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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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- 1. Aumento di capitale mediante compensazione: non è abusivo se persegue un interesse socialeEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 5 marzo 2026
La delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante del socio di maggioranza, che ha sottoscritto l'aucap ed intende liberarlo mediante compensazione di un proprio credito verso la società non integra un'ipotesi di abuso di maggioranza qualora sia, comunque, finalizzata al perseguimento di un interesse sociale. Tribunale di Venezia. Sez. Impresa, sentenza del 19 giugno 2025, n. 3072 In tali termini, si è espresso il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 3072 del 19 giugno 2025, pronunciata a conclusione di un giudizio introdotto dai soci di minoranza di una s.r.l. nei confronti di quest'ultima per far accertare l'illegittimità della delibera di aumento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 18892/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
, C.F. , Parte_3 C.F._3
, C.F. , anche quale rappresentante comune di Parte_4 C.F._1 Parte_2
e
[...] Parte_3
con l'avv. Federico Lamesso del Foro di Vicenza
pagina 1 di 13 Attori contro
P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Aldo Campesan del foro di Vicenza
Convenuta
rimessa al collegio per la decisione ex art. 189 ultimo comma c.p.c. con ordinanza ex art. 127ter CP_2
c.p.c. del 12/6/2025, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
NEL MERITO
1) Sia accertata l'illegittimità della delibera di aumento del capitale assunta in data 12.09.2023 dall'assemblea straordinaria dei soci della società convenuta per i motivi di cui in atti e sia conseguentemente annullata;
2) Per l'effetto sia annullato e/o dichiarato inefficace ogni altro atto conseguente e dipendente alla predetta delibera, con ogni conseguente provvedimento.
3) Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede che il GI voglia disporre l'acquisizione al fascicolo del presente giudizio di merito (o voglia comunque autorizzarne il deposito) dei documenti dimessi dal sottoscritto patrocinio nel procedimento cautelare iscritto al n. 18892-1/2023 R.G. (documenti da A. a F.) e nel relativo reclamo iscritto al n.
14022/2024 R.G. (documenti da G. a N.); chiede inoltre di poter produrre copia della sentenza del
Consiglio di Stato del 30.12.2024, n. 10487, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1569 del 8.11.2023.
In via istruttoria (omissis: come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta:
1. In via principale: rigettarsi tutte le domande e le richieste di parte attrice in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, comunque, perché indimostrate;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del
30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse pagina 2 di 13 consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3. In via istruttoria (omissis: come da foglio telematico)
MOTIVI
Parte attrice ha notificato l'atto di citazione il 11/12/2023, fissando l'udienza di prima comparizione al
10/4/2024. L'udienza è stata poi differita a seguito degli accertamenti ex art. 171bis c.p.c. al 22/5/2024
e rispetto a tale data sono corsi a ritroso i termini per memorie istruttorie.
Le parti attrici sono socie della convenuta in particolare Controparte_1 Parte_1 uti singula, i restanti in comunione fra loro per successione del socio . Parte_1
Esse hanno impugnato la delibera dell'assemblea dei soci che in data 12/9/2023 ha approvato, con il loro voto contrario, l'aumento del capitale sociale da euro 50.000 a 1.700.000, a pagamento e scindibile, con diritto di opzione a favore dei soci in proporzione alle partecipazioni già possedute, e con espressa facoltà di eseguire i conferimenti necessari in denaro ovvero anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dai soci stessi verso la società, anche se non ancora scaduti
(a sensi dell'art. 1252 c.c.).
Gli attori rappresentavano in citazione che la composizione sociale si riconduce a due compagini, quella da essi formata, e l'altra riconducibile all'amministratore unico (lui medesimo, la CP_3 società e i restanti, , suoi familiari) e che anteriormente Controparte_4 CP_5 all'esecuzione dell'aumento i soci detenevano le quote come segue:
- nominali euro 15.000,00, pari al 30% del capitale sociale;
Controparte_4
- nominali euro 5.250,00, pari al 10,5% del capitale sociale;
CP_3
- nominali euro 5.250,00, pari al 10,5% del capitale sociale;
Parte_5
- nominali euro 5.750,00, pari al 11,5% del capitale sociale;
Controparte_6
nominali euro 5.750,00, pari al 11,5% del capitale sociale;
Parte_6
- di nominali euro 10.000,00, pari al 20% del capitale sociale;
Parte_1 Parte_1
- e , contitolari della quota di nominali euro Parte_2 Parte_4 Parte_3
3.000,00, pari al 6% del capitale sociale, quali eredi legittimi del sig. deceduto in data Parte_1
20.12.2019.
I soli soci e avevano poi sottoscritto l'aumento, rispettivamente per CP_3 Controparte_4 euro 70.375,55 e per euro 1.112.292,14 mentre gli attori (e i familiari non avevano esercitato il CP_3
pagina 3 di 13 diritto di opzione né dunque sottoscritto l'aumento; cosicché il capitale risulta aumentato ad euro
1.271.000, con il seguente assetto finale:
- euro 1.165.624,45, pari al 91,71% del capitale sociale;
Controparte_4
- euro 75.625,55, pari al 5,95% del capitale sociale;
CP_3
- di euro 10.000,00, pari al 0,79% del capitale sociale;
Parte_1 Parte_1
- euro 5.250,00, pari al 0,41% del capitale sociale;
Parte_5
- euro 5.750,00, pari al 0,45% del capitale sociale;
Controparte_6
euro 5.750,00, pari al 0,45% del capitale sociale;
Parte_6
- e , contitolari di nominali euro 3.000,00, pari al Parte_2 Parte_4 Parte_3
0,24% del capitale sociale.
Pertanto, per effetto dell'aumento di capitale qui impugnato, la partecipazione sociale complessivamente detenuta dagli odierni attori è scesa dal 26% all'1,02%
Gli attori dunque censurano la delibera per abuso di maggioranza e inoltre per essere stata assunta in conflitto di interessi.
La società si costituiva tempestivamente, contestando nel merito.
Successivamente alla introduzione della causa, in data 15/5/2024, gli attori hanno introdotto ricorso endocausale per la sospensiva. Il ricorso è stato discusso, resistendo la società, e deciso con ordinanza di rigetto in prime cure del 28/6/2024. Interposto reclamo dagli attori, rubricato a n. 14022/2024 r.g., esso è stato definito con ordinanza 21/5/2024 di rigetto.
Nel frattempo, essendo stata istruita la causa con sole prove orali, era stata fissata udienza di rimessione in al Collegio ex art. 189 c.p.c.; l'udienza di rimessione al Collegio, inizialmente fissata al 4/6/2025 è stata trattata mediante note scritte ex art. 127ter c.p.c.; avendo ambo le parti dimesso nuovi documenti con tali rispettive note (bilancio SEB 2024 approvato, parte attrice;
ordinanza resa nel reclamo, la convenuta) il trattenimento in decisione è stato brevemente differito al 11/6/2025, sempre con trattazione scritta, per permettere alle parti di prendere rispettivamente posizione sulle nuove produzioni avversarie.
Preliminarmente, e riguardo ai documenti, va osservato che i documenti dimessi con le note sostitutive di udienza per la scadenza del 4/6/2024 dalle due parti sono ambedue ammissibili, in quanto sopravvenuti: il bilancio 2024 è stato approvato il 30/4/2025, e l'ordinanza di reclamo oltretutto non solo è rilevante in quanto afferisce alla medesima cautela richiesta in causa, relativamente alla quale pagina 4 di 13 questo Collegio deve comunque regolare le spese, anche indipendentemente dalla formale acquisizione del fascicolo;
ma è stata resa nel procedimento che costituisce prosecuzione di una fase cautelare interna al presente processo. Il fascicolo del procedimento di reclamo, i cui contenuti sono noti alle parti, può essere quindi senz'altro acquisito.
