Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto da
Archimede Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giampaolo Barsotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Puntozero S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Bracci, Giuseppe Imbergamo, Giulia Cerrelli e Tania Rea, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Bracci in Roma, via Giuseppe Mercalli 13;
nei confronti
Diapath S.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota inviata via PEC in data 29 settembre 2025, a firma del RUP, con la quale la società resistente ha respinto l’istanza di accesso ad alcuni documenti formulata dalla ricorrente in data 26 settembre 2025;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti sopra menzionati
e per la condanna di PuntoZero s.c.a r.l. all’ostensione di detti documenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Puntozero S.c. a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. CE GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 13 ottobre 2025 la società ricorrente ha depositato una dichiarazione di cessazione della materia del contendere “Attesa l’intervenuta acquisizione per via amministrativa di quanto costituiva oggetto di ricorso” in data 9 ottobre 2025 (vale a dire, subito dopo il deposito del ricorso, avvenuto in data 6 ottobre), senza formulare richieste in ordine alle spese.
2. In data 23 gennaio 2026 la società resistente costituita in giudizio (che in data 16 ottobre 2025 aveva chiesto il rigetto del ricorso) ha aderito al suddetto esito processuale, chiedendo la compensazione delle spese.
3. Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Le spese, considerata la vicenda procedimentale e processuale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE GA |
IL SEGRETARIO