposizione cd. recuperatoria.
5.1. Tanto affermato, vanno all'uopo richiamati i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, puntualmente enucleati nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre 8
diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)”. 9
Poiché il ricorrente non ha giammai dedotto l'omessa conoscenza e/o conoscibilità degli atti o la loro inesistente/nulla notifica, l'opposizione proposta non può qualificarsi come opposizione recuperatoria. Ne consegue che, non essendo stata proposta, nel termine decadenziale previsto, l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999, il credito vantato dall' è divenuto CP_1 irretrattabile (cfr. Cass. sez. un. 23397/2016 e, ex multis, Cass. 11705/2025), con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente non può più opporre il credito recato dagli AVA per fatti antecedenti e/o coevi alla formazione del titolo medesimo (id est: cancellazione P.IVA, cessazione, comunicata all' , dell'attività di lavoratore autonomo agricolo;
irrilevanza CP_1 del fascicolo ARCEA) e le doglianze sul punto rassegnate non possono trovare accoglimento.
6. Resta poi da valutare se successivamente alle notifiche degli AVA sia maturata o meno l'intervenuta prescrizione. L' ha eccepito e documentato le notifiche dei seguenti avvisi di addebito: CP_1
1) avviso n. 39420112000565080000 notificato il 11.10.2011;
2) avviso n. 39420120002006989000 notificato il 20.08.2012;
3) avviso n. 39420130004328538000 notificato il 10.02.2014;
4) avviso n. 39420150002575248000 notificato il 28.10.2015. Orbene, in relazione ai primi tre atti, non risultano atti interruttivi della prescrizione ed i quinquenni decorrenti dalle date di notifica su indicate non sono stati interessati dalla normativa emergenziale COVID, essendo già decorsi alla data di entrata in vigore di tali norme. Ne consegue che alla data di notifica, 23.02.2022, dell'intimazione di pagamento n. 09420219003429529/000, i crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, n. 39420120002006989000, n. 39420130004328538000 erano prescritti.
7. L'avviso di addebito n. 39420150002575248000 è stato notificato il 28.10.2015 ed il quinquennio decorrente da tale data è stato interessato dalla sospensione dettata dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 10
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Controparte_3 rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Alla data del 23.02.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219003429529/000, il termine di prescrizione, computata la sospensione per l'emergenza COVID, non era decorso. Per conseguenza, deve essere rigettata la domanda proposta dal avente Parte_1 ad oggetto la declaratoria di prescrizione del credito recato dall'avviso di addebito n. 39420150002575248000. L'esito parzialmente vittorioso conseguito dal ricorrente determina a disporre la compensazione, nella misura di 1/3, delle spese di ciascun grado di giudizio, come appresso liquidate, e la condanna dell' alla rifusione della restante quota di 2/3. CP_1 Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate nell'intero - valore € 31.486,42, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in € 43,00 per esborsi e € 2.540,00, per onorario, oltre accessori come per legge. 11
Le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate nell'intero - valore € 15.285,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario del ricorrente/appellante, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
, avverso la sentenza n. 1130/2023 emessa dal Tribunale di Palmi,
[...] pubblicata in data 13.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall' e dichiara la CP_1 competenza territoriale del Tribunale di Palmi, Giudice del Lavoro a conoscere delle domande proposte da avverso gli avvisi di addebito n. Parte_1 3942011000565080000, n. 39420210002006989000 e n. 39420130004328538000.
2. Dichiara prescritti i crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, n. 39420120002006989000, n. 39420130004328538000, di cui all'intimazione di pagamento n. 09420219003429529/000 notificata il 23.02.2022.
3. Rigetta la domanda di declaratoria di prescrizione del credito recato dall'avviso di addebito n. 39420150002575248000.
4. Dichiara compensate fra le parti, nella misura di 1/3, le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in € 43,00 per esborsi e € 2.540,00 per onorario, oltre accessori come per legge, e condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario del CP_1 ricorrente, della restante quota di 2/3.
5. Dichiara compensate fra le parti, nella misura di 1/3, le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge, e condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario CP_1 dell'appellante, della restante quota di 2/3. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 12/2024 R.G., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Gullì, CF elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, fax 096543629, pec via E. Cuzzocrea n. 36 Email_1 appellante CONTRO
, C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti collettivamente conferita collettivamente per notaio in Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313, Persona_1 dall'Avv. Angela Maria Laganà, CF , C.F._3 t., elettivamente domiciliata in Reggio Email_2
Calabria, alla Via D. Romeo n. 15 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 23.03.2023 adiva il Tribunale di Palmi per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare non dovute le somme chieste in pagamento con l'intimazione di pagamento num. 09420219003429529/000 relative tutte a somme successive alla chiusura dell'attività del sig. ; 2.- Parte_1 ordinare all' di cancellare il nominativo di dall'elenco dei coltivatori CP_1 Parte_1 Con diretti a fare data dal 2008 allorquando vennero chiuse sia la che la P.Iva e venne contestualmente chiesta la cancellazione quale coltivatore diretto;
3.- Ordinare all' di CP_1 eseguire lo sgravio di tutti i contributi chiesti e iscritti a ruolo successivi alla suddetta cancellazione. 4.- in subordine dichiarare prescritti e per ciò stesso non dovute le somme riportate negli avvisi di addebito num. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014, 39420140001895658000 del 22.09.2014, 39420150002575248000 del 28.10.2015. 5.- Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. 2
Esponeva di aver ricevuto, in data 23.02.2022, da parte dell' Controparte_3
, l'intimazione di pagamento recante n. 09420219003429529/000 emessa in
[...] ragione del presunto mancato pagamento di nove avvisi di addebito notificati tra il 2011 e il 2020 relativi a contributi IVS coltivatori diretti. Tali somme non erano dovute, poiché, già dall'anno 2008, aveva inoltrato richiesta di cessazione dell'impresa agricola, che era stata aperta a seguito di accertamento compiuto dagli ispettori nell'anno precedente. CP_1 Continuando a ricevere avvisi di pagamento, nel 2017, in assenza di formale riscontro alla precedente comunicazione, inoltrava nuovamente richiesta di cancellazione, specificando che le condizioni di salute dalle quali era afflitto ormai da anni, gli impedivano di svolgere qualunque attività agricola. Non essendo mutata la situazione di fatto, nel gennaio del 2019 si era recato presso gli uffici dell' per ottenere chiarimenti e, in quella sede, gli era stato richiesto di inviare CP_1 comunicazione mail al settore senza DM, per ribadire la Parte_2 cessazione dell'attività e la richiesta di eseguire gli sgravi per gli avvisi inviati. A seguito di richiesta dell'ente, con pec del 11.06.2019, integrava la documentazione richiesta. Riceveva riscontro in data 25.09.2020, dal quale risultava che, già dal 2008, risultavano chiuse sia la DA che la P. IVA., mentre risultava aperto il fascicolo presso l CP_4 In pari data, eccepiva di aver già inviato tutta la documentazione in precedenza, ivi inclusa quella attinente al fascicolo ARCEA. A tale carteggio non seguiva alcuna risposta se non la comunicazione di altri due avvisi di addebito;
uno oggetto di impugnazione presso il medesimo Tribunale e quello oggetto di causa. Specificava di aver beneficiato e di beneficiare ancora di fondi erogati dall'unione europea che, però, non necessitavano di iscrizione né di titolarità della partita IVA. Si CP_1 trattava di terreni montuosi per cui il singolo poteva inoltrare direttamente la richiesta. Alla luce delle superiori circostanze, di cui l'ente previdenziale non aveva tenuto conto, il ricorrente non era tenuto a versare nulla e l'ente non poteva rifiutarsi, per tale ragione, di procedere alla cancellazione. Chiedeva, quindi, di procedere alla sua cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti, disponendo altresì lo sgravio di tutti i contributi posti a suo carico. Affermava, inoltre, che le somme riportate negli avvisi di addebito nn. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014, 39420140001895658000 del 22.09.2014, 39420150002575248000 del 28.10.2015 non erano più dovute per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica e non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione. Costituitosi, l , eccepiva, preliminarmente, la parziale incompetenza territoriale, CP_1 ex art. 444, c. 3, c.p.c., del giudice adito, a norma del quale “per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. In ragione di tale assunto, per gli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, n. 39420120002006989000 e n. 39420130004328538000 portanti i ruoli per contributi dovuti dal ricorrente quale datore di lavoro agricolo, era competente a conoscere della controversia il Tribunale di Reggio Calabria. Nel prosieguo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimato l'ente della riscossione. Trattandosi di atti relativi al procedimento esecutivo 3