Quanto ai documenti che parte attrice chiede siano acquisiti dal Tribunale o di essere autorizzata a dimettere nelle sue richieste istruttorie, essa non riguarda documenti per la cui acquisizione era stata fatta istanza nelle memorie ex art. 171ter c.p.c. ma attiene ai documenti versati dalla parte in sede cautelare, e dunque nel subprocedimento che fu introdotto dopo che nel merito erano stati esauriti i termini istruttori, e nell'ancora successivo reclamo. Per i docc. A/F si tratta dei documenti versati nel procedimento endocausale di prime cure, come tali già presenti in atti;
dei quali va detto che essendo stati prodotti dopo lo spirare dei termini istruttori del merito, essi non sono ammissibili, in quanto tardivi, tranne quelli sopravvenuti (E, F), non potendo superarsi, sol perché si proponga istanza cautelare, le preclusioni istruttorie, e non essendo formulata istanza alcuna di rimessione in termini.
Ugualmente deve dirsi per i documenti versati in sede di reclamo, dei quali possono essere esaminati ai fini del decidere solo quelli sopravvenuti (segnatamente I, M e N)
Nel merito
La storia della attività sociale presenta particolarità. La società, costituita nel 2006 e avente come scopo l'attività di cava, aveva progettato di svolgerla in luoghi individuati, ottenendo una prima autorizzazione regionale nel 2014. Il progetto incontrava però vari impedimenti, determinati da contenziosi amministrativi, e la società rinviava pertanto l'inizio dell'attività, ma nel frattempo aveva provveduto a sostenere oneri per acquistare i terreni dai proprietari interessati, redigere il progetto, curare l'iter autorizzativo e difendersi nelle cause;
a tale scopo stipulando anche un mutuo. Come si legge in citazione, “ essa riuscì a fronteggiare gli oneri di quel mutuo nonché le ulteriori spese necessarie per mantenere la disponibilità dell'area di cava, per difendersi nei vari contenziosi e per le cc.dd. misure compensative richieste dagli enti solo grazie ai periodici finanziamenti di
[...]
e di . CP_4 Parte_1
Dopo la morte del socio , i rapporti fra il gruppo e i soci riconducibili a Parte_1 Pt_1 CP_3
incontrarono difficoltà, e gli eredi e iniziarono a chiedere il rientro di crediti vantati
[...] Pt_1 Pt_1 da e da altra società loro riconducibile, verso Fra le parti si avviava anche Pt_1 Controparte_4 una trattativa per la cessione delle quote al gruppo dei caduta la quale gli eredi Pt_1 CP_3 avviarono iniziative giudiziali ottenendo il pagamento del dovuto per oltre 570.000 euro per un primo pagina 5 di 13 credito, e definirono anche la seconda pretesa, per la quale avevano ottenuto decreto ingiuntivo per oltre euro 300.000. Poco dopo veniva indetta l'assemblea del 12/9/2023, che essi ritengono ritorsiva.
Merita da subito rappresentare che l'assemblea veniva indetta e tenuta nella pendenza del giudizio avanti il TAR Veneto, che già aveva, con due provvedimenti datati 13/3/2023 in distinti procedimenti Cont di impugnativa amministrativa, sospeso cautelativamente provvedimenti favorevoli a;
in data
8/11/2023, successivamente alla delibera qui impugnata, il TAR aveva poi rigettato i ricorsi riuniti.
Ambedue le parti danno conto, nelle difese finali, del fatto che il Consiglio di Stato – con sentenza che parte convenuta data al 30/12/2024 – ha confermato il rigetto, di talché si prospetta oggi, a distanza di quasi vent'anni, la possibilità di avviare l'attività.
L'abuso di maggioranza
L'abuso di maggioranza costituisce vizio di annullabilità della delibera assembleare in quanto espressione di esercizio del diritto di voto contro buona fede, in particolare di esercizio da parte della maggioranza a danno della minoranza. Si ha tale figura non certo semplicemente quando la maggioranza voti secondo i propri interessi, ma quando si possa ritenere che la maggioranza abbia esercitato il voto esclusivamente o principalmente per ledere i diritti della minoranza;
e ciò in particolare quando la decisione scaturente dal voto così esercitato non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società.
Gli attori in citazione e negli atti successivi svolgevano la tesi dell'abuso con i seguenti argomenti:
- ambedue le componenti della compagine avevano già largamente finanziato la società, anche se la componente proporzionalmente in maggiore misura, rispettivamente e CP_3 Controparte_4
l'arch. per complessivi euro 1.220.167,69, mentre per euro 211.589,33; l'aumento CP_3 Pt_1 proposto (1.650.000) avrebbe potuto essere integralmente coperto dalla componente mediante CP_3 compensazione del proprio credito da finanziamento, quindi senza alcun esborso, mentre la componente per sottoscrivere integralmente, avrebbe potuto portare sì in compensazione il Pt_1 proprio credito, ma avrebbe anche dovuto versare liquidità, trovandosi in situazione deteriore;
- la compagine avversa, titolare della maggioranza di quote, aveva agito allo scopo di diluire, senza nulla pagare, la partecipazione dei soci di minoranza;
nella incertezza sull'esito del giudizio amministrativo, essa avrebbe costretto la minoranza a decidere “al buio” se conservare la pagina 6 di 13 partecipazione versando però liquidità – nel mentre essa maggioranza avrebbe potuto sottoscrivere l'aumento senza nuovo esborso – o subire la diluizione;
- sintomatici dell'abuso, la motivazione sbrigativa della proposta, non prospettata come necessaria ma solo come “consigliabile”; il brusco mutamento di intento rispetto a quando, pochi mesi prima, approvando il bilancio che mostrava una perdita di capitale (meno del terzo) la maggioranza aveva votato di portare tale importo a nuovo esercizio senza coprirlo;
la prospettazione, a giustificazione della proposta di aumento, dei forti investimenti che sarebbero stati necessari in caso di successo avanti al TAR ma in realtà ancora ad oggi non avvenuti;
nonché e della necessità di fornire una garanzia bancaria elevatissima per il rinnovo della fideiussione a beneficio della Parte_7
(circostanza ritenuta in citazione “inverosimile” per l'importo indicato, quasi triplo dell'importo della fideiussione già in essere); il contrasto fra la motivazione (necessità di SEB di ottenere nuova finanza) e l'esito dell'aumento (la società non ottenne iniezione di liquidità, stante la sottoscrizione mediante sola compensazione). Nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. le motivazioni dell'aumento sono tacciate di falsità e malizia per la parte giustificata dalla necessità di garantire il rinnovo di una fideiussione bancaria, in allora di euro 1.000.000 anche in quanto, poco dopo la delibera, non solo alla ed ottenne da questa una riduzione della fideiussione a soli euro Parte_8 Parte_7
385.0000, ma ottenne la fideiussione sulla scorta di mere garanzie personali di . Parte_9
Questa prospettazione non è accoglibile.
Del tutto irrilevanti ai fini del decidere sono le ragioni del degradarsi dei rapporti fra soci;
e così la decorsa trattativa per l'exit dei alla quale peraltro attiene l'istruttoria orale proposta da parte Pt_1 attrice, non ammessa, non essendo fatti valere diritti nascenti dal fallimento di tale trattativa.
Merita anche rilevare, in quanto parte attrice più volte ha sovrapposto i due piani, che ciò che rileva direttamente in questo giudizio è, per quanto riguarda la sua condotta come socio, non CP_3 come amministratore;
anche se sue condotte come decisore dell'ordine del giorno e presidente della seduta, esprimente la motivazione della proposta, possono essere esaminate quali comportamenti che eventualmente illuminino la scelta di sottoscrivere l'aumento, e dunque l'abuso.
Nel merito, è pacifico che le due compagini avevano finanziato la società in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, e che tali crediti fossero da considerare postergati.
