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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente rel. dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1088/2024 promossa da: (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Pietro Cappannini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Perugia, Via Manfredo Fanti n. 2/B, giusta delega in calce al ricorso, Ricorrente nei confronti di
C.F. ), elettivamente domiciliata a CP_1 C.F._2
Sant'Elpidio a Mare in via Faleriense n. 2160, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Paradisi (C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._3 stesa in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente e con l'intervento del P.M. in sede CONCLUSIONI, All'udienza del 21.01.2025 le parti hanno così precisato congiuntamente le conclusioni “ Rassegnano le conclusioni congiunte in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice”:
“pronuncia di separazione personale con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
assegno di mantenimento mensile alla ricorrente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio;
pronuncia del divorzio con riconoscimento alla ricorrente di un assegno divorzile mensile di 600 per 15 anni;
rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente entro il 31.12.2025; spese compensate.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.07.2024 chiedeva la separazione Parte_1 dal coniuge con la quale ha contratto matrimonio in Montegiorgio in data CP_1
pagina 1 di 4 08.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1. A fondamento delle domande proposte, deduceva tra l'altro che: a) dall'unione matrimoniale non erano nati figli, mentre entrambi i coniugi avevano avuto figli da un precedente matrimonio;
b) di essere medico in pensione e di svolgere la libera professione quale specialista in dermatologia, mentre la moglie, già dal 2016 lavoratrice a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato, nel poliambulatorio di cui lo stesso ricorrente era socio fondatore, aveva richiesto ed ottenuto nel gennaio 2021 il contratto di lavoro a tempo parziale;
c) la convivenza tra le parti negli anni era divenuta intollerabile, a causa della violazione, da parte della moglie, dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. Rassegnava le seguenti conclusioni in conformità a quanto dedotto: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione alla Signora
[...]
autorizzando gli stessi coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• CP_1
Disporre il rilascio della casa coniugale sita in via Cavour 29/A a Grottazzolina (FM) da parte della Sig. • Dichiarare entrambi i coniugi economicamente
CP_1 indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; • Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, riconosciuto l'addebito della separazione alla convenuta pronunciare la
CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e in Parte_1 CP_1 data 08.12.2016 … ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Alle seguenti condizioni: premesso l'addebito del fallimento del matrimonio alla • Dichiarare entrambi i coniugi, economicamente indipendenti
CP_1 ed anche per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che la Sig.ra non ha diritto alla abitazione della casa coniugale.”.
CP_1
Costituitasi, la resistente contestava quanto ex adverso dedotto ed in particolare la domanda di addebito della separazione;
proponeva a sua volta domanda di addebito nei confronti del coniuge, per violazione dei doveri coniugali ed in particolare di quello dell'assistenza morale, in ragione del comportamento tenuto dal marito nei propri confronti negli ultimi cinque anni di vita matrimoniale. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni : “pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Addebitare la separazione coniugale al ricorrente che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali;
3. Disporre, anche in via temporanea ed urgente, a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 2.000,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
con decorrenza dalla data della domanda (ossia il mese di luglio 2024);
4. Condannare il Dott. al Parte_1 risarcimento dei danni da illecito endofamiliare che si quantificano nella somma di € 100.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia all'esito pagina 2 di 4 dell'istruttoria;
5. Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. Chiedeva altresì che, “…decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione, Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 08.12.2016, e ritualmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montegiorgio, giusta certificazione in atti, alle seguenti condizioni:
- Disporre per il sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 2.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
con decorrenza dalla data della domanda. - Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. All'udienza di prima comparizione, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati. Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:” pronuncia di separazione personale con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
assegno di mantenimento mensile alla ricorrente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio;
pronuncia del divorzio con riconoscimento alla ricorrente di un assegno divorzile mensile di 600 per 15 anni;
rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente entro il 31.12.2025; spese compensate” . Entrambe le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa ed il Giudice precisava che la pronuncia, in sede di separazione, si intendeva limitata alle sole domande relative al giudizio di separazione, essendo la pronuncia sulle altre domande (cessazione degli effettivi civili del matrimonio ed assegno divorzile) riservata all'esito della scadenza dei termini previsti dalla legge e decorso il termine a tal fine proposto dalla legge. I procuratori delle parti hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni in conformità.
**** Sulla base della concorde richiesta delle parti, che hanno raggiunto l'accordo in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, ed alla luce dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per essere venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, va dichiarata, senza addebito alcuno - stante la rinuncia alla domanda di addebito da entrambi formulata - la separazione personale dei coniugi e unitisi in matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 08.12.2016 in Montegiorgio (FM), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1. Segue ordine della relativa annotazione all'Ufficiale di Stato Civile.
pagina 3 di 4 Le condizioni concordate, relativamente a quelle della separazione, non sono in alcun modo contrarie a norme imperative e si identificano con il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile alla resistente (erroneamente indicata come “ricorrente” nella proposta conciliativa), istante lo stesso assegno, di € 600 al mese, decorrente da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio. Le altre condizioni concordate sono relative alla pronuncia di cessazione degli effettivi civili e delle stesse dovrà darsi atto decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 473 bis 49 c.p.c.), in conformità a quanto disposto con separata ordinanza. Le spese di lite vanno regolamentate in sede definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 08.12.2016 in Montegiorgio (FM), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1, ed ordina all'ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
2) pone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile in favore della resistente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, ai fini della decorrenza del termine ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la pronuncia delle conseguenti condizioni;
4) spese di lite al definitivo. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 7/03/2025
Il Presidente rel. ed est.
Sara Marzialetti
t.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente rel. dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1088/2024 promossa da: (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Pietro Cappannini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Perugia, Via Manfredo Fanti n. 2/B, giusta delega in calce al ricorso, Ricorrente nei confronti di
C.F. ), elettivamente domiciliata a CP_1 C.F._2
Sant'Elpidio a Mare in via Faleriense n. 2160, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Paradisi (C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._3 stesa in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente e con l'intervento del P.M. in sede CONCLUSIONI, All'udienza del 21.01.2025 le parti hanno così precisato congiuntamente le conclusioni “ Rassegnano le conclusioni congiunte in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice”:
“pronuncia di separazione personale con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
assegno di mantenimento mensile alla ricorrente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio;
pronuncia del divorzio con riconoscimento alla ricorrente di un assegno divorzile mensile di 600 per 15 anni;
rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente entro il 31.12.2025; spese compensate.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.07.2024 chiedeva la separazione Parte_1 dal coniuge con la quale ha contratto matrimonio in Montegiorgio in data CP_1
pagina 1 di 4 08.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1. A fondamento delle domande proposte, deduceva tra l'altro che: a) dall'unione matrimoniale non erano nati figli, mentre entrambi i coniugi avevano avuto figli da un precedente matrimonio;
b) di essere medico in pensione e di svolgere la libera professione quale specialista in dermatologia, mentre la moglie, già dal 2016 lavoratrice a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato, nel poliambulatorio di cui lo stesso ricorrente era socio fondatore, aveva richiesto ed ottenuto nel gennaio 2021 il contratto di lavoro a tempo parziale;
c) la convivenza tra le parti negli anni era divenuta intollerabile, a causa della violazione, da parte della moglie, dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. Rassegnava le seguenti conclusioni in conformità a quanto dedotto: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione alla Signora
[...]
autorizzando gli stessi coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• CP_1
Disporre il rilascio della casa coniugale sita in via Cavour 29/A a Grottazzolina (FM) da parte della Sig. • Dichiarare entrambi i coniugi economicamente
CP_1 indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; • Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, riconosciuto l'addebito della separazione alla convenuta pronunciare la
CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri e in Parte_1 CP_1 data 08.12.2016 … ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Alle seguenti condizioni: premesso l'addebito del fallimento del matrimonio alla • Dichiarare entrambi i coniugi, economicamente indipendenti
CP_1 ed anche per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che la Sig.ra non ha diritto alla abitazione della casa coniugale.”.
CP_1
Costituitasi, la resistente contestava quanto ex adverso dedotto ed in particolare la domanda di addebito della separazione;
proponeva a sua volta domanda di addebito nei confronti del coniuge, per violazione dei doveri coniugali ed in particolare di quello dell'assistenza morale, in ragione del comportamento tenuto dal marito nei propri confronti negli ultimi cinque anni di vita matrimoniale. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni : “pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Addebitare la separazione coniugale al ricorrente che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali;
3. Disporre, anche in via temporanea ed urgente, a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 2.000,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
con decorrenza dalla data della domanda (ossia il mese di luglio 2024);
4. Condannare il Dott. al Parte_1 risarcimento dei danni da illecito endofamiliare che si quantificano nella somma di € 100.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia all'esito pagina 2 di 4 dell'istruttoria;
5. Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. Chiedeva altresì che, “…decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione, Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 08.12.2016, e ritualmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montegiorgio, giusta certificazione in atti, alle seguenti condizioni:
- Disporre per il sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 2.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
con decorrenza dalla data della domanda. - Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. All'udienza di prima comparizione, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati. Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:” pronuncia di separazione personale con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
assegno di mantenimento mensile alla ricorrente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio;
pronuncia del divorzio con riconoscimento alla ricorrente di un assegno divorzile mensile di 600 per 15 anni;
rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente entro il 31.12.2025; spese compensate” . Entrambe le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa ed il Giudice precisava che la pronuncia, in sede di separazione, si intendeva limitata alle sole domande relative al giudizio di separazione, essendo la pronuncia sulle altre domande (cessazione degli effettivi civili del matrimonio ed assegno divorzile) riservata all'esito della scadenza dei termini previsti dalla legge e decorso il termine a tal fine proposto dalla legge. I procuratori delle parti hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni in conformità.
**** Sulla base della concorde richiesta delle parti, che hanno raggiunto l'accordo in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, ed alla luce dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per essere venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, va dichiarata, senza addebito alcuno - stante la rinuncia alla domanda di addebito da entrambi formulata - la separazione personale dei coniugi e unitisi in matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 08.12.2016 in Montegiorgio (FM), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1. Segue ordine della relativa annotazione all'Ufficiale di Stato Civile.
pagina 3 di 4 Le condizioni concordate, relativamente a quelle della separazione, non sono in alcun modo contrarie a norme imperative e si identificano con il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile alla resistente (erroneamente indicata come “ricorrente” nella proposta conciliativa), istante lo stesso assegno, di € 600 al mese, decorrente da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio. Le altre condizioni concordate sono relative alla pronuncia di cessazione degli effettivi civili e delle stesse dovrà darsi atto decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 473 bis 49 c.p.c.), in conformità a quanto disposto con separata ordinanza. Le spese di lite vanno regolamentate in sede definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 08.12.2016 in Montegiorgio (FM), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1, ed ordina all'ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
2) pone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile in favore della resistente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, ai fini della decorrenza del termine ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la pronuncia delle conseguenti condizioni;
4) spese di lite al definitivo. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 7/03/2025
Il Presidente rel. ed est.
Sara Marzialetti
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