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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AL FI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1079 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CECILIA ASCANI;
ricorrente
contro nato in [...] in data [...]; CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni;
2) disporsi l'affidamento dei minori e in via super-esclusiva alla madre CP_2 CP_3 in coerenza con il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Ancona che ha disposto la decadenza dalla potestà genitoriale del Sig. in data 15.04.2025, e, in subordine, disporre Pt_1
l'affido esclusivo dei minori a favore dell'odierna ricorrente e che anche in questo caso le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in totale autonomia dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
1 3) porsi a carico del Sig. il contributo per il mantenimento dei figli minori pari alla CP_1 somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ogni minore) o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare opportuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di Legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, nonché il 70% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per i figli come da protocollo;
5) ordinarsi il versamento del 100% degli assegni unici in favore della ricorrente;
6) autorizzare la Sig.ra alla richiesta/rinnovo del passaporto dei figli Controparte_4 CP_2
e CP_3
7) accogliere la domanda di addebito della divorzio in capo al Sig. . CP_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.02.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione addebitabile al coniuge avanzando contestualmente la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. A fondamento della domanda, la ricorrente ha rappresentato molteplici episodi di abusi e violenze posti in essere dal marito, dando atto dell'esistenza di un procedimento penale nei confronti del resistente (n. 3483/2021 r.g.n.r.) nonché di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 864/2021 V.G.) nell'ambito del quale il sig. è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale. CP_1
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
3. Il sig. non si è costituito. CP_1
4. Con sentenza n. 1774/2024 emessa in data 16.10.2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 5.11.2025, il giudice, dopo aver chiesto informazioni in merito al procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche, e dato atto che non vi fosse prova agli atti del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rinviato per la decisione all'udienza del 19.11.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte. Con note scritte ritualmente depositate, la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra indicati.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
L'art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
2 Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1774 del 16.10.2024, con cui questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata dalla ricorrente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_2
(Tunisia) il 19.08.2013.
7. Per quanto concerne le ulteriori domande, va osservato che il procedimento pendente dinanzi al
Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 864/2021 V.G.) è stato introdotto in epoca antecedente al presente giudizio e, soprattutto, anteriormente alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., apportata dalla legge n. 206/2021, la quale, per espressa previsione normativa (art. 1, comma 37, legge n. 206/2021), si applica esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente al 22 giugno 2022.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato (cfr. Cass. n. 17697/2025, 30 giugno 2025) che, in virtù della citata disposizione transitoria, l'art. 38 disp. att. c.c. deve essere applicato nella versione vigente ratione temporis, ossia con riferimento al momento di instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, secondo l'interpretazione già fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 1866/2019).
Per tali motivi, il Tribunale ritiene di dover adottare alcuna espressa determinazione in ordine all'affidamento del minore, che continuerà ad essere disciplinato dall'autorità giudiziaria minorile.
8. Per quanto concerne il profilo economico, invece, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta della ricorrente di rideterminazione in aumento del contributo al mantenimento del figlio minore già fissato in sede di separazione.
Invero, la mancata proposizione di domanda di assegno divorzile comporta il venir meno dell'obbligazione del resistente di versare alla ricorrente la somma mensile di € 150, originariamente prevista a tale titolo. Tale circostanza determina un incremento della capacità reddituale del resistente, che, ai sensi degli artt. 147, 316-bis e 337-ter c.c., deve essere prioritariamente destinata alla copertura dei bisogni dei minori.
Va inoltre considerato che, come emerge dagli atti di causa, il padre non partecipa alla cura né alla quotidianità dei minori, sicché la gestione sia ordinaria sia straordinaria dei minori grava integralmente sulla madre. Tale situazione rende necessario un adeguamento del contributo economico posto a carico del resistente.
3 L'assegno unico sarà percepito per intero dalla ricorrente, in considerazione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni che, il 15 aprile 2025, ha dichiarato il sig. CP_1 decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
9. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e considerato che la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio (cfr. delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona del 9.01.2023), le stesse - liquidate come da dispositivo - vanno distratte a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Tunisia il 19.08.2013;
[...] dispone che il versi mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei due figli minori e la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per CP_2 CP_3 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate relative ai medesimi figli (per come previste dal Protocollo aggiornato in uso presso questo Tribunale); dispone che l'assegno unico familiare (laddove effettivamente sussistenti i presupposti di Legge) verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
condanna a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1 in complessivi € 4.099,60, oltre accessori come per legge, somma da distrarsi in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL FI IA RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA RI Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AL FI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1079 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CECILIA ASCANI;
ricorrente
contro nato in [...] in data [...]; CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'ufficiale dello stato civile le dovute trascrizioni;
2) disporsi l'affidamento dei minori e in via super-esclusiva alla madre CP_2 CP_3 in coerenza con il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Ancona che ha disposto la decadenza dalla potestà genitoriale del Sig. in data 15.04.2025, e, in subordine, disporre Pt_1
l'affido esclusivo dei minori a favore dell'odierna ricorrente e che anche in questo caso le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in totale autonomia dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
1 3) porsi a carico del Sig. il contributo per il mantenimento dei figli minori pari alla CP_1 somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ogni minore) o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare opportuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di Legge e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, nonché il 70% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per i figli come da protocollo;
5) ordinarsi il versamento del 100% degli assegni unici in favore della ricorrente;
6) autorizzare la Sig.ra alla richiesta/rinnovo del passaporto dei figli Controparte_4 CP_2
e CP_3
7) accogliere la domanda di addebito della divorzio in capo al Sig. . CP_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.02.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione addebitabile al coniuge avanzando contestualmente la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. A fondamento della domanda, la ricorrente ha rappresentato molteplici episodi di abusi e violenze posti in essere dal marito, dando atto dell'esistenza di un procedimento penale nei confronti del resistente (n. 3483/2021 r.g.n.r.) nonché di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 864/2021 V.G.) nell'ambito del quale il sig. è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale. CP_1
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
3. Il sig. non si è costituito. CP_1
4. Con sentenza n. 1774/2024 emessa in data 16.10.2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 5.11.2025, il giudice, dopo aver chiesto informazioni in merito al procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche, e dato atto che non vi fosse prova agli atti del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rinviato per la decisione all'udienza del 19.11.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte. Con note scritte ritualmente depositate, la ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra indicati.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
L'art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
2 Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1774 del 16.10.2024, con cui questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata dalla ricorrente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_2
(Tunisia) il 19.08.2013.
7. Per quanto concerne le ulteriori domande, va osservato che il procedimento pendente dinanzi al
Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 864/2021 V.G.) è stato introdotto in epoca antecedente al presente giudizio e, soprattutto, anteriormente alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., apportata dalla legge n. 206/2021, la quale, per espressa previsione normativa (art. 1, comma 37, legge n. 206/2021), si applica esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente al 22 giugno 2022.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato (cfr. Cass. n. 17697/2025, 30 giugno 2025) che, in virtù della citata disposizione transitoria, l'art. 38 disp. att. c.c. deve essere applicato nella versione vigente ratione temporis, ossia con riferimento al momento di instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, secondo l'interpretazione già fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la competenza in ordine ai provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale resta disciplinata dal criterio della prevenzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 1866/2019).
Per tali motivi, il Tribunale ritiene di dover adottare alcuna espressa determinazione in ordine all'affidamento del minore, che continuerà ad essere disciplinato dall'autorità giudiziaria minorile.
8. Per quanto concerne il profilo economico, invece, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta della ricorrente di rideterminazione in aumento del contributo al mantenimento del figlio minore già fissato in sede di separazione.
Invero, la mancata proposizione di domanda di assegno divorzile comporta il venir meno dell'obbligazione del resistente di versare alla ricorrente la somma mensile di € 150, originariamente prevista a tale titolo. Tale circostanza determina un incremento della capacità reddituale del resistente, che, ai sensi degli artt. 147, 316-bis e 337-ter c.c., deve essere prioritariamente destinata alla copertura dei bisogni dei minori.
Va inoltre considerato che, come emerge dagli atti di causa, il padre non partecipa alla cura né alla quotidianità dei minori, sicché la gestione sia ordinaria sia straordinaria dei minori grava integralmente sulla madre. Tale situazione rende necessario un adeguamento del contributo economico posto a carico del resistente.
3 L'assegno unico sarà percepito per intero dalla ricorrente, in considerazione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni che, il 15 aprile 2025, ha dichiarato il sig. CP_1 decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
9. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e considerato che la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio (cfr. delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona del 9.01.2023), le stesse - liquidate come da dispositivo - vanno distratte a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Tunisia il 19.08.2013;
[...] dispone che il versi mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei due figli minori e la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per CP_2 CP_3 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate relative ai medesimi figli (per come previste dal Protocollo aggiornato in uso presso questo Tribunale); dispone che l'assegno unico familiare (laddove effettivamente sussistenti i presupposti di Legge) verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
condanna a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1 in complessivi € 4.099,60, oltre accessori come per legge, somma da distrarsi in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL FI IA RI
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