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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/12/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIBIN DANIEL e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FRANCHINI ROCCA LOREDANA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza cartolare del 9/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con il signor , Controparte_1 la nascita, in data 26/03/2013, della figlia e la regolamentazione già data Per_1 dal Tribunale di Livorno in data 05/04/2022 su accordo delle parti nel proc. n.
41/2022 R.G. VG. di modifica della regolamentazione dell'affido della figlia minore, riscontrando la dinamica relazionale tra i genitori, con alternanza di
1 periodi di difficile comunicazione e momenti di aperto disaccordo sulle decisioni relative alla vita di in particolare con riguardo alla passione Per_1 per la danza manifestata dalla minore, considerando altresì necessario predisporre una nuova proposta di turnazione settimanale anche al fine di assecondare le attività extrascolastiche della bambina, con ricorso depositato in data 5/6/2024 la signora evocava in causa il signor Parte_2 CP_1
. La ricorrente concludeva per sentir pronunciare come di seguito:
[...]
“[…] In via preliminare:
1. laddove ritenuto necessario da codesto Tribunale, ed in caso di perdurante contrasto tra i genitori, disporre l'ascolto della minore Per_2
ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., onde comprendere direttamente dalla sua
[...] voce e confermare le preferenze e i desideri in merito alla sua vita familiare, al suo collocamento e alle sue attività extracurricolari;
In via principale:
2. autorizzare la partecipazione di alla scuola di danza Per_1
(attualmente EL DA S.s.d.a.r.l) e alle attività correlate, inclusi stages, stage estivo annuale presso la scuola, concorsi nazionali ed internazionali, audizioni, attività correlate alle borse di studio vinte, esame annuale RAD e altre attività formative, stabilendo che tutti i costi associati alla scuola di danza, l'abbigliamento e
l'attrezzatura, ivi compresi i costi di stage, concorsi nazionali ed internazionali, trasferta e alloggio di , siano equamente divisi tra i genitori, riconoscendone Per_1
l'importanza per lo sviluppo della minore;
3. disciplinare le modalità di visita e collocamento della minore presso i genitori affinché:
a. trascorra in via alternata una intera settimana (n. 7 giorni) con il padre e Per_1 una con la madre, a partire dal venerdì, con accompagnamento a scuola del genitore uscente e prelievo al termine delle lezioni da parte del genitore entrante. Nel caso di scuola chiusa per vacanze o sciopero verrà mantenuto il medesimo calendario, seguendo gli orari della scuola, con scambio della figlia tra le ore 8 e le ore 10; b. il genitore non custode abbia la possibilità di trascorrere, se lo desidera, del tempo con
un giorno alla settimana, preferibilmente il lunedì o il martedì, dall'uscita dalla Per_1 scuola fino alle 22:00, previa richiesta da parte del genitore entro il venerdì precedente;
c. sia garantito ad di partecipare a tutte le attività di danza programmate, Per_1 anche quando queste cadano nei giorni di custodia del padre, con la necessaria flessibilità e possibilità di recupero;
d. sia garantita la possibilità di recuperare eventuali giorni scambiati con l'altro genitore, per mutuo consenso, malattia o altro impedimento del genitore;
4. stabilire che, dal mese di maggio al mese di ottobre di ogni anno, ogni genitore abbia diritto a stare con per quindici giorni, anche non consecutivi, da indicare Per_1 all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, avendo cura di evitare che i giorni di ferie vengano accollati al periodo di competenza dello stesso genitore, salvo consentire delle visite inframezzo;
2
5. autorizzare le parti all'espatrio assieme alla figlia minore , permettendole di Per_1 viaggiare con entrambi i genitori all'interno dell'Unione Europea, ed in particolare per le visite ai parenti a Parigi durante le vacanze natalizie;
6. confermare nel resto il decreto n. 41/2022 R.G.V.G., per quanto di ragione;
7. con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in causa il signor , il quale contestava quanto Controparte_1 allegato ritenendo che condizioni stabilite con decreto n. cronol. 2126/2022 del
05/04/2022 hanno consentito un'assidua frequentazione della minore con entrambi i genitori, rendendola serena, modificarla senza alcuna sperimentazione appare una scelta avventata, e riscontrando l'atteggiamento ostinato materno nel voler dare una direzione alla vita di e a continuare Per_1
a voler monopolizzare la vita del padre a discapito della serenità familiare. Il resistente rilevava poi che Considerato che l'affido da anni condiviso e con tempi paritetici oltre che l'omogeneità dei redditi e la formazione di nuova famiglia, con nascita di un fratello nel 2024, richiedeva il mantenimento c.d. diretto, con revoca dell'assegno di mantenimento della minore pari ad €
150,00.
Presa specifica posizione in merito alle questioni relative all'attività extrascolastica della minore il resistente concludeva per senti così disporsi:
““In via preliminare
1. ritenuto superfluo, rigettare la richiesta di ascolto della minore , di Persona_2 anni 11, in merito alla sua vita familiare, al suo collocamento e alle sue attività extracurricolari;
In via principale
2. rigettare la richiesta di autorizzazione della minore alla partecipazione oltre alla regolare frequenza della scuola di danza (attualmente EL DA S.s.d.a.r.l.) delle attività ulteriori correlate, stages, stage estivo annuale presso la scuola, concorsi nazionali ed internazionali, audizioni, attività correlate alle borse di studio vinte, esame annuale RAD e altre attività formative, riconoscendone il danno potenziale per lo sviluppo psico fisico della minore che già è stata in affanno durante la frequentazione della scuola primaria;
3. rigettare la richiesta di modifica dell'avvicendamento presso i genitori della minore, in subordine, disciplinare le modalità di visita e collocamento della minore presso i genitori affinché:
a. abbia domicilio presso entrambe le abitazioni dei genitori e trascorra in via Per_1 alternata un'intera settimana (n. 7 giorni) con il padre e una con la madre, a partire dal venerdì, con accompagnamento a scuola del genitore uscente e prelievo da parte del genitore entrante, anche in caso di eventuali uscite anticipate essendo il genitore entrante affidatario della settimana. Nel caso di scuola chiusa, per vacanza, sciopero o in caso di malattia verrà mantenuto il medesimo calendario, seguendo gli orari della scuola, con scambio della figlia alle ore 8 (con flessibilità fino alle ore 10 previo
3 accordo) con prelievo o accompagnamento sempre presso il domicilio. Nella sola fase di sperimentazione del nuovo regime e dunque temporaneamente (6 mesi?), a richiesta di
la domenica precedente, salvo disponibilità del genitore non custode in quella Per_1 settimana, potrà incontrarlo nel giorno del MARTEDI' dall'uscita di scuola, quando
l'altro genitore andrà a prelevarla, all'inizio del corso di danza quando andrà ad accompagnarla. Il genitore custode in quella settimana andrà a prelevarla al termine del corso di danza. In caso di scuola chiusa, sempre e solo a discrezione di e se Per_1
l'altro genitore è disponibile, previo accordo con esso, stesso giorno (MARTEDI') dalle ore 9 - alle ore 10, da concordare di volta in volta, alle ore 21 quando il genitore non custode che l'ha presa al mattino dal domicilio dell'altro genitore andrà a riportarla la sera. La turnazione non cambia neanche in caso di malattia di , salvo che sia Per_1 impossibilitata agli spostamenti a valutazione del medico curante;
b. trascorra le festività pasquali, natalizie e Capodanno ad anni alternati, Per_1 inizieranno e finiranno secondo questi criteri.
– Inizio: ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa;
– Fine: antecedente al primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa.
Natale dal 23 ore 8 al 30 dicembre ore 14 (il prossimo con la mamma), Capodanno dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 8 del 7 gennaio (il prossimo con il papà), Pasqua intere festività (la prossima con il papà) nonché 15 giorni con ciascun genitore anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da comunicarsi entro il entro il 30 maggio di ciascun anno con il dovere di informativa sul luogo di vacanza, trovando il suo fondamento nel dovere di collaborazione dei genitori nell'interesse della famiglia sancito dall'art. 143 del codice civile;
c. disporre che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, entrambi i genitori saranno edotti anche degli spostamenti, seppur temporanei, dalla residenza della minore, anche al fine di consentirne il diritto di visita;
4. autorizzare le parti all'espatrio assieme alla figlia minore , permettendole di Per_1 viaggiare con entrambi i genitori;
5. revoca dell'assegno di mantenimento della minore pari ad € 150,00 con c.d. mantenimento diretto della stessa da parte dei genitori in virtù del tempo paritetico di affidamento della minore, dell'omogeneità dei redditi e del venir meno del pagamento da parte della sig.ra della mensa della scuola primaria di . Entrami i genitori Per_1 possano economicamente farsi carico delle esigenze della figlia nelle giornate in cui è collocata presso di loro, realizzando il principio di proporzionalità per le esigenze ordinarie della minore e ripartite al 50% tutte le eventuali spese straordinarie (come da elenco predisposto dal CNF ed alle modalità da esso indicate), precisando che per le spese mediche che si rendessero necessarie dovranno essere precedute da prescrizione del medico curante;
4
6. con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
Sentite le parti all'udienza del 17.10.2024 e poi la minore in data 14.11.2024, venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la causa veniva rinviata ex art. 473 bis 28 c.p.c. all'udienza del 9.10.2025.
