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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 20.1.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti:
Per la parte opponente, l'avv. Roberto Palazzo in sost. dell'avv. Lucia Timpanaro;
Per la parte opposta, l'avv. Carmelo P. Russo in sost. dell'avv. Faggella.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
R.G. 132/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 132/2022 promossa da
, Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Paternò, Viale dei Platani 1/F, rappresentato e difeso dall'avv. Benfatto Maria Barbara e dall'avv. Timpanaro Lucia Alessia;
- Opponente- contro
Controparte_1 con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21 (P.I ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luca Polverino (c.f.
) e dall'avv. Luigi Coluccino (c.f. ), con domicilio eletto C.F._2 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Saverio Carmelo Spina sito in Via Cagliari, 56/B - 95127 Catania, in sostituzione dell'avv. Sollitto Giuseppe in virtù della revoca di mandato;
- Opposto-
pagina 1 di 5
e
Controparte_2 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 già in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. Controparte_3
, con domicilio eletto in Viale Ionio, 65 - 95129 Catania (CT), presso lo studio C.F._4 dell'avv. Cerbino Alessandra;
- Intervenuto ex art. 111 c.p.c.-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4342/2021. All'odierna udienza di giorno 20.1.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4342/2021, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto al sig. di pagare, in favore della Parte_1
la somma di euro 6.953,14 oltre gli interessi convenzionali dalla domanda Controparte_1 fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedeva di dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione attiva della nonché l'inesistenza e-o invalidità della notifica Controparte_1 della cessione del credito;
deduceva di avere adempiuto l'obbligazione; contestava la somma ingiunta nel quantum, rilevando che fossero stati applicati interessi e costi non concordati;
inoltre, deduceva l'usurarietà degli interessi, con conseguente nullità della relativa pattuizione.
Chiedeva di accertare e dichiarare la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al presunto contratto di conto corrente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di condannare la società al risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento da liquidarsi in via equitativa;
di condannare la società al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c; di dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento del Parte_1 danno correlato alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi effettuate dal creditore con valutazione equitativa;
di ordinare l'esibizione di tutta la documentazione relativa alle segnalazioni effettuate dalla società alla Centrale dei Rischi. L'opposta si è costituita, eccependo preliminarmente la tardiva iscrizione Controparte_4 della causa a ruolo e, dunque, l'improcedibilità della opposizione;
chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si costituiva in giudizio
[...] in qualità di cessionaria del credito, riportandosi a tutto quanto domandato, Controparte_2 dedotto ed eccepito da Controparte_4 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intendono richiamati.
*************
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione di improcedibilità.
La disciplina che regolamenta la tardiva costituzione dell'attore è contemplata dall'art. 647 c.p.c. che equipara la tardiva iscrizione a ruolo alla mancata presentazione dell'opposizione, prevedendo in pagina 2 di 5 entrambi i casi la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale improcedibilità dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/04/2020, n. 7972; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 6 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile,
Sezioni Unite, 1° marzo 2006, n. 4510).
La ratio che giustifica tale trattamento è dettata dalla necessità di rafforzare la tutela creditoria e impone all'opponente di esercitare la propria azione in maniera attenta e celere. Per tale motivo è necessario che iscriva la causa al ruolo nel termine di 10 giorni, formalità senz'altro richiedibile all'opponente, essendo la sua difesa già versata nell'atto di opposizione e sostanziandosi la sua costituzione in giudizio in un'attività di tipo meramente materiale.
Nel caso di specie, risulta che:
- parte opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo in data 21.12.2021;
- il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era giorno 31.12.2021
- la costituzione in giudizio, con l'iscrizione della causa al ruolo, è avvenuta in data 27/12/2021, entro il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c.
L'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
è infondata. La sopravvenuta legittimazione attiva di in Controparte_1 Controparte_2 qualità di cessionaria del credito, non è stata contestata da parte opponente.
Secondo la più recente giurisprudenza in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993 (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata da chi assume avere la legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200 ; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Infatti, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere probatorio incombente su di essa. Non essendo state specificamente contestate dalla opponente le difese e la documentazione versata in atti dalla opposta, devono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze.
La ha concluso con la in data 16 giugno 2017, un Controparte_5 Controparte_6 contratto di cessione di crediti in blocco avente ad oggetto tutti i crediti elencati nell'Accordo Quadro derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente (cui è riconducibile il rapporto controverso), aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti in essere e nella titolarità del Cedente alla data del 19 giungo 2017. L'inclusione del rapporto contrattuale, oggetto della presente controversia, nell'ambito del predetto accordo di cessione è tratta dalla documentazione relativa all'estratto dell'accordo stesso, la quale reca pagina 3 di 5 la specifica individuazione della posizione contrattuale dell'opposto- debitore ceduto (non contestata dalla opponente, cfr. docc 3-4 costituzione opponente).