(intimazione di pagamento), le doglianze dovevano essere rivolte all' e deduceva il CP_5 difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. Indicava le partite creditorie per cui aveva attivato la procedura di recupero (anteriormente alla formazione del ruolo), specificando che si trattava di somme riguardanti l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti e alla gestione lavoratori autonomi agricoli, come di seguito specificato per ciascuno degli avvisi di addebito: • 39420112000565080000 – periodi 2006-2007-2008 (ctb. danno biologico), 2010 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 11.10.2011 – credito non ceduto • 39420120002006989000 – periodi 2009 (ctb. danno biologico), 2011 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 20.08.2012 – credito non ceduto • 39420130004328538000 - periodi 2010 (ctb. danno biologico), 2012 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 10.02.2014 – credito non ceduto • 39420140001895658000 – periodo 2013 (I°, II°, III°, IV° trim.) – avviso notificato il 22.09.2014 – credito non ceduto. Tali somme erano state tempestivamente reclamate e, non essendo state impugnate dal contribuente, erano divenute irretrattabili. Con riguardo all'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, l'ente osservava che la prestazione non era decorsa in ragione della sospensione dei termini risalente al periodo pandemico. In via istruttoria, ove non già prodotti dall' , chiedeva disporsi Controparte_6 ex artt. 421 e 210 e segg. c.p.c., l'acquisizione dallo stesso concessionario dell'atto di notifica di tutti gli atti successivi agli avvisi di addebito, rilevanti per la definizione della causa.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1130/2023, pubblicata il 13.10.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' , per i motivi CP_1 sopra esposti e dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Reggio Calabria, in relazione agli avvisi n.ri 3942011000565080000, 39420210002006989000 e 39420130004328538000; fissa il termine perentorio di mesi uno dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale dichiarato competente;
dichiara prescritto il credito di cui all'avviso n. 39420140001895658000; compensa tra le parti le spese di lite”. Affermava, preliminarmente, che l non aveva dimostrato di essersi attivato per CP_1 ottenere dal Concessionario della Riscossione la documentazione, autorizzata dal Tribunale, pertanto, andava dichiarato decaduto dal mezzo istruttorio. La domanda non poteva trovare accoglimento. Quanto all'eccezione di incompetenza del giudice adito, in relazione agli avvisi nn. 39420112000565080000, 39420120002006989000 e 39420130004328538000, dagli atti di causa era emerso che erano stati emessi per il recupero e la riscossione di somme dovute a titolo di contributi previdenziali, da parte di azienda con i dipendenti, dovute all' sede CP_1 di Reggio Calabria. A norma dell'art. 444, c. 3, c.p.c. per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, era competente il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui aveva sede l'ufficio dell'ente. Essendo il rapporto dedotto in giudizio relativo ai suddetti avvisi, riguardante la contribuzione dovuta alla gestione aziende con dipendenti, competente a conoscere la controversia era il Tribunale di Reggio Calabria. Quanto all'avviso di addebito n. 09420140001895658000, esso risultava notificato il 22.09.2014 e, considerato che l'intimazione opposta era pervenuta ad agosto 2022, quando era abbondantemente decorso il termine prescrizionale, il relativo credito era prescritto. L'andamento del processo giustifica la compensazione totale delle spese tra le parti”.
3. Il giudizio in grado di appello. 4
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Parte_1 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “In accoglimento del proposto appello, riformare l'appellata sentenza n. 1130/2023, emessa, depositata e pubblicata il 13.10.2023, nel giudizio n. 799/2022, dal Tribunale di Palmi;
