Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO Udienza del 20.3.2025
Causa n. 19/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente gli avv.ti Capuzzo e Gasparini
e per la parte convenuta l'avv. Dal Santo
La difesa di parte ricorrente rileva che la resistente nelle note conclusive ha fatto riferimento anche alle dichiarazioni testimoniali di cui alle cause 21/2023, 1984/2022 (in particolare alle Tes_ dichiarazioni dei testi , e che non sono stati acquisiti Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 al fascicolo di causa e chiede quindi che di tali testimonianze o non si tenga conto ai fini della decisione e vengano espunti dalle difese o in alternativa che venga concesso termine per repliche anche in riferimento alle stesse.
Sul punto la difesa di parte resistente non si oppone all'espunzione dei riferimenti a tali testimonianze.
Il giudice rileva che entrambe le difese hanno poi preso posizione anche rispetto alle dichiarazioni testimoniali (in particolare di e ) contenute sì nei verbali Tes_6 Tes_7 Tes_8 acquisiti in questo procedimento ma in riferimento ad altre testimonianze, per cui non è stata chiesta espressamente l'acquisizione.
La difesa di parte ricorrente chiede che delle stesse si tenga conto essendo contenute in documenti (verbali) la cui autorizzazione è stata concessa dal giudice (v. verbale del 5.3.2024).
La difesa di parte resistente non si oppone.
Il giudice autorizza l'acquisizione, avendo peraltro le difese delle parti preso posizione sulle stesse.
La difesa di parte ricorrente esibisce sentenza di questo Tribunale n. 146/2025 del 12.3.2025, in causa analoga. Ribadisce la già formulata rinuncia alla richiesta di condanna al versamento dei contributi sulle somme accertate come dovute.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 20.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 19 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 03/01/2023 avente ad oggetto: lavoro agricolo/ore effettivamente lavorate/TFR/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUZZO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_1
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CP_2 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
(C.F.
[...] P.IVA_1
(C.F. Controparte_3 Parte_4 P.IVA_2
tutti rappresentanti e difesi dall'avv. VICENTINI MARILENA e dell'avv. DAL SANTO
FABRIZIO, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
Email_2 Email_3
Motivi della decisione
1. Il ricorrente ha convenuto in giudizio le aziende indicate in epigrafe Parte_1
esponendo di aver lavorato alle dipendenze delle convenute nei seguenti periodi: dal 09/02/2016
Cont al 31/10/2016 Ditta Ind. e Controparte_1 Controparte_5
Cont
dal 27/01/2017 al 15/11/2017
[...] Controparte_5
dal 14/03/2017 al 15/11/2017 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO;
dal
[...]
Cont 08/02/2018 al 30/11/2018 dal CP_5 Controparte_5
Cont 22/05/2018 al 17/11/2018 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO;
dal 26/05/2018 al 17/11/2018 Cont
(già ; dal 04/02/2019 al 31/10/2019 Controparte_3 Controparte_6
[...]
Cont
dal 05/02/2019 al 31/10/2019 Controparte_5
[...]
[...
[...] [...] ; dal 01/06/2019 al 31/10/2019 Ditta Ind. CP_7 Controparte_6
Cont MANFRINI LUCIANO;
dal 04/02/2020 al 24/10/2020 (già Controparte_3 [...]
Cont
e Ha dedotto Controparte_6 Controparte_5
che la società agricola (che compare in alcune schede Parte_5 anagrafiche) corrisponde all'azienda agricola , trattandosi della Parte_6
medesima azienda che ha assunto questa denominazione e titolarità dal 20.1.2016; che l'azienda agricola che compare in alcune schede anagrafiche corrisponde Controparte_8 all'azienda agricola che già dal Controparte_9
2007 aveva modificato denominazione e titolarità; che il ricorrente era stato formalmente assunto e impiegato nel 2016, 2017 e 2020 da parte di due delle convenute e nel 2018 e 2019 da parte di tutte e tre le convenute, con rapporti di lavoro che si erano quasi del tutto sovrapposti in termini cronologico/temporali; di essere stato impiegato attraverso contratti a termine per lavoro subordinato e inquadrato al 6° livello, in alcuni casi indicato come Livello AC, del CCNL
Operai agricoli e florovivaisti, come operaio comune e con applicazione altresì del Contratto
Provinciale degli operai agricoli della Provincia di Verona;
che tutte le aziende convenute svolgevano attività agricola e facevano capo ad un unico nucleo familiare ( , Controparte_5
Per_ figli – e e sorella - , con comunanza di sedi e residenza dei titolari Pt_3 Pt_3 Per_2
e soci;
che si occupava delle assunzioni e della organizzazione e della Controparte_5
direzione del lavoro di tutti i dipendenti delle aziende convenute;
che i lavoratori prestavano servizio in squadre la cui composizione e i cui capi venivano decisi da;
che Controparte_5
esercitava il controllo e il potere disciplinare;
che le aziende convenute Controparte_5
utilizzavano i lavoratori in maniera promiscua;
che il lavoro degli addetti, tra cui il ricorrente, che operavano per le tre aziende convenute seguiva, nel corso dell'anno, il ritmo/sequenza delle attività stagionali collegate alle necessità dei singoli prodotti ortofrutticoli;
che da ottobre ad aprile/maggio di ogni anno veniva impiegato nelle mansioni di potatura delle piante da frutto
(per es. mele e pere) e/o e montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure (come per es. meloni e angurie, che da febbraio/marzo venivano piantati dentro le serre), oppure, nella raccolta di alcuni tipi di frutta (IW e/o mele); che invece, nei mesi da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno, il ricorrente, come gli altri addetti in servizio con lui, veniva impiegato per la gran parte dei giorni/ore, nelle attività/mansioni di raccolta di: meloni e/o angurie da maggio ad agosto, pere da fine luglio a metà/fine settembre, mele da fine luglio a metà novembre;
IW in ottobre e novembre;
che gli orari erano i seguenti: tra novembre e aprile il ricorrente e i colleghi in servizio con lui - lavorava regolarmente 6 giorni la settimana
2 (dal lunedì al sabato) e svolgeva un orario di almeno 8 ore lavorate al giorno, di regola tra le
08.00 e le 17.00, con una pausa di un'ora (di solito dalle 12.00 alle 13.00), per un totale quindi di almeno 48 ore alla settimana, e quindi, di media, 208 ore mensili;
da maggio a fine ottobre, il ricorrente – e i colleghi in servizio con lui - lavorava sempre 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) e svolgeva un orario di almeno 9 ore lavorate al giorno, dalle 06.00 e le 14.00 (quindi 8h senza pausa intermedia), più ulteriori una/due ore di lavoro, nel pomeriggio, dopo aver pranzato, di solito tra le 16 e le 19/20, fino al completamento delle lavorazioni richieste/necessarie, e comunque per un totale di almeno 54 ore alla settimana, e quindi, di media, 234 ore mensili (nei mesi da maggio a luglio, per la raccolta dei meloni, e fino al 2016 delle angurie, si lavorava in media almeno 11 ore); di avere sempre lavorato all'interno dei periodi sopra elencati per 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato (eccetto le poche giornate di pioggia intensa), con riposo la domenica, ma solo una parte modesta delle ore di lavoro veniva inserita nelle buste paga.
Deduceva altresì che gli addetti e tra loro il ricorrente, lavoravano di regola 26 giorni al mese
( escluse solo le domeniche e le due festività arabe del sacrificio e di fine ramadan, per complessivi tre giorni e i giorni di pioggia intensa), ma che le buste paga, se e quando venivano consegnate al lavoratore, contenevano l'indicazione di un numero di giorni e di ore lavorati di molto inferiore alla realtà; che le ditte/aziende convenute per calcolare le competenze dovute a ciascun lavoratore utilizzavano il parametro di Euro 5,00 o, a volte Euro 5,50 per ora lavorata, e, nel caso del ricorrente, dal 2016 in poi il parametro era di Euro 5,00 ma, in ogni caso, non tutte le ore lavorate venivano retribuite;
che l' importo di €5,00, ove versato, era peraltro onnicomprensivo, nel senso che al ricorrente, e anche ai suoi colleghi, al termine di ciascun periodo/rapporto di lavoro le aziende che avevano formalmente regolarizzato i rapporti mai pagavano il TFR maturato;
che il ricorrente risultava pertanto ancora creditore degli interi TFR rispettivamente maturati nei periodi di lavoro oggetto di causa e da calcolarsi in ragione dell'orario effettivo di lavoro accertando in causa o in subordine per le ore e giornate indicate nei prospetti paga (che non sempre venivano consegnati ai lavoratori).
Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva: «a) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole
Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna. b) Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del ricorso
e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente – nei
3 periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente: - nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48 settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio
e fine OTTOBRE, di un orario giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 Pt_7
giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore settimanali
e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i
CCNL applicati e delle relative tabelle retributive. c) All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del
Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR. IN SUBORDINE al punto c), d)
Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR. IN ULTERIORE SUBORDINE e) In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR. IN ESTREMO SUBORDINE f) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a) , ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole convenute al pagamento delle accertande complessive differenze retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa. Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente. Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al ricorrente. Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto patrocinio».
4 2. Le aziende convenute si costituivano in giudizio e contestavano le allegazioni di parte ricorrente esponendo che il ricorrente faceva parte delle squadre di dipendenti generici che si occupavano prevalentemente dell'operazione di raccolta della frutta oltre che delle lavorazioni manuali di supporto a quelle meccaniche, che nelle aziende convenute erano residuali ed eventuali. Il ricorrente veniva utilizzato come lavoratore stagionale per l'operazione di raccolta di meloni che venivano effettuate da fine maggio fine luglio solo nelle ore del mattino e cioè dalle 6 alle 12. Invece la raccolta delle mele e delle pere veniva effettuata nei mesi di settembre e ottobre con orario giornaliero determinato in base alle condizioni climatiche (nei giorni di pioggia i frutti non possono essere raccolti). Inoltre, nelle annate dal 2016-2020 si erano verificate molte giornate di pioggia come risultante dai bollettini meteo storici rilevati dalle stazioni di Montagnana e Trecenta posizionate in una zona intermedia rispetto ai fondi agricoli nei quali ricorrente allegava di aver lavorato. Le parti convenute contestavano le allegazioni di parte ricorrente relative ad attività di lavoro svolte da novembre a gennaio, in quanto la raccolta delle mele terminava ad ottobre e dipendenti generici non potevano più prestare attività lavorativa presso l'azienda resistente in quanto non vi erano lavori da fare e gli stessi dipendenti rientravano tutti Marocco, tranne quelli che avevano la disponibilità di un'abitazione vicina ai fondi agricoli. I prospetti paga venivano regolarmente consegnati e sottoscritti dai lavoratori per ricevuta. L'orario di lavoro delle aziende agricole resistente era strutturato su 5 giornate lavorative con prestazioni nella giornata di sabato soltanto durante i picchi di raccolta dei prodotti deperibili e cioè durante la raccolta di meloni coincidente con il mese di giugno.
Tuttavia, tale raccolta per motivi di temperatura, in quanto effettuata sotto tunnel di nylon, viene effettuata solo nelle ore che vanno dalle 6 alle 12. La parte convenuta eccepiva comunque la nullità del ricorso in quanto la parte ricorrente si era limitata a chiedere genericamente la condanna al pagamento delle differenze retributive senza effettuare alcuna quantificazione. Si opponeva pertanto alla richiesta di CTU in quanto esplorativa.
3. Tentata invano la conciliazione delle parti alle udienze del 25.5.2023 e del 21.6.2023, all'udienza del 12.7.2023 il giudice sentiva le difese e con ordinanza del 12.7.2023 disponeva la produzione della busta paga mancante nonché della copia del passaporto del ricorrente per gli anni in contestazione, richiesta dalla difesa di parte resistente al fine di verificare le assenze per rientro nel paese di origine e ammetteva le prove testimoniali che venivano assunte alle successive udienze del 28.11.2023 (teste ), del 5.3.2024 (teste Testimone_9 [...]
, del 29.5.2024 (teste ; venivano altresì acquisiti, con il consenso Tes_10 Testimone_11
delle parti i verbali delle testimonianze rese dinnanzi a questo Tribunale in procedimenti
5 analoghi promosse da altri lavoratori nei confronti delle medesime parti convenute
(testimonianza di ud. 27.2.2024 RG 1984/2022, testimonianza di Testimone_12
ud. 29.2.2024 RG 2000/2022; testimonianza di , ud. Testimone_13 Tes_14
26.6.2024 RG 21/23 per parte resistente, v. provvedimenti di acquisizione dei verbali del
5.3.2024 e del 26.6.2024; testimonianze di udienza del 27.2.2024 RG 1984/2022, Tes_15
e ud. 29.2.2024 RG 2000/2022, per parte ricorrente, Parte_8 Persona_3
v. provvedimento acquisizione verbale del 20.3.2025; tutti i verbali sono stati depositati telematicamente nel presente fascicolo l'8.3.2024 dalla difesa di parte resistente). Terminata
l'istruttoria, il giudice rinviava per la discussione concedendo il chiesto termine per note conclusive. All'odierna udienza, dopo ampia discussione orale, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Va preliminarmente rilevato che la parte ricorrente ha espressamente rinunciato alla richiesta di condanna al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sulle somme richieste a titolo di differenze retributive (pag. 30, note conclusive del 10.3.2025, come ribadito in sede di discussione all'udienza del 20.3.2025). Tale espressa rinuncia fa venire meno la necessità di
CP_1 integrare il contraddittorio nei confronti dell' e di pronunciarsi in merito a tale richiesta.
5. Le parti convenute non hanno contestato le allegazioni sulla struttura e operatività delle aziende chiamate in giudizio (riferendosi negli stessi capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione indistintamente alle “aziende agricole gestite dal signor ), su cui si fonda CP_5
la domanda di accertamento della riconducibilità del rapporto di lavoro ad un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Comunque, le testimonianze raccolte hanno confermato l'appartenenza di tutte le aziende convenute, sotto il profilo operativo ed amministrativo e contabile, alla famiglia ed in particolare a unico CP_5 Controparte_5
detentore dei poteri di controllo, coordinamento di tutti i lavoratori, impiegati indifferentemente per tutte le attività delle aziende in esame.
6. I periodi oggetto di causa, per come ribadito dalle difese di parte ricorrente (v. verbale del
12.7.2023), sono quelli corrispondenti ai rapporti formalizzati (con uno o più contratti) dalle parti convenute con il ricorrente: periodo 9.2.2016 - 31.10.2016; periodo 27.1.2017-15.11.2017; periodo 8.2.2018 - 30.11.2018; periodo 4.2.2019 - 31.10.2019; periodo 4.2.2020-24.10.2020.
Non sono quindi oggetto di causa i mesi di novembre, dicembre e gennaio, ad eccezione di quelli contrattualizzati, ossia fine mese gennaio e metà mese di novembre 2017 e intero mese di novembre 2018.
6 6.1 Sul punto, come precisato nelle note conclusive dal ricorrente, inoltre, per come emerge dal raffronto di tali periodi con i timbri presenti nel passaporto (nota di deposito del 28.9.2023 e documento allegato), devono escludersi, da quelli richiesti, i periodi in cui lo stesso risulta essere tornato in Marocco e precisamente: nel 2017 dal 08-07 al 02-08 e dal 28-10 al 15-11 - per un totale di 45 giorni;
nel 2018 dal 03-11 al termine del contratto di durata maggiore con scadenza il 30.11.2018 (e non al 17-11 come indicato nelle note conclusionali dal ricorrente, con riferimento ai due contratti a termine scadenti in tale data), in quanto dal passaporto risulta il timbro in uscita dal territorio nazionale in data 3.11.2018 e quelli di rientro in Italia e uscita dal
Marocco sono del 25.1.2019: nessun timbro risulta apposto con data 17.11.2018 o comunque con data successiva al 3.11.2018 e anteriore al 30.11.2018; nel 2019 dall'11-05 al 08-06 - per un totale di 29 giorni. Solo entro tali limiti temporali dunque la domanda di parte ricorrente potrà essere accolta.
7. La parte ricorrente ha chiesto accertarsi, in primo luogo, lo svolgimento di ore superiori a quelle regolarizzate nel periodo dall'inizio dei rapporti sino al 15 maggio di ciascun anno.
7.1 Il teste (sentito nella presente causa il 28.11.2023 e dichiaratosi indifferente Testimone_9 all'esito del giudizio, che non risulta avere proposto cause contro le resistenti), ha riferito di avere lavorato con il ricorrente (in squadra insieme) per dal 2014 fino a luglio 2018 e CP_5 ha così descritto le attività svolte nei primi mesi dell'anno: “Tutti noi iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio di febbraio. …. Dal primo febbraio circa iniziavamo a lavorare per la potatura delle piante nei terreni di Sant'Urbano, Minerbe, Boschi Sant'Anna, Trecenta,
, , Bagnolo. La potatura delle piante ci impegnava fino ad aprile. In caso di Per_4 Per_5
pioggia non potendo potare andavamo a lavorare sotto le serre con le altre squadre per fare la piantagione dei meloni oppure per cavare l'erba… Nel suddetto periodo lavoravamo sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato, per otto ore al giorno, dalle 7 alle 12 e poi dalle 13 alle
17”. Il teste ha precisato che in queste attività non erano coordinati da un caposquadra, erano in sei e ognuno faceva la stessa cosa.
7.2 Il teste (sentito nella presente causa il 5.3.2024 e dichiaratosi indifferente Testimone_16 all'esito del giudizio, che non risulta aver proposto cause contro le resistenti) ha dichiarato di aver lavorato per dal 2013 al 2018 e di avere lavorato per un periodo con il ricorrente CP_5
che è arrivato dopo di lui. Anche tale teste ha descritto le attività svolte nei primi mesi dell'anno: “Ho sempre lavorato in squadra con il ricorrente. Anche lui, come me, lavorava per dieci mesi all'anno perché poi per due mesi andavamo in Marocco. Iniziavamo a lavorare nei primi giorni di febbraio e finivamo nel mese di novembre. Il nostro capo squadra era Tes_9
7 e la squadra era composta da sei persone per tutto l'anno. organizzava il Tes_11 CP_5
lavoro parlando con il capo squadra che, a sua, volta, lo diceva a noi operai. Vi erano circa sei squadre di lavoratori con altrettanti capi squadre. Dal mese di febbraio fino al momento della raccolta dei meloni noi della squadra ci occupavamo della potatura degli alberi di mele e di pere. In quel periodo lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, ad eccezione soltanto della domenica. Iniziavamo alle 8 di mattina e finivamo alle 17 con un'ora di pausa. Se pioveva molto non lavoravamo, ma se la pioggia era debole lavoravamo lo stesso”.
7.3 Il teste (verbale del 27.2.2024 della causa n. 1984/2022, acquisito in Testimone_12 questo processo all'udienza del 5.3.2024, dichiaratosi indifferente e che non risulta avere proposto cause contro la resistente) ha dichiarato: “Da dicembre in poi iniziamo con la preparazione delle serre. Sistemiamo gli eventuali buchi delle serre e lavoriamo il terreno.
Estirpiamo le piante di meloni e tiriamo il telo di nylon che poi buchiamo per piantare le piantine. A fine febbraio, inizio marzo, piantiamo le piante di meloni. In tale periodo siamo circa 60 operai di cui alcuni vengono impiegati nella potatura. A mano a mano il numero aumenta fino ad arrivare al massimo nel periodo del raccolto”.
7.4 Il teste (sentito in questo procedimento il 29.5.2024, zio del ricorrente che Testimone_11
risulta aver proposto analogo ricorso contro le resistenti, come dallo stesso dichiarato in udienza), ha riferito di avere lavorato con il ricorrente dal 2015 al 2020 e precisato che: “Ci occupavamo entrambi di potatura. Iniziavamo alla fine di gennaio/inizio di febbraio quando rientravamo dal Marocco. Eravamo impegnati al mese di aprile con la potatura, lavorando dall'8 alle 17 con un'ora di pausa dal lunedì al sabato tutti i giorni, mentre la domenica eravamo a casa. In caso di pioggia lavoravamo ugualmente sotto le serre, aiutando le altre squadre nel lavoro di pulizia del terreno dalle erbe”.
7.5 I testi e indicati dalle parti convenute, non hanno riferito nulla di Tes_14 Tes_13
rilevante sul ciclo di lavorazioni svolte nel periodo gennaio-maggio.
7.6 I testi e le cui dichiarazioni (rese all'ud. 29.2.2024 RG 2000/2022 sono state Tes_7 Tes_6
acquisite nel presente procedimento, il primo per come eccepito dalla resistente che ha promosso contenzioso analogo contro le convenute), hanno riferito, il primo (dipendente dal
2011 al 2017, che nel primo periodo non lavorava nella stessa squadra del ricorrente): “Da gennaio e fino alla seconda metà di maggio lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, la domenica restavamo a casa. Lavoravamo dalle 8 alle 12 e poi dopo un'ora di pausa dalle 13 alle 17… Dall'inizio del contratto e quindi dalla metà di gennaio il nostro lavoro consisteva nella preparazione del nylon a terra sotto le serre, pulizia del terreno, sistemazione
8 del nylon di copertura. Dalla fine di febbraio iniziavamo a piantare i meloni. Nell'attesa che le piante crescessero facevamo tanti altri lavori come quello di sistemare l'irrigazione, estirpare
l'erba”; il secondo (dipendente dal 2007 al 2018, che nel primo periodo dell'anno non lavorava nella stessa squadra del ricorrente): “Nella prima parte del contratto, fino all'inizio della raccolta dei meloni, ci occupavamo di fare le manichette, tirare il nylon a terra e quello di copertura delle serre che era stato precedentemente smontato alla fine della stagione precedente, poi dalla fine di febbraio, sempre a seconda del tempo, ci occupavamo di piantare i meloni senza mai interrompere la pulizia del terreno. Altra attività che si fa in campagna in quel periodo è la potatura ma né io né il ricorrente ce ne occupavamo. Lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì' al sabato, ma nel periodo della raccolta di meloni lavoravamo anche la domenica. Le ore lavorate ciascun giorno erano variabili a seconda della durata della luce: nei mesi da gennaio a metà maggio lavoravamo otto ore al giorno dalle 8 alle 17 e con un'ora di pausa”.
7.7 Il teste (le cui dichiarazioni rese all'udienza del 27.2.2024 RG 1984/2022 sono state Tes_8
acquisite e che, per come eccepito dalla resistente risulta avere formulato richiesta di pagamento delle differenze retributive e spettanze di fine rapporto) ha dichiarato, con riferimento a tutti gli operai agricoli impegnati nel primo periodo dell'anno: “Nel mese di febbraio, marzo e aprile, lavoravamo otto ore al giorno per la potatura, per la sistemazione delle serre e per piantare i meloni. Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al sabato e la domenica non lavoravamo. L'orario era dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa.”.
7.8 I testi sentiti, sia quelli che figurano come ricorrenti in altre cause similari pendenti dinanzi al Tribunale di Verona sia quelli che non hanno proposto cause nei confronti delle convenute, hanno fornito una ricostruzione sostanzialmente sovrapponibile sia delle mansioni svolte dal ricorrente sia degli orari e giornate di lavoro. La parte ricorrente nelle note difensive ha predisposto un prospetto riassuntivo delle dichiarazioni sull'orario rese dai testimoni:
“- dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 17 quindi 9h x 6 gg = 54h; Testimone_9
- dalle 8 alle 17 con 1 ora pausa quindi 8h x 6 gg = 48h; Testimone_16
- dalle 8 alle 17 con 1 ora pausa quindi 8h x 6 gg = 48h Testimone_11
- dalle 8 alle 17 con 1 ora pausa 8h x 6 gg = 48 Tes_8
- dalle 8 alle 17 con 1 ora pausa quindi 8h x 6 gg = 48h; Tes_6
- dalle 8 alle 12 e poi dopo un'ora di pausa dalle 13 alle 17 = 48h”. Tes_7
7.9 Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava dunque che durante tale periodo vi era una suddivisione del lavoro tra coloro i quali si occupavano prevalentemente della potatura delle
9 piante, come il ricorrente (sostanzialmente gli operai della squadra che, secondo era Tes_16
guidata per quel periodo da o che non aveva un vero e proprio caposquadra Testimone_11
come sostiene ) e gli altri che si occupavano della sistemazione e preparazione Testimone_9
delle serre, semina dei meloni sotto serra, semina dei meloni fuori serra, pulizia della piante sotto serra.
7.10 I testimoni in esame hanno fornito una sostanzialmente coincidente ricostruzione delle giornate e degli orari, in base alla quale si può ritenere provato quanto meno un orario di otto ore giornaliere per sei giorni lavorativi settimanali (48 ore settimanali).
8. La parte ricorrente ha poi allegato una parzialmente diversa modulazione dell'orario di lavoro nel periodo che va da metà/fine maggio alla fine mese di luglio.
I testimoni sopra citati hanno riferito che nel momento in cui iniziava la raccolta dei meloni, le squadre operavano sui campi contemporaneamente e svolgendo la stessa attività (la squadra del ricorrente si riuniva all'altra, sotto la guida di . CP_11
8.1. Il teste (v. verbale del 28.11.2023) che ha riferito di avere lavorato nella Testimone_9
squadra del ricorrente anche durante la raccolta dei meloni ha dichiarato: “Quando iniziava la raccolta dei meloni, a metà maggio circa, al mattino ci diceva dove andare a Controparte_5
raccogliere. In tal caso andavamo nei terreni di Minerbe e di Boschi Sant'Anna. La raccolta dei meloni in effetti iniziava quando i meloni erano maturi e tale circostanza dipendeva dal clima e dunque l'inizio della raccolta variava a seconda delle annualità. Quando raccoglievamo meloni iniziavamo a lavorare alle 6 del mattino (a casa sua andavamo verso le 5,30) fino alle 12, poi una pausa di due ore e poi di nuovo a raccogliere alle 14 fino alle 18, con delle eccezioni fino alle 19. Durante la raccolta dei meloni lavoravamo dieci ore al giorno tutti i giorni della settimana sabato incluso, mentre la domenica lavoravamo dalle 6 alle 12. La raccolta dei meloni terminava alla fine di luglio”.
8.2 Il teste ha riferito sul punto (v. verbale del 5.3.2024): “Nei mesi di Testimone_17
maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei meloni. In quel periodo lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e iniziavamo alle 6,00 e finivamo verso le
14/15 senza fare pausa. Anche la domenica facevamo lo stesso orario. Di pomeriggio non lavoravamo. In caso di pioggia, lavoravamo sempre perché i meloni erano sotto serra”.
8.3 Il teste (v. verbale del 29.5.2024) ha dichiarato: “Terminata la potatura Testimone_11
iniziava il periodo della raccolta dei meloni e anche noi, come tutti, raccoglievamo meloni e in quel periodo lavoravamo in squadra insieme. Anzi, preciso, io e il ricorrente lavoravamo sempre in squadra insieme, qualsiasi attività lavorativa facessimo. La raccolta dei meloni
10 iniziava in un periodo variabile a seconda della temperatura. In ogni caso avveniva più o meno verso la metà di maggio e finiva a fine luglio, ciò in quanto si raccoglievano sia i meloni piantati sotto serra sia quelli piantati fuori dalle serre a seconda di quando erano pronti per la raccolta. Durante la raccolta dei meloni, quindi da metà maggio in poi, il lavoro si svolgeva ad iniziare dalle sei del mattino. Terminavamo verso le 12/13 cioè quando avevamo finito di raccogliere i meloni maturi per essere raccolti. Anche nel pomeriggio lavoravamo a partire dalle 16 e fino alle 18/19 raccogliendo oltre ai meloni anche le angurie se erano pronte.
Durante tale periodo lavoravamo tutti i giorni della settimana, domenica inclusa, anche se soltanto la domenica l'orario di lavoro era limitato al mattino dalle 6 alle 12/13. Preciso che, se non ricordo male, le angurie sono state piantate e dunque raccolte fino al 2018. Poiché i meloni erano piantati sotto serra, la pioggia non incideva sul nostro lavoro e quindi raccoglievamo ugualmente in caso di pioggia”.
8.4 Il teste (teste di parte convenuta sentito nella causa R.G. n. 1984/22, il cui verbale è Tes_12
stato acquisito) ha dichiarato: “I meloni vengono raccolti dalle 6 alle 14 mediamente ma non sempre, dipende dalla quantità dei meloni da raccogliere, a volte si finisce prima ma a volte anche dopo le 14” e “il raccolto dei meloni si fa dal 25 maggio circa fino alla fine di giugno, quindi circa 40/45 giorni.”.
8.5 Il teste (teste di parte convenuta sentito il 26.6.2024 nella causa RG 21/2023 il cui Tes_14 verbale è stato acquisito) ha dichiarato: “La raccolta dei meloni veniva svolta dalle 6 del mattino fino alle 12/13 e poi, se c'erano altri frutti pronti da raccogliere, tornavamo per un paio di ore di pomeriggio”.
8.6 Il teste (verbale del 29.2.2024 causa n. 2000/2022 acquisito il 5.3.2024) ha Tes_13
dichiarato: “Durante la raccolta dei meloni, i lavoratori lavorano soltanto al mattino dalle 6 fino alle 14 e nel pomeriggio che si chiama “furbetto” che va raccolta verde. Tale varietà va raccolta soltanto due o tre volte all'anno. In tal caso lavorano due o tre ore al pomeriggio”.
8.7 Il teste (verbale acquisito del 29.2.2024, RG 2000/2022) ha dichiarato: “con la Tes_6
raccolta dei meloni che inizia a metà maggio lavoravamo 9/10 ore al giorno e iniziavamo alle 6
e fino alle 14 e poi di nuovo dalle 16 fino alle 18/19 a seconda del lavoro che c'era da fare”.
Allo stesso modo il teste (verbale acquisito del 29.2.2024, RG 2000/2022) ha riferito: Tes_7
“Durante la raccolta dei meloni lavoravamo invece dalle 6 del mattino fino alle 12 e poi facevano una pausa di due o tre ore per poi riprendere verso le 14/15 e lavorare anche fino alle
19/20 a seconda della quantità di meloni da raccogliere. Nel periodo della raccolta lavoravamo anche la domenica ma soltanto fino alle 12/13”.
11 8.8 Il teste (verbale acquisito del 27.2.2024, RG 1984/2022) ha dichiarato: “Dai primi di Tes_8
giugno in poi iniziava la raccolta dei meloni e finiva verso la prima settimana di luglio.
Lavoravamo tutti i giorni, domenica inclusa dalle 6 alle 13/14/15, ci riposavamo un paio di ore
e poi ritornavamo in serra e lavoravamo per altre due ore. La domenica finivamo alle 13 e nel pomeriggio non lavoravamo”.
8.7 La parte ricorrente nelle note difensive ha predisposto un prospetto riassuntivo delle testimonianze relative a tale secondo periodo:
“- dalle 6 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 18 quindi 10h x 6 gg = 60h più 6 Testimone_9
ore la domenica = 66 ore la settimana;
- dalle 6 alle 14/15 quindi 8/9h anche la domenica 8/9h x 7 gg = 56/63 ore la Tes_16
settimana;
- dalle 6 alle 12/13 (quindi 6/7 ore) e poi dalle 16 alle 18/19 (e quindi altre Testimone_11
2/3 ore) e quindi 8-10 ore x 6 gg = 48/60 ore più 6/7 ore la domenica = 55/67 ore la settimana;
- (teste avversario) dalle 6 alle 14 quindi 8h x 6 gg = 48 ore la settimana ma senza Tes_12
nulla dire né sui pomeriggi né sulla domenica;
- Wajih dalle 6 alle 13/14/15 e il pomeriggio altre 2 ore e quindi 9/10/11h x 6 gg = 54/60/66 ore
+ 7 ore la domenica = quantomeno 61 ore la settimana.
- dalle 6 alle 14 il pomeriggio dalle 16 fino alle 18/19 quindi 10h x 6 gg = 60h + 8h la Tes_6
domenica = quindi 68 ore la settimana;
- dalle 6 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 /[1]5 fino alle 19/20 x 6 gg = almeno 10h x Tes_7
6gg = 60h + almeno 6 ore la domenica mattina = 66 ore la settimana;
- (teste avversario) dalle 6 alle 14 e a volte 2h al pomeriggio quindi 8/10 ore x 6 gg Tes_13
= 48/60 ore la settimana , ma con riferimento alla sola attività di raccolta e senza nulla dire sulla domenica;
- (teste avversario) dalle 6 alle 12/13 più 2 ore il pomeriggio senza rifermenti alla Tes_14
domenica quindi 9h x 6gg= 54 ore la settimana , ma senza nulla riferire sulla domenica”.
Soltanto i testi di parte convenuta non hanno menzionato il lavoro domenicale;
(che ha Tes_12
dichiarato di essere uno dei preposti e cioè uno degli uomini di più stretta collaborazione del titolare di fatto) non ha riferito del lavoro pomeridiano e domenicale. ha parlato di Tes_13
lavoro pomeridiano per due ore ma non tutti i giorni e non ha riferito del lavoro domenicale, non ha parlato della domenica. Tutti gli altri testi hanno riferito che quanto meno otto ore Tes_14
venivano lavorate al mattino e due ore al pomeriggio oltre alle sei della domenica. Si evidenzia
12 che il teste di parte convenuta non ha escluso il lavoro pomeridiano, sia pure non Tes_14
continuativo.
La parte ricorrente, nelle allegazioni e deduzioni istruttorie svolte in ricorso, non ha menzionato il lavoro domenicale e nelle conclusioni ha chiesto accertarsi per il periodo da maggio ad ottobre un orario giornaliero di almeno 9 ore al giorno per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato, senza fare riferimento al lavoro domenicale (così per un totale di 54 ore settimanali). Pertanto non può essere accertato lo svolgimento di lavoro domenicale.
Si può ritenere, preso atto della varietà delle quantificazioni contenuta nelle dichiarazioni dei testimoni, attendibile una quantificazione minima e prudenziale di 9 ore giornaliere tra mattina e pomeriggio, per un totale di 54 ore settimanali nel periodo raccolta meloni.
Come risulta dalle dichiarazioni dei testimoni, l'inizio della raccolta dei meloni non era mai fisso, poiché dipendeva dal grado di maturazione dei meloni e si colloca tra metà maggio e inizio giugno. Ai fini dell'accertamento oggetto di causa si può collocare, in base ad una valutazione media, l'inizio della raccolta al 15 maggio e termine al 31 luglio.
9.Quanto all'ulteriore periodo fine luglio /inizio agosto – ottobre, il teste (v. verbale del Tes_9
28.11.2023) ha dichiarato: “Subito dopo iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere. Durante la raccolta di mele e pere lavoravamo dal lunedì al sabato tutti i giorni ma non la domenica.
L'orario di lavoro variava con la luce del sole, nel senso che finché le giornate erano lunghe lavoravamo anche dieci ore al giorno iniziando dalle 7,30 e fino a quando calava il sole, poi a mano a mano che le giornate si accorciavano, lavoravamo 9 ore e poi 8 ore minimo quando le giornate erano oramai più corte. Ovviamente la raccolta delle mele e delle pere avveniva nei terreni dove erano gli alberi da frutta e dove noi avevamo potato nel periodo prima indicato. La raccolta di mele e pere terminava alla fine di ottobre e qualche anno anche nelle prime due settimane di novembre. Nei primi anni di lavoro per vi erano anche piante di IW a CP_5
Trecenta e a Faro (RO) che noi raccoglievamo una volta terminata la raccolta di mele e pere.
In caso di pioggia bisogna distinguere: se la pioggia era abbondante restavamo a casa, ma se la pioggia era debole lavoravamo comunque. Se la pioggia interveniva mentre stavamo lavorando noi continuavamo o al massimo andavamo a ripararci nei magazzini per poi riprendere quando smetteva. All'interno delle serre si continuava comunque a lavorare”.
9.1 Il teste ( sentito in questo procedimento all'udienza del 5.3.2024) ha dichiarato: Tes_16
“Finita la raccolta dei meloni iniziavamo a raccogliere le pere. La raccolta delle pere durava un mese. In quel periodo di raccolta pere lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al sabato per nove ore dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa. In caso di pioggia non si lavorava, tranne che la
13 pioggia fosse debole. Poi iniziavamo la raccolta delle mele che durava due o tre mesi. Durante la raccolta delle mele lavoravamo sempre sei giorni alla settimana, sempre dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa. Finita anche la raccolta delle mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei IW con lo stesso orario e per gli stessi sei giorni alla settimana”.
9.2 Il Teste ha dichiarato (v. verbale del 29.2.2024 RG 2000/2022 acquisito il Tes_13
5.3.2024): “Durante la raccolta delle pere e delle mele iniziano a lavorare alle 7 fino alle 12 e poi dalle 14 alle 17/17,30. Se non c'è caldo riprendono un po' prima, verso le 13/13,30 e finiscono alle 17. … Durante i giorni di pioggia non si lavora per la raccolta di pere e mele. Se la pioggia è debole, si aspetta di vedere come evolve e se inizia a piovere tanto si va a casa, altrimenti si lavora, certamente non con la pioggia forte. Sotto serra invece, si lavora con la pioggia debole e non si lavora con la pioggia forte. Nei giorni successivi alla pioggia abbondante non si lavora se c'è tanta acqua nei campi”.
9.3 Il teste (v. verbale del 27.2.2024 RG1984/2022 acquisito in questo procedimento il Tes_12
5.3.2024) ha dichiarato: “La raccolta della frutta viene fatta dalle 7 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 17/18 ma anche in questo caso dipende dal caldo, perché se è molto caldo si comincia più tardi verso le 15/15,30 e si finisce verso le 18. Non so se il ricorrente venisse richiamato dal suo caposquadra che era Non so neanche se venisse Persona_6
richiamato da Nulla so sulle circostanze del capitolo n. 9 della memoria. Quando CP_5
piove non si lavora in campagna ma soltanto alcuni pochi lavoratori (4 o 5) sono impegnati in lavori diversi al coperto. Lavoriamo solo se la frutta è pronta per il raccolto e la pioggia non è insistente, soprattutto per i frutti che sono sotto serra”. –
9.4 Il teste (v. verbale acquisito in questo procedimento il 26.6.2024 del 26.6.2024 RG Tes_14
21/23) ha dichiarato: “Per la raccolta della frutta da albero lavoravamo circa 8 ore al giorno, diversamente modulate a seconda non soltanto della quantità di frutta pronta da raccogliere ma anche del clima. In sostanza, a parte le variazioni descritte, normalmente il lavoro iniziava alle
8 e terminava alle 12, riprendeva alle 14 e terminava alle 18. Quanto alle giornate di pioggia, se al mattino vedevamo la pioggia non uscivamo proprio di casa, ma se la pioggia interveniva durante il lavoro sotto serra, allora proseguivamo a lavorare. Fuori dalle serre dovevamo fermarci. Quando smette di piovere, sin dal giorno dopo si lavorava”.
9.5 Il teste (verbale acquisito del 29.2.2024, RG 2000/22) ha dichiarato: “In effetti Tes_6
questo orario di lavoro prosegue anche dopo la raccolta dei meloni che termina alla fine di luglio, perché subito dopo iniziavamo la raccolta delle pere nel mese di agosto. Nel mese di agosto lavoravamo 9 ore. La raccolta delle pere durava per tutto il mese di agosto e poi
14 dall'inizio di settembre iniziavamo la raccolta delle mele. A mano a mano che le giornate iniziavano ad accorciarsi lavoravamo non più 9 ore ma 8 ore al giorno. La raccolta delle mele finiva verso la metà di ottobre. Subito dopo raccoglievamo i IW la cui raccolta però è terminata nel 2016. Nel periodo intercorrente fra la fine della raccolta e la cessazione del contratto tiravamo via le erbe e pulivamo il nylon delle serre”.
9.6 Il teste (verbale acquisito del 27.2.2024 RG 1984/2022) ha riferito: “Finita la raccolta Tes_8
di meloni iniziavamo quella di pere che durava fino alla fine del mese di agosto. Per la raccolta delle pere lavoravamo 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato tutti i giorni, la domenica non lavoravamo. Quando finiva la raccolta delle pere iniziavamo quella delle pere, cioè da fine agosto/primi di settembre fino alla fine di ottobre. Lavoravamo sempre sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato per 9/10 ore al giorno. A novembre raccoglievamo IW per una settimana/dieci giorni fino a quando ci sono state le piante di IW”.
9.7 La parte ricorrente nelle note difensive ha predisposto un prospetto riassuntivo delle testimonianze anche per tale ultimo periodo:
“ ha riferito 60 ore la settimana in agosto, 54 ore in settembre e ottobre, 48 ore Testimone_9
la settimana in novembre;
- ha riferito 48 ore la settimana da agosto a novembre;
Tes_16
- ha riferito 54 ore la settimana per le pere (9 ore al giorno x 6gg) e 48 ore la Testimone_11
settimana per mele e IW (8 ore al giorno x 6 gg);
- ( teste avversario ) ha riferito 48 ore la settimana da agosto a novembre;
Tes_12
- ha riferito 54 ore la settimana da agosto a novembre;
Tes_8
- ha riferito 54 ore la settimana in agosto e settembre, e 48 ore in ottobre e novembre;
Tes_6
- (teste avversario) ha riferito 48 ore la settimana da agosto a novembre;
Tes_13
- (teste avversario) ha riferito 48 ore la settimana da agosto a novembre. Tes_14
9.8 Per quanto riguarda il periodo da agosto ad ottobre tenuto conto della variabilità degli orari riferiti dai diversi testimoni, che dovevano essere adattati alle diverse tipologie di frutta da raccogliere e della sostanziale concordanza su un plafond minimo di 48 ore settimanali si può ritenere raggiunta la prova su tale monte orario settimanale.
10. Le dichiarazioni testimoniali sono concordi sulle modalità di pagamento della retribuzione.
Le ore di lavoro venivano segnate su calendari e pagate con € 5 netti (se il lavoratore alloggiava in locali messi a disposizione dalle aziende convenute) ovvero con 5,50 netti. Veniva consegnato un assegno unico e due prospetti paga corrispondenti ai rapporti di lavoro formalmente in essere. I testimoni di parte ricorrente (cfr. dichiarazioni rese sul punto da:
15 , ) hanno riferito che non è mai stato Testimone_9 Tes_16 Testimone_11 Tes_12 Tes_8
pagato il TFR, neppure sulle somme riconosciute nei prospetti paga e comunque la parte convenuta non ha fornito la prova di tale pagamento.
11. Rientra nella comune esperienza che in caso di pioggia abbondante o prolungata nel corso della giornata il lavoro nei campi venga ostacolato o addirittura impedito. Le testimonianze assunte tuttavia hanno riferito di variegate lavorazioni (in serra o nei capannoni), nelle quali anche una pioggia di una certa intensità può non essere ostativa al lavoro dell'operaio agricolo.
Nondimeno i testimoni hanno comunque riferito che in caso di precipitazioni troppo estese per volume e persistenza nel corso della giornata il lavoro non veniva iniziato o veniva sospeso. La parte convenuta ha prodotto bollettini meteorologici riferiti alla situazione registrata da Pt_9
stazioni (Montagnana e Trecenta) che in parte coprono le aree- molto estese - in cui si trovano i campi e le coltivazioni delle aziende convenute. La difesa di parte ricorrente ha osservato che a tutto concedere dovrebbero essere esclusi solo i giorni che dal bollettino hanno registrato delle precipitazioni qualificabili come piogge “forti” secondo la classificazione meteorologica comunemente applicata per misurare l'intensità. La parte ricorrente ha allegato alle note difensive la pagina di Wikipedia della voce “Pioggia” in cui viene definita pioggia forte la precipitazione che fa registrare più di 6 mm/h.
11.1 Sulla base di tali considerazioni discende che: nel 2016 (dal 9 febbraio a fine ottobre), 28 giornate (stazione Trecenta), oppure 39 giornate (Stazione di Montagnana); restringendo il periodo ai mesi da agosto e ottobre (raccolta della frutta - fuori serra) le giornate di pioggia forte sono state: 6 (Trecenta), oppure 9 (Montagnana); nel 2017 (dal 27 gennaio al 15 novembre), 26 giornate (stazione Trecenta), oppure 32 giornate (Stazione di Montagnana); restringendo il periodo ai mesi da agosto e il 15 novembre (raccolta della frutta - fuori serra) le giornate di pioggia forte sono state: 11 (Trecenta), oppure 12 (Montagnana); nel 2018 (dal 8 febbraio al 30 novembre), 38 giornate (stazione Trecenta), e 38 giornate (Stazione 24 di Montagnana); restringendo il periodo ai mesi da agosto e novembre (raccolta della frutta - fuori serra) le giornate di pioggia forte sono state: 16 (Trecenta), oppure 18 (Montagnana); nel 2019 (dal 04 febbraio a fine ottobre), 25 giornate (stazione Trecenta), oppure 35 giornate (Stazione di
Montagnana); restringendo il periodo ai mesi da agosto e fine ottobre (raccolta della frutta - fuori serra) le giornate di pioggia forte sono state: 7 (Trecenta), oppure 14 (Montagnana); nel
2020 (dal 04 febbraio al 24 ottobre) 21 giornate (Stazione di Montagnana;
non allegata tab.
Trecenta); restringendo il periodo ai mesi da agosto al 24 ottobre (raccolta della frutta - fuori serra) le giornate di pioggia forte sono state: 9 (Montagnana).
16 11.2 A fronte di tali dati è evidente, come ha esattamente osservato la difesa di parte ricorrente, che gli stessi non sono accompagnati dalla distribuzione della precipitazione nel corso della giornata, trattandosi di un dato complessivo giornaliero. Pertanto, è possibile che si sia trattato anche di precipitazioni nella tarda serata o nella notte, o anche di pioggia concentrata solo in talune ore del giorno. Non vi è quindi prova sicura di precipitazioni tali da impedire il lavoro nei giorni successivi per allagamento dei campi. Pertanto, trattandosi peraltro di un evento costituente un fatto impeditivo della prestazione lavorativa e quindi dell'obbligo retributivo, gravava sul datore di lavoro una più precisa allegazione sui giorni di mancato lavoro del ricorrente (in ipotesi, mediante un più attendibile sistema di registrazione delle presenze al lavoro).
12. La parte convenuta ha eccepito la nullità del ricorso in quanto il lavoratore si è limitato a formulare una domanda di condanna generica senza allegare conteggi analitici. La nullità del ricorso deve essere esclusa alla luce della giurisprudenza costante della Cassazione (cfr. Cass.
17122/2013). La Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto ammissibile una domanda di condanna generica ab orgine formulata in tali termini (Cass. 29862/2022).
13. La parte convenuta ha eccepito altresì l'incapacità dei testimoni indicati dalla parte ricorrente in quanto ex lavoratori che hanno promosso cause nei confronti delle convenute svolgendo domande per l'accertamento degli effettivi orari di lavoro e giornate condanna al pagamento delle differenze maturate. L'interesse di mero fatto per un determinato esito della controversia non è motivo per la partecipazione del teste alla causa in qualità di parte e quindi non può essere dichiarata l'incapacità ex art. 246 c.p.c.
Tuttavia, tale interesse di fatto, sussistente nel caso concreto, deve indurre il Giudice ad una più attenta valutazione critica circa l'attendibilità e coerenza delle dichiarazioni rese dal testimone sentito nel presente giudizio e di altri le cui dichiarazioni sono state rese in altri Parte_10
procedimenti ed acquisite al presente processo. Le loro dichiarazioni, sostanzialmente concordanti e precise, comunque, non sono state adeguatamente e circostanziatamente smentite dai testi di parte convenuta e comunque hanno trovato riscontri nella testimonianza di altri testi come e che non risultano avere promosso causa nei confronti di Testimone_9 Tes_16
e in dichiarazioni di testi di parte convenuta (in particolare teste . CP_5 Tes_14
14. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte pertanto le domande svolte in ricorso devono essere accolte come da dispositivo nei limiti di cui alla presente motivazione.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva,
17 trattazione/istruttoria, decisionale). La condanna deve essere pronunciata in via solidale nei confronti delle parti convenute in quanto ritenute parte di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro e quindi portatrici in causa di un interesse comune. Le spese devono essere distratte in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione, costituito da tutte le parti convenute, dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente rispettivamente con la ditta individuale FR CI, l'azienda agricola
[...]
e figli e (già az. Controparte_5 Pt_3 CP_9 Controparte_12
, l'azienda agricola (già soc. agr.
[...] Parte_6
nei periodi indicati in motivazione;
Parte_5
2) dichiara che il ricorrente ha svolto nell'anno 2016 i seguenti orari lavorativi:
a. dal 9.2.2016 al 15.5.2016, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
b. dal 16.5.2016 al 31.7.2016, dal lunedì al sabato, nove ore giornaliere e 54 settimanali;
c. dal 1.8.2016 al 31.10.2016, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
3) dichiara che il ricorrente ha svolto nell'anno 2017 i seguenti orari lavorativi:
a. dal 27.1.2017 al 15.5.2017, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
b. dal 16.5.2017 al 7.7.2017, dal lunedì al sabato, nove ore giornaliere e 54 settimanali;
c. dal 3.8.2017 al 27.10.2017, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
4) dichiara che il ricorrente ha svolto nell'anno 2018 i seguenti orari lavorativi:
a. dal 8.2.2018 al 15.5.2018, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
b. dal 16.5.2018 al 31.7.2018, dal lunedì al sabato, nove ore giornaliere e 54 settimanali;
c. dal 1.8.2018 al 2.11.2018, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
5) dichiara che il ricorrente ha svolto nell'anno 2019 i seguenti orari lavorativi:
a. dal 4.2.2019 al 10.5.2019, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
b. dal 10.6.2019 al 31.7.2019, dal lunedì al sabato, nove ore giornaliere e 54 settimanali;
c. dal 1.8.2019 al 31.10.2019, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
6) dichiara che il ricorrente ha svolto nell'anno 2020 i seguenti orari lavorativi:
a. dal 4.2.2020 al 15.5.2020, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
b. dal 16.5.2020 al 31.7.2020, dal lunedì al sabato, nove ore giornaliere e 54 settimanali;
c. dal 1.8.2020 al 24.10.2020, dal lunedì al sabato, otto ore giornaliere e 48 settimanali;
18 7) condanna le parti convenute, in via solidale, al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati dalle aziende convenute in relazione alle effettive giornate e ore lavorate, come accertate ai punti 2), 3), 4), 5),
6), oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo effettivo;
8) accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in base alle differenze retributive dovute in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute, in solido, al pagamento del TFR così rideterminato e non corrisposto
(neppure parzialmente) al ricorrente nei periodi oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p,c, dalla maturazione al saldo effettivo;
9) condanna le parti convenute, in solido, a rifondere le spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 20.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
19