Articolo 5 della Legge 12 aprile 2019, n. 33
Articolo 4
Versione
20 aprile 2019
Art. 5. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 20 aprile 2019
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