Riconoscere che gli avvisi di addebito opposti sono relativi a contributi del ricorrente e che pertanto la competenza era correttamente radicata presso il Tribunale di Palmi. 3.- conseguentemente dichiarare prescritti gli avvisi di addebito num. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014; nonché l'avviso di addebito num. 39420150002575248000, per il quale il giudice ha omesso la pronuncia. 4.- Condannare l al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da CP_1 distrarre in favore del costituito procuratore la quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, per entrambi i gradi di giudizi”. Preliminarmente, contestava l'affermata incompetenza territoriale in quanto fondata sull'errata considerazione della natura dei crediti reclamati. Non si trattava di crediti afferenti a contributi dovuti per i lavoratori ma di crediti presuntivamente dovuti dal Parte_1 persona fisica, nella sua qualità di coltivatore diretto. La competenza doveva quindi ritenersi correttamente radicata presso l'adito Tribunale di Palmi. Con il secondo motivo, eccepiva il vizio di omessa pronuncia con riguardo ad uno degli avvisi di addebito, il n. 39420150002575248000 del 28.10.2015, di cui era stata eccepita la prescrizione in data 19.01.2021, decorso cioè un quinquennio dalla notifica della intimazione a cui vanno aggiunti gli 85 giorni della sospensione generalizzata dei termini di prescrizione previsti dall'art. 67 primo comma del DL 18/2020. Sul punto, affermava che la normativa concernente la sospensione delle procedure esecutive era altra e diversa da quella richiamata da controparte, dovendosi fare riferimento solo all'art. 68 del Decreto 18/2020. Di conseguenza, anche la statuizione relativa alle spese di lite doveva essere oggetto di riforma. Si costituiva l concludendo per il rigetto dell'inammissibile quanto infondato CP_1 gravame, con ogni favorevole statuizione sulle spese di lite. Riportandosi alle difese già svolte in primo grado, insisteva nell'inammissibilità del ricorso per irregolarità del contraddittorio, non essendo stata convenuta l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che aveva emesso l'atto opposto, nonché sull'eccezione di parziale incompetenza, ex art. 444, c. 3, c.p.c. del giudice adito;
ribadiva il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda gli atti di esecuzione e/o garanzia posti in essere dal concessionario, l'irretrattabilità dei titoli non opposti, la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico. L'appellante, tra l'altro, non aveva assolto all'onere probatorio imposto a suo carico. Il gravame non poteva quindi trovare accoglimento.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È fondato il primo motivo di appello, con cui la sentenza è stata avversata per avere il Tribunale di Palmi declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo che gli avvisi di addebito n. 3942011000565080000, 39420210002006989000 e 39420130004328538000 riguardassero crediti dovuti dall'imprenditore per il lavoratore dipendente dell'impresa. Orbene, da tutta la documentazione depositata dall' sin dall'atto di costituzione CP_1 nel giudizio di primo grado, risulta che il ricorrente/appellante sia iscritto nella gestione previdenziale lavoratori autonomi agricoli. 5
Dalla lettura degli avvisi di addebito oggetto di causa, è dato evincere la seguente causale: “IVS Coltivatoti diretti”, cod. 8131” riconducibile ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ai coltivatori agricoli, né l , che pure ha sollevato l'eccezione ha CP_1 giammai dedotto alcunché, idoneo a consentire ricomprendere perché, ad onta delle differenti risultanze documentali, i contributi richiesti dovessero essere imputati quali pagamenti a carico del datore di lavoro per contributi dei dipendenti (azienda con dipendenti). La conformazione aziendale dedotta in questo giudizio dall' , in contrasto con le CP_1 differenti risultanze documentali, non riceve conferma neanche dall'accertamento compiuto in sede ispettiva dall'INSP, in data 08.06.2007, da cui risulta (p. 2): “L'attività svolta dalla ditta è da configurare invece come lavoro autonomo di coltivazione diretta Parte_1 della proprietà” tant'è che gli stessi Ispettori segnalavano: “sono da annullare i rapporti di lavoro subordinato della Sig.ra ” (cfr. pag. 2, verbale ispettivo Controparte_7
08.06.2007). La natura delle somme richieste al , quindi, da ricondursi a contributi dovuti Parte_1 dai coltivatori diretti, così come affermato dall'ente impositore nella documentazione inviata all'odierno appellante. La competenza territoriale, dunque, era stata correttamente individuata presso il Tribunale di Palmi che, erroneamente, l'ha ritenuta insussistente. Infatti, il primo criterio di collegamento ex art. 444, 1° comma, c.p.c., è una disposizione di carattere generale, rispetto alla quale le fattispecie regolate nel secondo comma (riguardante le controversie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima o alla pesca) e nel terzo (riguardante le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro) si pongono come vere e proprie eccezioni, insuscettibili come tali di qualsiasi applicazione estensiva e/o analogica (cfr. Cass. 11646/2004, Cass. 21317/2004, Cass. 13594/2006, Cass. 23141/2011, Cass. 20578/2016). Tale previsione, in quanto disposizione di carattere generale, si applica anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, la quale rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore (v. Cass. 15417/2020, Cass. 22346/2016, Cass. 11521/2010, Cass. 24557/2008, Cass. 9113/2007). Per i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall' e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Palmi, giudice del CP_1 Lavoro.
