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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU AG Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Andrea Carlo Silvestri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre che, in luogo dell'udienza, si proceda a trattazione scritta (o cartolare) dell'incombente processuale ai sensi dell'art.127ter c.p.c. (introdotto dal
D. Lgs. 149 del 10.10.2022), senza celebrazione dell'udienza, di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza e
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12.6.1999 in
NZ (MB), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NZ (MB) in data 15.6.1999, Parte 2, Serie A, Numero 130 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di assegno divorzile.
2. A definizione dei rapporti tra le parti, a scioglimento della comunione patrimoniale e a definizione di tutti i pregressi rapporti di dare e avere, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, il signor si impegna a cedere Parte_1 alla sig.ra che accetta i seguenti beni immobili: Parte_2
A) il 50% del diritto di proprietà relativo alla casa coniugale sita in Arcore (MB), Via Bergamina, nr.55, acquistata dai coniugi in comproprietà al 50% con atto Notaio dr. n. 1031 Persona_1 di rep, n. 760 di racc. del 12.12.2005, costituita da villetta con piccola porzione pertinenziale di area scoperta , composta di due vani di cantina, un ripostiglio e un locale lavanderia a piano interrato;
soggiorno cucina, servizio con disimpegno, due portici aperti e un vano ad autorimessa privata a piano terreno;
tre camere , servizio e due balconi a piano primo e sovrastante spazio di sottotetto;
le unità immobiliari urbane suddette sono censite nel catasto Fabbricati del Comune di Arcore come segue: - foglio 17, mappale 165, subalterno 1, via Bergamina, piano T-1-S1, cat. A/7, classe 3 vani
8,5, rendita catastale euro 1.163,32=; foglio 17, mappale 165, subalterno 2, via Bergamina, piano
T, cat. C/6, classe 4, mq. 20, rendita catastale euro 64,04; l'area al mappale 165 è inoltre censita nel Catasto Terreni al Foglio 17, mappale 165, ente urbano di are 2.46 tutti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alle parti.
L'atto pubblico di cessione di quanto sopra indicato verrà formalizzato entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La sig.ra si farà interamente carico delle spese notarili relative all'acquisto della predetta Parte_2 quota di proprietà degli immobili sopra indicati.
Le parti dichiarano sin d'ora che il prezzo di vendita della quota del diritto di proprietà della casa coniugale intestato al Sig. è stato ponderatamente concordato e valutato dalle Parte_1 medesime in € 190.000,00=(centonovanta), mentre il prezzo di vendita della quota di proprietà del sig. dell'autorimessa privata è stato ponderatamente concordato e valutato in € Parte_1
10.000,00= (diecimila).
Le parti si impegnano altresì, entro la data di trasferimento della quota degli immobili di cui al punto
2, ad estinguere interamente il contratto mutuo del 12.12.2005 del notaio Persona_1
(rep.1032 – raccolta 761) con (nr.0755/045/000005805225) dell'importo Controparte_1 iniziale di € 100.000,00= con scadenza 12.12.2035, dell'importo residuo di €39.941,83= al
21.3.2025, mediante il pagamento del 50% ciascuno dei coniugi e pertanto a liberare il sig. Pt_1 da ogni obbligo assunto da quest'ultimo nei confronti del suddetto istituto di credito per il
[...] contratto sopra indicato.
3. Il sig. con il pagamento dell'importo di cui al punto precedente, nulla avrà più a Parte_1 pretendere relativamente ai beni mobili ed arredi presenti negli immobili sopra citati.
4. I due figli minori , rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_2 Per_3 ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento, con collocamento preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Arcore (MB), Via Bergamina, nr.55,
5. A titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, il sig. si impegna a Parte_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di Parte_2
€ 666,00= (seicentosessantasei/00), pari ad € 333,00= per ogni figlio), per dodici mensilità annue, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
6. I genitori si impegnano inoltre ad affrontare congiuntamente le spese straordinarie dei figli. Fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del
Tribunale di NZ e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato;
In particolare, le parti affronteranno in via condivisa al 50%, senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese:
(1) spese mediche: (a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
(b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato:
(c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
(2) spese scolastiche e di istruzione: (a) Iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
(b) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
(c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche ed informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
(d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
(e) Partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento;
(f) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Inoltre le parti affronteranno in via condivisa al 50%, con necessità di preventivo accordo ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate che in via semplificativa e non esaustiva si possono indicare:
(1) spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
(b) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
(c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
(d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
(2) altre spese : a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) istruzione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività: entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
7. I coniugi concordano che i benefici fiscali e le detrazioni per i figli a carico saranno suddivisi in ragione del 50% da entrambi i genitori.
L'assegno unico sarà invece interamente percepito dalla sig.ra ed il sig. Parte_2 Pt_1 si obbliga a rilasciare il relativo nulla-osta;
[...]
8. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in accordo tra i genitori;
9. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: Parte_1
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
- un giorno alla settimana, indicativamente il mercoledì;
- nel periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche dal 23 fino al 30 dicembre e con l'altro genitore il residuo periodo festivo dal 31 dicembre fino al 6 gennaio. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori.
- i figli trascorreranno i “ponti”, il giorno di Pasqua e di “pasquetta” secondo il principio dell'alternanza. - relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile.
Le parti prevedono la possibilità di esercitare il diritto di visita oltre alle modalità come sopra meglio specificate, previo consenso reciproco da manifestarsi anche con modalità telematiche.
10. I coniugi si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori.
11. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione;
12. il sig. la sig.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che accettano e sottoscrivono.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 26.09.2019 dal Tribunale di NZ.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in NZ in data 12.06.1999 (atto n. 130, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di NZ), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NZ, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 09.10.2025.
Il Presidente est. AU AG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU AG Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Andrea Carlo Silvestri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre che, in luogo dell'udienza, si proceda a trattazione scritta (o cartolare) dell'incombente processuale ai sensi dell'art.127ter c.p.c. (introdotto dal
D. Lgs. 149 del 10.10.2022), senza celebrazione dell'udienza, di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza e
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12.6.1999 in
NZ (MB), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NZ (MB) in data 15.6.1999, Parte 2, Serie A, Numero 130 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti in forza delle rispettive attività lavorative e, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere somme a titolo di assegno divorzile.
2. A definizione dei rapporti tra le parti, a scioglimento della comunione patrimoniale e a definizione di tutti i pregressi rapporti di dare e avere, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, il signor si impegna a cedere Parte_1 alla sig.ra che accetta i seguenti beni immobili: Parte_2
A) il 50% del diritto di proprietà relativo alla casa coniugale sita in Arcore (MB), Via Bergamina, nr.55, acquistata dai coniugi in comproprietà al 50% con atto Notaio dr. n. 1031 Persona_1 di rep, n. 760 di racc. del 12.12.2005, costituita da villetta con piccola porzione pertinenziale di area scoperta , composta di due vani di cantina, un ripostiglio e un locale lavanderia a piano interrato;
soggiorno cucina, servizio con disimpegno, due portici aperti e un vano ad autorimessa privata a piano terreno;
tre camere , servizio e due balconi a piano primo e sovrastante spazio di sottotetto;
le unità immobiliari urbane suddette sono censite nel catasto Fabbricati del Comune di Arcore come segue: - foglio 17, mappale 165, subalterno 1, via Bergamina, piano T-1-S1, cat. A/7, classe 3 vani
8,5, rendita catastale euro 1.163,32=; foglio 17, mappale 165, subalterno 2, via Bergamina, piano
T, cat. C/6, classe 4, mq. 20, rendita catastale euro 64,04; l'area al mappale 165 è inoltre censita nel Catasto Terreni al Foglio 17, mappale 165, ente urbano di are 2.46 tutti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alle parti.
L'atto pubblico di cessione di quanto sopra indicato verrà formalizzato entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La sig.ra si farà interamente carico delle spese notarili relative all'acquisto della predetta Parte_2 quota di proprietà degli immobili sopra indicati.