Inoltre, ha assunto rilevanza, ai fini della prova della cessione di quel determinato rapporto giuridico, la dichiarazione del ceduto (nelle mani del cessionario) in virtù della quale essa ha dato atto della cessione di quel determinato rapporto (doc. 6 comparsa opposto), in seguito alla personale notifica della cessione.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata. Con la proposizione dell'opposizione a d.i., si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio su cui la pretesa creditoria è fondata, avente ad oggetto un contratto di conto corrente, il cui credito è stato CP_ ceduto dalla opposta alla , intervenuta nel presente giudizio.
Parte opponente, invece, si è limitata ad una generica contestazione della quantificazione della somma pretesa da controparte, non avendo, tuttavia, dimostrato di avere adempiuto ovvero l'esistenza di fatti modificativi della obbligazione, in spregio dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio.
In particolare, quanto alle doglianze relative alla illegittima quantificazione della prestazione dovuta, per come fondatamente eccepito dall'opposta e dal successore a titolo particolare, l'opponente riporta in modo generico, in violazione dell'articolo 2697 comma 1 c.c., l'addebito di spese non concordate e non dovute, la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, senza la relativa indicazione dei profili di illegittimità, nonché le connesse richieste risarcitorie.
Quanto alla usurarietà dei tassi di interesse, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. Sez. un. 19597 del 18/09/2020).
Non essendo avvenuta la produzione dei decreti ministeriali de quibus, la doglianza relativa all'asserito superamento del tasso-soglia deve intendersi genericamente formulata ed assolutamente carente sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Alla luce di quanto predetto, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della non complessità della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 132/2022, così decide:
− rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 4342/2021;
− condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_5 euro € 1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
pagina 4 di 5 − condanna a pagare, in favore di euro Parte_1 Controparte_2
€ 1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 20.1.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti:
Per la parte opponente, l'avv. Roberto Palazzo in sost. dell'avv. Lucia Timpanaro;
Per la parte opposta, l'avv. Carmelo P. Russo in sost. dell'avv. Faggella.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
R.G. 132/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 132/2022 promossa da
, Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Paternò, Viale dei Platani 1/F, rappresentato e difeso dall'avv. Benfatto Maria Barbara e dall'avv. Timpanaro Lucia Alessia;
- Opponente- contro
Controparte_1 con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21 (P.I ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luca Polverino (c.f.
) e dall'avv. Luigi Coluccino (c.f. ), con domicilio eletto C.F._2 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Saverio Carmelo Spina sito in Via Cagliari, 56/B - 95127 Catania, in sostituzione dell'avv. Sollitto Giuseppe in virtù della revoca di mandato;
- Opposto-
pagina 1 di 5
e
Controparte_2 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 già in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_2 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. Controparte_3
, con domicilio eletto in Viale Ionio, 65 - 95129 Catania (CT), presso lo studio C.F._4 dell'avv. Cerbino Alessandra;
- Intervenuto ex art. 111 c.p.c.-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4342/2021. All'odierna udienza di giorno 20.1.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4342/2021, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale si è ingiunto al sig. di pagare, in favore della Parte_1
la somma di euro 6.953,14 oltre gli interessi convenzionali dalla domanda Controparte_1 fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedeva di dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione attiva della nonché l'inesistenza e-o invalidità della notifica Controparte_1 della cessione del credito;
deduceva di avere adempiuto l'obbligazione; contestava la somma ingiunta nel quantum, rilevando che fossero stati applicati interessi e costi non concordati;
inoltre, deduceva l'usurarietà degli interessi, con conseguente nullità della relativa pattuizione.
Chiedeva di accertare e dichiarare la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al presunto contratto di conto corrente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di condannare la società al risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento da liquidarsi in via equitativa;
di condannare la società al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c; di dichiarare il diritto del Sig. al risarcimento del Parte_1 danno correlato alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi effettuate dal creditore con valutazione equitativa;
di ordinare l'esibizione di tutta la documentazione relativa alle segnalazioni effettuate dalla società alla Centrale dei Rischi. L'opposta si è costituita, eccependo preliminarmente la tardiva iscrizione Controparte_4 della causa a ruolo e, dunque, l'improcedibilità della opposizione;
chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si costituiva in giudizio
[...] in qualità di cessionaria del credito, riportandosi a tutto quanto domandato, Controparte_2 dedotto ed eccepito da Controparte_4 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.1.2025 che qui si intendono richiamati.
