Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01868/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2024, proposto da
S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto prot. S- notificato il 30 luglio 2024, con cui la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto 7° Divisione 1° Sezione ha disposto che per: “S-” ;
- del parere n. S-con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato che per l’infermità “ S-redatto dalla la C.M.O. di Augusta, nulla evidenziava rispetto alla menomazione limitandosi a giudicare ESCLUSIVAMENTE la menomazione evidenziata al punto 1 del predetto verbale “S-” “NON dipendente da causa di servizio” ;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Economia e Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 24 ottobre 2024, il ricorrente, S-, ha chiesto l’annullamento del decreto S-, con il quale il Ministero della Difesa, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito CVCS) n. S-, ha respinto la sua domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
Espone in fatto di essersi arruolato il 25 ottobre 2001 e di avere presentato, in data 30 maggio 2013, istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia “S- ”.
Con decreto n. S-, il Ministero della Difesa riconosceva la dipendenza da causa di servizio di tale infermità, ascrivendola alla Tabella B.
Successivamente, in data 20 dicembre 2022, a seguito di un asserito peggioramento del proprio stato di salute, il ricorrente presentava una nuova istanza.
La Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Augusta, con verbale del S-, accertava le seguenti infermità: 1) “ S- ”; 2) «S- (…)» , quest’ultima quale aggravamento della patologia già riconosciuta e ascrivibile alla Tabella A, categoria 8.
Il CVCS, con parere del 2 luglio 2024, si esprimeva unicamente sulla prima infermità (“S- ”), escludendone la dipendenza da causa di servizio. Conseguentemente, il Ministero della Difesa adottava il decreto impugnato, con cui: a) respingeva la domanda relativa alla “S-”; b) dichiarava che la domanda concernente la “ S- ” era “ stata già definita con Decreto n. S-” .
Avverso tali atti, il ricorrente deduce plurimi profili di doglianza sintetizzabili come segue:
I. Irragionevolezza, illogicità ed errore di fatto del parere del CVCS per omessa pronuncia sull’aggravamento della patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, limitandosi a valutare la sola “ S- ”.
II. Contraddittorietà del parere del CVCS e del decreto impugnato rispetto alle conclusioni della CMO, che aveva invece riconosciuto l’aggravamento dell’infermità sofferta e la sua ascrivibilità alla Tabella A, categoria 8.
III. Erronea valutazione medico-legale del CVCS e motivazione carente del decreto ministeriale, che avrebbe richiamato un precedente provvedimento, il decreto n. S-, riferito a un’infermità formalmente diversa da quella che si è manifestata quale aggravamento.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Con memoria successiva, la difesa erariale ha eccepito, tra l'altro, che la richiesta di revisione dell'equo indennizzo non è di competenza del CVCS e che, in ogni caso, le attività svolte dal ricorrente non presentavano carattere di eccezionalità.
3. All'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente deduce, in estrema sintesi, che l’Amministrazione avrebbe rigettato l’istanza valutando una patologia diversa da quella oggetto della domanda di aggravamento, avendo esaminato esclusivamente la S- (indicata al punto 1 del verbale della CMO) e omesso, invece, di considerare l’infermità effettivamente richiesta, vale a dire la S- (indicata al punto 2), così fondando il decreto impugnato su un presupposto di fatto erroneo.
Contrariamente, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato si sia espressamente pronunciato sulla richiesta relativa all'infermità «S- (…)» , qualificata dalla CMO come aggravamento, avendo l'Amministrazione statuito che la relativa domanda “era stata già definita con Decreto n. S- ”.
Tale statuizione, lungi dal configurare un’omissione, esprime una chiara e puntuale valutazione compiuta dall’Amministrazione in ordine all’istanza avanzata dall’odierno ricorrente.
Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, nonché dalla lettura dello stesso provvedimento, con la domanda presentata in data 20.12.2022, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “S-S- ” e, contestualmente, il riconoscimento dell’aggravamento per l’infermità “ S- in soggetto con S-”; detta domanda si configurava, pertanto, al contempo come richiesta di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Tale norma stabilisce che: “ Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento […], il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento. ”
Il presupposto indefettibile per poter accedere a tale istituto è, come testualmente previsto dalla norma citata, che l'equo indennizzo sia stato “ già concesso ”. La revisione, infatti, non è un nuovo procedimento di concessione del beneficio, ma una rivalutazione quantitativa di un beneficio già attribuito, in ragione di un peggioramento delle condizioni di salute.
Tuttavia, nel caso di specie, l’Amministrazione, con il richiamato decreto n. S-, pur avendo riconosciuto l’infermità S- dipendente da fatti servizio, ha negato al ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo, per intempestività della domanda, con la conseguenza che, non essendo mai stato concesso l'equo indennizzo per la patologia originaria, difettava il presupposto giuridico essenziale per poterne chiedere ed ottenere la revisione per aggravamento.
L'Amministrazione, pertanto, ha correttamente ritenuto la pratica già definita con il diniego del 2015, il quale ha chiuso in modo definitivo la procedura per la concessione del beneficio economico, pur lasciando impregiudicata la possibilità di far valere la dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico di privilegio.
Le censure relative all'omessa pronuncia del Comitato e alla presunta contraddittorietà con le valutazioni della CMO risultano, per quanto esposto, infondate e non sussistono quindi i presupposti per disporre la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ER UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UR | UR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.