Con le note rispettivamente depositate in data 9.7.2025 i procuratori hanno concluso come di seguito: nell'interesse della parte ricorrente:
“Sul collocamento della minore
1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento paritario presso di loro a settimane alterne, da venerdì a venerdì, e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2) Il cambio settimanale avverrà ogni venerdì all'uscita da scuola. In caso di chiusura scolastica o periodo di vacanza, il passaggio avrà luogo tra le ore 8:00 e le ore 10:00, mediante accompagnamento della figlia presso l'abitazione dell'altro genitore oppure, qualora quest'ultimo sia impegnato per ragioni lavorative, presso un luogo alternativo da lui indicato, purché situato nel territorio del Comune di Portoferraio.
3) Nella settimana in cui non è collocatario, ciascun genitore potrà trascorrere un pomeriggio con la minore, preferibilmente il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle ore
20:30, senza il momento della cena. È comunque possibile concordare un giorno e un orario diversi, previo accordo tra i genitori, soprattutto durante i periodi di chiusura scolastica.
4) In caso di impedimento di uno dei genitori, si privilegerà il collocamento presso
l'altro genitore;
solo in via subordinata la minore potrà restare con figure parentali di fiducia o con la baby sitter.
5) I genitori potranno recuperare, di comune accordo, i giorni eventualmente non goduti a causa di impedimenti, malattia o altri motivi, nel rispetto dell'equilibrio complessivo dei tempi di permanenza con la minore.
Sulle vacanze e periodi festivi
6) Le vacanze natalizie saranno divise ad anni alterni, con 7 giorni ciascuno: dal 24 al31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
7) Nel periodo pasquale, la minore starà con ciascun genitore per 3 giorni consecutivi ad anni alterni.
8) Durante le vacanze estive (giugno–settembre), ciascun genitore avrà diritto a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
9) I genitori, previo accordo, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive possono cedere giorni aggiuntivi, compatibilmente con i propri impegni personali e le esigenze della minore.
Sul mantenimento di e sulle spese extra assegno Per_1
10) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento di pari ad € 200,00 mensili, per n. 12 mensilità Per_1
5 l'anno, da versarsi entro il giorno 5 del mese e con periodica rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
11) Disporre a carico di entrambi i genitori il pagamento, per la quota del 50% ciascuno, delle spese extra assegno, ivi comprese le spese correlate alla scuola di danza,
l'abbigliamento tecnico, l'attrezzatura, i concorsi, gli stage, i viaggi e le attività correlate, facendo espresso rinvio alle linee guida del CNF.
12) Disporre a carico di entrambi i genitori il pagamento, per la quota del 50% ciascuno, delle spese extra assegno relative alle attività già autorizzate da codesto
Giudice con ordinanza del 13/12/2024 (partecipazione allo stage formativo presso la
Royal Ballet School).
13) Autorizzare le parti all'espatrio assieme alla figlia minore , con obbligo di Per_1 informativa sui luoghi di permanenza e aggiornamento sui movimenti all'altro genitore.
14) Confermare nel resto il decreto n. 41/2022 R.G.V.G., per quanto di ragione.
15) Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”;
nell'interesse della parte resistente: “1) IN ORDINE ALLA TURNAZIONE confermare quanto disposto a mezzo ordinanza del 13.12.2024, posto che la regolamentazione settimanale della minore , così come predisposta ha finalmente Per_1 creato una cornice ed un assetto ideale alla famiglia e, soprattutto, rispondente ai bisogni della minore, allo stato, restano da definirsi le festività, per le quali si richiede, come formulato in comparsa di costituzione e risposta e nel piano genitoriale allegato, che possano essere organizzate come di seguito ricapitolato, anche in considerazione che spesso la minore durante detti periodi, quando è affidata al padre, raggiunge con lo stesso la sua famiglia in Puglia, quando alla madre, si reca a Parigi dalla sorella e che la stessa, vivendo all'Isola d'EL, se con i genitori vuole fare un viaggetto devono sempre tener presente i tempi dilatati, dovendo raggiungere prima la terraferma.
Nei periodi festivi, pertanto, trascorrerà le festività pasquali, natalizie e Per_1
Capodanno ad anni alternati con ciascun genitore (Pasqua 2026 da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile - Natale dal 23 ore 8 al 30 dicembre ore 14, Capodanno dalle ore 14 del
30 dicembre alle ore 8 del 7 gennaio) nonché 15 giorni con ciascun genitore anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da comunicarsi entro il entro il 30 maggio di ciascun anno.
La turnazione non cambia neanche in caso di malattia di , salvo che sia Per_1 impossibilitata agli spostamenti a valutazione del medico curante.
2) IN ORDINE AL MANTENIMENTO, stante la conferma dell'affido condiviso della minore, , ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, si insiste Persona_2 per la revoca dell'assegno di mantenimento della minore e si insiste con la richiesta di mantenimento c.d. diretto, al fine di garantire ad un “rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con ciascuno dei genitori” (ex art 337 ter c.c. e art. 8 CEDU). Allo stato attuale si deve considerare l'omogeneità dei redditi dei genitori (trascurando le partecipazioni immobiliari e i beni immobili della l'occupazione materna acquisita
6 successivamente rispetto al decreto del Tribunale di Livorno n. cronol. 2126/2022 del
5.04.2022 RG n. 41/2022 (doc. 3 in atto), la sig.ra è tornata a lavoro presso Pt_1
l'Hotel 5 stelle e Spa “Villa Ottone”, sito in Località Ottone, Portoferraio, di proprietà suo e della sua famiglia, dove usufruisce con la figlia dei pasti e di tutti i servizi con un enorme risparmio anche di utenze ecc, il mutamento dell'assetto familiare del sig.
in data 27.01.2024, nasceva il fratellino di , CP_1 Per_1 Persona_3
(dunque successivamente al decreto del 2022) dalla relazione con la compagna convivente del sig. sig,ra CP_1 Persona_4
Evenienza riscontrabile in atti a mezzo doc. n. 5 (disegni di con data e auguri al Per_1 fratellino per i 6 mesi di vita) e n. 9 (le dichiarazioni dei redditi che cristallizzano la realtà reddituale del papà fino al 2023 e non vedono il secondogenito), il mutuo contratto dal papà per l'acquisto dell'immobile di residenza (unico immobile di proprietà) doc. 10 in atti (quietanza di pagamento del 2.5.2024, rata mensile n.16 del
Mutuo N. 063 00028241, con debito capitale residuo dopo il pagamento della rata su riportata ammontante ad € 197.247,92).
Ribadiamo che già in sede d'udienza del 5.04.2022, il dott. nel Persona_5 procedimento RG n 41/2022 riteneva adeguato il mantenimento diretto, le parti, in quella sede, considerato il comodato d'uso gratuito dell'immobile di residenza del
e la partecipazione alle spese che la mamma si impegnava a sostenere per il CP_1 pagamento dei bollettini mensa mensili della scuola primaria (infatti puntualmente pagati da ella negli anni, si veda bollettini allegati doc.6)le parti si autodeterminarono nel fissare il mantenimento così concordato e recepito con decreto sopra riportato per evitare ogni volta il rimborso della quota mensa, si consideri che l'affidamento attualmente è totalmente paritetico con acquisto autonomo del padre di quanto necessiti alla figlia allorquando collocata presso di lui, divisione al 50% delle spese straordinarie.
Si insiste, pertanto, affinché al mantenimento della figlia provvedano direttamente entrambi i genitori secondo le rispettive disponibilità reddituali non ritenendo allo stato necessaria l'applicazione del principio di proporzionalità.
3) IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI FAR RICORSO AD UNA PEDAGOGISTA
ONLINE, AL RENDIMENTO SCOLASTICO ED ALLA PARTECIPAZIONE
DELLA MINORE A STAGES DI DANZA, OLTRE LE ORDINARIE ORE DEL
CORSO SETTIMANALI, si insiste con quanto già formulato in atti e spiace dover puntualizzare che diversamente da quanto sostenuto dalla mamma di e dalla Per_1 minore stessa in fase di ascolto, il 1 anno di scuola secondaria di 1 grado si è concluso allo stesso modo degli anni precedenti e con 6 note sul registro elettronico di classe.
