Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Deve reputarsi erroneamente introdotta avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, essendo riconducibile non alla giurisdizione di detta autorità, ma alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno erariale, la domanda, proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione e da un istituto professionale industriale, per ottenere la rifusione delle retribuzioni conseguite da un soggetto che, sulla base di un titolo di studio poi riconosciuto falso (certificato di laurea di una università), abbia prima ricevuto un incarico di insegnamento (nella specie di tecnologia meccanica presso quell'istituto) e, successivamente, sia stato immesso in ruolo (previo superamento dell'esame di abilitazione), dovendosi ravvisare il presupposto per la configurabilità di un danno patrimoniale da detto soggetto arrecato alla P.A. (non soltanto nel momento genetico, in cui ebbe ad instaurarsi il rapporto di servizio inerente l'insegnamento, ma anche nel successivo espletamento di pubbliche funzioni per un lungo periodo di anni, nella specie sette e mezzo), sulla base della considerazione che la illegittimità - e conseguente annullabilità d'ufficio, con effetto retroattivo - dell'atto di nomina, a causa della falsità e nullità del titolo richiesto per la costituzione del rapporto, non è idonea a travolgere le prestazioni espletate di fatto dall'insegnante putativo, le quali costituiscono pur sempre esplicazione di un rapporto di servizio e, pertanto, possono formare oggetto di un giudizio per danno erariale (sulla base di detto principio le Sezioni Unite hanno nella specie dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti, cassando senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello, la quale, invece, aveva ritenuto la giurisdizione dell'A.G.O.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IE LU, elettivamente domiciliato in ROMA, Via L. BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO MARCUCCIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI MAGLIE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 623/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Marcello MARCUCCIO, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9/1/92 il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Istituto Professionale Industriale di Maglie convenivano innanzi al Tribunale di Lecce RI LU e ne chiedevano la condanna al pagamento della somma complessiva di L.24.771.955 (da rivalutare), oltre agli interessi legali, a titolo di retribuzioni, estorte con dolo ed a lui corrisposte per il periodo 1/10/70-30/4/78, a seguito dell'incarico di insegnante di tecnologia meccanica e della successiva immissione in ruolo (previo superamento dell'esame di abilitazione), sulla base di un titolo di studio (risultante da certificati di laurea rilasciati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari) poi riconosciuto falso. Esponevano gli attori che il RI era stato sottoposto a procedimento penale per i concorrenti reati di falso e truffa (proprio con riferimento alle retribuzioni percepite), ma che l'imputato (condannato dal Tribunale penale di Bari per la truffa consumata dal 16/3/75 fino alla scoperta del falso e quindi fino a tutto il 30/6/78) aveva fruito di amnistia per il falso e della prescrizione per la truffa, dapprima limitatamente al periodo 1970/1975, poi - come da sentenza della Corte di Appello di Bari - per l'intero periodo del suo illecito insegnamento. Il convenuto si costituiva ed eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva, in quanto era stato il Ministero del Tesoro ad erogare mensilmente gli stipendi da lui riscossi;
assumeva, poi, che gli atti amministrativi cui si riferiva l'illecito non erano stati annullati, sì che sorreggevano nella loro efficacia anche gli atti di liquidazione della retribuzione;
si richiamava all'art. 2126 c.c. (in materia di lavoro), secondo cui la nullità o l'annullamento del contratto non produceva effetto per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione;
invocava, infine, l'art. 2041 c.c. e sosteneva l'utilità che la P.A. aveva ricavato comunque dal suo (peraltro qualificato) insegnamento, la cui retribuzione doveva essere posta in ogni caso a suo carico.
Con sentenza 29 maggio 1995 il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla rifusione delle spese. Proponeva gravame il RI lamentando innanzitutto l'omessa pronuncia sull'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a favore del giudice contabile;
nel merito, ribadiva l'efficacia degli atti amministrativi che lo riguardavano, il richiamo alla norma dell'art.2126 c.c. cit. e quello all'azione di arricchimento senza una giusta causa;
eccepiva, comunque, la prescrizione del diritto al risarcimento.
Nella resistenza delle Amministrazioni la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 17 novembre 1997, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado, affermando:
- che trattandosi di domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario;
- che parimenti infondate erano le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione, trattandosi di fatto illecito costituente reato;
- che il rapporto inter partes era di pubblico impiego, e, quindi, non trovava applicazione il disposto dell'art. 2126 c.c.;
- che non ricorrevano neppure le condizioni per l'applicabilità dell'art. 2041 c.c.;
- che nei rapporti tra l'appellante e la P.A. non poteva farsi ricorso al concetto di funzionario di fatto ai fini della validità degli atti posti in essere dal RI.
Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, il primo dei quali ribadisce l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ha resistito il Ministero della P.I. con controricorso. Il ricorso viene all'esame delle S.U. per la sola questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 103, 2^ co., Cost., 52 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, 75 e 100 c.p.c. nonché la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla giurisdizione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che la Corte salentina abbia affermato la competenza giurisdizionale dell'A.G.O., negando quella del giudice contabile, pur trattandosi di danno erariale cagionato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego.
La doglianza è fondata. La suddetta Corte ha motivato la sua statuizione affermando che, ai sensi dell'art. 52 r.d. n. 1214 del 1934 cit., la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste solo nelle ipotesi di responsabilità amministrativa o contabile mentre "per contro, i proventi da reato, che hanno recato danno alla P.A., sostanziano una responsabilità di tipo aquiliano, extracontrattuale, che rientra, invece, senza alcun dubbio, nella giurisdizione ordinaria". Così opinando, il giudice del gravame si è posto in netto contrasto con la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite (neppure citata), secondo la quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, in relazione alla domanda per responsabilità patrimoniale da danno erariale, proposta dal Procuratore Generale della Corte stessa contro un soggetto che abbia esercitato presso una U.S.L. la professione medica, benché sprovvisto del titolo di laurea, essendo ravvisabile il danno patrimoniale arrecato da questi alla P.A., non soltanto nel momento genetico, in cui ebbe ad instaurarsi (mediante presentazione di certificazione falsa) un rapporto di servizio con l'amministrazione, ma anche nell'espletamento di pubbliche funzioni per un lungo periodo di anni, considerato che la illegittimità - e conseguente annullabilità d'ufficio, sia pure con effetto retroattivo - dell'atto di nomina (per falsità o nullità del titolo richiesto per la sua costituzione) non è idonea a travolgere le prestazioni espletate di fatto dal cosiddetto "medico putativo", le quali costituiscono pur sempre esplicazione di un rapporto di servizio e possono formare oggetto specifico del giudizio per danno erariale (Cass., sez. un., 6 febbraio 1995 n. 1381; in senso conforme Cass, sez. un., 20 ottobre 1995 n. 10931). Ciò premesso, il primo motivo va accolto, con conseguente dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti. I restanti motivi, attinenti al merito della controversia, restano assorbiti, mentre l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, 3^ co., c.p.c..
Devesi provvedere sulle spese dell'intero processo, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti ed assorbiti gli altri motivi;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 1 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999