TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2845/2021, promossa da
(C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, C.so
Peschiera n. 209, presso lo studio dell'Avv. Barbara Contro (C.F ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato del 20 ottobre 2020, allegato in atti (indirizzo di PEC: comunicato Email_1
all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 011/19712082)
-attore-
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, sig. , C.F. e P.IVA - Controparte_2 P.IVA_1
, con sede in Orbassano (TO) Strada Stupinigi 107, rappresentata e difesa, P.IVA_2
per procura speciale in calce alla comparsa costitutiva, dall'avv. Vanessa Desirée
IS del Foro di Torino ( ), presso il cui studio in Torino, C.so C.F._3
Galileo Ferraris n. 46, elegge domicilio (indirizzo di P.E.C.
pagina 1 di 16 comunicato all'Ordine degli Email_2
Avvocati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 01119452301)
-convenuta- oggetto: risarcimento danni ex artt. 2050-2052 c.c.
*****
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da note di precisazione del 09.07.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
NEL MERITO: anche tenuto conto degli esiti della CTU, dichiarare la responsabilità dell'incidente per cui è causa in capo alla e per l'effetto dichiarare tenuta e Controparte_3
condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti da e così per complessivi EURO Parte_2
17.000,00, oltre alle spese mediche pari ad Euro 1.808,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data del saldo effettivo o per altra diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Condannare, inoltre, la convenuta alla rifusione di tutte le spese, legali, tecniche, di CTU e
CTP, onorari e competenze di giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Con integrale imputazione delle spese di CTU in capo alla convenuta”.
Conclusioni di parte convenuta (come da note di precisazione del 07.07.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis,
Nel merito respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, nonché viziata in eccesso.
Con il favore delle spese.
In via istruttoria
pagina 2 di 16 si insta per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con affiancamento di natura specialistica ovvero venga disposta una integrazione di CTU medico legale di natura specialistica ortopedica atta a valutare:
- se la frattura dell'undici luglio 2016 fu trattata in modo congruo;
- se la pseudo artrosi possa essere considerata una complicanza ovvero addebitabile a responsabilità sanitaria;
- la presenza o meno di un nesso causale tra la pseudo artrosi con l'evento primitivo;
- il cosiddetto danno differenziale, l'unico, potenzialmente attribuibile all'evento per cui è causa, ovvero il danno attribuibile all'evento traumatico distinguendolo dal danno attribuibile agli esiti degli interventi chirurgici.
In subordine all'istanza istruttoria di rinnovazione/integrazione peritale, si richiama il contenuto delle note di trattazione di udienza del 21 giugno 2023".
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da al Parte_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'incidente occorsogli in
Orbassano, Strada Stupinigi n. 107, presso le strutture del centro ippico
[...]
, in data 11.07.2016, in seguito ad una caduta da cavallo. CP_3
A sostegno delle domande proposte sono state allegate le circostanze di fatto di seguito sintetizzate:
- in data 11 luglio 2016 l'attore (affetto da “ritardo cognitivo di grado medio con problematiche emotive”) era impegnato in una lezione di equitazione, svolta sotto la supervisione dell'istruttrice ; Persona_1
- quindi, nel corso di un esercizio di salto di ostacolo a crocetta (di circa 30-40 cm), il cavallo montato dall'attore, durante il galoppo, si arrestava improvvisamente di fronte allo ostacolo da superare, disarcionando il e sbalzandolo di sella, CP_3
così da farlo cadere violentemente al suolo;
pagina 3 di 16 - nonostante il ragazzo (all'epoca dei fatti ancora minorenne) lamentasse vertigini e fortissimi dolori al gomito sinistro, l'istruttrice minimizzava l'accaduto, invitando il
Sig. a rialzarsi, senza neppure avvicinarsi per prestare soccorso;
Parte_1
- quindi, il Sig. (padre dell'attore) trasportava il figlio presso Persona_2
l'Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, ove i medici diagnosticavano la
“frattura-distacco dell'epitroclea ed infrazione epicondilo” del gomito sx;
La frattura veniva immobilizzata con doccia gessata e il ragazzo veniva dimesso;
- il giorno successivo venivano eseguiti ulteriori controlli e la TC mostrava la presenza di una scomposizione della frattura che necessitava di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi, eseguito in data 21 luglio 2016;
- in data 23 novembre 2017 l'attore veniva ulteriormente ricoverato presso la stessa struttura sanitaria per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione delle tre viti cannulate;
l'attore veniva, altresì, sottoposte a cicli di fisioterapia e ad ulteriori controlli;
- a seguito di visita medico-legale di parte, del 18.12.2017, a carico del CP_3
veniva accertata una “incapacità biologica temporanea parziale massima al 100% di giorni tre;
un'incapacità biologica parziale massima al 50% di giorni 50; un'incapacità biologica parziale minima al 25% di giorni 45 ed un danno biologico permanente estetico funzionale pari al 4-5%. Con diritto al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute e documentate per i controlli clinico-radiografici e la fisioterapia” (cfr. relazione a firma della dott.ssa sub doc. 4 e 6 parte Persona_3
attrice).
