Ordinanza collegiale 9 gennaio 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10189 del 2025, proposto da
BA PR, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato derivante della sentenza n. 12829/2024 del 12/12/2024 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce in questa sede per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 12829/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2. Con la predetta sentenza, il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero a provvedere in tal senso per l’importo complessivo di € 2.500,00.
3. La sentenza ha, altresì, previsto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
4. Con il presente ricorso la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla predetta decisione sia con riferimento alla statuizione relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente sia con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei procuratori antistatari.
5. La ricorrente ha notificato regolarmente il titolo esecutivo all’Amministrazione, la quale, nonostante il decorso del termine legale, non ha provveduto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla decisione giurisdizionale.
6. A fronte della persistente inottemperanza, l’interessata ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, eventualmente anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
7. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente intimato, si è costituito in giudizio con memoria di stile senza svolgere attività difensiva.
8. All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso nella parte in cui veniva chiesta l’ottemperanza della sentenza relativamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, osservando che, secondo giurisprudenza costante, la distrazione delle spese processuali attribuisce al difensore un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente, con conseguente legittimazione esclusiva del difensore distrattario ad agire in proprio per l’esecuzione del relativo credito, e ha pertanto assegnato alle parti termine per il deposito di memorie difensive limitatamente a tale specifica questione.
10. Con memoria successivamente depositata, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all’ottemperanza della sentenza nella parte concernente il pagamento delle spese processuali distratte in favore dei difensori, insistendo per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda relativa alla posizione della docente.
11. Pertanto, residua ai fini della decisione la sola domanda di ottemperanza relativa all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla Carta elettronica del docente.
12. La domanda di ottemperanza proposta dalla ricorrente deve essere accolta, in quanto con la stessa viene chiesto di dare esecuzione ad una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
13. Il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all’amministrazione intimata. È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
14. Risulta per tabulas che l’Amministrazione intimata non abbia proceduto all’esecuzione delle statuizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale di cui viene chiesta l’esecuzione.
15. L’Amministrazione è, dunque, tenuta a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, provvedendo a mettere a disposizione della ricorrente la Carta elettronica del docente per l’importo complessivo di € 2.500,00.
16. Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
17. In caso di infruttuoso decorso del termine, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
18. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- prende atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore dei procuratori antistatari;
- accoglie per il resto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 dicembre 2025, 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
AN LI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | LE ZI |
IL SEGRETARIO