La disciplina della postergazione, sfavorisce i soci i quali anziché apportare capitale si limitano a finanziare la società, ed esprime il favore alla ricapitalizzazione.
pagina 7 di 13 E' indubbio altresì che sia possibile sottoscrivere un aumento di capitale apportando il proprio credito da finanziamento postergato.
La sottoscrizione dell'aumento mediante apporto del credito da finanziamento postergato non è qualificabile come “senza esborso”, ma solo “senza ulteriore esborso”. Nel caso concreto peraltro la socia in sede di sottoscrizione versò anche somme liquide, per euro 38.331,31. Controparte_4
Quanto alla costrizione a votare “al buio”, tutti i soci al momento del voto erano ugualmente all'oscuro di quale sarebbe stato l'esito del processo amministrativo e dunque se il progetto sociale aveva o meno un futuro. Medesima situazione di incertezza vi era alla data di approvazione del bilancio, nel maggio
2023. In quel momento la perdita del capitale era inferiore al terzo, e la decisione del ricorso, e con essa
(salvo appello) la concreta possibilità che l'attività finalmente iniziasse, non era ancora prossima;
né era prossima la scadenza della fideiussione;
aspetti questi che vennero posti in evidenza nella seduta del 12 settembre a motivare la proposta di aumento di capitale. Pertanto, già fin d'ora l'argomento della ingiustificata difformità di condotta della maggioranza rispettivamente in sede di approvazione del bilancio e in sede di voto della proposta di aumento non ha pregio.
In concreto, a motivare la proposta di aumento il Presidente dell'assemblea (A.U. ) affermò CP_3 che “per rafforzare la struttura patrimoniale della società, appare utile e consigliabile procedere ad un aumento, a pagamento, del capitale sociale”, dove la “utilità e consigliabilità” costituiva solo il mezzo per ottenere un “rafforzamento patrimoniale” indicato come obiettivo che era opportuno perseguire.
Che tale rafforzamento fosse opportuno da perseguire è invero evidente, se si osserva che con l'aumento di capitale veniva eliminato dal bilancio un ingente debito della società verso il socio: debito postergato sì, ma pur sempre un debito. La persona dell'amministratore era socio prestatore ed era dominus dell'altro socio prestatore aspetto che per un osservatore esterno poteva Controparte_4 anche destare ragioni di timore di indebito rimborso . Con l'aumento di capitale, le somme a loro tempo già versate a titolo precario dal socio divenivano parte del capitale, un apporto dunque intangibile, cristallizzandosi quale garanzia generica per i creditori sociali.
In ogni caso, è legittimo prospettare all'assemblea, e da parte di questa assumere, non solo iniziative strettamente necessarie, ma anche iniziative solo opportune.
Si legge poi nel verbale di seduta che “L'Amministratore Unico sig. dichiara che il CP_3 proposto aumento del capitale è giustificato da un fabbisogno finanziario della società legato all'esito di una sentenza del TAR Veneto, ormai prossima, e che se favorevole porterebbe la società la attuare concreti progetti operativi che richiedono forti investimenti;
inoltre è in essere una garanzia bancaria verso la che è in scadenza e che va rinnovata pena la revoca dell'autorizzazione Parte_7
pagina 8 di 13 rinnovo, per il quale la Banca garante ha richiesto alla società una adeguata patrimonializzazione ed una contro garanzia pari ad €. 2.800.000,00.”
Quanto al fabbisogno finanziario, esso in concreto venne sostenuto per una somma ridotta (quella apportata da ma ove il gruppo avesse deciso di continuare a credere nel Controparte_4 Pt_1 progetto sociale, decidendo di esercitare l'opzione per più dell'importo del già finanziato (si trattava di aumento scindibile), altra liquidità sarebbe stata disponibile. Ex ante, la proposta era certamente suscettibile di apportare finanza.
Quanto alle garanzie, è incontestato che la società aveva dovuto presentare alla , in Parte_7 vista dell'esecuzione dei lavori di cava, una fideiussione di euro 1 milione, fin dal marzo 2023, e che tale fideiussione sarebbe scaduta e avrebbe dovuto essere rinnovata nel marzo 2024; che successivamente all'assemblea la società richiese alla di potere ridurre l'importo della Pt_7 fideiussione, ottenendo poi (decreto del 24/11/2023) la riduzione ad euro 385.300; che Parte_7 la fideiussione bancaria venne concessa con la assistenza di una garanzia personale di per CP_3
l'importo capitale e un pegno sul saldo di conto corrente sempre di per euro 100.000. In CP_3 questa sequenza gli attori, in una ulteriore ricostruzione fattuale fondata su produzioni offerte con la memoria ex art. 171 n. 2 c.p.c., intravedono l'abuso in quanto la maggioranza avrebbe preordinato la costrizione della minoranza ad una scelta “al buio” prospettando evenienze che essa invece addirittura già sapeva non sarebbero occorse.
In realtà, la fideiussione in essere alla data della delibera (ottenuta nel marzo 2023) era stata garantita con ingenti vincoli: il teste dr. , professionista della società, ha riferito che essa, Testimone_1 rilasciata dalla Banca delle Terre Venete, aveva comportato “deposito e vincolo della somma (in denaro) di 250.000,00 euro da parte personalmente dell'Arch. ; rilascio di una fideiussione CP_3 personale di euro 1.000.000,00 da parte dell'Arch. ; rilascio di una fideiussione di euro CP_3
1.000.000,00 da parte di rilascio da parte del di una Controparte_4 Parte_10 garanzia per 800.000,00 euro”. Cont Se anche (in persona dell'A.U. ) avesse poi già in animo già il 12/9/2023 di richiedere CP_3 una riduzione della fideiussione, come fece di lì a poco, tale intenzione non garantiva affatto che la avrebbe ottenuta, e che la avrebbe ottenuta in tempi brevi;
in ogni caso, la fideiussione in essere aveva poggiato su pesantissime garanzie, anche bancarie, certo non gratuite, ed era opportuno muoversi per tempo, sia per il caso che la rifiutasse la riduzione, sia per il caso che la accettasse. Pt_7
Il fatto che poi la successiva minore fideiussione fosse stata ottenuta, come assumono gli attori
“solamente” su fideiussioni personali , e che da ciò debba concludersi che fosse irrilevante, CP_3 nella valutazione della Banca, la circostanza per la quale la società aveva ricapitalizzato, è tesi pagina 9 di 13 confliggente con la logica bancaria e con i fatti: la precedente fideiussione era stata garantita per il triplo del valore, con vincoli su somme e anche con altra garanzia bancaria;
la nuova, nel marzo 2024, fu rilasciata sulla garanzia di poco più di un quarto oltre il valore capitale, e questo solo quarto con pegno su saldo di conto del medesimo garante persona fisica. Questa diversa proporzione e qualità delle garanzie richieste e fornite alla Banca rispetto alla somma fideiubita, come richieste e prestate rispettivamente prima e dopo l'aumento di capitale, è evidente spia della positiva rilevanza, per il ceto bancario, della operazione di aumento di capitale. A questo proposito ha anche deposito la teste
, funzionaria della Banca del Veneto Centrale che concesse la fideiussione in sede di Testimone_2 rinnovo, nel marzo 2024. La teste ha infatti dichiarato (sul cap. 1 di parte convenuta: “Vero che nelle trattative con la Banca del Veneto Centrale per il rinnovo della fideiussione a favore della Pt_7
con decorrenza da marzo 2024 l'arch. inviava all'istituto di credito la delibera di aumento
[...] CP_3
Cont del capitale di di settembre 2023 e la stessa è stata valutata ai fine della concessione della polizza fideiussoria?”): “Confermo, l'indice relativo all'ammontare del capitale, e quindi la avvenuta delibera di aumento, era l'unico che poteva avere rilevanza positiva ai fini della emissione della fideiussione
(prima prestata da altro istituto e già scaduta), visto che gli altri indici non avevano utilità: gli indici reddituali erano a zero, essendo la società priva di fatturato, l'indebitamento sussisteva anche se era prevalentemente dato dai finanziamenti soci;
a livello di indici anche il finanziamento soci viene trattato come “debito verso terzi” e peraltro privo di scadenza.” Da tale deposizione si evince chiaramente che per la Banca fu rilevante, in favore della decisione di fideiubire – a condizioni, come visto, proporzionalmente e qualitativamente assai più favorevoli di quelle concesse da Banca delle
Terre Venete per la precedente – l'intervenuto aumento di capitale, sia pure avvenuto mediante conferimento del credito postergato da finanziamento soci. E difatti la teste, a domanda volta a comprendere se e quale rilievo avrebbe avuto, in assenza di aumento, una mera dichiarazione di postergazione: (ADR:)“Anche se venisse sottoscritta una dichiarazione di postergazione, come noi chiediamo, il cliente potrebbe comunque rimborsarsi il finanziamento” La lettura che parte attrice fa della deposizione della teste (la quale avrebbe “confermato che l'aumento di capitale è stato
“valutato” ma non ha affatto dichiarato -contrariamente a quanto asserito da controparte nei propri atti- che quell'aumento fu indispensabile e determinante per il rilascio della garanzia”) tradisce il senso stesso della deposizione, mirando parte attrice a sostenere che invece si debba solo guardare al mero fatto che la Banca si contentò di garanzie rilasciate da , e che così si dimostri come CP_3
l'aumento di capitale fosse stato irrilevante e inutile.
