Art. 203. Permanenza in vigore di norme speciali del precedente regolamento del personale.
Le disposizioni di cui agli articoli dal n. 126 al n. 131 del precedente regolamento del personale restano in vigore per i casi in cui sono tuttora da applicarsi.
Le disposizioni di cui agli articoli dal n. 126 al n. 131 del precedente regolamento del personale restano in vigore per i casi in cui sono tuttora da applicarsi.