5. Riformata la sentenza e affermata la competenza dell'adito Tribunale di Palmi, è compito di questa Corte procedere all'esame del merito. In quanto questione preliminare, deve procedersi a verificare l'integrità del contraddittorio, il cui difetto è stato eccepito dall' per non essere stata evocata in CP_1 giudizio l , che a dire dell'appellato, sarebbe litisconsorte Controparte_3 necessario ex art. 102 c.p.c.. Il Tribunale non ha riservato alcuna disamina sulla questione, sì che non si è formato alcun giudicato interno, Al fine di individuare i legittimati passivi necessita individuare quali siano le domande proposte dal ricorrente. Questi, in primo luogo, ha dedotto che le somme recate dagli AVA erano illegittime per infondatezza, ab origine, della pretesa creditoria dell' , sul rilievo che egli non CP_1 possedeva alcuna partita IVA fin dal 2008, non esercitava alcuna attività agricola 6
economicamente organizzata, anche in ragioni delle precarie condizioni di salute da cui era afflitto, beneficiando solo delle erogazioni UE, gestite dall'ente regionale ARCEA Calabria. Ha altresì dedotto, sempre nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che le somme riportate negli avvisi di addebito n. 39420112000565080000 del 11.10.2011, 39429120002006989000 del 20.08.2012, 39420130004328538000 del 10.02.2014, 39420140001895658000 del 22.09.2014, 39420150002575248000 del 28.10.2015 non erano più dovute per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica e non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione. Orbene, la prima domanda ha ad oggetto l'insussistenza originaria del credito recato dagli avvisi di addebito per fatti antecedenti e/o coevi alla loro notifica e rispetto ad essa unico legittimato passivo è l'Ente Impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Analogamente deve dirsi per l'eccezione di prescrizione, posto che con essa il ricorrente ha opposto un fatto attinente al merito della pretesa impositiva: anche in tal caso della relativa situazione è titolare esclusivamente l , il quale è l'unico legittimato CP_1 passivo. Rispetto a tali domanda, nessuna legittimazione passiva può esser individuata in capo all'Agente della Riscossione. Come affermato da Cass. n. 7372/2024, "Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514)". Ancora prima, cfr. ex multis Cass. n. 34255/2022, era stato evidenziato che "limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 D. Lgs. n.112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria, atteso che "dalla complessiva lettura del D. Lgs. n. 112 del 1999 (...) si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi" (Cass. S.U.25 ottobre 2016 n.23397); e sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 D. Lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo". "Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario;
pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”. In una controversia promossa dall' , incentrata sul tema della Parte_3 prescrizione delle pretese, la Suprema Corte, cfr. Cass. sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, ha affermato: "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire 7
un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)". Il contraddittorio, dunque, è integro.
6, Procedendo all'esame dei motivi di ricorso, indagine a cui questa Corte deve procedere a seguito della ritenuta competenza dell'adito Tribunale di Palmi, va richiamato che tale giudice ha dichiarato prescritto il credito di cui all'avviso n. 39420140001895658000. Siffatta statuizione non è stata gravata da impugnazione, sì che il credito di cui all'avviso n. 39420140001895658000 non componendo il devolutum, non può costituire oggetto di cognizione da parte di questa Corte. Va esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto l'inesistenza ab origine dei crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, 39429120002006989000 39420130004328538000, 39420150002575248000 per essere illegittima la loro imposizione, giacché il ricorrente aveva cancellato la P.IVA; aveva cessato, dandone comunicazione all' , l'attività di lavoratore agricolo ed era irrilevante l'apertura del CP_1 fascicolo CP_4 L' , sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, ha dedotto e provato la CP_1 notifica degli avvisi di addebito di cui sopra;
ha, quindi, eccepito che, stante la regolare notifica e in mancanza di tempestiva opposizione, titoli erano divenuti irretrattabili. Ciò che poteva prescriversi era soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi. Tale eccezione è fondata. Deve essere escluso che il ricorrente abbia proposto un'opposizione cd. recuperatoria, posto che egli stesso, pur dolendosi dell'illegittimità ab origine della pretesa impositiva, non ha giammai negato la valida notifica degli avvisi di addebito, né ha negato, per altri motivi, l'omessa conoscenza/conoscibilità per fatto imputabile all'ente impositore, delle richieste da quest'ultimo vantate in relazione ai crediti di cui agli AVA sopra indicati. Inoltre, allorquando con il secondo motivo di ricorso, ha affermato la prescrizione, la ha dedotta per l'avvenuta decorrenza del termine di cinque anni dalla notifica per non essere intervenuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione. Il che significa che lo stesso ricorrente, non solo non ha negato di aver validamente ricevuto la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , che peraltro, ha depositato la CP_1 relativa prova, ma la ha ammessa, limitandosi ad eccepire la prescrizione per fatti successivi alle notifiche degli avvisi di addebito. Deve pertanto escludersi che il ricorrente abbia proposto un'opposizione cd. recuperatoria.