Di tali danni, subìti a seguito della caduta da cavallo, parte attrice domandava il risarcimento, ex artt. 2050-2052 c.c., nei confronti della
[...]
. Controparte_1
2. Con comparsa di risposta depositata il 06.05.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda. In Controparte_1
particolare, la difesa di parte convenuta contestava che il fosse da considerare CP_3
pagina 4 di 16 un cavaliere inesperto (tenuto conto delle numerose lezioni di equitazione svolte in precedenza), sostenendo peraltro che la caduta fosse riconducibile ad una marcata imperizia dell'attore, tale da integrare il caso fortuito (ciò che liberava parte convenuta da ogni responsabilità).
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie nel rispetto dei termini così assegnati, la causa era istruita con l'assunzione, davanti al G.O.P. delegato, delle prove testimoniali richieste dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale
(successivamente integrata).
Con provvedimento del 10.02.2024, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. cui parte convenuta dichiarava di non aderire.
Quindi, con ordinanza del 02.05.2024, il Giudice, ritenuta esaustiva l'istruttoria espletata, ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sul presupposto che non vi fossero margini per ulteriori e diverse proposte conciliative.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
******
3.1 Nell'esaminare la presente controversia appare opportuno premettere il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato”
(cfr. Cass. n. 6737/19 e Cass. n. 24211/15).
Dunque, come già sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24211/15), in caso di allievi più esperti l'attività equestre è soggetta alla presunzione di responsabilità di cui pagina 5 di 16 all'art. 2052 c.c., spettando, pertanto, al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito: invero, la responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati nella norma rispondono per il solo nesso di causalità tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario o l'utilizzatore, salvo che il responsabile “provi il caso fortuito”.
Come chiaramente si evince dalla lettera della norma, il danno è cagionato non da un comportamento del responsabile, ma dall'animale, senza pertanto che venga in considerazione la violazione da parte del primo di un obbligo di custodia o di vigilanza;
ne deriva pertanto che “Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore
(il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 2052 c.c. relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (cfr.
Cass. n. 17091/14, nonché Cass. n. 7260/13 e Cass. n. 10402/16).
Ancora, “Ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito” (cfr. Cass. n. 28652/17).
pagina 6 di 16 Viceversa, il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione qualora gli allievi siano principianti o inesperti o allievi giovanissimi e, quindi, del tutto ignari di ogni regola di equitazione ovvero, comunque, si siano approcciati da poco a tale disciplina: in tal caso, peraltro, la Suprema Corte ha affermato che il danneggiante è onerato della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n.
6888/05 in motivazione).
3.2 Pertanto, al fine di accertare se sussista la responsabilità civile del gestore d'una scuola d'equitazione, occorre innanzitutto stabilire se tale attività possa qualificarsi
"pericolosa" ai sensi dell'art. 2050 c.c., dovendo, in tal caso, essere assoggettata alle previsioni di tale disposizione normativa;
in caso negativo, occorrerà valutare se sia applicabile la diversa presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c.
Dunque, la presunzione prevista dall'art. 2050 c.c. è configurabile ogni volta che, sulla base di un accertamento di fatto, l'attività sia da reputare pericolosa, ossia potenzialmente causativa di danno non solo per la sua natura ma anche per la natura dei mezzi adoperati e per le modalità di svolgimento.
Esistono, invero, attività pericolose di per sè ed attività svolte in modo pericoloso, cioè pericolose in relazione al caso concreto (sulla base di un accertamento compiuto dal giudice di merito, che tenga conto di tutte le specificità della fattispecie). La gestione d'una scuola d'equitazione può essere in concreto pericolosa, ma può anche non esserlo: tale requisito non sussiste in astratto, dovendo essere accertato in concreto in base alle modalità con cui viene impartito l'insegnamento, alle caratteristiche degli animali impiegati ed alla qualità degli allievi (cfr, Sez. 3, Sentenza n. 14747 del 17/10/2002, in motivazione).