Note generiche e note disciplinari registrate dalla coordinatrice di classe, prof.ssa
[...]
recante il medesimo tenore ed a far data dal giorno 11.12.2024 fino agli ultimi Per_6 giorni di scuola, ovvero, il giorno 13.05.2025: “ si rifiuta di fare le attività Per_1 previste in classe, nonostante siano state fatte le fotocopie per lei dato che non ha portato il libro” “ ha dimenticato i compiti” ha disturbato l'insegnante Per_1 Per_1 ed i compagni per tutta la lezione di scienze…” i genitori sono stati chiamati dalla
7 coordinatrice di classe in diverse occasioni, la prima volta subito dopo la prima nota, nel dicembre 2024, riferendo che spesso la minore appariva stanca, esausta, senza aver svolto i compiti e consigliava di ridurre il carico pomeridiano di attività che svolge in modo tale da consentirle anche di svolgere i compiti in orario adeguato. Il papà mortificato spiegava che al fine di avviare la figlia allo studio, lasciarle il tempo per svolgere i compiti con calma ed il tempo per frequentare le sue amiche, vivere la sua famiglia ecc si è opposto strenuamente alle ore in aggiunta settimanali di danza, agli stages dei fine settimana ecc ecc, incontrando la strenua opposizione materna, fino a rimettere la decisione al Tribunale di Livorno, dove mortificando la realtà riferiva e faceva riferire alla minore di non aver problemi a scuola, né nello svolgimento delle sue giornate, sottoponendo la figlia anche sotto notevole sforzo fisico, tant'è che spesso sono dovuti ricorrere ad integratori prescritti dalla pediatra per rinforzare . La Per_1 prof.ssa chiedeva perfino al papà, essendo anch'egli un docente, se potesse essere Per_1 affetta da qualche deficit tipo adhd ed aver bisogno di un PDP, esclusa tale evenienza, nel secondo quadrimestre, i genitori di venivano nuovamente chiamati a Per_1 colloquio dalla docente coordinatrice ed altre insegnanti esponendo la persistenza dei comportamenti della minore, consigliando la visita di un neuropsichiatra su impegnativa della pediatra, la mamma riferiva anche in quella sede del pedagogista online a cui fa riferimento e chiaramente veniva opposta tale scelta. Chiudeva il primo quadrimestre con un giudizio recante, tra le altre cose, la frase: “L'allieva ha un comportamento vivace ma non sempre responsabile…” chiudeva il secondo quadrimestre con voti più bassi del primo…
A giugno la minore è stata accompagnata dal dott. , neuropsichiatra Persona_7 infantile della ASL di Portoferraio, il quale confermava che non ha nulla, il Per_1 riferimento alla pedagogista online è inutile, preso atto della pesante ingerenza materna nella vita della minore richiedeva di allentare le pressioni, aiutare la minore ad avere il suo tempo libero riducendo le ore di danza consentendo alla minore un idoneo recupero delle energie psicofisiche, acquistare il cellulare, altro argomento di disagio della minore portato a visita, uscire dal gruppo whatsapp dei compagni di classe, inserendo il numero della figlia e dare fiducia ad . Consigliava un Per_1 incontro presso la Asl di Portoferraio con la dott.ssa (Psicologa e Psicoterapeuta Per_8 specializzata in diagnosi e cura dei disturbi psicologici dell'età evolutiva, consulenza sui disturbi dell'apprendimento) al fine di somministrare un test ad . Il test Per_1 sottoposto in data 26 giungo u.s., anch'esso, restava per fortuna, senza esiti di deficit ma la specialista consigliava ai genitori di rivolgersi alla ripresa della scuola da una professionista specializzata per aiutare la minore nell'acquisire un metodo di studio a lei più consono, stante la sua vivacità intellettiva ai limiti di una plus dotata, ma con rendimento appena discreto”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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1. Quanto all'affidamento della figlia minore , possono Per_1 innanzitutto essere accolte le conclusioni rassegnate dalle parti per l'affidamento congiunto della bambina ad entrambi i genitori, non essendo emerse nel procedimento circostanze idonee tali da derogare alla regola generale dell'affido congiunto, costituendo l'affido esclusivo, come è noto, eccezione limitata ai casi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, di un suo sostanziale disinteresse al figlio o di sua obiettiva lontananza.
Il collocamento della minore sarà paritario presso ciascuno dei genitori e la residenza anagrafica di sarà mantenuta presso l'abitazione materna. Per_1
2. Con riguardo al regime di frequentazione genitori/figlia, le parti hanno concluso in senso conforme a quanto già previsto con i provvedimenti provvisori del 18.12.2024.
Ritiene il Collegio di dover confermare, in questa sede, il calendario di frequentazione già articolato tenuto conto dell'età della bambina e delle stesse valutazioni espresse dalle parti circa il benessere della bambina nell'assetto già da tempo sperimentato: tale calendarizzazione consente alla bambina un'ampia frequentazione di entrambi i genitori, nell'interesse superiore della figlia a restare nei tempi stabiliti con ciascuno e nella prospettiva di una bigenitorialità effettiva che entrambi i genitori sono tenuti a favorire e ad esercitare.
Va dunque disposto che trascorra con ciascun genitore una settimana Per_1 consecutiva;
il genitore che l'avrà avuta con sé la prima settimana la porterà il venerdì a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10:00; e così di seguito;
nella settimana di pertinenza dell'un genitore, l'altro potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio, indicativamente (e salvo migliori accordi tra le parti) individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola, riportandola al genitore collocatario per cena, in ogni caso entro le ore 20:30;
I genitori si impegneranno, in caso di loro impedimento, a preferire che la bambina resti prioritariamente con l'altro genitore e, soltanto in via subordinata, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, con altre figure parentali di riferimento o con la baby sitter;
in caso di necessità di baby sitter, ciascun genitore sopporterà la relativa spesa.
La minore trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali secondo la regola dell'alternanza: nel periodo natalizio 7 giorni con ciascun genitore, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
9 l'altro genitore;
nel periodo pasquale, la minore starà con ciascun genitore per
3 giorni consecutivi ad anni alterni.
Durante le vacanze estive (giugno–settembre), ciascun genitore trascorrerà con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il Per_1
30 maggio di ogni anno.
Salvi, in ogni caso, diversi accordi tra le parti nel pieno rispetto delle esigenze e dei principali interessi della bambina.
Le ulteriori principali festività civili e religiose, così come il giorno del compleanno della bambina, saranno trascorse da ad anni alterni con Per_1
l'uno e l'altro genitore.
3. Ancora in senso congiunto le parti hanno sin dal contraddittorio in sede di udienza di comparizione concordato nel consentire preventivamente i rispettivi viaggi all'estero con la figlia , per motivi turistici e con Per_1 comunicazione all'altro genitore della destinazione della vacanza o del soggiorno e della durata della stessa. Come già osservato con ordinanza pronunciata ex art. 473 bis 22 c.p.c., sul punto non appare esservi specifico contrasto.
4. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, va rilevato quanto segue.
4.1. Il signor ha chiesto revocarsi il contributo al mantenimento CP_1 disposto a proprio carico dal Tribunale di Livorno con decreto del 5.4.2022 su accordo delle parti e pari ad euro 150,00 mensili, ciò in ragione sia dei tempi paritari trascorsi dalla bimba con ciascuno dei genitori e dell'omogeneità dei rispettivi redditi, sia delle sopravvenute circostanze della nascita del figlio dalla relazione con l'attuale compagna e della stipula del mutuo per l'acquisto dell'abitazione.
Su tali ultimi aspetti, osserva il Tribunale che, pur in mancanza di qualsiasi documento attestante l'effettiva nuova filiazione, non è stato sostanzialmente contestato in causa che dalla relazione del resistente con la signora Per_4 sia nato un figlio, successivamente al decreto del 2022.
Tuttavia, va anche considerato che, secondo il pacifico orientamento della
Corte di legittimità, nel caso di allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Nel caso di specie tale prova è mancata non avendo invero neanche
10 specificamente allegato il signor che la nascita del figlio ha CP_1 determinato una effettiva sopravvenuta condizione di depauperamento delle proprie sostanze, né indicato la necessità di sostenere, per il bambino, precisi esborsi in ragione di eventuali esigenze particolari del figlio.
Con riferimento al mutuo per l'acquisto dell'abitazione ove ora vive il CP_1 col nuovo nucleo familiare (anche in tal caso scarsa la documentazione prodotta), poi, vi è rilevare che dal doc. n. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta emerge esclusivamente che è stata pagata nel maggio del 2024 la rata n. 16 del finanziamento cointestato al resistente e alla signora
. Non risulta documentato con quali risorse sia stato pagato il Per_4 rateo, né se i pagamenti siano proseguiti e a carico di chi, né è invero effettivamente possibile determinare con certezza a quando risalga la stipula in ragione della possibile diversa periodicità della rata.
Del resto, con riguardo anche a tale ultimo aspetto, va osservato che il resistente non ha allegato in modo completo ex art. 473 bis 12 c.p.c. i documenti reddituali e patrimoniali, neanche per tal verso potendosi alcunché evincere: non sono stati allegati gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, risultando in atti solo parzialmente depositati, e solo per estratto, i documenti attestanti la giacenza media del c/c.
