TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via LV BO 8/8, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
OL QU (C.F. ) che la rappresenta e difende, da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], Ecuador (EE), Controparte_1 C.F._3 il 09/03/1988, residente in [...]10, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Silvia Scasso (C.F. ) che lo rappresenta e difende, C.F._4 come da procura in atti
Con ricorso e decreto regolarmente notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 21/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come verbale udienza del 23/05/2022 omologato con decreto n. 1133/2022 emesso da questo Tribunale il 27/05/2022, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 21/06/2014 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le figlie ed rimangono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre, con la quale le minori Parte_1 continueranno ad abitare presso l'immobile condotto in locazione dalla stessa, sito in Genova, Via
LV BO, 8/8.
2. Il padre, , potrà frequentare e tenere con sé le figlie minori con la Controparte_1 più ampia libertà, secondo le modalità e i tempi di volta in volta concordati tra i genitori, in ossequio al principio di alternanza. Le Parti stabiliscono i seguenti criteri guida, in conformità allo schema di frequentazione concordato nel verbale di separazione del 23.05.2022, ferma restando ogni diversa intesa o regolamentazione di volta in volta concordata tra i genitori:
a) il padre potrà frequentare, visitare e tenere con sé le figlie minore a week end alternati con la madre, con presa in custodia delle medesime il venerdì entro le ore 17,00, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso la scuola;
b) infrasettimanalmente, nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, il padre terrà le figlie con sé due giorni infrasettimanali – indicativamente, il martedì e il giovedì - con pernottamento, con prelevamento all'uscita da scuola, e riaccompagnamento presso l'istituto scolastico le mattine successive. Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza paterna, il padre terrà con sé le figlie un giorno infrasettimanale – indicativamente, il martedì - con pernottamento, con prelevamento all'uscita da scuola, e riaccompagnamento presso l'istituto scolastico la mattina successiva.
c) Nei periodi di sospensione/chiusura della scuola, ovvero di assenza giustificata delle minori dalla scuola, lo scambio delle stesse avverrà entro le ore 8,30 e il genitore che le ha con sé le porterà presso la casa dell'altro genitore. Detto orario potrà subire variazioni su accordo dei genitori o per esigenze degli stessi o delle figlie minori e, in particolare, nel caso di stato di malattia di quest'ultime.
d) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i riferimenti del domicilio dove terrà con sé le figlie ed eventuali variazioni.
e) Sono fatti salvi diversi accordi tra le Parti.
3. Entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi, potranno tenere con sé le figlie minori in occasione delle festività principali secondo i principi dell'alternanza e della pariteticità.
- Con particolare riferimento alle vacanze natalizie, il genitore che l'anno precedente ha trascorso con le figlie la giornata del 25 dicembre (e, dunque, anche la notte di Natale), trascorrerà con esse la giornata della Vigilia (a partire da dopo pranzo o altro diverso orario concordato tra i genitori), con rientro delle minori presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 22; il genitore che avrà avuto con sé le figlie il 25 dicembre le terrà con sé sino al 31 dicembre alle ore 12, mentre l'altro genitore avrà con sé le figlie dal 31 dicembre dalle ore 12 sino al 6 gennaio sino alle 19,30, salvi diversi accordi tra le Parti.
- Per quanto riguarda le festività pasquali, i genitori potranno, di anno in anno, alternare tra loro il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, per poi dividere paritariamente il residuo periodo di vacanza scolastica.
- Per quanto concerne le altre festività, le Parti si atterranno ai criteri della pariteticità e dell'alternanza.
- Durante l'estate, ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé le figlie per almeno 15 giorni anche non consecutivi;
le Parti concorderanno entro il 1° giugno i rispettivi periodi di vacanza con le bambine fornendo ogni utile indicazione sul luogo di villeggiatura, assicurando la reperibilità telefonica quotidiana delle minori, consentendo all'altro genitore almeno una telefonata al giorno.
- Anche i compleanni delle minori saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza; le stesse saranno prelevate insieme onde consentire a ciascuna di festeggiare con la sorella.
- Sono fatti salvi diversi accordi raggiunti tra le Parti.
4. Il signor corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso al mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma complessiva mensile di euro 400,00
(euro 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Con riferimento alle spese straordinarie, le stesse saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, secondo i criteri di cui al Verbale di Riunione del 15.09.2016, emesso dal Tribunale di Genova,
Sezione IV, che qui si intende integralmente richiamato. Il rimborso di dette spese, secondo i criteri appena richiamati, avverrà entro il giorno 10 del mese successivo, fatta salva la facoltà di sostenerle immediatamente al 50%.
