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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3648/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata N. 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20639 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5105/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di Accertamento Imu 2019 n. 20639 del 16/10/2024, dell'importo di € 290,00, notificato il 26.5.2025, eccependo l'illegittimità della richiesta perché trattasi di prima casa, la nullità della notifica effettuata per irreperibilità, nonostante la stessa fosse residente “, come da certificato rilasciato dallo Indirizzo_1 Castel Volturno” fin dal 22/02/2022stesso Comune ed, infine, la prescrizione quinquennale.
Si è costituito il comune di Castel Volturno, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, per tardività, atteso che l'avviso di accertamento IMU anno 2019 è stato ritualmente notificato in data 06.11.2024, come attestato dal servizio di notifiche digitali e deducendo che, ai sensi dell' art. 26 DL n. 76/2020 veniva istituita la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, stabilendo che la messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione ed interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto. Invero, ai sensi dell'art 26 del Dl.
76/2020 comma 7, il gestore ha attestato, nonostante la notifica di irreperibilità della destinataria e l'avviso di avvenuta ricezione della relativa notifica del 6.11.2024, di aver depositato, come previsto dalla legge, gli atti sulla piattaforma digitale, rendendo disponibile al destinatario la relativa documentazione.
Erra, pertanto il contribuente laddove eccepisce che l'Ente non abbia fornito la prova della notificazione, laddove al contrario è emerso che la stessa ha eseguito l'accesso presso la piattaforma digitale solo in data 26.05.2025. Ha, poi, contestato l'eccezione di decadenza, di vizio di motivazione e di difetto di sottoscrizione e la sussistenza dei presupposti delle agevolazioni sulla prima casa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ebbene, deve dichiararsi la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, perché effettuata ex art. 143
c.p.c. nonostante il certificato di residenza prodotto in atti attesta che la stessa fosse ubicata nel luogo di accesso dell'ufficiale notificante, ossia in Indirizzo_1 Castel Volturno” fin dal 22/02/2022, e non risultando dalla relata le altre ricerche effettuate ai fini di poter procedere con il rito degli irreperibili.
Invero, l'art. 26 dice “Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma”; ebbene, nel caso di specie di tali indagini non vi è traccia.
Invero, il messo notificatore “quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 02/10/2025, n.26548).
Di conseguenza anche l'eccezione di tardività dell'impugnazione è infondata, atteso che l'istante, a causa della nullità della notifica, è venuta a conoscenza dell'atto solo successivamente.
Di conseguenza, l'effetto interruttivo della prescrizione riconducibile all'atto può dirsi verificato solo alla data di effettiva conoscenza dello stesso, avvenuta con accesso alla piattaforma il 26.5.2025, ossia ben dopo il termine quinquennale di prescrizione, pur a considerare lo slittamento di 85 giorni dettato dalla normativa COVID.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. Ilaria Grimaldi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3648/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata N. 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20639 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5105/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di Accertamento Imu 2019 n. 20639 del 16/10/2024, dell'importo di € 290,00, notificato il 26.5.2025, eccependo l'illegittimità della richiesta perché trattasi di prima casa, la nullità della notifica effettuata per irreperibilità, nonostante la stessa fosse residente “, come da certificato rilasciato dallo Indirizzo_1 Castel Volturno” fin dal 22/02/2022stesso Comune ed, infine, la prescrizione quinquennale.
Si è costituito il comune di Castel Volturno, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, per tardività, atteso che l'avviso di accertamento IMU anno 2019 è stato ritualmente notificato in data 06.11.2024, come attestato dal servizio di notifiche digitali e deducendo che, ai sensi dell' art. 26 DL n. 76/2020 veniva istituita la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, stabilendo che la messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione ed interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto. Invero, ai sensi dell'art 26 del Dl.
76/2020 comma 7, il gestore ha attestato, nonostante la notifica di irreperibilità della destinataria e l'avviso di avvenuta ricezione della relativa notifica del 6.11.2024, di aver depositato, come previsto dalla legge, gli atti sulla piattaforma digitale, rendendo disponibile al destinatario la relativa documentazione.
Erra, pertanto il contribuente laddove eccepisce che l'Ente non abbia fornito la prova della notificazione, laddove al contrario è emerso che la stessa ha eseguito l'accesso presso la piattaforma digitale solo in data 26.05.2025. Ha, poi, contestato l'eccezione di decadenza, di vizio di motivazione e di difetto di sottoscrizione e la sussistenza dei presupposti delle agevolazioni sulla prima casa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ebbene, deve dichiararsi la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, perché effettuata ex art. 143
c.p.c. nonostante il certificato di residenza prodotto in atti attesta che la stessa fosse ubicata nel luogo di accesso dell'ufficiale notificante, ossia in Indirizzo_1 Castel Volturno” fin dal 22/02/2022, e non risultando dalla relata le altre ricerche effettuate ai fini di poter procedere con il rito degli irreperibili.
Invero, l'art. 26 dice “Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma”; ebbene, nel caso di specie di tali indagini non vi è traccia.
Invero, il messo notificatore “quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 02/10/2025, n.26548).
Di conseguenza anche l'eccezione di tardività dell'impugnazione è infondata, atteso che l'istante, a causa della nullità della notifica, è venuta a conoscenza dell'atto solo successivamente.
Di conseguenza, l'effetto interruttivo della prescrizione riconducibile all'atto può dirsi verificato solo alla data di effettiva conoscenza dello stesso, avvenuta con accesso alla piattaforma il 26.5.2025, ossia ben dopo il termine quinquennale di prescrizione, pur a considerare lo slittamento di 85 giorni dettato dalla normativa COVID.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese. Caserta, 24.11.2025 Il giudice dr. Ilaria Grimaldi