Quanto alle dichiarazioni dei redditi, le stesse attestano un reddito di circa euro 21.500,00 per il 2021 (730/2022), di circa euro 24.500,00 per il 2022
(730/2023) e di circa 24.800,00 euro per il 2023 (730/2024).
In base alla pur scarsa documentazione, deve anche ritenersi che la posizione lavorativa del signor sia rimasta la stessa rispetto al momento della CP_1 pronuncia del decreto nel proc. n. 41/2022 VG sull'accordo tra le parti, avendo egli solo allegato per l'anno scolastico 2023/2024 un contratto di lavoro a tempo determinato con successiva domanda di NASPI a decorrere dal 1.7.2024.
Alla luce della documentazione come riscontrata, non vi è dunque prova della modifica in pejus della situazione economica del signor CP_1 successivamente al 2022 quale presupposto per la modifica delle statuizioni del decreto e considerato in ogni caso che tempi paritari di permanenza di Per_1 con ciascun genitore erano stati già all'epoca previsti.
Con il deposito della memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. la signora , Pt_1 modificando le conclusioni già rese, ha chiesto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento per la minore dagli attuali € 162,09 ad € 200,00 anche rilevando la persistente disomogeneità dei redditi delle parti, come già considerata dalle stesse al momento dell'accordo del 2022. Anche la ricorrente ha solo parzialmente documentato la propria condizione reddituale e patrimoniale, mancando in particolare la produzione degli estratti conto dai quali effettivamente ricavare l'eventuale modifica del tenore di vita della parte nel
11 tempo, in ragione degli introiti mensili e degli esborsi. Né la signora Pt_1 ha effettivamente allegato una modifica della propria situazione lavorativa e reddituale rispetto all'epoca del provvedimento di cui si discute non risultando neanche specificamente allegato che l'esborso di cui al contratto di locazione in atti (risalente al 2023) rappresenti una spesa effettivamente non anteriormente sussistente.
La domanda proposta con la memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. non può dunque trovare accoglimento dovendosi ritenere sostanzialmente invariato, allo stato, l'equilibrio reddituale delle parti rispetto al momento dell'accordo raggiunto tra le stesse nell'ambito del procedimento n. 41/2022 R.G. VG
Tribunale di Livorno.
4.2. Con riguardo alle spese straordinarie necessarie per la figlia , Per_1 occorre considerare che anche alla luce di quanto sin qui motivato appare equo confermare il provvedimento già in essere, con la conseguente previsione che i genitori dividano nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia, da individuarsi sulla base del protocollo CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
Tenuto conto dei contrasti insorti nel tempo tra le parti quanto alle spese straordinarie per le attività extrascolastiche di , con particolare Per_1 riferimento a quelle per la frequenza dei corsi di danza e per la partecipazione a stage e concorsi, deve essere in questa sede precisato che le parti dovranno dividere al 50% le spese per la frequenza di alla scuola di danza, con Per_1 riguardo all'articolazione base del corso, non potendosi, viceversa, prescindere dal previo accordo (in attuazione del resto del protocollo CNF richiamato) con riguardo all'abbigliamento tecnico, all'attrezzatura, ai concorsi, agli stage, ai viaggi e alle attività correlate (così le conclusioni della parte ricorrente). Tale previsione si impone del resto tenuto conto della condizione economica di ciascuna delle parti e della necessità di contemperare gli esborsi per le spese straordinarie sia con le aspirazioni della figlia, da un lato, sia con le effettive disponibilità dei genitori, dall'altro lato. E tale valutazione per le attività future
(non specificamente individuate quanto alla durata, al luogo di svolgimento, al costo e oltre che eventuali) va compiuta tempo per tempo nell'esercizio di una consapevole genitorialità sulla scorta della concreta prospettiva di spesa e anche alla luce del carico familiare di ciascuno. In mancanza del consenso paterno alla spesa straordinaria per le attività legate alla pratica sportiva della
12 bambina che siano ulteriori rispetto all'articolazione base del corso, dunque, la spesa stessa sarà sostenuta esclusivamente dalla madre che intenderà farsene carico.
Avuto riguardo alla permanenza della bambina per tempi paritetici presso i due genitori, l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura di legge del 50%.
4. Ritiene il Collegio che le parti vadano indirizzate, nell'interesse della minore, ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Se pur non sussistano in questa sede i presupposti per modificare in punto di affidamento il provvedimento anteriormente assunto, vi è tuttavia da rilevare che l'alta conflittualità manifestata su questioni che emergono come significative per la minore (conflittualità che anche alla luce degli scritti conclusionali non pare pro futuro sopirsi) determina la necessità che le parti rafforzino le rispettive capacità genitoriali, che, come è noto, si delineano anche nella capacità di assumere decisioni effettivamente condivise nella considerazione del supremo interesse dei figli.
Del resto, valutati il tenore degli scritti e delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, emerge l'autentica preoccupazione del padre per la salute psicofisica della figlia a fronte del carico particolarmente significativo che affronta Per_1 nella propria quotidianità, nel dover tenere insieme il percorso di istruzione curriculare (con obbligo di istruzione o di formazione) e le attività connesse alla propria passione e alle inclinazioni manifestate, le quali richiedono l'impegno descritto. A fronte di tale preoccupazione, e tenuto conto di quanto dichiarato dalla minore in sede di ascolto, appare però anche che il padre, con l'opposizione manifestata a tutte le attività extra, non riesca ad essere in piena consonanza con i desideri e con le aspirazioni della minore, la quale ha dimostrato adeguata maturità e capacità di discernimento anche nelle modalità di svolgimento del colloquio col Giudice relatore (vedi verbale del 14.11.2025, in atti).
D'altra parte, vi è anche da sottolineare che la signora è risultata a Pt_1 sua volta non pienamente in grado di comprendere la necessità di un meditato equilibrio tra gli impegni curriculari della figlia – impegni che rispondono alle esigenze evolutive e formative dei ragazzi in giovanissima età garantendo l'acquisizione di competenze, anche relazionali, non limitatamente settoriali e quanto più ampie e variegate possibile – e le prospettive dell'attività extrascolastica, con possibile proiezione di aspettative e di traguardi che, portate all'estremo, potrebbero non corrispondere al concreto interesse della minore ad una crescita sana ed equilibrata, con conseguente pregiudizio in danno di . Per_1
13 Va dunque dato incarico al Servizio sociale territorialmente competente di organizzare, nell'interesse della minore, un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità che aiuti i due genitori negli obiettivi delineati.
5. Anche alla luce delle conclusioni rassegnate, tutto quanto sin qui argomentato assorbe le ulteriori questioni discusse in causa tra le parti.
6. Avuto riguardo all'esito della causa e alle conclusioni rispettivamente rassegnate, ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto 5.4.2022 nel proc. n. 41/2022 R.G. VG così provvede:
1) trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva;
il genitore Per_1 che l'avrà avuta con sé la prima settimana la porterà il venerdì a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore
10:00; e così di seguito;
nella settimana di pertinenza dell'un genitore, l'altro potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio, indicativamente (e salvo migliori accordi tra le parti) individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola, riportandola al genitore collocatario per cena, in ogni caso entro le ore 20:30;
I genitori si impegneranno, in caso di loro impedimento, a preferire che la bambina resti prioritariamente con l'altro genitore e, soltanto in via subordinata, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, con altre figure parentali di riferimento o con la baby sitter;
in caso di necessità di baby sitter, ciascun genitore sopporterà la relativa spesa.
La minore trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali secondo la regola dell'alternanza: nel periodo natalizio 7 giorni con ciascun genitore, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
nel periodo pasquale, la minore starà con ciascun genitore per
3 giorni consecutivi ad anni alterni.
Durante le vacanze estive (giugno–settembre), ciascun genitore trascorrerà con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il Per_1
30 maggio di ogni anno.
Salvi, in ogni caso, diversi accordi tra le parti nel pieno rispetto delle esigenze e dei principali interessi della bambina.
Le ulteriori principali festività civili e religiose, così come il giorno del compleanno della bambina, saranno trascorse da ad anni alterni con Per_1
l'uno e l'altro genitore.
14 2) Rigetta le domande reciprocamente articolate di modifica della regolamentazione in merito al contributo al mantenimento della minore;
3) Provvede come in parte motiva quanto alle spese straordinarie necessarie per la figlia;
4) l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura di legge del 50%;
5) fermo nel resto il decreto 5.4.2022 nel proc. n. 41/2022 R.G. VG;
6) dispone che il Servizio sociale territorialmente competente organizzi, nell'interesse della minore, un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità che aiuti i due genitori negli obiettivi delineati in parte motiva;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1382/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIBIN DANIEL e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FRANCHINI ROCCA LOREDANA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza cartolare del 9/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con il signor , Controparte_1 la nascita, in data 26/03/2013, della figlia e la regolamentazione già data Per_1 dal Tribunale di Livorno in data 05/04/2022 su accordo delle parti nel proc. n.