Come detto, la massima di esperienza (quale criterio orientativo per la soluzione dei casi pratici) costantemente offerta dalla Corte di Cassazione è quella consistente nel presumere che, di norma, impartire lezioni di equitazione a fanciulli o principianti comporta pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti;
con la conseguenza pagina 7 di 16 che la prima attività (impartire lezioni a principianti) sarebbe pericolosa, la seconda
(impartire lezioni ad esperti) non lo sarebbe (Sez. 3, Sentenza n. 5664 del 09/03/2010,
Rv. 611747; Sez. 3, Sentenza n. 16637 del 19/06/2008, Rv. 603826).
Sennonché, quella appena indicata costituisce non una regola iuris, ma una mera massima d'esperienza, basata sull'id quod plerumque accidit, con la conseguenza che il giudice ben potrebbe ritenere, analizzando la fattispecie sottoposta al suo esame, pericolosa l'attività di insegnamento dell'equitazione impartita ad allievi esperti ovvero ritenere non pericoloso l'insegnamento dell'equitazione a fanciulli o principianti.
Dunque, "lo stabilire se l'attività di maneggio sia da qualificarsi pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati deve (...) ritenersi affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito, secondo nozioni che rientrano nella comune esperienza relativa alla disciplina della scuola di equitazione" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1380/1994, Rv. 485278, in motivazione), costituendo un accertamento de facto.
3.3 Orbene, ritiene il Tribunale che la vicenda in esame vada inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., dovendo pertanto rispondere l'associazione gestrice del maneggio, quale esercente di attività pericolosa, dei danni riportati dall'attore, in quanto soggetto partecipante alle lezioni di equitazione, con livello di principiante o, comunque, di allievo inesperto.
Invero, tenuto conto del ritardo cognitivo di grado medio con problematiche emotive da cui risultava e risulta affetto il , non sembra possa validamente sostenersi che, CP_3
al di là del numero di lezioni già svolte in precedenza, si trattasse di un allievo esperto, attesa l'incidenza negativa che tale patologia assume nella conduzione di un cavallo.
Quella dell'equitazione è attività sportiva per la quale sono richieste sia doti di abilità fisica, equilibrio, stabilità, coordinazione, capacità di mantenere un assetto centrato per una corretta distribuzione del peso (attitudini governate certamente dalle capacità cognitive del cavaliere); sia, soprattutto, capacità di concentrazione, piena consapevolezza dei movimenti da fare e di quelli da evitare e, ancora, capacità di sentire e percepire i movimenti del cavallo per anticiparne a seguirne il ritmo: doti tutte, queste, che - con pagina 8 di 16 maggiore o minore intensità - possono risultare compromesse o, comunque, condizionate in soggetti portatori di un ritardo cognitivo di grado medio.
Di tale condizione soggettiva del (indubbia, in quanto certificata dal Servizio di CP_3
Neuropsichiatria Infantile dell'ASL TO3 in data antecedente al sinistro) sia l'associazione ippica che l'istruttrice erano stati messi a conoscenza dai genitori dell'attore (del resto, la circostanza non risulta minimamente oggetto di contestazione da parte convenuta).
Dunque, la conclusione relativa alla non particolare esperienza e perizia dell'attore quale cavaliere, si fonda sull'apprezzamento e sulla valorizzazione, da parte del giudice, delle seguenti circostanze di fatto (allegate da parte attrice e non contestate o, comunque, emerse nel corso dell'istruttoria del giudizio): 1) le lezioni di equitazione venivano impartite dall'istruttrice al sempre nel campo destinato agli allenamenti dei CP_3
principianti e non in quello grande destinato agli allievi più esperti o a chi praticava equitazione a livello agonistico;
2) al venivano fatti montare sempre gli stessi CP_3
cavalli, (“che faceva il percorso in automatico anche se mio figlio sbagliava”) e Per_4
(che, sempre a detta del padre dell'attore, era comunque già difficile da gestire Per_5
per il figlio), a dimostrazione del fatto che l'attore fosse null'altro che un principiante, posto che gli allievi di una certa esperienza e perizia sono in grado tranquillamente di cavalcare e montare cavalli diversi, sapendone gestire le peculiarità; 3) i due cavalli in oggetto venivano prestati anche ad altra associazione che li utilizzava per la riabilitazione
(mediante attività ippica) di bambini con problematiche e disabilità (a conferma del fatto che al non venivano fatti montare cavalli impegnativi). CP_3
Quindi, risultando pacifica la sussistenza del nesso eziologico tra lo svolgimento della lezione di equitazione e l'evento dannoso (rectius, caduta, la cui prova è a carico del danneggiato), deve ritenersi senz'altro operante la presunzione di colpa a carico dell'esercente l'attività pericolosa: l'associazione convenuta, invero, non ha offerto la prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, risultando, anzi, del tutto prevedibile, in un simile contesto, che il - a fronte di CP_3
un comportamento improvviso e del tutto inaspettato del cavallo - non sarebbe stato in pagina 9 di 16 grado di gestire la situazione e di controllare l'animale, adottando con prontezza adeguate manovre correttive. In tal senso, peraltro, la dinamica riferita dal teste Tes_1
secondo cui il cavallo montato dall'attore, mentre era al galoppo (e la
[...]
circostanza che il cavallo fosse in andatura di galoppo è confermata pure dalla teste di parte convenuta), si sia arrestato bruscamente davanti all'ostacolo, così da disarcionare il e farlo cadere rovinosamente a terra, risulta maggiormente coerente e CP_3
credibile rispetto a quella offerta da parte convenuta (che pare davvero poco verosimile), la quale ha prospettato una mera e banale caduta dovuta alla perdita di equilibrio quando il cavallo era, peraltro, fermo.
Per altro verso, la tesi di parte secondo la quale la fattispecie in esame CP_1
andrebbe ricondotta nell'alveo dell'art. 2052 c.c., con conseguente rigetto della domanda attorea per essere stata fornita prova del caso fortuito, non appare meritevole di accoglimento.
L'argomentazione difensiva è fondata sulle seguenti circostanze:
1) il non poteva essere considerato un cavaliere inesperto o alle prime CP_3
armi avendo già svolto, prima dell'incidente, numerose lezioni di equitazione (più di 40, secondo quanto sostenuto dall'associazione ippica);
2) il cavallo utilizzato per la lezione, era docile ed affidabile e non ha avuto Per_5
reazioni imprevedibili o violente, essendosi semplicemente fermato davanti all'ostacolo;
3) la caduta è avvenuta per una perdita di equilibrio da parte del che non è CP_3
riuscito a mantenere l'assetto e a gestire una “banale fermata del cavallo”.
L'incidente, dunque, sarebbe riconducibile ad una imperizia del cavaliere, imperizia che, integrando il caso fortuito (non essendo prevedibile, né evitabile che il , sulla CP_3
base della sua esperienza, non riuscisse a controllare l'animale), libererebbe parte convenuta da ogni responsabilità.
Ora, la conclusione a cui perviene l' non risulta Controparte_1
corretta né in fatto, né in diritto.
pagina 10 di 16 Invero, parte convenuta definisce il - in ragione del numero delle lezioni svolte CP_3
- un cavaliere non agonista ma, comunque, esperto, invocando per tale ragione la disciplina di cui all'art. 2052 c.c.
Sennonché, tale conclusione risulta in contrasto con gli elementi oggettivi di prova emersi nel corso dell'istruttoria, alcuni dei quali offerti proprio dalle dichiarazioni rese dalla teste principale di parte convenuta, : Testimone_2
1) l'incidente, invero, risulta essersi verificato sul campo piccolo, destinato (guarda caso) proprio alle lezioni da impartire ai principianti;
2) gli ostacoli, in quel campo, “erano alti al massimo 40 cm”, proprio perché si trattava di un campo per le lezioni destinate ai principianti;
3) il cavallo docile ed affidabile, era stato prestato anche ad altra Per_5
associazione che lo utilizzava per la riabilitazione equestre di bambini con problematiche;
in altri termini, si trattava di un cavallo che, per le sue caratteristiche, si prestava meglio di altri ad essere montato da allievi principianti.
Tali elementi, valutati complessivamente ed in modo unitario, inducono a ritenere che la stessa associazione ippica, oggi convenuta in giudizio, considerasse il come un CP_3
allievo cavaliere principiante, al di là del numero delle lezioni di equitazione già svolte dall'iscritto.