Vi è poi il doc. 16 della parte convenuta a confermare che l'aumento di capitale fornì alla società quella affidabilità grazie alla quale la Banca rilasciò la nuova fideiussione – e, va aggiunto, alle condizioni pagina 10 di 13 ben più favorevoli di quelle che la società aveva dovuto prestare in precedenza, sia pure ad un istituto diverso. Il doc. 16 è una lettera a SEB della Banca del Veneto Centrale in cui si legge: ”Buongiorno, come da allegato inviatoVI si conferma la delibera della banca per fidejussione di euro 385.300 (...) da emettere a favore della , secondo il modello consegnato. Si conferma che per Parte_7
l'istruttoria della pratica e la successiva analisi è stata di fondamentale importanza l'evidenza dell'aumento di capitale registrato, prevalentemente con rinuncia ai finanziamenti soci. Tale dato ha migliorato gli indici patrimoniali aziendali, considerato che gli indici economici non sono positivamente valutabili vista la mancanza di redditività attuale”
Il documento non è affatto “anonimo” come pretende parte attrice, essendo sottoscritto con timbro della banca: ben altra cosa è la sottoscrizione, per una persona giuridica, di soggetto non specificamente identificato (dovendosi presumere che si tratti di funzionario dell'Istituto) dalla assenza di firma, che sola concreta anonimia. L'assenza di data che pure parte attrice rimarca non è da essa ricollegata ad alcuno specifico dubbio o ragione di inconferenza del documento, che per il suo contenuto è evidentemente successivo alla deliberazione della concessione di fideiussione. Né il fatto che parte attrice abbia “contestato” il documento (nei termini appena riportati) o che non sia stato chiesto da parte convenuta appoggio al documento mediante prove orali, bastano da soli a privare il documento della capacità di provare il fatto che l'aumento di capitale fosse stato (oltre che suscettibile di rilevare) in concreto rilevante e determinante per ottenere credito bancario come in concreto avvenuto.
Né è possibile trarre argomenti dalla allegazione attorea secondo cui nonostante il successo giudiziale l'attività sociale non sarebbe ancora partita e nulla avrebbe fatto ancora l'amministratore: ciò considerato che dopo la sentenza del TAR (due mesi successiva alla delibera) vi fu un periodo di ulteriore incertezza dato dalla pendenza del ricorso contro la sentenza del TAR Veneto, terminato solo alla fine del 2024, quando fu resa la sentenza del Consiglio di Stato: la circostanza della inerzia sociale, genericamente allegata, avrebbe potuto divenire potenzialmente significativa solo dopo la sentenza del
Consiglio di Stato, dunque abbondantemente dopo la fine dell'istruttoria. Si tratta comunque di un postea talmente lontano dai fatti che ben difficilmente da esso si potrebbero trarre elementi a sostegno di un intento abusivo che si sarebbe esplicato il 12/9/2023.
In definitiva, la decisione di sottoscrivere o non sottoscrivere l'aumento di capitale avvenne in un momento in cui tutti i soci erano nella stretta della incertezza, dipendente da decisione giudiziale, sul futuro della società; decisione che se positiva (e salvo ricorso al Consiglio di Stato che ha poi confermato) avrebbe richiesto che tutti gli apprestamenti fino a quel momento assicurati grazie ai finanziamenti (acquisto terreni, progettazione, pratiche amministrative, fideiussione) non venissero pagina 11 di 13 abbandonati, e anzi, ove occorreva, venissero implementati e tenuti pronti. In tale situazione la componente decise di scommettere sul futuro sociale – mettendo in conto se del caso di dovere CP_3 sostenere ancora finanziariamente la società - mentre la componente decise di non farlo, Pt_1 neppure sottoscrivendo fino a concorrenza del già finanziato. Ciò di cui quest'ultima oggi si duole è, possibilmente, lo spreco di questa occasione. E' in questa ottica che si legge la doglianza, come espressa nelle difese finali, per cui interesse dei era (solo) di “polverizzare la partecipazione” dei CP_3
tale prospettazione non attiene più alla costrizione a scelte “al buio”, come dedotto in atto di Pt_1 citazione, ma al risultato, che i avrebbero efficacemente stornato sottoscrivendo. Pt_1
Conflitto di interessi
Il conflitto di interessi è causa di annullamento delle deliberazioni assunte con il voto determinante del socio che versi in tale stato. E' necessario la deliberazione sia potenzialmente dannosa per la società
(2479ter c.c.). Secondo parte attrice il conflitto dell'interesse del socio con quello della società risiederebbe nel fatto che “Di fatto, l'aumento è stato pensato e voluto (anche nel suo importo) in modo tale da consentire al socio di maggioranza di ottenere il massimo risultato con il minore sforzo
(anzi, senza alcuno sforzo)”, o, come si legge nelle difese finali, nel fatto che sarebbe stato interesse società ottenere nuova finanza, che invece non è stata apportata;
laddove interesse della maggioranza era solo quello di polverizzare la partecipazione dei interesse rispetto al quale la società resta Pt_1 neutra.
Poiché l'aumento di capitale non è potenzialmente dannoso per la società, poco importa che il risultato sia ottenuto con maggiore o minore sforzo del socio che vota a favore;
mentre la prospettazione per cui che la società avrebbe avuto interesse a nuova finanza, che non sarebbe stata apportata, attiene a quello che fu il risultato concreto delle scelte dei diversi soci (e in particolare dei oltre che dei parenti Pt_1 di ) di non sottoscrivere. CP_3
Segue pertanto pronuncia, come in dispositivo;
le spese del merito e delle due fasi cautelari (ambedue senza fase istruttoria e senza scritti della fase decisionale) vanno a carico di parte attrice;
ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis della tariffa, si applica un moderato aumento, considerato che sono presenti negli atti collegamenti ipertestuali ai documenti, ed è possibile la ricerca per parole negli atti, ma non in tutti i documenti, né vi sono connessioni di navigabilità entro l'atto (e ciò a prescindere dalla effettiva utilità di ciascuno dei profili valorizzati dalla tariffa). La causa di merito ha valore indeterminabile, complessità più che media;
si tiene conto, per i cautelari, del fatto che la materia del decidere è rimasta pagina 12 di 13 pressoché sempre la stessa, il che riduce la complessità. L'aggravio per difesa contro più soggetti è stato assai moderato. Manca per convenuta la nota spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Dispone l'acquisizione del fascicolo del reclamo 14022/2024 r.g.