41/2022 R.G. VG. di modifica della regolamentazione dell'affido della figlia minore, riscontrando la dinamica relazionale tra i genitori, con alternanza di
1 periodi di difficile comunicazione e momenti di aperto disaccordo sulle decisioni relative alla vita di in particolare con riguardo alla passione Per_1 per la danza manifestata dalla minore, considerando altresì necessario predisporre una nuova proposta di turnazione settimanale anche al fine di assecondare le attività extrascolastiche della bambina, con ricorso depositato in data 5/6/2024 la signora evocava in causa il signor Parte_2 CP_1
. La ricorrente concludeva per sentir pronunciare come di seguito:
[...]
“[…] In via preliminare:
1. laddove ritenuto necessario da codesto Tribunale, ed in caso di perdurante contrasto tra i genitori, disporre l'ascolto della minore Per_2
ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., onde comprendere direttamente dalla sua
[...] voce e confermare le preferenze e i desideri in merito alla sua vita familiare, al suo collocamento e alle sue attività extracurricolari;
In via principale:
2. autorizzare la partecipazione di alla scuola di danza Per_1
(attualmente EL DA S.s.d.a.r.l) e alle attività correlate, inclusi stages, stage estivo annuale presso la scuola, concorsi nazionali ed internazionali, audizioni, attività correlate alle borse di studio vinte, esame annuale RAD e altre attività formative, stabilendo che tutti i costi associati alla scuola di danza, l'abbigliamento e
l'attrezzatura, ivi compresi i costi di stage, concorsi nazionali ed internazionali, trasferta e alloggio di , siano equamente divisi tra i genitori, riconoscendone Per_1
l'importanza per lo sviluppo della minore;
3. disciplinare le modalità di visita e collocamento della minore presso i genitori affinché:
a. trascorra in via alternata una intera settimana (n. 7 giorni) con il padre e Per_1 una con la madre, a partire dal venerdì, con accompagnamento a scuola del genitore uscente e prelievo al termine delle lezioni da parte del genitore entrante. Nel caso di scuola chiusa per vacanze o sciopero verrà mantenuto il medesimo calendario, seguendo gli orari della scuola, con scambio della figlia tra le ore 8 e le ore 10; b. il genitore non custode abbia la possibilità di trascorrere, se lo desidera, del tempo con
un giorno alla settimana, preferibilmente il lunedì o il martedì, dall'uscita dalla Per_1 scuola fino alle 22:00, previa richiesta da parte del genitore entro il venerdì precedente;
c. sia garantito ad di partecipare a tutte le attività di danza programmate, Per_1 anche quando queste cadano nei giorni di custodia del padre, con la necessaria flessibilità e possibilità di recupero;
d. sia garantita la possibilità di recuperare eventuali giorni scambiati con l'altro genitore, per mutuo consenso, malattia o altro impedimento del genitore;
4. stabilire che, dal mese di maggio al mese di ottobre di ogni anno, ogni genitore abbia diritto a stare con per quindici giorni, anche non consecutivi, da indicare Per_1 all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, avendo cura di evitare che i giorni di ferie vengano accollati al periodo di competenza dello stesso genitore, salvo consentire delle visite inframezzo;
2
5. autorizzare le parti all'espatrio assieme alla figlia minore , permettendole di Per_1 viaggiare con entrambi i genitori all'interno dell'Unione Europea, ed in particolare per le visite ai parenti a Parigi durante le vacanze natalizie;
6. confermare nel resto il decreto n. 41/2022 R.G.V.G., per quanto di ragione;
7. con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in causa il signor , il quale contestava quanto Controparte_1 allegato ritenendo che condizioni stabilite con decreto n. cronol. 2126/2022 del
05/04/2022 hanno consentito un'assidua frequentazione della minore con entrambi i genitori, rendendola serena, modificarla senza alcuna sperimentazione appare una scelta avventata, e riscontrando l'atteggiamento ostinato materno nel voler dare una direzione alla vita di e a continuare Per_1
a voler monopolizzare la vita del padre a discapito della serenità familiare. Il resistente rilevava poi che Considerato che l'affido da anni condiviso e con tempi paritetici oltre che l'omogeneità dei redditi e la formazione di nuova famiglia, con nascita di un fratello nel 2024, richiedeva il mantenimento c.d. diretto, con revoca dell'assegno di mantenimento della minore pari ad €
150,00.
Presa specifica posizione in merito alle questioni relative all'attività extrascolastica della minore il resistente concludeva per senti così disporsi:
““In via preliminare
1. ritenuto superfluo, rigettare la richiesta di ascolto della minore , di Persona_2 anni 11, in merito alla sua vita familiare, al suo collocamento e alle sue attività extracurricolari;
In via principale
2. rigettare la richiesta di autorizzazione della minore alla partecipazione oltre alla regolare frequenza della scuola di danza (attualmente EL DA S.s.d.a.r.l.) delle attività ulteriori correlate, stages, stage estivo annuale presso la scuola, concorsi nazionali ed internazionali, audizioni, attività correlate alle borse di studio vinte, esame annuale RAD e altre attività formative, riconoscendone il danno potenziale per lo sviluppo psico fisico della minore che già è stata in affanno durante la frequentazione della scuola primaria;
3. rigettare la richiesta di modifica dell'avvicendamento presso i genitori della minore, in subordine, disciplinare le modalità di visita e collocamento della minore presso i genitori affinché:
a. abbia domicilio presso entrambe le abitazioni dei genitori e trascorra in via Per_1 alternata un'intera settimana (n. 7 giorni) con il padre e una con la madre, a partire dal venerdì, con accompagnamento a scuola del genitore uscente e prelievo da parte del genitore entrante, anche in caso di eventuali uscite anticipate essendo il genitore entrante affidatario della settimana. Nel caso di scuola chiusa, per vacanza, sciopero o in caso di malattia verrà mantenuto il medesimo calendario, seguendo gli orari della scuola, con scambio della figlia alle ore 8 (con flessibilità fino alle ore 10 previo
3 accordo) con prelievo o accompagnamento sempre presso il domicilio. Nella sola fase di sperimentazione del nuovo regime e dunque temporaneamente (6 mesi?), a richiesta di
la domenica precedente, salvo disponibilità del genitore non custode in quella Per_1 settimana, potrà incontrarlo nel giorno del MARTEDI' dall'uscita di scuola, quando
l'altro genitore andrà a prelevarla, all'inizio del corso di danza quando andrà ad accompagnarla. Il genitore custode in quella settimana andrà a prelevarla al termine del corso di danza. In caso di scuola chiusa, sempre e solo a discrezione di e se Per_1
l'altro genitore è disponibile, previo accordo con esso, stesso giorno (MARTEDI') dalle ore 9 - alle ore 10, da concordare di volta in volta, alle ore 21 quando il genitore non custode che l'ha presa al mattino dal domicilio dell'altro genitore andrà a riportarla la sera. La turnazione non cambia neanche in caso di malattia di , salvo che sia Per_1 impossibilitata agli spostamenti a valutazione del medico curante;
b. trascorra le festività pasquali, natalizie e Capodanno ad anni alternati, Per_1 inizieranno e finiranno secondo questi criteri.
– Inizio: ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa;
– Fine: antecedente al primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa.
Natale dal 23 ore 8 al 30 dicembre ore 14 (il prossimo con la mamma), Capodanno dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 8 del 7 gennaio (il prossimo con il papà), Pasqua intere festività (la prossima con il papà) nonché 15 giorni con ciascun genitore anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da comunicarsi entro il entro il 30 maggio di ciascun anno con il dovere di informativa sul luogo di vacanza, trovando il suo fondamento nel dovere di collaborazione dei genitori nell'interesse della famiglia sancito dall'art. 143 del codice civile;
c. disporre che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, entrambi i genitori saranno edotti anche degli spostamenti, seppur temporanei, dalla residenza della minore, anche al fine di consentirne il diritto di visita;
4. autorizzare le parti all'espatrio assieme alla figlia minore , permettendole di Per_1 viaggiare con entrambi i genitori;
5. revoca dell'assegno di mantenimento della minore pari ad € 150,00 con c.d. mantenimento diretto della stessa da parte dei genitori in virtù del tempo paritetico di affidamento della minore, dell'omogeneità dei redditi e del venir meno del pagamento da parte della sig.ra della mensa della scuola primaria di . Entrami i genitori Per_1 possano economicamente farsi carico delle esigenze della figlia nelle giornate in cui è collocata presso di loro, realizzando il principio di proporzionalità per le esigenze ordinarie della minore e ripartite al 50% tutte le eventuali spese straordinarie (come da elenco predisposto dal CNF ed alle modalità da esso indicate), precisando che per le spese mediche che si rendessero necessarie dovranno essere precedute da prescrizione del medico curante;
4
6. con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
Sentite le parti all'udienza del 17.10.2024 e poi la minore in data 14.11.2024, venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la causa veniva rinviata ex art. 473 bis 28 c.p.c. all'udienza del 9.10.2025.
Con le note rispettivamente depositate in data 9.7.2025 i procuratori hanno concluso come di seguito: nell'interesse della parte ricorrente:
“Sul collocamento della minore
1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento paritario presso di loro a settimane alterne, da venerdì a venerdì, e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2) Il cambio settimanale avverrà ogni venerdì all'uscita da scuola. In caso di chiusura scolastica o periodo di vacanza, il passaggio avrà luogo tra le ore 8:00 e le ore 10:00, mediante accompagnamento della figlia presso l'abitazione dell'altro genitore oppure, qualora quest'ultimo sia impegnato per ragioni lavorative, presso un luogo alternativo da lui indicato, purché situato nel territorio del Comune di Portoferraio.
3) Nella settimana in cui non è collocatario, ciascun genitore potrà trascorrere un pomeriggio con la minore, preferibilmente il lunedì, dall'uscita da scuola fino alle ore
20:30, senza il momento della cena. È comunque possibile concordare un giorno e un orario diversi, previo accordo tra i genitori, soprattutto durante i periodi di chiusura scolastica.
4) In caso di impedimento di uno dei genitori, si privilegerà il collocamento presso
l'altro genitore;
solo in via subordinata la minore potrà restare con figure parentali di fiducia o con la baby sitter.
5) I genitori potranno recuperare, di comune accordo, i giorni eventualmente non goduti a causa di impedimenti, malattia o altri motivi, nel rispetto dell'equilibrio complessivo dei tempi di permanenza con la minore.
Sulle vacanze e periodi festivi
6) Le vacanze natalizie saranno divise ad anni alterni, con 7 giorni ciascuno: dal 24 al31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
7) Nel periodo pasquale, la minore starà con ciascun genitore per 3 giorni consecutivi ad anni alterni.
8) Durante le vacanze estive (giugno–settembre), ciascun genitore avrà diritto a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
9) I genitori, previo accordo, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive possono cedere giorni aggiuntivi, compatibilmente con i propri impegni personali e le esigenze della minore.
Sul mantenimento di e sulle spese extra assegno Per_1
10) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento di pari ad € 200,00 mensili, per n. 12 mensilità Per_1
5 l'anno, da versarsi entro il giorno 5 del mese e con periodica rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
11) Disporre a carico di entrambi i genitori il pagamento, per la quota del 50% ciascuno, delle spese extra assegno, ivi comprese le spese correlate alla scuola di danza,
l'abbigliamento tecnico, l'attrezzatura, i concorsi, gli stage, i viaggi e le attività correlate, facendo espresso rinvio alle linee guida del CNF.
12) Disporre a carico di entrambi i genitori il pagamento, per la quota del 50% ciascuno, delle spese extra assegno relative alle attività già autorizzate da codesto
Giudice con ordinanza del 13/12/2024 (partecipazione allo stage formativo presso la
Royal Ballet School).
13) Autorizzare le parti all'espatrio assieme alla figlia minore , con obbligo di Per_1 informativa sui luoghi di permanenza e aggiornamento sui movimenti all'altro genitore.
14) Confermare nel resto il decreto n. 41/2022 R.G.V.G., per quanto di ragione.
15) Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”;
nell'interesse della parte resistente: “1) IN ORDINE ALLA TURNAZIONE confermare quanto disposto a mezzo ordinanza del 13.12.2024, posto che la regolamentazione settimanale della minore , così come predisposta ha finalmente Per_1 creato una cornice ed un assetto ideale alla famiglia e, soprattutto, rispondente ai bisogni della minore, allo stato, restano da definirsi le festività, per le quali si richiede, come formulato in comparsa di costituzione e risposta e nel piano genitoriale allegato, che possano essere organizzate come di seguito ricapitolato, anche in considerazione che spesso la minore durante detti periodi, quando è affidata al padre, raggiunge con lo stesso la sua famiglia in Puglia, quando alla madre, si reca a Parigi dalla sorella e che la stessa, vivendo all'Isola d'EL, se con i genitori vuole fare un viaggetto devono sempre tener presente i tempi dilatati, dovendo raggiungere prima la terraferma.
Nei periodi festivi, pertanto, trascorrerà le festività pasquali, natalizie e Per_1
Capodanno ad anni alternati con ciascun genitore (Pasqua 2026 da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile - Natale dal 23 ore 8 al 30 dicembre ore 14, Capodanno dalle ore 14 del
30 dicembre alle ore 8 del 7 gennaio) nonché 15 giorni con ciascun genitore anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da comunicarsi entro il entro il 30 maggio di ciascun anno.
La turnazione non cambia neanche in caso di malattia di , salvo che sia Per_1 impossibilitata agli spostamenti a valutazione del medico curante.
2) IN ORDINE AL MANTENIMENTO, stante la conferma dell'affido condiviso della minore, , ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, si insiste Persona_2 per la revoca dell'assegno di mantenimento della minore e si insiste con la richiesta di mantenimento c.d. diretto, al fine di garantire ad un “rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con ciascuno dei genitori” (ex art 337 ter c.c. e art. 8 CEDU). Allo stato attuale si deve considerare l'omogeneità dei redditi dei genitori (trascurando le partecipazioni immobiliari e i beni immobili della l'occupazione materna acquisita
6 successivamente rispetto al decreto del Tribunale di Livorno n. cronol. 2126/2022 del
5.04.2022 RG n. 41/2022 (doc. 3 in atto), la sig.ra è tornata a lavoro presso Pt_1
l'Hotel 5 stelle e Spa “Villa Ottone”, sito in Località Ottone, Portoferraio, di proprietà suo e della sua famiglia, dove usufruisce con la figlia dei pasti e di tutti i servizi con un enorme risparmio anche di utenze ecc, il mutamento dell'assetto familiare del sig.
in data 27.01.2024, nasceva il fratellino di , CP_1 Per_1 Persona_3
(dunque successivamente al decreto del 2022) dalla relazione con la compagna convivente del sig. sig,ra CP_1 Persona_4
Evenienza riscontrabile in atti a mezzo doc. n. 5 (disegni di con data e auguri al Per_1 fratellino per i 6 mesi di vita) e n. 9 (le dichiarazioni dei redditi che cristallizzano la realtà reddituale del papà fino al 2023 e non vedono il secondogenito), il mutuo contratto dal papà per l'acquisto dell'immobile di residenza (unico immobile di proprietà) doc. 10 in atti (quietanza di pagamento del 2.5.2024, rata mensile n.16 del
Mutuo N. 063 00028241, con debito capitale residuo dopo il pagamento della rata su riportata ammontante ad € 197.247,92).
Ribadiamo che già in sede d'udienza del 5.04.2022, il dott. nel Persona_5 procedimento RG n 41/2022 riteneva adeguato il mantenimento diretto, le parti, in quella sede, considerato il comodato d'uso gratuito dell'immobile di residenza del
e la partecipazione alle spese che la mamma si impegnava a sostenere per il CP_1 pagamento dei bollettini mensa mensili della scuola primaria (infatti puntualmente pagati da ella negli anni, si veda bollettini allegati doc.6)le parti si autodeterminarono nel fissare il mantenimento così concordato e recepito con decreto sopra riportato per evitare ogni volta il rimborso della quota mensa, si consideri che l'affidamento attualmente è totalmente paritetico con acquisto autonomo del padre di quanto necessiti alla figlia allorquando collocata presso di lui, divisione al 50% delle spese straordinarie.
Si insiste, pertanto, affinché al mantenimento della figlia provvedano direttamente entrambi i genitori secondo le rispettive disponibilità reddituali non ritenendo allo stato necessaria l'applicazione del principio di proporzionalità.
3) IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI FAR RICORSO AD UNA PEDAGOGISTA
ONLINE, AL RENDIMENTO SCOLASTICO ED ALLA PARTECIPAZIONE
DELLA MINORE A STAGES DI DANZA, OLTRE LE ORDINARIE ORE DEL
CORSO SETTIMANALI, si insiste con quanto già formulato in atti e spiace dover puntualizzare che diversamente da quanto sostenuto dalla mamma di e dalla Per_1 minore stessa in fase di ascolto, il 1 anno di scuola secondaria di 1 grado si è concluso allo stesso modo degli anni precedenti e con 6 note sul registro elettronico di classe.
