Articolo 1 della Legge 12 giugno 1962, n. 903
Articolo 2
Versione
10 agosto 1962
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'esercizio finanziario 1961-62, per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367 , concernente il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico.
Entrata in vigore il 10 agosto 1962