2) Rigetta le domande di parte attrice
3) Condanna parte attrice a pagare le spese di lite della convenuta, anche per le fasi cautelari;
liquida le spese per il merito in euro 17.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
per la prima fase cautelare e per il reclamo, per ciascuna fase, in euro 5.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.
Venezia, 18/6/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 18892/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
, C.F. , Parte_3 C.F._3
, C.F. , anche quale rappresentante comune di Parte_4 C.F._1 Parte_2
e
[...] Parte_3
con l'avv. Federico Lamesso del Foro di Vicenza
pagina 1 di 13 Attori contro
P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Aldo Campesan del foro di Vicenza
Convenuta
rimessa al collegio per la decisione ex art. 189 ultimo comma c.p.c. con ordinanza ex art. 127ter CP_2
c.p.c. del 12/6/2025, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
NEL MERITO
1) Sia accertata l'illegittimità della delibera di aumento del capitale assunta in data 12.09.2023 dall'assemblea straordinaria dei soci della società convenuta per i motivi di cui in atti e sia conseguentemente annullata;
2) Per l'effetto sia annullato e/o dichiarato inefficace ogni altro atto conseguente e dipendente alla predetta delibera, con ogni conseguente provvedimento.
3) Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede che il GI voglia disporre l'acquisizione al fascicolo del presente giudizio di merito (o voglia comunque autorizzarne il deposito) dei documenti dimessi dal sottoscritto patrocinio nel procedimento cautelare iscritto al n. 18892-1/2023 R.G. (documenti da A. a F.) e nel relativo reclamo iscritto al n.
14022/2024 R.G. (documenti da G. a N.); chiede inoltre di poter produrre copia della sentenza del
Consiglio di Stato del 30.12.2024, n. 10487, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1569 del 8.11.2023.
In via istruttoria (omissis: come da foglio telematico)
Conclusioni per parte convenuta:
1. In via principale: rigettarsi tutte le domande e le richieste di parte attrice in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, comunque, perché indimostrate;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del
30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse pagina 2 di 13 consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3. In via istruttoria (omissis: come da foglio telematico)
MOTIVI
Parte attrice ha notificato l'atto di citazione il 11/12/2023, fissando l'udienza di prima comparizione al
10/4/2024. L'udienza è stata poi differita a seguito degli accertamenti ex art. 171bis c.p.c. al 22/5/2024
e rispetto a tale data sono corsi a ritroso i termini per memorie istruttorie.
Le parti attrici sono socie della convenuta in particolare Controparte_1 Parte_1 uti singula, i restanti in comunione fra loro per successione del socio . Parte_1
Esse hanno impugnato la delibera dell'assemblea dei soci che in data 12/9/2023 ha approvato, con il loro voto contrario, l'aumento del capitale sociale da euro 50.000 a 1.700.000, a pagamento e scindibile, con diritto di opzione a favore dei soci in proporzione alle partecipazioni già possedute, e con espressa facoltà di eseguire i conferimenti necessari in denaro ovvero anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dai soci stessi verso la società, anche se non ancora scaduti
(a sensi dell'art. 1252 c.c.).
Gli attori rappresentavano in citazione che la composizione sociale si riconduce a due compagini, quella da essi formata, e l'altra riconducibile all'amministratore unico (lui medesimo, la CP_3 società e i restanti, , suoi familiari) e che anteriormente Controparte_4 CP_5 all'esecuzione dell'aumento i soci detenevano le quote come segue:
- nominali euro 15.000,00, pari al 30% del capitale sociale;
Controparte_4
- nominali euro 5.250,00, pari al 10,5% del capitale sociale;
CP_3
- nominali euro 5.250,00, pari al 10,5% del capitale sociale;
Parte_5
- nominali euro 5.750,00, pari al 11,5% del capitale sociale;
Controparte_6
nominali euro 5.750,00, pari al 11,5% del capitale sociale;
Parte_6
- di nominali euro 10.000,00, pari al 20% del capitale sociale;
Parte_1 Parte_1
- e , contitolari della quota di nominali euro Parte_2 Parte_4 Parte_3
3.000,00, pari al 6% del capitale sociale, quali eredi legittimi del sig. deceduto in data Parte_1
20.12.2019.
I soli soci e avevano poi sottoscritto l'aumento, rispettivamente per CP_3 Controparte_4 euro 70.375,55 e per euro 1.112.292,14 mentre gli attori (e i familiari non avevano esercitato il CP_3
pagina 3 di 13 diritto di opzione né dunque sottoscritto l'aumento; cosicché il capitale risulta aumentato ad euro
1.271.000, con il seguente assetto finale:
- euro 1.165.624,45, pari al 91,71% del capitale sociale;
Controparte_4
- euro 75.625,55, pari al 5,95% del capitale sociale;
CP_3
- di euro 10.000,00, pari al 0,79% del capitale sociale;
Parte_1 Parte_1
- euro 5.250,00, pari al 0,41% del capitale sociale;
Parte_5
- euro 5.750,00, pari al 0,45% del capitale sociale;
Controparte_6
euro 5.750,00, pari al 0,45% del capitale sociale;
Parte_6
- e , contitolari di nominali euro 3.000,00, pari al Parte_2 Parte_4 Parte_3
0,24% del capitale sociale.
Pertanto, per effetto dell'aumento di capitale qui impugnato, la partecipazione sociale complessivamente detenuta dagli odierni attori è scesa dal 26% all'1,02%
Gli attori dunque censurano la delibera per abuso di maggioranza e inoltre per essere stata assunta in conflitto di interessi.
La società si costituiva tempestivamente, contestando nel merito.
Successivamente alla introduzione della causa, in data 15/5/2024, gli attori hanno introdotto ricorso endocausale per la sospensiva. Il ricorso è stato discusso, resistendo la società, e deciso con ordinanza di rigetto in prime cure del 28/6/2024. Interposto reclamo dagli attori, rubricato a n. 14022/2024 r.g., esso è stato definito con ordinanza 21/5/2024 di rigetto.
Nel frattempo, essendo stata istruita la causa con sole prove orali, era stata fissata udienza di rimessione in al Collegio ex art. 189 c.p.c.; l'udienza di rimessione al Collegio, inizialmente fissata al 4/6/2025 è stata trattata mediante note scritte ex art. 127ter c.p.c.; avendo ambo le parti dimesso nuovi documenti con tali rispettive note (bilancio SEB 2024 approvato, parte attrice;
ordinanza resa nel reclamo, la convenuta) il trattenimento in decisione è stato brevemente differito al 11/6/2025, sempre con trattazione scritta, per permettere alle parti di prendere rispettivamente posizione sulle nuove produzioni avversarie.
Preliminarmente, e riguardo ai documenti, va osservato che i documenti dimessi con le note sostitutive di udienza per la scadenza del 4/6/2024 dalle due parti sono ambedue ammissibili, in quanto sopravvenuti: il bilancio 2024 è stato approvato il 30/4/2025, e l'ordinanza di reclamo oltretutto non solo è rilevante in quanto afferisce alla medesima cautela richiesta in causa, relativamente alla quale pagina 4 di 13 questo Collegio deve comunque regolare le spese, anche indipendentemente dalla formale acquisizione del fascicolo;
ma è stata resa nel procedimento che costituisce prosecuzione di una fase cautelare interna al presente processo. Il fascicolo del procedimento di reclamo, i cui contenuti sono noti alle parti, può essere quindi senz'altro acquisito.