5.1. Tanto affermato, vanno all'uopo richiamati i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, puntualmente enucleati nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre 8
diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)”. 9
Poiché il ricorrente non ha giammai dedotto l'omessa conoscenza e/o conoscibilità degli atti o la loro inesistente/nulla notifica, l'opposizione proposta non può qualificarsi come opposizione recuperatoria. Ne consegue che, non essendo stata proposta, nel termine decadenziale previsto, l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46 del 1999, il credito vantato dall' è divenuto CP_1 irretrattabile (cfr. Cass. sez. un. 23397/2016 e, ex multis, Cass. 11705/2025), con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente non può più opporre il credito recato dagli AVA per fatti antecedenti e/o coevi alla formazione del titolo medesimo (id est: cancellazione P.IVA, cessazione, comunicata all' , dell'attività di lavoratore autonomo agricolo;
irrilevanza CP_1 del fascicolo ARCEA) e le doglianze sul punto rassegnate non possono trovare accoglimento.
6. Resta poi da valutare se successivamente alle notifiche degli AVA sia maturata o meno l'intervenuta prescrizione. L' ha eccepito e documentato le notifiche dei seguenti avvisi di addebito: CP_1
1) avviso n. 39420112000565080000 notificato il 11.10.2011;
2) avviso n. 39420120002006989000 notificato il 20.08.2012;
3) avviso n. 39420130004328538000 notificato il 10.02.2014;
4) avviso n. 39420150002575248000 notificato il 28.10.2015. Orbene, in relazione ai primi tre atti, non risultano atti interruttivi della prescrizione ed i quinquenni decorrenti dalle date di notifica su indicate non sono stati interessati dalla normativa emergenziale COVID, essendo già decorsi alla data di entrata in vigore di tali norme. Ne consegue che alla data di notifica, 23.02.2022, dell'intimazione di pagamento n. 09420219003429529/000, i crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, n. 39420120002006989000, n. 39420130004328538000 erano prescritti.
7. L'avviso di addebito n. 39420150002575248000 è stato notificato il 28.10.2015 ed il quinquennio decorrente da tale data è stato interessato dalla sospensione dettata dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 10
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Controparte_3 rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Alla data del 23.02.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219003429529/000, il termine di prescrizione, computata la sospensione per l'emergenza COVID, non era decorso. Per conseguenza, deve essere rigettata la domanda proposta dal avente Parte_1 ad oggetto la declaratoria di prescrizione del credito recato dall'avviso di addebito n. 39420150002575248000. L'esito parzialmente vittorioso conseguito dal ricorrente determina a disporre la compensazione, nella misura di 1/3, delle spese di ciascun grado di giudizio, come appresso liquidate, e la condanna dell' alla rifusione della restante quota di 2/3. CP_1 Le spese del giudizio di primo grado vengono liquidate nell'intero - valore € 31.486,42, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in € 43,00 per esborsi e € 2.540,00, per onorario, oltre accessori come per legge. 11
Le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate nell'intero - valore € 15.285,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario del ricorrente/appellante, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
, avverso la sentenza n. 1130/2023 emessa dal Tribunale di Palmi,
[...] pubblicata in data 13.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall' e dichiara la CP_1 competenza territoriale del Tribunale di Palmi, Giudice del Lavoro a conoscere delle domande proposte da avverso gli avvisi di addebito n. Parte_1 3942011000565080000, n. 39420210002006989000 e n. 39420130004328538000.
2. Dichiara prescritti i crediti recati dagli avvisi di addebito n. 39420112000565080000, n. 39420120002006989000, n. 39420130004328538000, di cui all'intimazione di pagamento n. 09420219003429529/000 notificata il 23.02.2022.
3. Rigetta la domanda di declaratoria di prescrizione del credito recato dall'avviso di addebito n. 39420150002575248000.
4. Dichiara compensate fra le parti, nella misura di 1/3, le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in € 43,00 per esborsi e € 2.540,00 per onorario, oltre accessori come per legge, e condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario del CP_1 ricorrente, della restante quota di 2/3.
5. Dichiara compensate fra le parti, nella misura di 1/3, le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge, e condanna l al pagamento, in favore del difensore distrattario CP_1 dell'appellante, della restante quota di 2/3. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti