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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/11/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il
3/122024 sub nr. 171/2024 R.G. da:
c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FR) il 10.03.1962 e residente in via Lasta di Villa Lagarina (TN), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Luisella Speccher RI (
) e ON RI ( , entrambe del Foro C.F._2 C.F._3
di Rovereto giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
(P.IVA ) corrente in Novara, Via Giulietti Controparte_1 P.IVA_1
n. 9, in persona dell'A.D. dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
NL US ZZ (C.F. ed AN EL C.F._4
(C.F. del Foro di Milano, giusta delega allegata alla C.F._5
memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: impugnazione licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, preliminarmente si ribadisce:
1 - la violazione del principio di immutabilità della contestazione, violazione emergente dalla modifica effettuata con l'atto di costituzione quanto alla descrizione del comportamento e quindi dei fatti imputati al lavoratore,
- la inammissibilità della produzione dei files video sia per violazione dell'art. 4
Statuto Lavoratori, con specifico riguardo ai fotogrammi che ritraggono l'attività
dell'operatore alla cassa, sia in ragione di quanto sopra,
- la conseguente revoca della ordinanza ammissiva delle prove relative e per tale effetto la mancata disamina/considerazione delle stesse.
in via principale accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento intimato con lettera di data 24 giugno '24 a seguito di contestazione d.d. 30 maggio 2024, in quanto illegittima reazione alla promozione della causa per il riconoscimento di maggiore inquadramento e in particolare alla presentazione dell'appello avverso la sentenza che accoglieva solo in parte le pretese del ricorrente, conseguentemente condannare ex art. 18 co.1 e 2 legge 300/1970 la convenuta Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla P.IVA_1
reintegra del dipendente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria di € 35.470,20, così determinata tenendo conto della perdita di retribuzione dal 30 maggio 2024 al 30 novembre 2025 pari a 18 mensilità ,
quantificate sulla base della retribuzione in atto al momento del licenziamento pari ad € 1.970,40 ( € 1.688,92 cui vanno aggiunti i ratei di 13° e 14° mensilità in €
281,48). Riservata la richiesta di differenza a seguito del riconoscimento della superiore retribuzione nel frattempo intervenuta in appello, una volta definitiva la decisione dello stesso e del presente ricorso se accolto.
2 in subordine accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento non ricorrendo gli estremi della giusta causa sia per insussistenza dei fatti contestati,
sia per illegittimità derivata in conseguenza di difetto di valida contestazione, sia per mancata indicazione nella stessa della fonte da cui si sarebbe ricavata la prova dell'inadempimento nonché per mancata ostensione della documentazione richiesta, ma comunque per genericità di contestazione maggiormente evidente a seguito della modifica dei fatti imputati intervenuta in giudizio, sia perché le infrazioni eventualmente desumibili dalla contestazione per come descritte e qualificate nella stessa rientrano tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa, sia in ogni caso, qualora non ritenuta fondata la eccezione di immutabilità della contestazione, per difetto di prova e/o inammissibilità della stessa, in ordine ad un comportamento doloso in capo al ricorrente,
conseguentemente condannare la convenuta Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18 co. P.IVA_1
4 legge 300/1970 alla reintegra del dipendente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità pari ad €
23.284,80 così determinata sulla base della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento pari ad € 1.970,40 ( € 1.688,92 cui vanno aggiunti i ratei di 13° e 14° mensilità in € 281,48). Riservata la richiesta di differenza a seguito del riconoscimento della superiore retribuzione nel frattempo intervenuta in appello, una volta definitiva la decisione dello stesso e del presente ricorso se accolto
in ulteriore subordine: accertarsi e dichiararsi che difettano gli estremi della giusta causa addotti dalla convenuta conseguentemente condannare la convenuta
3 c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, ex art. 18 co. 5 legge 300/1970 alla corresponsione di una indennità
risarcitoria pari a 24 mensilità pari ad € 47.289,60 così determinata sulla base dell'ultima retribuzione di fatto come sopra indicata e sempre fatto salva la maggiore richiesta come sopra.
in ogni caso: dichiarare illegittima la sospensione cautelare in difetto dei presupposti giustificativi e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 1.752,14 ( € 1.688,92 + 63,22) trattenuto a titolo di recupero retribuzione mensile, nonchè alla restituzione del rateo di 14°
mensilità pari ad € 171,41, somme entrambe trattenute con il prospetto paga luglio
2024 oltre rivalutazione ed interessi da tale data,
condannare infine la convenuta alla rifusione di competenze e spese.
In via istruttoria subordinata si chiede: - disporsi Ctu sia quanto alla disamina dei video, se confermata la loro ammissione, in relazione alla registrazione all'interno dello shop e nello specifico con riguardo ai fotogrammi che registrano l'operatore alla cassa, sia comunque, visto il tenore della deposizione , al fine di Tes_1
esaminare congiuntamente le riprese video e il gestionale, sia per ricostruire la contabilità e quindi quali pagamenti fatti con carta petrolifera, quali riferiti ad acquisti market, quali pagamenti fatti effettivamente in contanti, se e quali dei pagamenti relativi ad erogazioni fatti con pos sono ricompresi negli importi assegnati a Q8 nella giornata del 1 maggio 2024.
- ordinarsi alla convenuta di depositare gli scontrini tutti emessi nella giornata del
1 maggio 2024 sia in relazione sia alla erogazione di carburante che agli acquisti market, nonché la documentazione attestante tutti i pagamenti effettuati il 1°
4 maggio 2024 con carta carburante con le relative ricevute e scontrini. Si allega documento comprovante la permanenza dello stato di disoccupazione del ricorrente con la precisazione che il periodo deve considerarsi decorrere dalla data del 31 maggio e non da 9 luglio 2024”
Convenuta: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro nel merito respingere ogni domanda di parte ricorrente previa, in via subordinata e solo occorrendo, conversione del titolo del licenziamento in giustificato motivo soggettivo con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/12/2024 premesso di: Parte_1
• aver lavorato alle dipendenze di a decorrere dal 2019 (con Controparte_1
anzianità dal 1999);
• avere agito vittoriosamente nei confronti della stessa per il riconoscimento di mansioni superiori;
• avere ricevuto in data 30/5/2024 una contestazione disciplinare (con contestuale sospensione cautelare dal lavoro), con la quale lo si accusava di aver registrato, il
1° maggio 2024 alle 15:55, un pagamento con carta petrolifera DKV richiamando nel sistema gestionale due erogazioni di carburante (una di € 99,94 alle 15:50 e una di € 134,10 alle 14:11) che erano già state riscosse in contanti;
• essere stato licenziato per asserita giusta causa con lettera dd. 24/6/2024
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata società per sentire accertare la natura ritorsiva – o, in subordine, l'illegittimità - del licenziamento e per sentirla conseguentemente condannare alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento danni.
A sostegno della sua pretesa principale evidenziava come il licenziamento fosse affetto da
5 ritorsività, costituendo esso null'altro che la reazione posta in essere dalla datrice di lavoro rispetto all'azione giudiziaria finalizzata all'ottenimento di mansioni superiori,
culminata nel pressochè contestuale atto di appello dell'8 maggio 2024; in via subordinata evidenziava come il licenziamento fosse in ogni caso illegittimo, non avendo egli mai posto in essere le fumose e contraddittorie condotte ascrittegli dalla datrice di lavoro ed essendo esso comunque tardivo.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta affermava la palese strumentalità della domanda avversaria tendente a qualificare come ritorsivo il licenziamento ed evidenziava, al contrario, come la sanzione espulsiva fosse pienamente giustificata alla luce della condotta illecita posta in essere dal lavoratore;
quanto all'eccezione di tardività del provvedimento disciplinare sottolineava come, a fronte dei sospetti risalenti al 3 maggio, fosse stata disposta un'approfondita istruttoria che aveva richiesto svariati giorni, avuto anche riguardo alla struttura articolata e complessa della società; affermava, da ultimo, la piena utilizzabilità delle riprese video contestate da parte del ricorrente.
Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti numerosi testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
***
PRETESA RITORSIVITÀ DEL LICENZIAMENTO
Parte ricorrente afferma che il licenziamento sarebbe ritorsivo in quanto comminato pressochè contestualmente alla proposizione da parte del lavoratore di ricorso in appello
6 avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di riconoscimento di mansioni superiori.
Tale assunto è infondato.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n.
741 del 2024; n. 6838 del 2023; n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del
2022; n. 9468 del 2019, ecc.), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Si è precisato che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio” e che si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 741/2024).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova che la sanzione disciplinare espulsiva sia stata determinata esclusivamente dalle invocate ragioni, con la conseguenza che va esclusa la natura ritorsiva della stessa.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
7 La domanda subordinata volta ad affermare l'illegittimità del licenziamento merita,
invece, accoglimento.
Il licenziamento è stato intimato per avere il ricorrente registrato, alle 15:55 del 1 maggio
2024, un pagamento con carta petrolifera DKV richiamando nel sistema gestionale due erogazioni di carburante (una di € 99,94 alle 15:50 e una di € 134,10 alle 14:11) che erano già state riscosse in contanti;
tale condotta avrebbe consentito di mascherare un'eccedenza di cassa che, invece, non è risultata;
essendo il l'unico a Parte_1
conoscere l'esatto ammontare che avrebbe dovuto generare l'eccedenza (pari alla somma delle due erogazioni), la chiusura sostanzialmente in pari della cassa costituirebbe la prova insuperabile che egli si sarebbe indebitamente appropriato del relativo importo in contanti.
Parte ricorrente contesta tale ricostruzione, evidenziando in primo luogo come vi sarebbe stato un mutamento tra l'originaria contestazione disciplinare e le successive argomentazioni difensive della datrice di lavoro.
Tale eccezione non coglie nel segno, dal momento che il fatto storico originariamente contestato al lavoratore non è mutato nel tempo ed egli, pur in assenza ab origine di una formale accusa di appropriazione indebita, ha avuto modo di comprendere perfettamente ciò di cui era accusato e di articolare così pienamente le sue difese.
Parimenti infondata si appalesa l'eccezione attorea circa la pretesa inutilizzabilità delle riprese video.
Nel caso di specie la convenuta ha, invero, dimostrato attraverso la produzione del doc.
43 di essere stata ritualmente autorizzata già nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 4 st.lav.,
all'installazione dell'impianto di videosorveglianza presso l'area di servizio “Nogaredo
Est”.
8 Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale della SC (si confronti, ad es., Sez.
L - , Ordinanza n. 23985 del 06/09/2024) “In tema di controlli a distanza dell'attività dei
lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come
modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n.151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la
difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni,
che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione
all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda. (Nella specie, è stata confermata
l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'impianto di videosorveglianza aziendale
autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e
incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti,
ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa)”.
Ciò premesso, va evidenziato come il fatto oggetto di contestazione si sia dimostrato insussistente, essendo emerso dal complesso della corposa istruttoria testimoniale come:
1) il gestionale Kuwait riportasse la causale “pagamento in contanti” non solo per gli acquisti effettuati in denaro, ma anche per gli acquisti effettuati col POS cd. manuale;
2) l'annullamento nel predetto gestionale dei pagamenti relativi ad erogazioni di carburante effettuati con POS manuale non avvenisse “in automatico” ad opera del sistema, ma richiedesse, invece, un intervento manuale da parte dell'operatore;
3) detto annullamento potesse intervenire anche a distanza di tempo, tanto più in giornate di particolare afflusso di automobilisti quale poteva essere quella della festività
del 1° maggio qui in rilievo.
Alla luce di quanto sopra, difetta prova certa che l'annullamento nel gestionale operato ad ore 15:55 rispetto alle due erogazioni di carburante (una di € 99,94 alle 15:50 e una di €
134,10 alle 14:11) costituisca la condotta illecita ascritta dalla società al ricorrente;
non
9 appare, invero, per nulla implausibile la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del ricorrente secondo cui - resosi conto in occasione dell'erogazione di carburante delle ore
15:50 (pagata in contanti/POS manuale) che il precedente pagamento delle 14:11 con POS
manuale non era stato annullato - il avrebbe emesso un'unica ricevuta Parte_1
(quella contestata di € 234,02) per annullare entrambe le erogazioni che per il sistema erano rimaste aperte.
In assenza di prova certa circa la commissione dell'illecito oggetto di contestazione, va affermata l'illegittimità del comminato licenziamento per insussistenza del fatto materiale posto alla sua base.
Da ciò consegue, in applicazione del disposto ex art. 18, comma 4 st.lav. (cd. tutela reintegratoria attenuata), l'obbligo per la convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e di pagargli un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (essendo decorso oltre un anno dal licenziamento), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Essendo l'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.970,40, l'indennità spettante al lavoratore ammonta a € 23.284,80 (= € 1.970,40 x 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE
La vista illegittimità del licenziamento determina, altresì, l'illegittimità della sospensione cautelare disposta in data 30/5/2024 contestualmente alla contestazione disciplinare.
Per l'effetto, la convenuta va condannata a restituire al ricorrente la somma di € 1.752,14
10 indebitamente trattenuta sulla busta paga di luglio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da tale data al saldo
SPESE
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento e, per l'effetto,
condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a € 23.284,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
2) dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare dal lavoro disposta in data
30/5/2024 e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire al ricorrente la somma di € 1.752,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal luglio
2024 al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 6.259 (di cui € 259 per anticipazioni ed il resto per compensi), oltre iva se dovuta, cnpa e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 20 novembre 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il
3/122024 sub nr. 171/2024 R.G. da:
c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FR) il 10.03.1962 e residente in via Lasta di Villa Lagarina (TN), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Luisella Speccher RI (
) e ON RI ( , entrambe del Foro C.F._2 C.F._3
di Rovereto giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
(P.IVA ) corrente in Novara, Via Giulietti Controparte_1 P.IVA_1
n. 9, in persona dell'A.D. dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
NL US ZZ (C.F. ed AN EL C.F._4
(C.F. del Foro di Milano, giusta delega allegata alla C.F._5
memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: impugnazione licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, preliminarmente si ribadisce:
1 - la violazione del principio di immutabilità della contestazione, violazione emergente dalla modifica effettuata con l'atto di costituzione quanto alla descrizione del comportamento e quindi dei fatti imputati al lavoratore,
- la inammissibilità della produzione dei files video sia per violazione dell'art. 4
Statuto Lavoratori, con specifico riguardo ai fotogrammi che ritraggono l'attività
dell'operatore alla cassa, sia in ragione di quanto sopra,
- la conseguente revoca della ordinanza ammissiva delle prove relative e per tale effetto la mancata disamina/considerazione delle stesse.
in via principale accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento intimato con lettera di data 24 giugno '24 a seguito di contestazione d.d. 30 maggio 2024, in quanto illegittima reazione alla promozione della causa per il riconoscimento di maggiore inquadramento e in particolare alla presentazione dell'appello avverso la sentenza che accoglieva solo in parte le pretese del ricorrente, conseguentemente condannare ex art. 18 co.1 e 2 legge 300/1970 la convenuta Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, alla P.IVA_1
reintegra del dipendente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria di € 35.470,20, così determinata tenendo conto della perdita di retribuzione dal 30 maggio 2024 al 30 novembre 2025 pari a 18 mensilità ,
quantificate sulla base della retribuzione in atto al momento del licenziamento pari ad € 1.970,40 ( € 1.688,92 cui vanno aggiunti i ratei di 13° e 14° mensilità in €
281,48). Riservata la richiesta di differenza a seguito del riconoscimento della superiore retribuzione nel frattempo intervenuta in appello, una volta definitiva la decisione dello stesso e del presente ricorso se accolto.
2 in subordine accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento non ricorrendo gli estremi della giusta causa sia per insussistenza dei fatti contestati,
sia per illegittimità derivata in conseguenza di difetto di valida contestazione, sia per mancata indicazione nella stessa della fonte da cui si sarebbe ricavata la prova dell'inadempimento nonché per mancata ostensione della documentazione richiesta, ma comunque per genericità di contestazione maggiormente evidente a seguito della modifica dei fatti imputati intervenuta in giudizio, sia perché le infrazioni eventualmente desumibili dalla contestazione per come descritte e qualificate nella stessa rientrano tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa, sia in ogni caso, qualora non ritenuta fondata la eccezione di immutabilità della contestazione, per difetto di prova e/o inammissibilità della stessa, in ordine ad un comportamento doloso in capo al ricorrente,
conseguentemente condannare la convenuta Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18 co. P.IVA_1
4 legge 300/1970 alla reintegra del dipendente nel proprio posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità pari ad €
23.284,80 così determinata sulla base della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento pari ad € 1.970,40 ( € 1.688,92 cui vanno aggiunti i ratei di 13° e 14° mensilità in € 281,48). Riservata la richiesta di differenza a seguito del riconoscimento della superiore retribuzione nel frattempo intervenuta in appello, una volta definitiva la decisione dello stesso e del presente ricorso se accolto
in ulteriore subordine: accertarsi e dichiararsi che difettano gli estremi della giusta causa addotti dalla convenuta conseguentemente condannare la convenuta
3 c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, ex art. 18 co. 5 legge 300/1970 alla corresponsione di una indennità
risarcitoria pari a 24 mensilità pari ad € 47.289,60 così determinata sulla base dell'ultima retribuzione di fatto come sopra indicata e sempre fatto salva la maggiore richiesta come sopra.
in ogni caso: dichiarare illegittima la sospensione cautelare in difetto dei presupposti giustificativi e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 1.752,14 ( € 1.688,92 + 63,22) trattenuto a titolo di recupero retribuzione mensile, nonchè alla restituzione del rateo di 14°
mensilità pari ad € 171,41, somme entrambe trattenute con il prospetto paga luglio
2024 oltre rivalutazione ed interessi da tale data,
condannare infine la convenuta alla rifusione di competenze e spese.
In via istruttoria subordinata si chiede: - disporsi Ctu sia quanto alla disamina dei video, se confermata la loro ammissione, in relazione alla registrazione all'interno dello shop e nello specifico con riguardo ai fotogrammi che registrano l'operatore alla cassa, sia comunque, visto il tenore della deposizione , al fine di Tes_1
esaminare congiuntamente le riprese video e il gestionale, sia per ricostruire la contabilità e quindi quali pagamenti fatti con carta petrolifera, quali riferiti ad acquisti market, quali pagamenti fatti effettivamente in contanti, se e quali dei pagamenti relativi ad erogazioni fatti con pos sono ricompresi negli importi assegnati a Q8 nella giornata del 1 maggio 2024.
- ordinarsi alla convenuta di depositare gli scontrini tutti emessi nella giornata del
1 maggio 2024 sia in relazione sia alla erogazione di carburante che agli acquisti market, nonché la documentazione attestante tutti i pagamenti effettuati il 1°
4 maggio 2024 con carta carburante con le relative ricevute e scontrini. Si allega documento comprovante la permanenza dello stato di disoccupazione del ricorrente con la precisazione che il periodo deve considerarsi decorrere dalla data del 31 maggio e non da 9 luglio 2024”
Convenuta: “ Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro nel merito respingere ogni domanda di parte ricorrente previa, in via subordinata e solo occorrendo, conversione del titolo del licenziamento in giustificato motivo soggettivo con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/12/2024 premesso di: Parte_1
• aver lavorato alle dipendenze di a decorrere dal 2019 (con Controparte_1
anzianità dal 1999);
• avere agito vittoriosamente nei confronti della stessa per il riconoscimento di mansioni superiori;
• avere ricevuto in data 30/5/2024 una contestazione disciplinare (con contestuale sospensione cautelare dal lavoro), con la quale lo si accusava di aver registrato, il
1° maggio 2024 alle 15:55, un pagamento con carta petrolifera DKV richiamando nel sistema gestionale due erogazioni di carburante (una di € 99,94 alle 15:50 e una di € 134,10 alle 14:11) che erano già state riscosse in contanti;
• essere stato licenziato per asserita giusta causa con lettera dd. 24/6/2024
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata società per sentire accertare la natura ritorsiva – o, in subordine, l'illegittimità - del licenziamento e per sentirla conseguentemente condannare alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento danni.
A sostegno della sua pretesa principale evidenziava come il licenziamento fosse affetto da
5 ritorsività, costituendo esso null'altro che la reazione posta in essere dalla datrice di lavoro rispetto all'azione giudiziaria finalizzata all'ottenimento di mansioni superiori,
culminata nel pressochè contestuale atto di appello dell'8 maggio 2024; in via subordinata evidenziava come il licenziamento fosse in ogni caso illegittimo, non avendo egli mai posto in essere le fumose e contraddittorie condotte ascrittegli dalla datrice di lavoro ed essendo esso comunque tardivo.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta affermava la palese strumentalità della domanda avversaria tendente a qualificare come ritorsivo il licenziamento ed evidenziava, al contrario, come la sanzione espulsiva fosse pienamente giustificata alla luce della condotta illecita posta in essere dal lavoratore;
quanto all'eccezione di tardività del provvedimento disciplinare sottolineava come, a fronte dei sospetti risalenti al 3 maggio, fosse stata disposta un'approfondita istruttoria che aveva richiesto svariati giorni, avuto anche riguardo alla struttura articolata e complessa della società; affermava, da ultimo, la piena utilizzabilità delle riprese video contestate da parte del ricorrente.
Esaurito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti numerosi testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal giudice.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
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PRETESA RITORSIVITÀ DEL LICENZIAMENTO
Parte ricorrente afferma che il licenziamento sarebbe ritorsivo in quanto comminato pressochè contestualmente alla proposizione da parte del lavoratore di ricorso in appello
6 avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di riconoscimento di mansioni superiori.
Tale assunto è infondato.
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (v. Cass. n.
741 del 2024; n. 6838 del 2023; n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del
2022; n. 9468 del 2019, ecc.), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838 del 2023 cit.; n. 5555 del 2011).
Si è precisato che “l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio” e che si tratta “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (così Cass. n. 17087 del 2011 cit., in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 741/2024).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito la prova che la sanzione disciplinare espulsiva sia stata determinata esclusivamente dalle invocate ragioni, con la conseguenza che va esclusa la natura ritorsiva della stessa.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO.
7 La domanda subordinata volta ad affermare l'illegittimità del licenziamento merita,
invece, accoglimento.
Il licenziamento è stato intimato per avere il ricorrente registrato, alle 15:55 del 1 maggio
2024, un pagamento con carta petrolifera DKV richiamando nel sistema gestionale due erogazioni di carburante (una di € 99,94 alle 15:50 e una di € 134,10 alle 14:11) che erano già state riscosse in contanti;
tale condotta avrebbe consentito di mascherare un'eccedenza di cassa che, invece, non è risultata;
essendo il l'unico a Parte_1
conoscere l'esatto ammontare che avrebbe dovuto generare l'eccedenza (pari alla somma delle due erogazioni), la chiusura sostanzialmente in pari della cassa costituirebbe la prova insuperabile che egli si sarebbe indebitamente appropriato del relativo importo in contanti.
Parte ricorrente contesta tale ricostruzione, evidenziando in primo luogo come vi sarebbe stato un mutamento tra l'originaria contestazione disciplinare e le successive argomentazioni difensive della datrice di lavoro.
Tale eccezione non coglie nel segno, dal momento che il fatto storico originariamente contestato al lavoratore non è mutato nel tempo ed egli, pur in assenza ab origine di una formale accusa di appropriazione indebita, ha avuto modo di comprendere perfettamente ciò di cui era accusato e di articolare così pienamente le sue difese.
Parimenti infondata si appalesa l'eccezione attorea circa la pretesa inutilizzabilità delle riprese video.
Nel caso di specie la convenuta ha, invero, dimostrato attraverso la produzione del doc.
43 di essere stata ritualmente autorizzata già nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 4 st.lav.,
all'installazione dell'impianto di videosorveglianza presso l'area di servizio “Nogaredo
Est”.
8 Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale della SC (si confronti, ad es., Sez.
L - , Ordinanza n. 23985 del 06/09/2024) “In tema di controlli a distanza dell'attività dei
lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come
modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n.151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la
difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni,
che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione
all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda. (Nella specie, è stata confermata
l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'impianto di videosorveglianza aziendale
autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e
incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti,
ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa)”.
Ciò premesso, va evidenziato come il fatto oggetto di contestazione si sia dimostrato insussistente, essendo emerso dal complesso della corposa istruttoria testimoniale come:
1) il gestionale Kuwait riportasse la causale “pagamento in contanti” non solo per gli acquisti effettuati in denaro, ma anche per gli acquisti effettuati col POS cd. manuale;
2) l'annullamento nel predetto gestionale dei pagamenti relativi ad erogazioni di carburante effettuati con POS manuale non avvenisse “in automatico” ad opera del sistema, ma richiedesse, invece, un intervento manuale da parte dell'operatore;
3) detto annullamento potesse intervenire anche a distanza di tempo, tanto più in giornate di particolare afflusso di automobilisti quale poteva essere quella della festività
del 1° maggio qui in rilievo.
Alla luce di quanto sopra, difetta prova certa che l'annullamento nel gestionale operato ad ore 15:55 rispetto alle due erogazioni di carburante (una di € 99,94 alle 15:50 e una di €
134,10 alle 14:11) costituisca la condotta illecita ascritta dalla società al ricorrente;
non
9 appare, invero, per nulla implausibile la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del ricorrente secondo cui - resosi conto in occasione dell'erogazione di carburante delle ore
15:50 (pagata in contanti/POS manuale) che il precedente pagamento delle 14:11 con POS
manuale non era stato annullato - il avrebbe emesso un'unica ricevuta Parte_1
(quella contestata di € 234,02) per annullare entrambe le erogazioni che per il sistema erano rimaste aperte.
In assenza di prova certa circa la commissione dell'illecito oggetto di contestazione, va affermata l'illegittimità del comminato licenziamento per insussistenza del fatto materiale posto alla sua base.
Da ciò consegue, in applicazione del disposto ex art. 18, comma 4 st.lav. (cd. tutela reintegratoria attenuata), l'obbligo per la convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e di pagargli un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (essendo decorso oltre un anno dal licenziamento), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Essendo l'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.970,40, l'indennità spettante al lavoratore ammonta a € 23.284,80 (= € 1.970,40 x 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.
PRETESA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE
La vista illegittimità del licenziamento determina, altresì, l'illegittimità della sospensione cautelare disposta in data 30/5/2024 contestualmente alla contestazione disciplinare.
Per l'effetto, la convenuta va condannata a restituire al ricorrente la somma di € 1.752,14
10 indebitamente trattenuta sulla busta paga di luglio 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da tale data al saldo
SPESE
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento e, per l'effetto,
condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari a € 23.284,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
2) dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare dal lavoro disposta in data
30/5/2024 e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire al ricorrente la somma di € 1.752,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal luglio
2024 al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 6.259 (di cui € 259 per anticipazioni ed il resto per compensi), oltre iva se dovuta, cnpa e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 20 novembre 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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