Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati David Zaganelli e Alessio Tomassucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio David Zaganelli in Perugia, via F.lli Pellas, 44;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto della Prefettura di Perugia U.T.G. Area 1 - bis Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela Legalità Territoriale, prot. n. -OMISSIS- (notificato dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data -OMISSIS-) con il quale la Prefettura di Perugia, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi e le munizioni in suo possesso ed ingiunto di cedere le stesse a persona non convivente;
- del Decreto del Questore della Provincia di Perugia prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata revocata la licenza di porto d'armi uso venatorio n. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-, licenza di cui il ricorrente è titolare;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, compresi la nota n. -OMISSIS- con la quale la Questura di Perugia ha proposto l'emanazione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. nei confronti del ricorrente, il verbale della Legione Carabinieri Umbria Stazione di -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale è stato notificato il su richiamato decreto e disposto il ritiro del libretto di licenza di porto di fucile del ricorrente, nonché, ove occorra, le circolari Ministero dell'Interno n. 557/PAS 4901.10171(1) del 19/4/2004 e n. 557/PAS/U/013490/10171(1) del 25/11/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IE GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, nei confronti del ricorrente, trattorista alle dipendenze di un’azienda agricola, sulla base di una denuncia per minacce presentata in data -OMISSIS-(in relazione a fatti che sarebbero accaduti il -OMISSIS- da un residente nelle vicinanze dell’azienda e della conflittualità tra questi ed i dipendenti dell’azienda (presumibilmente, a causa del transito dei mezzi trasportanti liquami zootecnici sulla strada vicinale prossima alla casa del denunciante), la Prefettura di Perugia ha adottato ex art. 39 del TULPS un divieto di detenere armi e munizioni.
2. E’ seguita, in data -OMISSIS-, la revoca del porto di fucile da parte della Questura di Perugia.
3. Il ricorrente, assumendo di essere del tutto estraneo alla conflittualità con il denunciante e di non essere entrato in contatto con lui il giorno -OMISSIS-, ha impugnato detti provvedimenti, deducendo le censure appresso sintetizzate.
3.1. Violazione di legge per falsa e/o erronea applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del R.D. del 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). Falsa e/o erronea applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di logicità, ragionevolezza. Ingiustizia manifesta.
L’Amministrazione si è limitata a dare atto di quanto affermato dal denunciante, senza effettuare alcun riscontro sulla veridicità o, quantomeno, sulla verosimiglianza dei fatti riferiti, che tuttavia non corrispondono alla realtà. Il giudizio di inaffidabilità è stato formulato senza la dovuta valutazione complessiva della personalità del ricorrente e dell’assenza di precedenti contestazioni di comportamenti delittuosi di tipo doloso, o comunque tali da far presumere l’inidoneità all’uso di armi.
3.2. Violazione di legge per falsa e/o erronea applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. del 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). Falsa e/o erronea applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di logicità, ragionevolezza. Ingiustizia manifesta.
Non è stato in nessun modo evidenziato quale sarebbe il contributo del ricorrente nel clima di conflittualità tra altri soggetti. In ogni caso, tale conflittualità̀ non può automaticamente ripercuotersi sulla situazione personale di ciascun dipendente dell’azienda agricola, senza una valutazione accurata sui fatti e sulle singole condotte tenute dai soggetti coinvolti.
3.3. Violazione dell’art. 3, comma 3 L. 07.08.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza dei motivi, carenza di istruttoria, arbitrarietà manifesta.
La decisione è stata assunta sulla scorta di atti presupposti che, nonostante la domanda di accesso, non sono stati allegati o messi a disposizione del ricorrente.
3.4. Violazione di legge per omessa applicazione degli artt. 7 ss. L. 07.08.1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 07.08.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza dei motivi, carenza di istruttoria, arbitrarietà manifesta.
Qualora il pericolo di abuso per la sicurezza pubblica – come nel caso di specie – sia solo astratto e non immediato, il divieto di detenzione deve essere sempre preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento. D’altronde, non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che avrebbero potuto legittimare l’omissione della partecipazione dell’interessato.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali (anche di questo Tribunale), ha sottolineato che: la conflittualità, tra vicini o nell’ambito lavorativo, nella sua oggettività costituisce valido motivo per provvedimenti interdittivi in tema di armi, a prescindere dalle responsabilità individuali, posto che evidenzia il pericolo che la situazione di conflitto possa degenerare in fatti antigiuridici aggravati dalla disponibilità di armi; il divieto impugnato è adeguatamente motivato, tenuto conto che le denunce-querele, anche in assenza di condanna penale, rilevano sul piano amministrativo quale indice sintomatico della condotta e possono fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità; le contestazioni del ricorrente sulla veridicità dei fatti attengono al merito del procedimento penale, mentre ciò che rileva, ai fini del giudizio prognostico di inaffidabilità, è l’esistenza oggettiva del contesto conflittuale, della la denuncia e del procedimento penale.
5. Le parti hanno puntualizzato le rispettive difese mediante ulteriori memorie e repliche.
In particolare, il ricorrente ha sottolineato di aver chiesto in data -OMISSIS- il riesame (segnalando anche che il denunciante era nel frattempo deceduto), ottenendo dalla Prefettura di Perugia in data 28 novembre 2025 una nota di risposta nella quale si rinvia un eventuale riesame all’esito della definizione del giudizio prendente.
6. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
6.1. La ricostruzione dei principi giurisprudenziali esistenti nella materia operata dalla difesa dell’Amministrazione è condivisibile, ma incompleta.
6.2. Infatti, se è vero che in sede amministrativa non possono essere messi in discussione, nella loro consistenza oggettiva, fatti già accertati nel processo penale, ovvero ritenuti motivatamente idonei ad integrare una fattispecie di reato da parte della magistratura inquirente, ciò non significa che una denuncia, ancorché ritenuta non infondata e quindi idonea a determinare l’apertura di un procedimento penale e finanche l’avanzamento delle indagini, possa assumere di per sé un significato rilevante ai fini dell’adozione del divieto di detenzione, a prescindere dai contenuti.
6.3. Al contrario, in mancanza di una valutazione espressa sulla veridicità o verosimiglianza dei fatti oggetto di denuncia da parte di un magistrato penale, è necessario che i fatti oggetto di denuncia, se non risultano ammessi dall’autore o altrimenti documentati, vengano in qualche misura valutati, nell’ambito di quel giudizio prognostico a finalità preventiva e cautelare che contraddistingue l’adozione dei provvedimenti di divieto, diniego o revoca, basati sull’inaffidabilità soggettiva, ai sensi degli artt. 39 e 43 del TULPS.
6.4. In particolare, questo Tribunale ha recentemente ribadito che “ a far venir meno il requisito della buona condotta, pure rilevante ai fini del mantenimento dei titoli di pubblica sicurezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 11 del TULPS, non possa essere sufficiente una mera denuncia, in mancanza di una verifica di attendibilità attraverso il confronto procedimentale con l’interessato, ovvero di qualsivoglia riscontro da parte della magistratura penale ” (sent. n. 410/2024). In precedenza, molte volte è stato affermato che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d’armi (cfr., tra le altre, sent. n. 399/2023, n. 495/2020, n. 97/2017 e n. 266/2013).
6.5. Ora, nel caso in esame, i fatti accaduti ed i contenuti della denuncia presentata nei confronti del ricorrente (che a lui non è stata resa accessibile), non sono stati minimamente descritti nel provvedimento e negli atti difensivi dell’Amministrazione, in cui si riferisce del tutto genericamente di “violenza e minaccia verbale”; per di più, nel contesto di una conflittualità i cui unici riscontri oggettivi sono anch’essi generici, consistendo nella mera presentazione di denunce presentate da parte del titolare e di un altro dipendente dell’azienda agricola nei confronti del vicino la cui denuncia ha dato origine al coinvolgimento del ricorrente (ed anche riguardo al contenuto ed all’esito processuale di dette denunce non vi sono informazioni).
6.6. A ciò si aggiunge la circostanza che la denuncia in questione è, appunto, giunta per ultima, a distanza di ben due mesi dai fatti contestati; e che il ricorrente riveste nell’azienda agricola la posizione di dipendente, come tale tenuto ad eseguire le direttive aziendali impartite da altri (nel caso specifico, trasportando liquami zootecnici lungo una strada vicinale), senza possibilità di modificarle e quindi, può presumersi, relativamente defilato rispetto ai conflitti legati a dette direttive.
6.7. Tutti questi elementi concorrono a concretizzare un difetto di motivazione sui presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’adozione del divieto di detenzione, che lo rende illegittimo. Rispetto al divieto la revoca del porto di fucile risulta atto strettamente consequenziale e segue pertanto la medesima sorte.
6.8. Invece non è fondata la censura procedimentale, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza che, salve circostanze particolari, nel caso in esame non riscontrabili, ravvisa un’intrinseca urgenza nel provvedimento volto ad impedire l’uso delle armi al soggetto potenzialmente inaffidabile.
6.9. Conclusivamente, dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
7. Le spese, considerata la natura e l’esito del giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre parti private.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.