Del resto, tale conclusione risulterebbe avvalorata dalle stesse modalità con le quali si sarebbe verificata la caduta, per come descritte dalla . Tes_2
Infatti, anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni della predetta teste di parte convenuta (sulla cui attendibilità, invece, è più che lecito dubitare, apparendo tali dichiarazioni volte, più che altro, ad escludere che il cavallo abbia avuto una reazione imprevista di fronte all'ostacolo, così da eliminare la possibilità di ravvisare - in ottica difensiva - il caso fortuito), le stesse non farebbero che confermare la palese inesperienza del , non potendosi che definire principiante ed inesperto un cavaliere che, a CP_3
fronte di una banale fermata del cavallo, perda l'equilibrio e scivoli, cadendo rovinosamente a terra (“il cavallo si è fermato, il ragazzo è scivolato sulla parte destra è
pagina 11 di 16 caduto a terra ma quando il cavallo era fermo”), senza neppure riuscire ad aggrapparsi al pomo o ad altre parti della sella o anche alle redini del cavallo per frenare e attenuare la caduta.
Tali modalità di caduta depongono per una palese inesperienza del , tanto più CP_3
alla luce delle condizioni personali di quest'ultimo e del “ritardo cognitivo di grado medio con problematiche emotive” di cui l'attore era ed è portatore, condizioni che - come già si è avuto modo di argomentare - assumono indubbia incidenza sulle capacità di andare a cavallo e sulla prontezza di reazione agli stimoli dell'animale e che avrebbero dovuto imporre maggiore controllo, cautela, prudenza ed attenzione in capo all'istruttrice e, in generale, al maneggio.
Quindi, in concreto, analizzando la vicenda in esame, deve ritenersi come l'attività di insegnamento dell'equitazione impartita al fosse da considerarsi pericolosa, CP_3
nonostante il dato relativo al numero delle lezioni già svolte dall'allievo.
In diritto, poi, la fattispecie riconducibile al disposto dell'art. 2052 c.c. richiede, a carico del convenuto, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dalla norma, la prova del caso fortuito, che deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità, non rilevando, sotto tale profilo, né l'arresto improvviso del cavallo davanti all'ostacolo, mentre era al galoppo, atteso che (nonostante la mansuetudine o docilità abituale dell'animale) l'imprevedibilità dei suoi comportamenti è caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio e non può certamente costituire caso fortuito;
né la condotta del cavaliere che risulti solo imperita ed inadeguata, posto che, al fine di ravvisare il caso fortuito, occorrerebbe che detta condotta si discosti in modo eccezionale, straordinario e del tutto anomalo rispetto a quella prevista dalle regole dell'arte e della specifica disciplina.
Sicché, in alternativa alla fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., nel caso di specie l'associazione convenuta risponderebbe, comunque, per il risarcimento del danno ex art. 2052 c.c., sussistendone tutti i requisiti.
pagina 12 di 16 4. In ordine alla domanda risarcitoria, i profili relativi alla sussistenza del danno biologico subito dall'attore ed al nesso causale tra tale danno e la suddetta caduta possono dirsi, senz'altro, accertati sulla scorta delle valutazioni peritali, di cui all'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
A causa della caduta da cavallo dell'11.07.2016, il ha riportato la “frattura- CP_3
distacco epitroclea gomito sx con infrazione condilare, trattata mediante intervento di osteosintesi con tre viti, successivamente rimosse”, con un quadro di evoluzione peggiorativa dei postumi (pseudoartrosi epitroclea e compressione dell'ulnare a gomito), per il sovrapporsi di complicanze neurologiche e ossee, che avevano reso necessario non un successivo intervento chirurgico.
Inizialmente, invero, il CTU - non avendo potuto né acquisire gli accertamenti strumentali successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., né sottoporre il periziando a
EMG degli arti superiori ed a rx - aveva determinato il danno biologico riportato dal in misura pari al 4-5% (quattro-cinque per cento). CP_3
Successivamente, a seguito di integrazione della CTU e dell'acquisizione di ulteriore documentazione medica sopravvenuta, autorizzata dal Giudice con ordinanza pronunciata in data 24.03.2023 (che si richiama integralmente), relativa agli accertamenti strumentali ed ai controlli ortopedici, “purchè effettuati in data successiva al 04.10.2021”, le indagini svolte dal CTU hanno evidenziato, oltre agli esiti di frattura pluriframmentaria dell'epitroclea, trattata con mezzi di sintesi metallici, una degenerazione pseudoartrosica, che aveva portato alla successiva rimozione dei predetti mezzi di sintesi e ad una successiva recidiva di pseudoartrosi, diagnosticata nel febbraio 2022 e trattata chirurgicamente.
