Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 310
CASS
Sentenza 27 maggio 1999

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Deve reputarsi erroneamente introdotta avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, essendo riconducibile non alla giurisdizione di detta autorità, ma alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno erariale, la domanda, proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione e da un istituto professionale industriale, per ottenere la rifusione delle retribuzioni conseguite da un soggetto che, sulla base di un titolo di studio poi riconosciuto falso (certificato di laurea di una università), abbia prima ricevuto un incarico di insegnamento (nella specie di tecnologia meccanica presso quell'istituto) e, successivamente, sia stato immesso in ruolo (previo superamento dell'esame di abilitazione), dovendosi ravvisare il presupposto per la configurabilità di un danno patrimoniale da detto soggetto arrecato alla P.A. (non soltanto nel momento genetico, in cui ebbe ad instaurarsi il rapporto di servizio inerente l'insegnamento, ma anche nel successivo espletamento di pubbliche funzioni per un lungo periodo di anni, nella specie sette e mezzo), sulla base della considerazione che la illegittimità - e conseguente annullabilità d'ufficio, con effetto retroattivo - dell'atto di nomina, a causa della falsità e nullità del titolo richiesto per la costituzione del rapporto, non è idonea a travolgere le prestazioni espletate di fatto dall'insegnante putativo, le quali costituiscono pur sempre esplicazione di un rapporto di servizio e, pertanto, possono formare oggetto di un giudizio per danno erariale (sulla base di detto principio le Sezioni Unite hanno nella specie dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti, cassando senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello, la quale, invece, aveva ritenuto la giurisdizione dell'A.G.O.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 310
    Data del deposito : 27 maggio 1999

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