Note generiche e note disciplinari registrate dalla coordinatrice di classe, prof.ssa
[...]
recante il medesimo tenore ed a far data dal giorno 11.12.2024 fino agli ultimi Per_6 giorni di scuola, ovvero, il giorno 13.05.2025: “ si rifiuta di fare le attività Per_1 previste in classe, nonostante siano state fatte le fotocopie per lei dato che non ha portato il libro” “ ha dimenticato i compiti” ha disturbato l'insegnante Per_1 Per_1 ed i compagni per tutta la lezione di scienze…” i genitori sono stati chiamati dalla
7 coordinatrice di classe in diverse occasioni, la prima volta subito dopo la prima nota, nel dicembre 2024, riferendo che spesso la minore appariva stanca, esausta, senza aver svolto i compiti e consigliava di ridurre il carico pomeridiano di attività che svolge in modo tale da consentirle anche di svolgere i compiti in orario adeguato. Il papà mortificato spiegava che al fine di avviare la figlia allo studio, lasciarle il tempo per svolgere i compiti con calma ed il tempo per frequentare le sue amiche, vivere la sua famiglia ecc si è opposto strenuamente alle ore in aggiunta settimanali di danza, agli stages dei fine settimana ecc ecc, incontrando la strenua opposizione materna, fino a rimettere la decisione al Tribunale di Livorno, dove mortificando la realtà riferiva e faceva riferire alla minore di non aver problemi a scuola, né nello svolgimento delle sue giornate, sottoponendo la figlia anche sotto notevole sforzo fisico, tant'è che spesso sono dovuti ricorrere ad integratori prescritti dalla pediatra per rinforzare . La Per_1 prof.ssa chiedeva perfino al papà, essendo anch'egli un docente, se potesse essere Per_1 affetta da qualche deficit tipo adhd ed aver bisogno di un PDP, esclusa tale evenienza, nel secondo quadrimestre, i genitori di venivano nuovamente chiamati a Per_1 colloquio dalla docente coordinatrice ed altre insegnanti esponendo la persistenza dei comportamenti della minore, consigliando la visita di un neuropsichiatra su impegnativa della pediatra, la mamma riferiva anche in quella sede del pedagogista online a cui fa riferimento e chiaramente veniva opposta tale scelta. Chiudeva il primo quadrimestre con un giudizio recante, tra le altre cose, la frase: “L'allieva ha un comportamento vivace ma non sempre responsabile…” chiudeva il secondo quadrimestre con voti più bassi del primo…
A giugno la minore è stata accompagnata dal dott. , neuropsichiatra Persona_7 infantile della ASL di Portoferraio, il quale confermava che non ha nulla, il Per_1 riferimento alla pedagogista online è inutile, preso atto della pesante ingerenza materna nella vita della minore richiedeva di allentare le pressioni, aiutare la minore ad avere il suo tempo libero riducendo le ore di danza consentendo alla minore un idoneo recupero delle energie psicofisiche, acquistare il cellulare, altro argomento di disagio della minore portato a visita, uscire dal gruppo whatsapp dei compagni di classe, inserendo il numero della figlia e dare fiducia ad . Consigliava un Per_1 incontro presso la Asl di Portoferraio con la dott.ssa (Psicologa e Psicoterapeuta Per_8 specializzata in diagnosi e cura dei disturbi psicologici dell'età evolutiva, consulenza sui disturbi dell'apprendimento) al fine di somministrare un test ad . Il test Per_1 sottoposto in data 26 giungo u.s., anch'esso, restava per fortuna, senza esiti di deficit ma la specialista consigliava ai genitori di rivolgersi alla ripresa della scuola da una professionista specializzata per aiutare la minore nell'acquisire un metodo di studio a lei più consono, stante la sua vivacità intellettiva ai limiti di una plus dotata, ma con rendimento appena discreto”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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1. Quanto all'affidamento della figlia minore , possono Per_1 innanzitutto essere accolte le conclusioni rassegnate dalle parti per l'affidamento congiunto della bambina ad entrambi i genitori, non essendo emerse nel procedimento circostanze idonee tali da derogare alla regola generale dell'affido congiunto, costituendo l'affido esclusivo, come è noto, eccezione limitata ai casi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, di un suo sostanziale disinteresse al figlio o di sua obiettiva lontananza.
Il collocamento della minore sarà paritario presso ciascuno dei genitori e la residenza anagrafica di sarà mantenuta presso l'abitazione materna. Per_1
2. Con riguardo al regime di frequentazione genitori/figlia, le parti hanno concluso in senso conforme a quanto già previsto con i provvedimenti provvisori del 18.12.2024.
Ritiene il Collegio di dover confermare, in questa sede, il calendario di frequentazione già articolato tenuto conto dell'età della bambina e delle stesse valutazioni espresse dalle parti circa il benessere della bambina nell'assetto già da tempo sperimentato: tale calendarizzazione consente alla bambina un'ampia frequentazione di entrambi i genitori, nell'interesse superiore della figlia a restare nei tempi stabiliti con ciascuno e nella prospettiva di una bigenitorialità effettiva che entrambi i genitori sono tenuti a favorire e ad esercitare.
Va dunque disposto che trascorra con ciascun genitore una settimana Per_1 consecutiva;
il genitore che l'avrà avuta con sé la prima settimana la porterà il venerdì a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10:00; e così di seguito;
nella settimana di pertinenza dell'un genitore, l'altro potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio, indicativamente (e salvo migliori accordi tra le parti) individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola, riportandola al genitore collocatario per cena, in ogni caso entro le ore 20:30;
I genitori si impegneranno, in caso di loro impedimento, a preferire che la bambina resti prioritariamente con l'altro genitore e, soltanto in via subordinata, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, con altre figure parentali di riferimento o con la baby sitter;
in caso di necessità di baby sitter, ciascun genitore sopporterà la relativa spesa.
La minore trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali secondo la regola dell'alternanza: nel periodo natalizio 7 giorni con ciascun genitore, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
9 l'altro genitore;
nel periodo pasquale, la minore starà con ciascun genitore per
3 giorni consecutivi ad anni alterni.
Durante le vacanze estive (giugno–settembre), ciascun genitore trascorrerà con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il Per_1
30 maggio di ogni anno.
Salvi, in ogni caso, diversi accordi tra le parti nel pieno rispetto delle esigenze e dei principali interessi della bambina.
Le ulteriori principali festività civili e religiose, così come il giorno del compleanno della bambina, saranno trascorse da ad anni alterni con Per_1
l'uno e l'altro genitore.
3. Ancora in senso congiunto le parti hanno sin dal contraddittorio in sede di udienza di comparizione concordato nel consentire preventivamente i rispettivi viaggi all'estero con la figlia , per motivi turistici e con Per_1 comunicazione all'altro genitore della destinazione della vacanza o del soggiorno e della durata della stessa. Come già osservato con ordinanza pronunciata ex art. 473 bis 22 c.p.c., sul punto non appare esservi specifico contrasto.
4. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, va rilevato quanto segue.
4.1. Il signor ha chiesto revocarsi il contributo al mantenimento CP_1 disposto a proprio carico dal Tribunale di Livorno con decreto del 5.4.2022 su accordo delle parti e pari ad euro 150,00 mensili, ciò in ragione sia dei tempi paritari trascorsi dalla bimba con ciascuno dei genitori e dell'omogeneità dei rispettivi redditi, sia delle sopravvenute circostanze della nascita del figlio dalla relazione con l'attuale compagna e della stipula del mutuo per l'acquisto dell'abitazione.
Su tali ultimi aspetti, osserva il Tribunale che, pur in mancanza di qualsiasi documento attestante l'effettiva nuova filiazione, non è stato sostanzialmente contestato in causa che dalla relazione del resistente con la signora Per_4 sia nato un figlio, successivamente al decreto del 2022.
Tuttavia, va anche considerato che, secondo il pacifico orientamento della
Corte di legittimità, nel caso di allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Nel caso di specie tale prova è mancata non avendo invero neanche
10 specificamente allegato il signor che la nascita del figlio ha CP_1 determinato una effettiva sopravvenuta condizione di depauperamento delle proprie sostanze, né indicato la necessità di sostenere, per il bambino, precisi esborsi in ragione di eventuali esigenze particolari del figlio.
Con riferimento al mutuo per l'acquisto dell'abitazione ove ora vive il CP_1 col nuovo nucleo familiare (anche in tal caso scarsa la documentazione prodotta), poi, vi è rilevare che dal doc. n. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta emerge esclusivamente che è stata pagata nel maggio del 2024 la rata n. 16 del finanziamento cointestato al resistente e alla signora
. Non risulta documentato con quali risorse sia stato pagato il Per_4 rateo, né se i pagamenti siano proseguiti e a carico di chi, né è invero effettivamente possibile determinare con certezza a quando risalga la stipula in ragione della possibile diversa periodicità della rata.
Del resto, con riguardo anche a tale ultimo aspetto, va osservato che il resistente non ha allegato in modo completo ex art. 473 bis 12 c.p.c. i documenti reddituali e patrimoniali, neanche per tal verso potendosi alcunché evincere: non sono stati allegati gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, risultando in atti solo parzialmente depositati, e solo per estratto, i documenti attestanti la giacenza media del c/c.