Sul punto, il CTU ha affermato che la successiva pseudoartrosi, diagnosticata appunto, nel febbraio 2022 (con necessità di ulteriore intervento chirurgico, poi effettivamente eseguito nel luglio dello stesso anno) sia certamente (e, comunque, con criterio altamente probabilistico) da porre “in nesso causale con la caduta da cavallo del luglio 2016” e con la frattura dell'epitroclea omero sinistro, riportata in occasione del sinistro oggetto di causa.
pagina 13 di 16 Il CTU ha, inoltre, precisato di non aver accertato l'esistenza di “fattori estranei di diversa natura e origine che possano interrompere tale nesso”.
Ora, l'onere della prova circa l'interruzione del nesso causale di tale degenerazione pseudoartrosica rispetto alla caduta del 2016 e circa la sua riconducibilità a fattori causali o concausali diversi rispetto all'originario sinistro incombeva sulla parte convenuta che, tuttavia, non ha offerto elementi seri ed obiettivi al riguardo, al di là di mere allegazioni sfornite di riscontri probatori.
Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che il danno biologico, “rappresentato da persistente quadro pesudoartrosico epitroclea sx con mds tutt'ora in sede, si attesta intorno al 8% (otto per cento)”.
Quanto all'invalidità temporanea, il CTU ha determinato una incapacità biologica temporanea totale di gg. 2; una incapacità biologica temporanea parziale al 50%: gg 30; una incapacità biologica temporanea parziale al 25%: gg 30.
Il successivo intervento chirurgico del 2022 ha determinato una incapacità biologica temporanea totale di gg. 2; una incapacità biologica temporanea parziale al 50%: gg 30; una incapacità biologica temporanea parziale al 25%: gg 30.
Conseguentemente, il danno non patrimoniale patito dall'attore, in relazione alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano nella versione (2024) applicabile al tempo della decisione, e tenuto conto dell'età del predetto all'epoca dei fatti (17 anni e 4 mesi), risulta quantificabile, in adesione alla valutazione peritale e già inclusa la componente soggettiva, in euro 16.409,10 così determinati:
• invalidità permanente 8% (con incremento del 25% per la sofferenza soggettiva attestata anche dal CTU);
• incapacità biologica temporanea totale di gg. 4;
• incapacità biologica temporanea parziale al 50%: gg 60;
• incapacità biologica temporanea parziale al 25%: gg 60;
e così complessivamente euro 26.465,00 (somma da intendersi liquidata all'attualità).
pagina 14 di 16 È bene chiarire che la diversa quantificazione del danno biologico, formulata dal giudice con la proposta conciliativa del 10-12.02.2024 era stata fatta, appunto, in ottica di definizione conciliativa del giudizio: sicché di tale qualificazione, in sede di decisione, non può tenersi conto.
Oltre al danno biologico, a parte attrice va, inoltre, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'illecito in ragione delle spese mediche sostenute, danno quantificato in euro 1.808,00 (per arrotondamento), il cui relativo ammontare
(comprensivo dei compensi corrisposti da parte attrice al proprio consulente tecnico per l'opera prestata in sede di accertamento peritale), già contemplati è stato reputato congruo e pertinente dal CTU.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Quanto al valore della causa, ci si deve attenere, nella liquidazione, non già al criterio del disputatum, bensì a quello del decisum, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n.
127/2004. Sul punto la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato, che si ritiene di condividere: benché “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia vada fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum”, questo parametro è comunque “contemperato… dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione” (così, ex multis,
Cass. n. 35073/2023).
Pertanto, avuto riguardo al valore della causa (compresa nello scaglione tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00) devono applicarsi i parametri medi per tutte le fasi (di studio ed introduttiva, per le attività di trattazione e istruttoria, per la fase decisionale), per un ammontare complessivo di euro 7.616,00, oltre ad euro 264,00 a titolo di esborsi nonché accessori di legge.
pagina 15 di 16 Le spese di CTU, nella misura indicata nei decreti di liquidazione in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta, In ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, condanna l' , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 1.808,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché della somma di euro 26.465,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c., condanna l' , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese del Parte_1
presente giudizio che, avuto riguardo al valore della controversia, si liquidano in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come da decreti di liquidazione in atti.
Così deciso in Torino, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 16 di 16