*************
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione di improcedibilità.
La disciplina che regolamenta la tardiva costituzione dell'attore è contemplata dall'art. 647 c.p.c. che equipara la tardiva iscrizione a ruolo alla mancata presentazione dell'opposizione, prevedendo in pagina 2 di 5 entrambi i casi la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale improcedibilità dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/04/2020, n. 7972; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 6 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile,
Sezioni Unite, 1° marzo 2006, n. 4510).
La ratio che giustifica tale trattamento è dettata dalla necessità di rafforzare la tutela creditoria e impone all'opponente di esercitare la propria azione in maniera attenta e celere. Per tale motivo è necessario che iscriva la causa al ruolo nel termine di 10 giorni, formalità senz'altro richiedibile all'opponente, essendo la sua difesa già versata nell'atto di opposizione e sostanziandosi la sua costituzione in giudizio in un'attività di tipo meramente materiale.
Nel caso di specie, risulta che:
- parte opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo in data 21.12.2021;
- il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo della causa era giorno 31.12.2021
- la costituzione in giudizio, con l'iscrizione della causa al ruolo, è avvenuta in data 27/12/2021, entro il predetto termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c.
L'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione attiva della società
[...]
è infondata. La sopravvenuta legittimazione attiva di in Controparte_1 Controparte_2 qualità di cessionaria del credito, non è stata contestata da parte opponente.
Secondo la più recente giurisprudenza in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993 (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata da chi assume avere la legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200 ; Cass., 05/11/2020, n.
24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Infatti, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821). Nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere probatorio incombente su di essa. Non essendo state specificamente contestate dalla opponente le difese e la documentazione versata in atti dalla opposta, devono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze.
La ha concluso con la in data 16 giugno 2017, un Controparte_5 Controparte_6 contratto di cessione di crediti in blocco avente ad oggetto tutti i crediti elencati nell'Accordo Quadro derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente (cui è riconducibile il rapporto controverso), aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti in essere e nella titolarità del Cedente alla data del 19 giungo 2017. L'inclusione del rapporto contrattuale, oggetto della presente controversia, nell'ambito del predetto accordo di cessione è tratta dalla documentazione relativa all'estratto dell'accordo stesso, la quale reca pagina 3 di 5 la specifica individuazione della posizione contrattuale dell'opposto- debitore ceduto (non contestata dalla opponente, cfr. docc 3-4 costituzione opponente).
Inoltre, ha assunto rilevanza, ai fini della prova della cessione di quel determinato rapporto giuridico, la dichiarazione del ceduto (nelle mani del cessionario) in virtù della quale essa ha dato atto della cessione di quel determinato rapporto (doc. 6 comparsa opposto), in seguito alla personale notifica della cessione.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata. Con la proposizione dell'opposizione a d.i., si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. Nel caso in esame, parte opposta ha dimostrato la sussistenza del rapporto obbligatorio su cui la pretesa creditoria è fondata, avente ad oggetto un contratto di conto corrente, il cui credito è stato CP_ ceduto dalla opposta alla , intervenuta nel presente giudizio.
Parte opponente, invece, si è limitata ad una generica contestazione della quantificazione della somma pretesa da controparte, non avendo, tuttavia, dimostrato di avere adempiuto ovvero l'esistenza di fatti modificativi della obbligazione, in spregio dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio.
In particolare, quanto alle doglianze relative alla illegittima quantificazione della prestazione dovuta, per come fondatamente eccepito dall'opposta e dal successore a titolo particolare, l'opponente riporta in modo generico, in violazione dell'articolo 2697 comma 1 c.c., l'addebito di spese non concordate e non dovute, la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, senza la relativa indicazione dei profili di illegittimità, nonché le connesse richieste risarcitorie.
Quanto alla usurarietà dei tassi di interesse, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. Sez. un. 19597 del 18/09/2020).
Non essendo avvenuta la produzione dei decreti ministeriali de quibus, la doglianza relativa all'asserito superamento del tasso-soglia deve intendersi genericamente formulata ed assolutamente carente sotto il profilo dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Alla luce di quanto predetto, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della non complessità della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 132/2022, così decide:
− rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 4342/2021;
− condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_5 euro € 1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
pagina 4 di 5 − condanna a pagare, in favore di euro Parte_1 Controparte_2
€ 1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5