Quanto ai documenti che parte attrice chiede siano acquisiti dal Tribunale o di essere autorizzata a dimettere nelle sue richieste istruttorie, essa non riguarda documenti per la cui acquisizione era stata fatta istanza nelle memorie ex art. 171ter c.p.c. ma attiene ai documenti versati dalla parte in sede cautelare, e dunque nel subprocedimento che fu introdotto dopo che nel merito erano stati esauriti i termini istruttori, e nell'ancora successivo reclamo. Per i docc. A/F si tratta dei documenti versati nel procedimento endocausale di prime cure, come tali già presenti in atti;
dei quali va detto che essendo stati prodotti dopo lo spirare dei termini istruttori del merito, essi non sono ammissibili, in quanto tardivi, tranne quelli sopravvenuti (E, F), non potendo superarsi, sol perché si proponga istanza cautelare, le preclusioni istruttorie, e non essendo formulata istanza alcuna di rimessione in termini.
Ugualmente deve dirsi per i documenti versati in sede di reclamo, dei quali possono essere esaminati ai fini del decidere solo quelli sopravvenuti (segnatamente I, M e N)
Nel merito
La storia della attività sociale presenta particolarità. La società, costituita nel 2006 e avente come scopo l'attività di cava, aveva progettato di svolgerla in luoghi individuati, ottenendo una prima autorizzazione regionale nel 2014. Il progetto incontrava però vari impedimenti, determinati da contenziosi amministrativi, e la società rinviava pertanto l'inizio dell'attività, ma nel frattempo aveva provveduto a sostenere oneri per acquistare i terreni dai proprietari interessati, redigere il progetto, curare l'iter autorizzativo e difendersi nelle cause;
a tale scopo stipulando anche un mutuo. Come si legge in citazione, “ essa riuscì a fronteggiare gli oneri di quel mutuo nonché le ulteriori spese necessarie per mantenere la disponibilità dell'area di cava, per difendersi nei vari contenziosi e per le cc.dd. misure compensative richieste dagli enti solo grazie ai periodici finanziamenti di
[...]
e di . CP_4 Parte_1
Dopo la morte del socio , i rapporti fra il gruppo e i soci riconducibili a Parte_1 Pt_1 CP_3
incontrarono difficoltà, e gli eredi e iniziarono a chiedere il rientro di crediti vantati
[...] Pt_1 Pt_1 da e da altra società loro riconducibile, verso Fra le parti si avviava anche Pt_1 Controparte_4 una trattativa per la cessione delle quote al gruppo dei caduta la quale gli eredi Pt_1 CP_3 avviarono iniziative giudiziali ottenendo il pagamento del dovuto per oltre 570.000 euro per un primo pagina 5 di 13 credito, e definirono anche la seconda pretesa, per la quale avevano ottenuto decreto ingiuntivo per oltre euro 300.000. Poco dopo veniva indetta l'assemblea del 12/9/2023, che essi ritengono ritorsiva.
Merita da subito rappresentare che l'assemblea veniva indetta e tenuta nella pendenza del giudizio avanti il TAR Veneto, che già aveva, con due provvedimenti datati 13/3/2023 in distinti procedimenti Cont di impugnativa amministrativa, sospeso cautelativamente provvedimenti favorevoli a;
in data
8/11/2023, successivamente alla delibera qui impugnata, il TAR aveva poi rigettato i ricorsi riuniti.
Ambedue le parti danno conto, nelle difese finali, del fatto che il Consiglio di Stato – con sentenza che parte convenuta data al 30/12/2024 – ha confermato il rigetto, di talché si prospetta oggi, a distanza di quasi vent'anni, la possibilità di avviare l'attività.
L'abuso di maggioranza
L'abuso di maggioranza costituisce vizio di annullabilità della delibera assembleare in quanto espressione di esercizio del diritto di voto contro buona fede, in particolare di esercizio da parte della maggioranza a danno della minoranza. Si ha tale figura non certo semplicemente quando la maggioranza voti secondo i propri interessi, ma quando si possa ritenere che la maggioranza abbia esercitato il voto esclusivamente o principalmente per ledere i diritti della minoranza;
e ciò in particolare quando la decisione scaturente dal voto così esercitato non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società.
Gli attori in citazione e negli atti successivi svolgevano la tesi dell'abuso con i seguenti argomenti:
- ambedue le componenti della compagine avevano già largamente finanziato la società, anche se la componente proporzionalmente in maggiore misura, rispettivamente e CP_3 Controparte_4
l'arch. per complessivi euro 1.220.167,69, mentre per euro 211.589,33; l'aumento CP_3 Pt_1 proposto (1.650.000) avrebbe potuto essere integralmente coperto dalla componente mediante CP_3 compensazione del proprio credito da finanziamento, quindi senza alcun esborso, mentre la componente per sottoscrivere integralmente, avrebbe potuto portare sì in compensazione il Pt_1 proprio credito, ma avrebbe anche dovuto versare liquidità, trovandosi in situazione deteriore;
- la compagine avversa, titolare della maggioranza di quote, aveva agito allo scopo di diluire, senza nulla pagare, la partecipazione dei soci di minoranza;
nella incertezza sull'esito del giudizio amministrativo, essa avrebbe costretto la minoranza a decidere “al buio” se conservare la pagina 6 di 13 partecipazione versando però liquidità – nel mentre essa maggioranza avrebbe potuto sottoscrivere l'aumento senza nuovo esborso – o subire la diluizione;
- sintomatici dell'abuso, la motivazione sbrigativa della proposta, non prospettata come necessaria ma solo come “consigliabile”; il brusco mutamento di intento rispetto a quando, pochi mesi prima, approvando il bilancio che mostrava una perdita di capitale (meno del terzo) la maggioranza aveva votato di portare tale importo a nuovo esercizio senza coprirlo;
la prospettazione, a giustificazione della proposta di aumento, dei forti investimenti che sarebbero stati necessari in caso di successo avanti al TAR ma in realtà ancora ad oggi non avvenuti;
nonché e della necessità di fornire una garanzia bancaria elevatissima per il rinnovo della fideiussione a beneficio della Parte_7
(circostanza ritenuta in citazione “inverosimile” per l'importo indicato, quasi triplo dell'importo della fideiussione già in essere); il contrasto fra la motivazione (necessità di SEB di ottenere nuova finanza) e l'esito dell'aumento (la società non ottenne iniezione di liquidità, stante la sottoscrizione mediante sola compensazione). Nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c. le motivazioni dell'aumento sono tacciate di falsità e malizia per la parte giustificata dalla necessità di garantire il rinnovo di una fideiussione bancaria, in allora di euro 1.000.000 anche in quanto, poco dopo la delibera, non solo alla ed ottenne da questa una riduzione della fideiussione a soli euro Parte_8 Parte_7
385.0000, ma ottenne la fideiussione sulla scorta di mere garanzie personali di . Parte_9
Questa prospettazione non è accoglibile.
Del tutto irrilevanti ai fini del decidere sono le ragioni del degradarsi dei rapporti fra soci;
e così la decorsa trattativa per l'exit dei alla quale peraltro attiene l'istruttoria orale proposta da parte Pt_1 attrice, non ammessa, non essendo fatti valere diritti nascenti dal fallimento di tale trattativa.
Merita anche rilevare, in quanto parte attrice più volte ha sovrapposto i due piani, che ciò che rileva direttamente in questo giudizio è, per quanto riguarda la sua condotta come socio, non CP_3 come amministratore;
anche se sue condotte come decisore dell'ordine del giorno e presidente della seduta, esprimente la motivazione della proposta, possono essere esaminate quali comportamenti che eventualmente illuminino la scelta di sottoscrivere l'aumento, e dunque l'abuso.
Nel merito, è pacifico che le due compagini avevano finanziato la società in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, e che tali crediti fossero da considerare postergati.
La disciplina della postergazione, sfavorisce i soci i quali anziché apportare capitale si limitano a finanziare la società, ed esprime il favore alla ricapitalizzazione.
pagina 7 di 13 E' indubbio altresì che sia possibile sottoscrivere un aumento di capitale apportando il proprio credito da finanziamento postergato.
La sottoscrizione dell'aumento mediante apporto del credito da finanziamento postergato non è qualificabile come “senza esborso”, ma solo “senza ulteriore esborso”. Nel caso concreto peraltro la socia in sede di sottoscrizione versò anche somme liquide, per euro 38.331,31. Controparte_4
Quanto alla costrizione a votare “al buio”, tutti i soci al momento del voto erano ugualmente all'oscuro di quale sarebbe stato l'esito del processo amministrativo e dunque se il progetto sociale aveva o meno un futuro. Medesima situazione di incertezza vi era alla data di approvazione del bilancio, nel maggio
2023. In quel momento la perdita del capitale era inferiore al terzo, e la decisione del ricorso, e con essa
(salvo appello) la concreta possibilità che l'attività finalmente iniziasse, non era ancora prossima;
né era prossima la scadenza della fideiussione;
aspetti questi che vennero posti in evidenza nella seduta del 12 settembre a motivare la proposta di aumento di capitale. Pertanto, già fin d'ora l'argomento della ingiustificata difformità di condotta della maggioranza rispettivamente in sede di approvazione del bilancio e in sede di voto della proposta di aumento non ha pregio.
In concreto, a motivare la proposta di aumento il Presidente dell'assemblea (A.U. ) affermò CP_3 che “per rafforzare la struttura patrimoniale della società, appare utile e consigliabile procedere ad un aumento, a pagamento, del capitale sociale”, dove la “utilità e consigliabilità” costituiva solo il mezzo per ottenere un “rafforzamento patrimoniale” indicato come obiettivo che era opportuno perseguire.
Che tale rafforzamento fosse opportuno da perseguire è invero evidente, se si osserva che con l'aumento di capitale veniva eliminato dal bilancio un ingente debito della società verso il socio: debito postergato sì, ma pur sempre un debito. La persona dell'amministratore era socio prestatore ed era dominus dell'altro socio prestatore aspetto che per un osservatore esterno poteva Controparte_4 anche destare ragioni di timore di indebito rimborso . Con l'aumento di capitale, le somme a loro tempo già versate a titolo precario dal socio divenivano parte del capitale, un apporto dunque intangibile, cristallizzandosi quale garanzia generica per i creditori sociali.
In ogni caso, è legittimo prospettare all'assemblea, e da parte di questa assumere, non solo iniziative strettamente necessarie, ma anche iniziative solo opportune.
Si legge poi nel verbale di seduta che “L'Amministratore Unico sig. dichiara che il CP_3 proposto aumento del capitale è giustificato da un fabbisogno finanziario della società legato all'esito di una sentenza del TAR Veneto, ormai prossima, e che se favorevole porterebbe la società la attuare concreti progetti operativi che richiedono forti investimenti;
inoltre è in essere una garanzia bancaria verso la che è in scadenza e che va rinnovata pena la revoca dell'autorizzazione Parte_7
pagina 8 di 13 rinnovo, per il quale la Banca garante ha richiesto alla società una adeguata patrimonializzazione ed una contro garanzia pari ad €. 2.800.000,00.”
Quanto al fabbisogno finanziario, esso in concreto venne sostenuto per una somma ridotta (quella apportata da ma ove il gruppo avesse deciso di continuare a credere nel Controparte_4 Pt_1 progetto sociale, decidendo di esercitare l'opzione per più dell'importo del già finanziato (si trattava di aumento scindibile), altra liquidità sarebbe stata disponibile. Ex ante, la proposta era certamente suscettibile di apportare finanza.
Quanto alle garanzie, è incontestato che la società aveva dovuto presentare alla , in Parte_7 vista dell'esecuzione dei lavori di cava, una fideiussione di euro 1 milione, fin dal marzo 2023, e che tale fideiussione sarebbe scaduta e avrebbe dovuto essere rinnovata nel marzo 2024; che successivamente all'assemblea la società richiese alla di potere ridurre l'importo della Pt_7 fideiussione, ottenendo poi (decreto del 24/11/2023) la riduzione ad euro 385.300; che Parte_7 la fideiussione bancaria venne concessa con la assistenza di una garanzia personale di per CP_3
l'importo capitale e un pegno sul saldo di conto corrente sempre di per euro 100.000. In CP_3 questa sequenza gli attori, in una ulteriore ricostruzione fattuale fondata su produzioni offerte con la memoria ex art. 171 n. 2 c.p.c., intravedono l'abuso in quanto la maggioranza avrebbe preordinato la costrizione della minoranza ad una scelta “al buio” prospettando evenienze che essa invece addirittura già sapeva non sarebbero occorse.
In realtà, la fideiussione in essere alla data della delibera (ottenuta nel marzo 2023) era stata garantita con ingenti vincoli: il teste dr. , professionista della società, ha riferito che essa, Testimone_1 rilasciata dalla Banca delle Terre Venete, aveva comportato “deposito e vincolo della somma (in denaro) di 250.000,00 euro da parte personalmente dell'Arch. ; rilascio di una fideiussione CP_3 personale di euro 1.000.000,00 da parte dell'Arch. ; rilascio di una fideiussione di euro CP_3
1.000.000,00 da parte di rilascio da parte del di una Controparte_4 Parte_10 garanzia per 800.000,00 euro”. Cont Se anche (in persona dell'A.U. ) avesse poi già in animo già il 12/9/2023 di richiedere CP_3 una riduzione della fideiussione, come fece di lì a poco, tale intenzione non garantiva affatto che la avrebbe ottenuta, e che la avrebbe ottenuta in tempi brevi;
in ogni caso, la fideiussione in essere aveva poggiato su pesantissime garanzie, anche bancarie, certo non gratuite, ed era opportuno muoversi per tempo, sia per il caso che la rifiutasse la riduzione, sia per il caso che la accettasse. Pt_7
Il fatto che poi la successiva minore fideiussione fosse stata ottenuta, come assumono gli attori
“solamente” su fideiussioni personali , e che da ciò debba concludersi che fosse irrilevante, CP_3 nella valutazione della Banca, la circostanza per la quale la società aveva ricapitalizzato, è tesi pagina 9 di 13 confliggente con la logica bancaria e con i fatti: la precedente fideiussione era stata garantita per il triplo del valore, con vincoli su somme e anche con altra garanzia bancaria;
la nuova, nel marzo 2024, fu rilasciata sulla garanzia di poco più di un quarto oltre il valore capitale, e questo solo quarto con pegno su saldo di conto del medesimo garante persona fisica. Questa diversa proporzione e qualità delle garanzie richieste e fornite alla Banca rispetto alla somma fideiubita, come richieste e prestate rispettivamente prima e dopo l'aumento di capitale, è evidente spia della positiva rilevanza, per il ceto bancario, della operazione di aumento di capitale. A questo proposito ha anche deposito la teste
, funzionaria della Banca del Veneto Centrale che concesse la fideiussione in sede di Testimone_2 rinnovo, nel marzo 2024. La teste ha infatti dichiarato (sul cap. 1 di parte convenuta: “Vero che nelle trattative con la Banca del Veneto Centrale per il rinnovo della fideiussione a favore della Pt_7
con decorrenza da marzo 2024 l'arch. inviava all'istituto di credito la delibera di aumento
[...] CP_3
Cont del capitale di di settembre 2023 e la stessa è stata valutata ai fine della concessione della polizza fideiussoria?”): “Confermo, l'indice relativo all'ammontare del capitale, e quindi la avvenuta delibera di aumento, era l'unico che poteva avere rilevanza positiva ai fini della emissione della fideiussione
(prima prestata da altro istituto e già scaduta), visto che gli altri indici non avevano utilità: gli indici reddituali erano a zero, essendo la società priva di fatturato, l'indebitamento sussisteva anche se era prevalentemente dato dai finanziamenti soci;
a livello di indici anche il finanziamento soci viene trattato come “debito verso terzi” e peraltro privo di scadenza.” Da tale deposizione si evince chiaramente che per la Banca fu rilevante, in favore della decisione di fideiubire – a condizioni, come visto, proporzionalmente e qualitativamente assai più favorevoli di quelle concesse da Banca delle
Terre Venete per la precedente – l'intervenuto aumento di capitale, sia pure avvenuto mediante conferimento del credito postergato da finanziamento soci. E difatti la teste, a domanda volta a comprendere se e quale rilievo avrebbe avuto, in assenza di aumento, una mera dichiarazione di postergazione: (ADR:)“Anche se venisse sottoscritta una dichiarazione di postergazione, come noi chiediamo, il cliente potrebbe comunque rimborsarsi il finanziamento” La lettura che parte attrice fa della deposizione della teste (la quale avrebbe “confermato che l'aumento di capitale è stato
“valutato” ma non ha affatto dichiarato -contrariamente a quanto asserito da controparte nei propri atti- che quell'aumento fu indispensabile e determinante per il rilascio della garanzia”) tradisce il senso stesso della deposizione, mirando parte attrice a sostenere che invece si debba solo guardare al mero fatto che la Banca si contentò di garanzie rilasciate da , e che così si dimostri come CP_3
l'aumento di capitale fosse stato irrilevante e inutile.
Vi è poi il doc. 16 della parte convenuta a confermare che l'aumento di capitale fornì alla società quella affidabilità grazie alla quale la Banca rilasciò la nuova fideiussione – e, va aggiunto, alle condizioni pagina 10 di 13 ben più favorevoli di quelle che la società aveva dovuto prestare in precedenza, sia pure ad un istituto diverso. Il doc. 16 è una lettera a SEB della Banca del Veneto Centrale in cui si legge: ”Buongiorno, come da allegato inviatoVI si conferma la delibera della banca per fidejussione di euro 385.300 (...) da emettere a favore della , secondo il modello consegnato. Si conferma che per Parte_7
l'istruttoria della pratica e la successiva analisi è stata di fondamentale importanza l'evidenza dell'aumento di capitale registrato, prevalentemente con rinuncia ai finanziamenti soci. Tale dato ha migliorato gli indici patrimoniali aziendali, considerato che gli indici economici non sono positivamente valutabili vista la mancanza di redditività attuale”
Il documento non è affatto “anonimo” come pretende parte attrice, essendo sottoscritto con timbro della banca: ben altra cosa è la sottoscrizione, per una persona giuridica, di soggetto non specificamente identificato (dovendosi presumere che si tratti di funzionario dell'Istituto) dalla assenza di firma, che sola concreta anonimia. L'assenza di data che pure parte attrice rimarca non è da essa ricollegata ad alcuno specifico dubbio o ragione di inconferenza del documento, che per il suo contenuto è evidentemente successivo alla deliberazione della concessione di fideiussione. Né il fatto che parte attrice abbia “contestato” il documento (nei termini appena riportati) o che non sia stato chiesto da parte convenuta appoggio al documento mediante prove orali, bastano da soli a privare il documento della capacità di provare il fatto che l'aumento di capitale fosse stato (oltre che suscettibile di rilevare) in concreto rilevante e determinante per ottenere credito bancario come in concreto avvenuto.
Né è possibile trarre argomenti dalla allegazione attorea secondo cui nonostante il successo giudiziale l'attività sociale non sarebbe ancora partita e nulla avrebbe fatto ancora l'amministratore: ciò considerato che dopo la sentenza del TAR (due mesi successiva alla delibera) vi fu un periodo di ulteriore incertezza dato dalla pendenza del ricorso contro la sentenza del TAR Veneto, terminato solo alla fine del 2024, quando fu resa la sentenza del Consiglio di Stato: la circostanza della inerzia sociale, genericamente allegata, avrebbe potuto divenire potenzialmente significativa solo dopo la sentenza del
Consiglio di Stato, dunque abbondantemente dopo la fine dell'istruttoria. Si tratta comunque di un postea talmente lontano dai fatti che ben difficilmente da esso si potrebbero trarre elementi a sostegno di un intento abusivo che si sarebbe esplicato il 12/9/2023.
In definitiva, la decisione di sottoscrivere o non sottoscrivere l'aumento di capitale avvenne in un momento in cui tutti i soci erano nella stretta della incertezza, dipendente da decisione giudiziale, sul futuro della società; decisione che se positiva (e salvo ricorso al Consiglio di Stato che ha poi confermato) avrebbe richiesto che tutti gli apprestamenti fino a quel momento assicurati grazie ai finanziamenti (acquisto terreni, progettazione, pratiche amministrative, fideiussione) non venissero pagina 11 di 13 abbandonati, e anzi, ove occorreva, venissero implementati e tenuti pronti. In tale situazione la componente decise di scommettere sul futuro sociale – mettendo in conto se del caso di dovere CP_3 sostenere ancora finanziariamente la società - mentre la componente decise di non farlo, Pt_1 neppure sottoscrivendo fino a concorrenza del già finanziato. Ciò di cui quest'ultima oggi si duole è, possibilmente, lo spreco di questa occasione. E' in questa ottica che si legge la doglianza, come espressa nelle difese finali, per cui interesse dei era (solo) di “polverizzare la partecipazione” dei CP_3
tale prospettazione non attiene più alla costrizione a scelte “al buio”, come dedotto in atto di Pt_1 citazione, ma al risultato, che i avrebbero efficacemente stornato sottoscrivendo. Pt_1
Conflitto di interessi
Il conflitto di interessi è causa di annullamento delle deliberazioni assunte con il voto determinante del socio che versi in tale stato. E' necessario la deliberazione sia potenzialmente dannosa per la società
(2479ter c.c.). Secondo parte attrice il conflitto dell'interesse del socio con quello della società risiederebbe nel fatto che “Di fatto, l'aumento è stato pensato e voluto (anche nel suo importo) in modo tale da consentire al socio di maggioranza di ottenere il massimo risultato con il minore sforzo
(anzi, senza alcuno sforzo)”, o, come si legge nelle difese finali, nel fatto che sarebbe stato interesse società ottenere nuova finanza, che invece non è stata apportata;
laddove interesse della maggioranza era solo quello di polverizzare la partecipazione dei interesse rispetto al quale la società resta Pt_1 neutra.
Poiché l'aumento di capitale non è potenzialmente dannoso per la società, poco importa che il risultato sia ottenuto con maggiore o minore sforzo del socio che vota a favore;
mentre la prospettazione per cui che la società avrebbe avuto interesse a nuova finanza, che non sarebbe stata apportata, attiene a quello che fu il risultato concreto delle scelte dei diversi soci (e in particolare dei oltre che dei parenti Pt_1 di ) di non sottoscrivere. CP_3
Segue pertanto pronuncia, come in dispositivo;
le spese del merito e delle due fasi cautelari (ambedue senza fase istruttoria e senza scritti della fase decisionale) vanno a carico di parte attrice;
ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis della tariffa, si applica un moderato aumento, considerato che sono presenti negli atti collegamenti ipertestuali ai documenti, ed è possibile la ricerca per parole negli atti, ma non in tutti i documenti, né vi sono connessioni di navigabilità entro l'atto (e ciò a prescindere dalla effettiva utilità di ciascuno dei profili valorizzati dalla tariffa). La causa di merito ha valore indeterminabile, complessità più che media;
si tiene conto, per i cautelari, del fatto che la materia del decidere è rimasta pagina 12 di 13 pressoché sempre la stessa, il che riduce la complessità. L'aggravio per difesa contro più soggetti è stato assai moderato. Manca per convenuta la nota spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) Dispone l'acquisizione del fascicolo del reclamo 14022/2024 r.g.
2) Rigetta le domande di parte attrice
3) Condanna parte attrice a pagare le spese di lite della convenuta, anche per le fasi cautelari;
liquida le spese per il merito in euro 17.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
per la prima fase cautelare e per il reclamo, per ciascuna fase, in euro 5.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.
Venezia, 18/6/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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