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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta da: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 579/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20/5/2025 con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c., vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano Parte_1 appellante contro
, , E Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Orlandini Controparte_3
Appellati/appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1604/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata il 31.5.2022.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 20 maggio 2025, con le quali si sono riportati ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda proposta da CP_1
, , e diretta
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 ad ottenere la riduzione in pristino ed il risarcimento del danno per violazione delle distanze legali, con riferimento all'immobile posto nel Comune di Lecce alla via per
Monteroni, confinante a sud con l'immobile di proprietà di . Persona_1
1.1-Il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione delle distanze legali rispetto al fabbricato di proprietà , edificato ad una distanza inferiore a Per_1 quella prevista dalla normativa di settore. In particolare, il primo giudice ha fatto proprie le osservazioni svolte nella consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso, in primo luogo, che “dal lotto di parte attorea l'andamento del terreno è rimasto naturale mentre dalla parte convenuta è stato modificato mediante la realizzazione del terrapieno”, il quale “ha alterato l'originario andamento altimetrico tra i due fondi”, con la conseguenza “che la recinzione con annesso terrapieno debbano osservare dal fabbricato di proprietà convenuta la distanza minima di ml 10.00” (pag. 18-19 elaborato peritale a firma del geom. Per_2
); in secondo luogo, la recinzione in muratura risulta essere stata realizzata
[...]
“in difformità rispetto a quanto previsto dal R. E. e dalle N.T.A. che prevede per tali zone recinzioni caratterizzate da siepi o muretti a secco bassi” (pag. 12 elaborato peritale citato); in terzo luogo, il ctu ha eseguito tre distinte misurazioni in proiezione orizzontale da tre distinti punti della parete del fabbricato di proprietà rilevando in tutti e tre i casi una distanza, rispetto alla recinzione Per_1 posta sul terrapieno, inferiore a m.10: “8.725 ml < 10.00 ml (8.60 ml misurati da faccia a faccia + 0.25/2 mezzeria muratura);
8.255 ml < 10.00 ml (8.13 ml misurati da faccia a faccia + 0.25/2 mezzeria muratura);
9.925 ml < 10.00 ml
(9.80 ml misurati da faccia a faccia + 0.25/2 mezzeria muratura)”.
1.2. – Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente una diminuzione del godimento dell'immobile di proprietà e, tenuto conto “della concreta CP_1 limitazione alla fruibilità del bene e dell'effettivo pregiudizio in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, nonché della temporaneità del danno sofferto”, nonché del fatto che il fabbricato degli attori si trova a notevole distanza da quello di parte convenuta e che il pregiudizio arrecato al tratto di terreno interessato dalla violazione appare limitato ad una solo allegata servitù di scolo delle acque piovane, ha determinato il pregiudizio in € 500,00 circa per ogni anno e, in relazione alla durata di sette anni, ha condannato la al pagamento della Per_1 somma di € 3.500,00 in favore degli attori, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Persona_1 articolando i seguenti motivi.
2.1.- Col primo motivo la difesa ha dedotto l'insussistenza della pretesa violazione delle distanze e ha richiesto il rinnovo della CTU per mancato accertamento del confine e della relativa distanza. L'appellante ha lamentato l'inadeguatezza della CTU espletata in primo grado sotto due aspetti.
pag. 2/10 a)-In primo luogo, perché il fondo su cui sorge la propria villetta è caratterizzata da una pendenza naturale, sicché il muro di contenimento realizzato tra i due fondi non può considerarsi "costruzione" agli effetti dell'art. 873 c.c., come invece ha affermato il consulente d'ufficio. Questi ha qualificato il dislivello tra i due fondi come "artificiale" sulla base dell'affermazione di parte attrice contenuta nell'atto di citazione. Come risulta dalla stessa produzione degli attori, il terreno oggetto del progetto di cui al comparto "L" aveva ed ha una naturale pendenza tanto che il costruttore ha dovuto eseguire degli interventi poi assentiti con apposita variante, creando sì un terrapieno, ma non laddove sorge l'abitazione della . Infatti, tra i lotti interessati dal terrapieno "artificiale" - secondo il Per_1 documento a1) Consulenza tecnica d'ufficio dell'Arch. resa nel Per_3 procedimento allegato da parte attrice con le memorie istruttorie in primo grado - non viene menzionato il lotto 6 che corrisponde alla proprietà . Deduce Per_1
l'appellante che il muro di contenimento che aderisce ad una parete, scarpata o terrapieno naturale per impedirne lo smottamento o la frana, non si considera una costruzione e, pertanto, non è soggetto alle norme sulle distanze.