5. Le Parti concordano che l'assegno unico venga percepito e trattenuto al 100% dalla Sig.ra Pt_1 con rinuncia da parte del Sig. a richiedere la quota di propria spettanza. CP_1
Dal canto suo, la Sig.ra a fronte della percezione dell'assegno unico per l'intero ammontare, Pt_1 rinuncia alla rivalutazione Istat del contributo al mantenimento di cui al precedente punto 4).
6. I signori e riconoscono di essere entrambi Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento.
7. Le Parti dichiarano che, in data 24.10.2023, è stato venduto l'immobile sito in Genova, Via
Canepari, 22/3, già di loro proprietà al 50% ciascuno, al prezzo di euro 115.000,00 e che, con il ricavato della suddetta vendita, sono stati effettuati i seguenti pagamenti:
a) euro 79.000,00, in favore di d estinzione dei mutui contratti con Banca Nazionale del CP_2
Lavoro S.p.A.;
b) euro 13.821,84, ad estinzione del debito maturato con il Controparte_3 per spese di amministrazione arretrate;
c) euro 1.638,83, in favore di per spese e compensi maturati a seguito della Parte_3 proposizione dell'azione esecutiva immobiliare da parte del Controparte_3 [...]
d) euro 2.213,00 richiesti dal Dott. delegato alla vendita del bene immobile Persona_3 pignorato.
8. La somma residua del prezzo della vendita di cui al precedente punto 7), ammontante ad euro
18.326,33 di cui all'assegno circolare Intesa Sanpaolo n° 3306704478-12, verrà versata dalle Parti, successivamente al deposito del presente ricorso, sul conto corrente cointestato alle medesime ed aperto presso Unicredit S.p.A. (Filiale di Genova, Via Dante 1). Con tale provvista le Parti si impegnano a pagare quanto ancora dovuto allo Studio del Notaio a titolo di Persona_4 compensi ed esborsi per gli atti di estinzione dell'ipoteca iscritta dalla Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. e del pignoramento trascritto dal per complessivi € 1.340,30, e Controparte_3
a pagare le spese pregresse dovute al Comune di Genova per contributo mense scolastiche usufruite dalle figlie minori d per complessivi euro 7.949,47. Per_1 Per_2
L'importo che residuerà a seguito dei suddetti pagamenti verrà suddiviso come segue:
i. 3.000,00 euro a favore della signora Parte_1
II. 6.000,00 euro a favore del signor;
CP_1 Controparte_1
9. Con il corretto adempimento di quanto sopra pattuito, le Parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in merito ai rapporti patrimoniali e/o economici intercorsi, anche in costanza di matrimonio.
10. Con la sottoscrizione del presente accordo e con la suddivisione dei proventi residui della vendita dell'appartamento già familiare, le Parti dichiarano di aver voluto regolare, ogni precedente loro dare avere a qualsiasi titolo maturato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, asseriti mancati pagamenti di assegni di mantenimento, aggiornamento istat, spese straordinarie anticipate dall'una o dall'altro e non rimborsate, utenze domestiche, imposte e tasse inerenti al bene immobile in comune).
11. Le Parti acconsentono fin d'ora al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'annotazione delle figlie minori d La signora Per_1 Per_2 si impegna ad acconsentire all'iscrizione delle figlie minori e Parte_1 Per_2 Per_1 all'ambasciata dell'Ecuador.
12. Le Parti danno atto che le carte di identità e le tessere sanitarie delle minori d Per_1 Per_2 sono attualmente tenute in custodia dalla signora la quale si impegna a consegnarle Parte_1 al signor qualora quest'ultimo ne avesse necessità. La Parti si impegnano ad avviare CP_1 le pratiche per il rilascio del passaporto a favore delle figlie minori, documenti che saranno custoditi dal signor , il quale, analogamente alla signora si impegna a consegnarli alla CP_1 Pt_1 madre in caso di necessità di utilizzo da parte della stessa (es, viaggi), per il tempo necessario a tal uso. La Sig.ra inoltre, si rende sin d'ora disponibile a fare quanto di propria spettanza (es, Pt_1 sottoscrizione moduli) affinché le figlie minori acquisiscano anche la cittadinanza ecuadoriana.
13. Le Parti si impegnano a rimettere le denunce - querele reciprocamente proposte e a non costituirsi
Parti civili ed a non coltivare le azioni penali, se e in quanto ancora pendenti.
14. Le spese legali vengono compensate tra le Parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014,
Numero 147, Parte II, Serie A, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Via LV BO 8/8, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
OL QU (C.F. ) che la rappresenta e difende, da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], Ecuador (EE), Controparte_1 C.F._3 il 09/03/1988, residente in [...]10, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Silvia Scasso (C.F. ) che lo rappresenta e difende, C.F._4 come da procura in atti
Con ricorso e decreto regolarmente notificati al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 21/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come verbale udienza del 23/05/2022 omologato con decreto n. 1133/2022 emesso da questo Tribunale il 27/05/2022, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 21/06/2014 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le figlie ed rimangono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre, con la quale le minori Parte_1 continueranno ad abitare presso l'immobile condotto in locazione dalla stessa, sito in Genova, Via
LV BO, 8/8.
2. Il padre, , potrà frequentare e tenere con sé le figlie minori con la Controparte_1 più ampia libertà, secondo le modalità e i tempi di volta in volta concordati tra i genitori, in ossequio al principio di alternanza. Le Parti stabiliscono i seguenti criteri guida, in conformità allo schema di frequentazione concordato nel verbale di separazione del 23.05.2022, ferma restando ogni diversa intesa o regolamentazione di volta in volta concordata tra i genitori:
a) il padre potrà frequentare, visitare e tenere con sé le figlie minore a week end alternati con la madre, con presa in custodia delle medesime il venerdì entro le ore 17,00, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento presso la scuola;
b) infrasettimanalmente, nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, il padre terrà le figlie con sé due giorni infrasettimanali – indicativamente, il martedì e il giovedì - con pernottamento, con prelevamento all'uscita da scuola, e riaccompagnamento presso l'istituto scolastico le mattine successive. Nelle settimane che terminano con il week end di spettanza paterna, il padre terrà con sé le figlie un giorno infrasettimanale – indicativamente, il martedì - con pernottamento, con prelevamento all'uscita da scuola, e riaccompagnamento presso l'istituto scolastico la mattina successiva.
c) Nei periodi di sospensione/chiusura della scuola, ovvero di assenza giustificata delle minori dalla scuola, lo scambio delle stesse avverrà entro le ore 8,30 e il genitore che le ha con sé le porterà presso la casa dell'altro genitore. Detto orario potrà subire variazioni su accordo dei genitori o per esigenze degli stessi o delle figlie minori e, in particolare, nel caso di stato di malattia di quest'ultime.
d) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i riferimenti del domicilio dove terrà con sé le figlie ed eventuali variazioni.
e) Sono fatti salvi diversi accordi tra le Parti.
3. Entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi, potranno tenere con sé le figlie minori in occasione delle festività principali secondo i principi dell'alternanza e della pariteticità.
- Con particolare riferimento alle vacanze natalizie, il genitore che l'anno precedente ha trascorso con le figlie la giornata del 25 dicembre (e, dunque, anche la notte di Natale), trascorrerà con esse la giornata della Vigilia (a partire da dopo pranzo o altro diverso orario concordato tra i genitori), con rientro delle minori presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 22; il genitore che avrà avuto con sé le figlie il 25 dicembre le terrà con sé sino al 31 dicembre alle ore 12, mentre l'altro genitore avrà con sé le figlie dal 31 dicembre dalle ore 12 sino al 6 gennaio sino alle 19,30, salvi diversi accordi tra le Parti.
- Per quanto riguarda le festività pasquali, i genitori potranno, di anno in anno, alternare tra loro il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, per poi dividere paritariamente il residuo periodo di vacanza scolastica.
- Per quanto concerne le altre festività, le Parti si atterranno ai criteri della pariteticità e dell'alternanza.
- Durante l'estate, ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé le figlie per almeno 15 giorni anche non consecutivi;
le Parti concorderanno entro il 1° giugno i rispettivi periodi di vacanza con le bambine fornendo ogni utile indicazione sul luogo di villeggiatura, assicurando la reperibilità telefonica quotidiana delle minori, consentendo all'altro genitore almeno una telefonata al giorno.
- Anche i compleanni delle minori saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza; le stesse saranno prelevate insieme onde consentire a ciascuna di festeggiare con la sorella.
- Sono fatti salvi diversi accordi raggiunti tra le Parti.
4. Il signor corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso al mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma complessiva mensile di euro 400,00
(euro 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Con riferimento alle spese straordinarie, le stesse saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, secondo i criteri di cui al Verbale di Riunione del 15.09.2016, emesso dal Tribunale di Genova,
Sezione IV, che qui si intende integralmente richiamato. Il rimborso di dette spese, secondo i criteri appena richiamati, avverrà entro il giorno 10 del mese successivo, fatta salva la facoltà di sostenerle immediatamente al 50%.
5. Le Parti concordano che l'assegno unico venga percepito e trattenuto al 100% dalla Sig.ra Pt_1 con rinuncia da parte del Sig. a richiedere la quota di propria spettanza. CP_1
Dal canto suo, la Sig.ra a fronte della percezione dell'assegno unico per l'intero ammontare, Pt_1 rinuncia alla rivalutazione Istat del contributo al mantenimento di cui al precedente punto 4).
6. I signori e riconoscono di essere entrambi Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento.
7. Le Parti dichiarano che, in data 24.10.2023, è stato venduto l'immobile sito in Genova, Via
Canepari, 22/3, già di loro proprietà al 50% ciascuno, al prezzo di euro 115.000,00 e che, con il ricavato della suddetta vendita, sono stati effettuati i seguenti pagamenti:
a) euro 79.000,00, in favore di d estinzione dei mutui contratti con Banca Nazionale del CP_2
Lavoro S.p.A.;
b) euro 13.821,84, ad estinzione del debito maturato con il Controparte_3 per spese di amministrazione arretrate;
c) euro 1.638,83, in favore di per spese e compensi maturati a seguito della Parte_3 proposizione dell'azione esecutiva immobiliare da parte del Controparte_3 [...]
d) euro 2.213,00 richiesti dal Dott. delegato alla vendita del bene immobile Persona_3 pignorato.
8. La somma residua del prezzo della vendita di cui al precedente punto 7), ammontante ad euro
18.326,33 di cui all'assegno circolare Intesa Sanpaolo n° 3306704478-12, verrà versata dalle Parti, successivamente al deposito del presente ricorso, sul conto corrente cointestato alle medesime ed aperto presso Unicredit S.p.A. (Filiale di Genova, Via Dante 1). Con tale provvista le Parti si impegnano a pagare quanto ancora dovuto allo Studio del Notaio a titolo di Persona_4 compensi ed esborsi per gli atti di estinzione dell'ipoteca iscritta dalla Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. e del pignoramento trascritto dal per complessivi € 1.340,30, e Controparte_3
a pagare le spese pregresse dovute al Comune di Genova per contributo mense scolastiche usufruite dalle figlie minori d per complessivi euro 7.949,47. Per_1 Per_2
L'importo che residuerà a seguito dei suddetti pagamenti verrà suddiviso come segue:
i. 3.000,00 euro a favore della signora Parte_1
II. 6.000,00 euro a favore del signor;
CP_1 Controparte_1
9. Con il corretto adempimento di quanto sopra pattuito, le Parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in merito ai rapporti patrimoniali e/o economici intercorsi, anche in costanza di matrimonio.
10. Con la sottoscrizione del presente accordo e con la suddivisione dei proventi residui della vendita dell'appartamento già familiare, le Parti dichiarano di aver voluto regolare, ogni precedente loro dare avere a qualsiasi titolo maturato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, asseriti mancati pagamenti di assegni di mantenimento, aggiornamento istat, spese straordinarie anticipate dall'una o dall'altro e non rimborsate, utenze domestiche, imposte e tasse inerenti al bene immobile in comune).
11. Le Parti acconsentono fin d'ora al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'annotazione delle figlie minori d La signora Per_1 Per_2 si impegna ad acconsentire all'iscrizione delle figlie minori e Parte_1 Per_2 Per_1 all'ambasciata dell'Ecuador.
12. Le Parti danno atto che le carte di identità e le tessere sanitarie delle minori d Per_1 Per_2 sono attualmente tenute in custodia dalla signora la quale si impegna a consegnarle Parte_1 al signor qualora quest'ultimo ne avesse necessità. La Parti si impegnano ad avviare CP_1 le pratiche per il rilascio del passaporto a favore delle figlie minori, documenti che saranno custoditi dal signor , il quale, analogamente alla signora si impegna a consegnarli alla CP_1 Pt_1 madre in caso di necessità di utilizzo da parte della stessa (es, viaggi), per il tempo necessario a tal uso. La Sig.ra inoltre, si rende sin d'ora disponibile a fare quanto di propria spettanza (es, Pt_1 sottoscrizione moduli) affinché le figlie minori acquisiscano anche la cittadinanza ecuadoriana.
13. Le Parti si impegnano a rimettere le denunce - querele reciprocamente proposte e a non costituirsi
Parti civili ed a non coltivare le azioni penali, se e in quanto ancora pendenti.
14. Le spese legali vengono compensate tra le Parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014,
Numero 147, Parte II, Serie A, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini