Art. 1. Articolo unico.
Il termine per la emanazione del decreto Presidenziale previsto dall' art. 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187 , e' stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine per la emanazione del decreto Presidenziale previsto dall' art. 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187 , e' stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.