Art. 9.
Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, nonche' al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sara' corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennita' pari a tante mensilita' di stipendio o retribuzione, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.
Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennita' e' liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennita' di cui al presente articolo:
a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorita' di occupazione bellica;
b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione, nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 ;
d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 .
In aggiunta alla indennita' di cui ai commi precedenti, e' corrisposta ai personali ivi previsti una semestralita' degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verra' trasferita in proprieta', a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 ottobre 1955, n.1098 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini della determinazione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431 , va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1 , 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ."
Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, nonche' al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sara' corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennita' pari a tante mensilita' di stipendio o retribuzione, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.
Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennita' e' liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennita' di cui al presente articolo:
a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorita' di occupazione bellica;
b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione, nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 ;
d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 .
In aggiunta alla indennita' di cui ai commi precedenti, e' corrisposta ai personali ivi previsti una semestralita' degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verra' trasferita in proprieta', a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 ottobre 1955, n.1098 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini della determinazione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431 , va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1 , 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ."