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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2922/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a MODICA (RG) il 12/11/1962, Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. GERRATANA MARIAGRAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a MODICA (RG) il 05/05/1971, Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. CICERO GIUSEPPINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Scioglimento del matrimonio/Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1)Ritenere e dichiarare che il SI. nulla deve a titolo di assegno di mantenimento - divorzile Parte_1 alla moglie, non sussistendone i presupposti ai sensi di legge per le motivazioni date in parte narrativa;
2) Disporre che il SI. , versi direttamente alla IG , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, un assegno a titolo di concorso per il suo mantenimento di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o quell' altra somma minore o maggiore salvo gravame che sarà ritenuta equa, da corrispondersi;
3) Assegnare la casa familiare sita in Modica in C. da Sant'Ippolito Trebalate n. 16 alla SInora presso cui vive la IG , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente;
4) Disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e extrascolastiche da sostenere nell'interesse della IG, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, indicando altresì in maniera analitica quali spese debbano
pagina 1 di 6 essere considerate come straordinarie, mediante il rinvio alle Linee guida sul mantenimento dei figli Contr del e/o del Tribunale di AC che per comodità si allegano, ciò al fine di prevenire conflitti tra i genitori in ordine al riconoscimento delle stesse ed il conseguente avvio di procedure esecutive, fonte di aggravio di spese in capo alle parti;
Con memoria integrativa:
1. Preliminarmente emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il SI.
e la SI.ra ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine Parte_1 CP_1 all'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro dei matrimoni di Modica dell'anno 1992, parte II, serie A, n. 70 , ai sensi dell'art. 3, comma 2,lett b della L. 898/70 e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni;
Nel merito 1a) emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi predetti con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine all'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri matrimoni di Modica dell'anno 1992, parte II, serie A, n. 70 , ai sensi dell'art. 3, comma 2,lett b della L. 898/70 e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 2) Ritenere e dichiarare che il SI. nulla deve a titolo assegno divorzile alla SI.ra : A) in quanto Parte_1 Persona_2 economicamente autosufficiente, avendo dei risparmi propri ed essendo proprietaria di immobili;
ed in ogni caso in quanto non ne sussistono le condizioni per concederlo ai sensi dell'art 5 l 898/70: B) per aver intrapreso una stabile e duratura relazione sentimentale che è connotata anche dalla convivenza more uxorio con il SInor;
3) Disporre che il SI. , versi CP_3 Parte_1 direttamente alla IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno a Per_1 titolo di concorso per il suo mantenimento di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o quell' altra somma minore o maggiore salvo gravame che sarà ritenuta equa, da corrispondersi;
4) Revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Modica in C. da Sant'Ippolito Trebalate n. 16 alla SInora , per tutte le ragioni meglio specificate nella parte narrativa;
conseguentemente CP_1 Assegnare, la casa familiare sita in Modica in C. da Sant'Ippolito Trebalate n. 16, al ricorrente, SI.
che la abiterà in uno alla IG , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 Per_1 autosufficiente;
in subordine procedere alla revoca e non disporre alcuna assegnazione seguendo l'immobile , adibito a casa familiare, il normale regime di proprietà; 5) Disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e extrascolastiche da sostenere nell'interesse della IG, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, indicando altresì in maniera analitica quali spese debbano essere considerate come straordinarie, mediante il rinvio alle Linee guida sul mantenimento dei figli del CNF e/o del Tribunale di AC , ciò al fine di prevenire conflitti tra i genitori in ordine al riconoscimento delle stesse ed il conseguente avvio di procedure esecutive, fonte di aggravio di spese in capo alle parti;
Per parte resistente:
in via preliminare: - Pronunciare Sentenza non definitiva sullo Status di cessazione degli effetti civili del matrimonio. nel merito: - rigettare tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto.
- Riconoscere un assegno divorzile in favore della Sig.ra pari ad € 300,00 Controparte_1 mensili;
- Dichiarare l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra Controparte_1 con tutto ivi contenuto, convivente con la IG maggiorenne economicamente non Per_1 autosufficiente;
- Riconoscere e confermare l'onere di mantenimento per la somma di € 350,00 mensili
a carico del in favore della IG , maggiorenne economicamente non autosufficiente, Parte_1 Per_1
pagina 2 di 6 con versamento diretto alla stesa;
- Porre le spese estraordinarie a carico della IG a carico Per_1 del al 100% stante le sue copiose possibilità economiche e il netto squilibrio e Parte_1 l'impossibilità della contribuzione della madre.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
in data 1.9.2022, presentava ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con , chiedendo di nulla dover versare alla ex coniuge a Controparte_1 titolo di assegno divorzile e chiedendo inoltre, inizialmente, di versare il contributo per il mantenimento della IG maggiorenne direttamente alla stessa. Allegava il ricorrente che in data
20.10.2016 era stata emessa sentenza di separazione n. 1185/2016, che statuiva l'obbligo per il di versare alla una somma mensile di € 700,00 per il mantenimento della stessa Parte_1 CP_1 (€350,00) e della IG (€ 350,00), nonché di versare al figlio , all'epoca maggiorenne non Per_1 Per_3 autosufficiente, una somma mensile di € 200,00 per il mantenimento dello stesso, prevedendo inoltre l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà dei coniugi, alla , che vi abitava con la CP_1 IG.
Allegava inoltre il ricorrente di aver instaurato, alcuni anni dopo la separazione, un giudizio di modifica delle condizioni di separazione per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale intratteneva una stabile relazione more uxorio con altro uomo (tale
[...]
, e per chiedere la revoca o riduzione del contributo per il mantenimento per la IG e infine CP_3 la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, asserendo che non vi abitasse più stabilmente, in conseguenza della predetta relazione di fatto. (L'obbligo di mantenimento per il figlio
, nato nel 1993 e divenuto economicamente indipendente, era già venuto meno). Tale giudizio si Per_3 concludeva con decreto n. 106/2022 del 5.1.2022, con il quale veniva revocato l'assegno di mantenimento in favore di , in quanto veniva accertato che tra la stessa e Controparte_1 CP_3
sussisteva effettivamente una relazione di fatto, stabile e duratura, ed essendo emerso che tra i due
[...] vi era una frequentazione quotidiana, con periodi di effettiva convivenza, presso l'abitazione di lui a Niscemi ovvero presso la ex casa coniugale a Modica. Non veniva invece revocata l'assegnazione della casa familiare, parimenti non veniva revocato né diminuito il contributo al mantenimento della IG.
Con sentenza non definitiva n. 1114/2023 del 17.7.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il giudizio prosegue per le ulteriori questioni economiche, alcune delle quali, nelle more del giudizio stesso, si sono autonomamente risolte. Sono infatti venuti meno i presupposti per il mantenimento per la IG e per l'assegnazione della casa familiare alla , in quanto la prima, oltre che Per_1 CP_1 maggiorenne, risulta anche avviata nel mondo del lavoro, per come emerso pacificamente tra le parti, ed ha inoltre costituito un proprio nucleo familiare e cambiato residenza. È inoltre intervenuta sentenza n. 1621/2023 del 31.10.2023 con cui è stato dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria dei coniugi sulla casa coniugale.
Va solo precisato che l'obbligo di mantenimento della IG va dichiarato cessato alla data del Per_1
17.3.2023, unitamente considerando, a quella data, il compimento del 25° anno, la non frequentazione di corsi superiori di formazione o istruzione, l'acquisizione di diverse esperienze lavorative.
pagina 3 di 6 Resta allora da decidere la questione relativa all'assegno divorzile.
La chiede che le venga corrisposto dal marito un assegno di 300,00 euro mensili o in CP_1 subordine un assegno divorzile in un'unica soluzione pari ad € 18.000,00, richiesta quest'ultima avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.
Il oltre ad opporsi alla ultima richiesta di un'unica soluzione dell'assegno divorzile, essendo Parte_1
a tal fine necessario un accordo fra le parti, oltre che per la sua tardività, nega il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile sia nella sua componente assistenziale che nella sua componente perequativo-compensativa (eccependo che la stessa abbia richiesto tale sola componente tardivamente in seno alla seconda memoria istruttoria).
La resistente insiste sull'esistenza di uno squilibrio reddituale dovuto alle attuali difficoltà a trovare un'occupazione lavorativa, per la sua età e per la fuoriuscita dal mondo del lavoro per quasi tutta la durata ventennale del matrimonio, che non le ha permesso di costruire un'esperienza lavorativa o garantirsi un emolumento pensionistico, ricollegando causalmente tale circostanza al suo sacrificio a favore delle eSIenze familiari, asserendo che tale circostanza giustificherebbe il riconoscimento di un assegno "perequativo". Aggiunge inoltre, quale ulteriore ostacolo al proprio stato di disoccupazione, un problema di salute consistente in “marcata protrusione discale mediana che impegna il sacco durale L4-L5 ed ernia discale mediana paramediana L5-S1”, allegando un referto clinico del 12.10.2007.
Sostiene la resistente, senza ricevere contestazione, di aver lavorato in una società agricola presso magazzini di smistamento e sistemazione di prodotti ortofrutticoli fino al 1997, quando, a seguito della nascita della secondogenita, fu costretta a lasciare il lavoro per badare ad entrambi i figli, dedicarsi alla loro crescita e alla gestione della vita familiare, rimarcando come la dedizione esclusivamente materna alla crescita e all'educazione dei figli abbia permesso al marito di dedicarsi in maniera esclusiva al proprio lavoro, consentendo così l'ampliamento e la fortuna della sua attività di carrozzeria. Puntualizza infatti la che il ha avuto la possibilità di non sentire il peso di CP_1 Parte_1 collaborare alla cura e alla gestione dei figli e dei loro impegni legati alla crescita, e di potersi dedicare alla sua attività in modo totalizzante, tutti i giorni della settimana fino a sera tarda, trascurando la famiglia.
Il contesta il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile in primo luogo nella sua Parte_1 componente assistenziale, stante la provata sussistenza di una stabile e duratura condivisione di vita con il compagno già accertata in sede di modifica delle condizioni di separazione e CP_3 ancora sussistente. Contesta inoltre l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti adducendo che la sia proprietaria di beni mobili ed immobili senza tuttavia corredare tali affermazioni da CP_1 adeguato riscontro probatorio, oltre ad essere comproprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, per il quale è stata disposta la divisione tra le parti con la sentenza sopracitata.
Riferisce inoltre il ricorrente che la non ha comunque cercato un'occupazione lavorativa dopo CP_1 la separazione, neanche successivamente alla revoca del mantenimento in suo favore, rimanendo colpevolmente disoccupata e dimostrando in tal modo di non versare in un reale stato di bisogno, probabilmente proprio per la comunione materiale in essere col nuovo compagno, contestando al contempo l'impossibiltà della stessa a svolgere attività lavorativa a causa dell'ernia discale, allegando delle fotografie risalenti ad anni diversi, pubblicate dalla stessa sui social network, ritraenti la CP_1 stessa ed il compagno durante attività di equitazione.
pagina 4 di 6 Sotto il profilo compensativo dell'assegno divorzile, il eccepisce che la resistente non ha Parte_1 dimostrato l'effettivo sacrificio sopportato in costanza di matrimonio, quello cioè di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali, o l'apporto effettivo dato alla realizzazione della crescita professionale del marito, eccependo che ancora prima di contrarre matrimonio aveva omesso di dedicarsi alla propria formazione e alle proprie aspirazioni professionali, e non avendo quindi rinunciato agli studi o ad un lavoro per dedicarsi alla famiglia. Asserisce il ricorrente che la , CP_1 sposatasi in giovane età, aveva ancor prima di contrarre matrimonio omesso di dedicarsi alla propria formazione e alle proprie aspirazioni professionali, e pertanto alcun sacrificio alle proprie aspirazioni personali è stato compiuto dalla stessa in costanza di matrimonio ed in funzione della famiglia.
Secondo Cass. Sezioni Unite nr. 18287 dell'11/07/2018, "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019).
Tanto premesso, va in primo luogo precisato che la relazione stabile della con il dura CP_1 CP_3 tuttora, con la connessa assistenza morale e materiale tra i due partner. Tale circostanza comporta il venir meno della componente relativa alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, come peraltro non risulta contestato tra le parti.
Ritiene il Collegio che non si possa riconoscere neppure la componente perequativo compensativa.
In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. 32354/2024). L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eSIenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass 26520/2024).
Riguardo all'accertamento dello squilibrio, già lo stesso non risulta agevole rilevarlo, vista la scarsa allegazione documentale, che si riduce alla sola produzione del attestante un reddito di circa Parte_1
8.700,00 euro sia per il 2020 che per il 2021, non adeguatamente contestata da parte resistente. Va poi considerato che non risulta dimostrato, alla luce del complessivo bagaglio formativo e lavorativo della pagina 5 di 6 , che la vita matrimoniale e la connessa attività di cura dei figli, abbia costituito una cesura netta CP_1 della sua capacità professionale e lavorativa, non ripristinabile a seguito della separazione avvenuta nel 2016, quando già i due figli avevano, rispettivamente, 23 e 18 anni;
in particolare, l'allegato problema di salute della non è alla base di una certificata incapacità lavorativa. CP_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Revoca l'assegnazione in favore di della casa familiare, sita in c.da Sant'Ippolito Controparte_1
Tre Balate n. 16 – Modica.
Dichiara Revoca l'assegno di mantenimento in favore di , posto a carico di Persona_4 Parte_1
[...]
Rigetta la domanda di assegno divorzile di . Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 16/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a MODICA (RG) il 12/11/1962, Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. GERRATANA MARIAGRAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a MODICA (RG) il 05/05/1971, Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. CICERO GIUSEPPINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Scioglimento del matrimonio/Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1)Ritenere e dichiarare che il SI. nulla deve a titolo di assegno di mantenimento - divorzile Parte_1 alla moglie, non sussistendone i presupposti ai sensi di legge per le motivazioni date in parte narrativa;
2) Disporre che il SI. , versi direttamente alla IG , maggiorenne ma non Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente, un assegno a titolo di concorso per il suo mantenimento di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o quell' altra somma minore o maggiore salvo gravame che sarà ritenuta equa, da corrispondersi;
3) Assegnare la casa familiare sita in Modica in C. da Sant'Ippolito Trebalate n. 16 alla SInora presso cui vive la IG , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente;
4) Disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e extrascolastiche da sostenere nell'interesse della IG, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, indicando altresì in maniera analitica quali spese debbano
pagina 1 di 6 essere considerate come straordinarie, mediante il rinvio alle Linee guida sul mantenimento dei figli Contr del e/o del Tribunale di AC che per comodità si allegano, ciò al fine di prevenire conflitti tra i genitori in ordine al riconoscimento delle stesse ed il conseguente avvio di procedure esecutive, fonte di aggravio di spese in capo alle parti;
Con memoria integrativa:
1. Preliminarmente emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il SI.
e la SI.ra ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine Parte_1 CP_1 all'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro dei matrimoni di Modica dell'anno 1992, parte II, serie A, n. 70 , ai sensi dell'art. 3, comma 2,lett b della L. 898/70 e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni;
Nel merito 1a) emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi predetti con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine all'annotazione dell'emittenda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri matrimoni di Modica dell'anno 1992, parte II, serie A, n. 70 , ai sensi dell'art. 3, comma 2,lett b della L. 898/70 e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 2) Ritenere e dichiarare che il SI. nulla deve a titolo assegno divorzile alla SI.ra : A) in quanto Parte_1 Persona_2 economicamente autosufficiente, avendo dei risparmi propri ed essendo proprietaria di immobili;
ed in ogni caso in quanto non ne sussistono le condizioni per concederlo ai sensi dell'art 5 l 898/70: B) per aver intrapreso una stabile e duratura relazione sentimentale che è connotata anche dalla convivenza more uxorio con il SInor;
3) Disporre che il SI. , versi CP_3 Parte_1 direttamente alla IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno a Per_1 titolo di concorso per il suo mantenimento di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, o quell' altra somma minore o maggiore salvo gravame che sarà ritenuta equa, da corrispondersi;
4) Revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Modica in C. da Sant'Ippolito Trebalate n. 16 alla SInora , per tutte le ragioni meglio specificate nella parte narrativa;
conseguentemente CP_1 Assegnare, la casa familiare sita in Modica in C. da Sant'Ippolito Trebalate n. 16, al ricorrente, SI.
che la abiterà in uno alla IG , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 Per_1 autosufficiente;
in subordine procedere alla revoca e non disporre alcuna assegnazione seguendo l'immobile , adibito a casa familiare, il normale regime di proprietà; 5) Disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e extrascolastiche da sostenere nell'interesse della IG, siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, indicando altresì in maniera analitica quali spese debbano essere considerate come straordinarie, mediante il rinvio alle Linee guida sul mantenimento dei figli del CNF e/o del Tribunale di AC , ciò al fine di prevenire conflitti tra i genitori in ordine al riconoscimento delle stesse ed il conseguente avvio di procedure esecutive, fonte di aggravio di spese in capo alle parti;
Per parte resistente:
in via preliminare: - Pronunciare Sentenza non definitiva sullo Status di cessazione degli effetti civili del matrimonio. nel merito: - rigettare tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito poiché assolutamente infondato in fatto ed in diritto.
- Riconoscere un assegno divorzile in favore della Sig.ra pari ad € 300,00 Controparte_1 mensili;
- Dichiarare l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra Controparte_1 con tutto ivi contenuto, convivente con la IG maggiorenne economicamente non Per_1 autosufficiente;
- Riconoscere e confermare l'onere di mantenimento per la somma di € 350,00 mensili
a carico del in favore della IG , maggiorenne economicamente non autosufficiente, Parte_1 Per_1
pagina 2 di 6 con versamento diretto alla stesa;
- Porre le spese estraordinarie a carico della IG a carico Per_1 del al 100% stante le sue copiose possibilità economiche e il netto squilibrio e Parte_1 l'impossibilità della contribuzione della madre.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
in data 1.9.2022, presentava ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con , chiedendo di nulla dover versare alla ex coniuge a Controparte_1 titolo di assegno divorzile e chiedendo inoltre, inizialmente, di versare il contributo per il mantenimento della IG maggiorenne direttamente alla stessa. Allegava il ricorrente che in data
20.10.2016 era stata emessa sentenza di separazione n. 1185/2016, che statuiva l'obbligo per il di versare alla una somma mensile di € 700,00 per il mantenimento della stessa Parte_1 CP_1 (€350,00) e della IG (€ 350,00), nonché di versare al figlio , all'epoca maggiorenne non Per_1 Per_3 autosufficiente, una somma mensile di € 200,00 per il mantenimento dello stesso, prevedendo inoltre l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà dei coniugi, alla , che vi abitava con la CP_1 IG.
Allegava inoltre il ricorrente di aver instaurato, alcuni anni dopo la separazione, un giudizio di modifica delle condizioni di separazione per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale intratteneva una stabile relazione more uxorio con altro uomo (tale
[...]
, e per chiedere la revoca o riduzione del contributo per il mantenimento per la IG e infine CP_3 la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, asserendo che non vi abitasse più stabilmente, in conseguenza della predetta relazione di fatto. (L'obbligo di mantenimento per il figlio
, nato nel 1993 e divenuto economicamente indipendente, era già venuto meno). Tale giudizio si Per_3 concludeva con decreto n. 106/2022 del 5.1.2022, con il quale veniva revocato l'assegno di mantenimento in favore di , in quanto veniva accertato che tra la stessa e Controparte_1 CP_3
sussisteva effettivamente una relazione di fatto, stabile e duratura, ed essendo emerso che tra i due
[...] vi era una frequentazione quotidiana, con periodi di effettiva convivenza, presso l'abitazione di lui a Niscemi ovvero presso la ex casa coniugale a Modica. Non veniva invece revocata l'assegnazione della casa familiare, parimenti non veniva revocato né diminuito il contributo al mantenimento della IG.
Con sentenza non definitiva n. 1114/2023 del 17.7.2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Il giudizio prosegue per le ulteriori questioni economiche, alcune delle quali, nelle more del giudizio stesso, si sono autonomamente risolte. Sono infatti venuti meno i presupposti per il mantenimento per la IG e per l'assegnazione della casa familiare alla , in quanto la prima, oltre che Per_1 CP_1 maggiorenne, risulta anche avviata nel mondo del lavoro, per come emerso pacificamente tra le parti, ed ha inoltre costituito un proprio nucleo familiare e cambiato residenza. È inoltre intervenuta sentenza n. 1621/2023 del 31.10.2023 con cui è stato dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria dei coniugi sulla casa coniugale.
Va solo precisato che l'obbligo di mantenimento della IG va dichiarato cessato alla data del Per_1
17.3.2023, unitamente considerando, a quella data, il compimento del 25° anno, la non frequentazione di corsi superiori di formazione o istruzione, l'acquisizione di diverse esperienze lavorative.
pagina 3 di 6 Resta allora da decidere la questione relativa all'assegno divorzile.
La chiede che le venga corrisposto dal marito un assegno di 300,00 euro mensili o in CP_1 subordine un assegno divorzile in un'unica soluzione pari ad € 18.000,00, richiesta quest'ultima avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.
Il oltre ad opporsi alla ultima richiesta di un'unica soluzione dell'assegno divorzile, essendo Parte_1
a tal fine necessario un accordo fra le parti, oltre che per la sua tardività, nega il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile sia nella sua componente assistenziale che nella sua componente perequativo-compensativa (eccependo che la stessa abbia richiesto tale sola componente tardivamente in seno alla seconda memoria istruttoria).
La resistente insiste sull'esistenza di uno squilibrio reddituale dovuto alle attuali difficoltà a trovare un'occupazione lavorativa, per la sua età e per la fuoriuscita dal mondo del lavoro per quasi tutta la durata ventennale del matrimonio, che non le ha permesso di costruire un'esperienza lavorativa o garantirsi un emolumento pensionistico, ricollegando causalmente tale circostanza al suo sacrificio a favore delle eSIenze familiari, asserendo che tale circostanza giustificherebbe il riconoscimento di un assegno "perequativo". Aggiunge inoltre, quale ulteriore ostacolo al proprio stato di disoccupazione, un problema di salute consistente in “marcata protrusione discale mediana che impegna il sacco durale L4-L5 ed ernia discale mediana paramediana L5-S1”, allegando un referto clinico del 12.10.2007.
Sostiene la resistente, senza ricevere contestazione, di aver lavorato in una società agricola presso magazzini di smistamento e sistemazione di prodotti ortofrutticoli fino al 1997, quando, a seguito della nascita della secondogenita, fu costretta a lasciare il lavoro per badare ad entrambi i figli, dedicarsi alla loro crescita e alla gestione della vita familiare, rimarcando come la dedizione esclusivamente materna alla crescita e all'educazione dei figli abbia permesso al marito di dedicarsi in maniera esclusiva al proprio lavoro, consentendo così l'ampliamento e la fortuna della sua attività di carrozzeria. Puntualizza infatti la che il ha avuto la possibilità di non sentire il peso di CP_1 Parte_1 collaborare alla cura e alla gestione dei figli e dei loro impegni legati alla crescita, e di potersi dedicare alla sua attività in modo totalizzante, tutti i giorni della settimana fino a sera tarda, trascurando la famiglia.
Il contesta il diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile in primo luogo nella sua Parte_1 componente assistenziale, stante la provata sussistenza di una stabile e duratura condivisione di vita con il compagno già accertata in sede di modifica delle condizioni di separazione e CP_3 ancora sussistente. Contesta inoltre l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti adducendo che la sia proprietaria di beni mobili ed immobili senza tuttavia corredare tali affermazioni da CP_1 adeguato riscontro probatorio, oltre ad essere comproprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, per il quale è stata disposta la divisione tra le parti con la sentenza sopracitata.
Riferisce inoltre il ricorrente che la non ha comunque cercato un'occupazione lavorativa dopo CP_1 la separazione, neanche successivamente alla revoca del mantenimento in suo favore, rimanendo colpevolmente disoccupata e dimostrando in tal modo di non versare in un reale stato di bisogno, probabilmente proprio per la comunione materiale in essere col nuovo compagno, contestando al contempo l'impossibiltà della stessa a svolgere attività lavorativa a causa dell'ernia discale, allegando delle fotografie risalenti ad anni diversi, pubblicate dalla stessa sui social network, ritraenti la CP_1 stessa ed il compagno durante attività di equitazione.
pagina 4 di 6 Sotto il profilo compensativo dell'assegno divorzile, il eccepisce che la resistente non ha Parte_1 dimostrato l'effettivo sacrificio sopportato in costanza di matrimonio, quello cioè di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali, o l'apporto effettivo dato alla realizzazione della crescita professionale del marito, eccependo che ancora prima di contrarre matrimonio aveva omesso di dedicarsi alla propria formazione e alle proprie aspirazioni professionali, e non avendo quindi rinunciato agli studi o ad un lavoro per dedicarsi alla famiglia. Asserisce il ricorrente che la , CP_1 sposatasi in giovane età, aveva ancor prima di contrarre matrimonio omesso di dedicarsi alla propria formazione e alle proprie aspirazioni professionali, e pertanto alcun sacrificio alle proprie aspirazioni personali è stato compiuto dalla stessa in costanza di matrimonio ed in funzione della famiglia.
Secondo Cass. Sezioni Unite nr. 18287 dell'11/07/2018, "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019).
Tanto premesso, va in primo luogo precisato che la relazione stabile della con il dura CP_1 CP_3 tuttora, con la connessa assistenza morale e materiale tra i due partner. Tale circostanza comporta il venir meno della componente relativa alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, come peraltro non risulta contestato tra le parti.
Ritiene il Collegio che non si possa riconoscere neppure la componente perequativo compensativa.
In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. 32354/2024). L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eSIenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eSIenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass 26520/2024).
Riguardo all'accertamento dello squilibrio, già lo stesso non risulta agevole rilevarlo, vista la scarsa allegazione documentale, che si riduce alla sola produzione del attestante un reddito di circa Parte_1
8.700,00 euro sia per il 2020 che per il 2021, non adeguatamente contestata da parte resistente. Va poi considerato che non risulta dimostrato, alla luce del complessivo bagaglio formativo e lavorativo della pagina 5 di 6 , che la vita matrimoniale e la connessa attività di cura dei figli, abbia costituito una cesura netta CP_1 della sua capacità professionale e lavorativa, non ripristinabile a seguito della separazione avvenuta nel 2016, quando già i due figli avevano, rispettivamente, 23 e 18 anni;
in particolare, l'allegato problema di salute della non è alla base di una certificata incapacità lavorativa. CP_1
Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Revoca l'assegnazione in favore di della casa familiare, sita in c.da Sant'Ippolito Controparte_1
Tre Balate n. 16 – Modica.
Dichiara Revoca l'assegno di mantenimento in favore di , posto a carico di Persona_4 Parte_1
[...]
Rigetta la domanda di assegno divorzile di . Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 16/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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