Quanto alle dichiarazioni dei redditi, le stesse attestano un reddito di circa euro 21.500,00 per il 2021 (730/2022), di circa euro 24.500,00 per il 2022
(730/2023) e di circa 24.800,00 euro per il 2023 (730/2024).
In base alla pur scarsa documentazione, deve anche ritenersi che la posizione lavorativa del signor sia rimasta la stessa rispetto al momento della CP_1 pronuncia del decreto nel proc. n. 41/2022 VG sull'accordo tra le parti, avendo egli solo allegato per l'anno scolastico 2023/2024 un contratto di lavoro a tempo determinato con successiva domanda di NASPI a decorrere dal 1.7.2024.
Alla luce della documentazione come riscontrata, non vi è dunque prova della modifica in pejus della situazione economica del signor CP_1 successivamente al 2022 quale presupposto per la modifica delle statuizioni del decreto e considerato in ogni caso che tempi paritari di permanenza di Per_1 con ciascun genitore erano stati già all'epoca previsti.
Con il deposito della memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. la signora , Pt_1 modificando le conclusioni già rese, ha chiesto l'adeguamento dell'assegno di mantenimento per la minore dagli attuali € 162,09 ad € 200,00 anche rilevando la persistente disomogeneità dei redditi delle parti, come già considerata dalle stesse al momento dell'accordo del 2022. Anche la ricorrente ha solo parzialmente documentato la propria condizione reddituale e patrimoniale, mancando in particolare la produzione degli estratti conto dai quali effettivamente ricavare l'eventuale modifica del tenore di vita della parte nel
11 tempo, in ragione degli introiti mensili e degli esborsi. Né la signora Pt_1 ha effettivamente allegato una modifica della propria situazione lavorativa e reddituale rispetto all'epoca del provvedimento di cui si discute non risultando neanche specificamente allegato che l'esborso di cui al contratto di locazione in atti (risalente al 2023) rappresenti una spesa effettivamente non anteriormente sussistente.
La domanda proposta con la memoria ex art. 473 bis 17 n. 1 c.p.c. non può dunque trovare accoglimento dovendosi ritenere sostanzialmente invariato, allo stato, l'equilibrio reddituale delle parti rispetto al momento dell'accordo raggiunto tra le stesse nell'ambito del procedimento n. 41/2022 R.G. VG
Tribunale di Livorno.
4.2. Con riguardo alle spese straordinarie necessarie per la figlia , Per_1 occorre considerare che anche alla luce di quanto sin qui motivato appare equo confermare il provvedimento già in essere, con la conseguente previsione che i genitori dividano nella rispettiva misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia, da individuarsi sulla base del protocollo CNF attualmente in vigore e da previamente concordarsi e successivamente documentarsi;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
Tenuto conto dei contrasti insorti nel tempo tra le parti quanto alle spese straordinarie per le attività extrascolastiche di , con particolare Per_1 riferimento a quelle per la frequenza dei corsi di danza e per la partecipazione a stage e concorsi, deve essere in questa sede precisato che le parti dovranno dividere al 50% le spese per la frequenza di alla scuola di danza, con Per_1 riguardo all'articolazione base del corso, non potendosi, viceversa, prescindere dal previo accordo (in attuazione del resto del protocollo CNF richiamato) con riguardo all'abbigliamento tecnico, all'attrezzatura, ai concorsi, agli stage, ai viaggi e alle attività correlate (così le conclusioni della parte ricorrente). Tale previsione si impone del resto tenuto conto della condizione economica di ciascuna delle parti e della necessità di contemperare gli esborsi per le spese straordinarie sia con le aspirazioni della figlia, da un lato, sia con le effettive disponibilità dei genitori, dall'altro lato. E tale valutazione per le attività future
(non specificamente individuate quanto alla durata, al luogo di svolgimento, al costo e oltre che eventuali) va compiuta tempo per tempo nell'esercizio di una consapevole genitorialità sulla scorta della concreta prospettiva di spesa e anche alla luce del carico familiare di ciascuno. In mancanza del consenso paterno alla spesa straordinaria per le attività legate alla pratica sportiva della
12 bambina che siano ulteriori rispetto all'articolazione base del corso, dunque, la spesa stessa sarà sostenuta esclusivamente dalla madre che intenderà farsene carico.
Avuto riguardo alla permanenza della bambina per tempi paritetici presso i due genitori, l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura di legge del 50%.
4. Ritiene il Collegio che le parti vadano indirizzate, nell'interesse della minore, ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Se pur non sussistano in questa sede i presupposti per modificare in punto di affidamento il provvedimento anteriormente assunto, vi è tuttavia da rilevare che l'alta conflittualità manifestata su questioni che emergono come significative per la minore (conflittualità che anche alla luce degli scritti conclusionali non pare pro futuro sopirsi) determina la necessità che le parti rafforzino le rispettive capacità genitoriali, che, come è noto, si delineano anche nella capacità di assumere decisioni effettivamente condivise nella considerazione del supremo interesse dei figli.
Del resto, valutati il tenore degli scritti e delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, emerge l'autentica preoccupazione del padre per la salute psicofisica della figlia a fronte del carico particolarmente significativo che affronta Per_1 nella propria quotidianità, nel dover tenere insieme il percorso di istruzione curriculare (con obbligo di istruzione o di formazione) e le attività connesse alla propria passione e alle inclinazioni manifestate, le quali richiedono l'impegno descritto. A fronte di tale preoccupazione, e tenuto conto di quanto dichiarato dalla minore in sede di ascolto, appare però anche che il padre, con l'opposizione manifestata a tutte le attività extra, non riesca ad essere in piena consonanza con i desideri e con le aspirazioni della minore, la quale ha dimostrato adeguata maturità e capacità di discernimento anche nelle modalità di svolgimento del colloquio col Giudice relatore (vedi verbale del 14.11.2025, in atti).
D'altra parte, vi è anche da sottolineare che la signora è risultata a Pt_1 sua volta non pienamente in grado di comprendere la necessità di un meditato equilibrio tra gli impegni curriculari della figlia – impegni che rispondono alle esigenze evolutive e formative dei ragazzi in giovanissima età garantendo l'acquisizione di competenze, anche relazionali, non limitatamente settoriali e quanto più ampie e variegate possibile – e le prospettive dell'attività extrascolastica, con possibile proiezione di aspettative e di traguardi che, portate all'estremo, potrebbero non corrispondere al concreto interesse della minore ad una crescita sana ed equilibrata, con conseguente pregiudizio in danno di . Per_1
13 Va dunque dato incarico al Servizio sociale territorialmente competente di organizzare, nell'interesse della minore, un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità che aiuti i due genitori negli obiettivi delineati.
5. Anche alla luce delle conclusioni rassegnate, tutto quanto sin qui argomentato assorbe le ulteriori questioni discusse in causa tra le parti.
6. Avuto riguardo all'esito della causa e alle conclusioni rispettivamente rassegnate, ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto 5.4.2022 nel proc. n. 41/2022 R.G. VG così provvede:
1) trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva;
il genitore Per_1 che l'avrà avuta con sé la prima settimana la porterà il venerdì a scuola ovvero, in caso di chiusura scolastica, presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore
10:00; e così di seguito;
nella settimana di pertinenza dell'un genitore, l'altro potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio, indicativamente (e salvo migliori accordi tra le parti) individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola, riportandola al genitore collocatario per cena, in ogni caso entro le ore 20:30;
I genitori si impegneranno, in caso di loro impedimento, a preferire che la bambina resti prioritariamente con l'altro genitore e, soltanto in via subordinata, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, con altre figure parentali di riferimento o con la baby sitter;
in caso di necessità di baby sitter, ciascun genitore sopporterà la relativa spesa.
La minore trascorrerà le Festività Natalizie e Pasquali secondo la regola dell'alternanza: nel periodo natalizio 7 giorni con ciascun genitore, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
nel periodo pasquale, la minore starà con ciascun genitore per
3 giorni consecutivi ad anni alterni.
Durante le vacanze estive (giugno–settembre), ciascun genitore trascorrerà con un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il Per_1
30 maggio di ogni anno.
Salvi, in ogni caso, diversi accordi tra le parti nel pieno rispetto delle esigenze e dei principali interessi della bambina.
Le ulteriori principali festività civili e religiose, così come il giorno del compleanno della bambina, saranno trascorse da ad anni alterni con Per_1
l'uno e l'altro genitore.
14 2) Rigetta le domande reciprocamente articolate di modifica della regolamentazione in merito al contributo al mantenimento della minore;
3) Provvede come in parte motiva quanto alle spese straordinarie necessarie per la figlia;
4) l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura di legge del 50%;
5) fermo nel resto il decreto 5.4.2022 nel proc. n. 41/2022 R.G. VG;
6) dispone che il Servizio sociale territorialmente competente organizzi, nell'interesse della minore, un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità che aiuti i due genitori negli obiettivi delineati in parte motiva;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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