Le parti dichiarano sin d'ora che il prezzo di vendita della quota del diritto di proprietà della casa coniugale intestato al Sig. è stato ponderatamente concordato e valutato dalle Parte_1 medesime in € 190.000,00=(centonovanta), mentre il prezzo di vendita della quota di proprietà del sig. dell'autorimessa privata è stato ponderatamente concordato e valutato in € Parte_1
10.000,00= (diecimila).
Le parti si impegnano altresì, entro la data di trasferimento della quota degli immobili di cui al punto
2, ad estinguere interamente il contratto mutuo del 12.12.2005 del notaio Persona_1
(rep.1032 – raccolta 761) con (nr.0755/045/000005805225) dell'importo Controparte_1 iniziale di € 100.000,00= con scadenza 12.12.2035, dell'importo residuo di €39.941,83= al
21.3.2025, mediante il pagamento del 50% ciascuno dei coniugi e pertanto a liberare il sig. Pt_1 da ogni obbligo assunto da quest'ultimo nei confronti del suddetto istituto di credito per il
[...] contratto sopra indicato.
3. Il sig. con il pagamento dell'importo di cui al punto precedente, nulla avrà più a Parte_1 pretendere relativamente ai beni mobili ed arredi presenti negli immobili sopra citati.
4. I due figli minori , rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_2 Per_3 ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento, con collocamento preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Arcore (MB), Via Bergamina, nr.55,
5. A titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, il sig. si impegna a Parte_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di Parte_2
€ 666,00= (seicentosessantasei/00), pari ad € 333,00= per ogni figlio), per dodici mensilità annue, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
6. I genitori si impegnano inoltre ad affrontare congiuntamente le spese straordinarie dei figli. Fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, secondo quanto previsto dal protocollo del
Tribunale di NZ e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori, che qui si intende integralmente riportato;
In particolare, le parti affronteranno in via condivisa al 50%, senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese:
(1) spese mediche: (a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
(b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato:
(c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
(2) spese scolastiche e di istruzione: (a) Iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
(b) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
(c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche ed informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
(d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
(e) Partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento;
(f) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Inoltre le parti affronteranno in via condivisa al 50%, con necessità di preventivo accordo ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate che in via semplificativa e non esaustiva si possono indicare:
(1) spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
(b) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
(c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
(d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
(2) altre spese : a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) istruzione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività: entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
7. I coniugi concordano che i benefici fiscali e le detrazioni per i figli a carico saranno suddivisi in ragione del 50% da entrambi i genitori.
L'assegno unico sarà invece interamente percepito dalla sig.ra ed il sig. Parte_2 Pt_1 si obbliga a rilasciare il relativo nulla-osta;
[...]
8. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, verrà presa in accordo tra i genitori;
9. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità: Parte_1
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
- un giorno alla settimana, indicativamente il mercoledì;
- nel periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni la prima metà delle vacanze scolastiche dal 23 fino al 30 dicembre e con l'altro genitore il residuo periodo festivo dal 31 dicembre fino al 6 gennaio. Fatti salvi, in ogni caso, diversi accordi tra i genitori.
- i figli trascorreranno i “ponti”, il giorno di Pasqua e di “pasquetta” secondo il principio dell'alternanza. - relativamente al periodo delle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile.
Le parti prevedono la possibilità di esercitare il diritto di visita oltre alle modalità come sopra meglio specificate, previo consenso reciproco da manifestarsi anche con modalità telematiche.
10. I coniugi si impegnano a comunicarsi i rispettivi cambiamenti di residenza e domicilio ed a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche dei figli minori.
11. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore rivendicazione di carattere patrimoniale, avendo separatamente risolto ogni loro questione;
12. il sig. la sig.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che accettano e sottoscrivono.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 26.09.2019 dal Tribunale di NZ.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in NZ in data 12.06.1999 (atto n. 130, Parte II, Serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di NZ), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NZ, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio, in data 09.10.2025.
Il Presidente est. AU AG