Art. 9. Revoca dell'indulto
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.