b)- In secondo luogo, è erronea la distanza determinata dal ctu tra la costruzione della ed il confine. Il consulente d'ufficio ha utilizzato come Per_1
"confine" il muro realizzato, anziché individuare il confine sulla base dei titoli di acquisto originari delle rispettive proprietà, i frazionamenti e ogni altro mezzo di prova, incluse le mappe catastali. Il ctu avrebbe dovuto verificare concretamente il confine tra le proprietà ben potendo il muro essere stato realizzato all'interno della proprietà dell'appellante. Lo stesso ausiliario ha ammesso di non avere verificato il confine, in quanto tale accertamento non gli era stato richiesto, ed ha altresì omesso di verificare, nonostante l'eccezione proposta, se il lotto 6, oggi di proprietà fosse o meno ricompreso tra i lotti interessati al terrapieno Per_1 artificiale. La sentenza ha recepito le conclusioni del consulente d'ufficio (che non ha verificato, nonostante le controdeduzioni di parte convenuta, se effettivamente il lotto 6 fosse o meno interessato al terrapieno artificiale), mancando quindi di fornire, sui punti decisivi in contestazione, una più puntuale e dettagliata motivazione.
2.2.- Col secondo motivo di appello la difesa ha dedotto l'insussistenza del preteso danno e l'assenza di prova. Nessuna limitazione al godimento del bene di pag. 3/10 proprietà di parte attrice può essere riconducibile alla distanza di poco inferiore a quella prevista dalle TA (e solo per due misurazioni). Tale limitazione non risulta dedotta nè dimostrata da parte degli attori, che non sono stati in grado di specificare quale "conseguenza" in termini di minor godimento abbia procurato la minore distanza, tenendo in considerazione la natura dei luoghi e in particolare il fatto che il fabbricato di controparte dista dal confine circa 35 metri.
3.- Si sono costituiti gli appellati , Controparte_1 Controparte_2
, e con comparsa depositata il
[...] Parte_2 Controparte_3
19.10.2022, nella quale hanno dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame, e hanno proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado relativa al “quantum” del risarcimento del danno. Viene dedotto a sostegno che la sentenza, sul punto, è superficiale e contraddittoria in quanto trascura la pluralità di abusi “compiuti” dal costruttore e “non CP_4 eliminati” dall'acquirente . La violazione dei distacchi dal confine Persona_1 non riguarda solo la villa/abitazione della convenuta appellante, ma anche (e soprattutto) la massicciata di calcestruzzo realizzata lungo l'intero confine tra le due proprietà, modificandolo. Per effetto della concessa tutela reale il terrapieno artificiale dovrà essere demolito. Inoltre, da oltre sette anni i Parte_3
“subiscono” l'opera abusiva, ovverossia un muro di recinzione in pietra pomice che il ctu ha accertato avere un'altezza (ml 3,05) pari a più del doppio di quella massima prevista dall'art.5 delle N.T.A. del piano di lottizzazione (ml 1,5). Ne consegue che il pregiudizio subito non può essere liquidato in misura inferiore ad €
2.000,00 (duemila) per ogni anno di durata della violazione.
4. Nel corso del giudizio di appello è stata espletata una CTU supplementare al fine di accertare la distanza del fabbricato dell'appellante Per_1 rispetto al confine tra i due lotti.
All'udienza del 20 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come riportato in epigrafe, e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
** ** **
pag. 4/10 5. Il primo motivo dell'appello principale pone due questioni: la prima riguarda la natura del muro posto sul confine tra le due proprietà, mentre la seconda assume che le distanze della costrizione della , rilevate dal primo Per_1 giudice sulla base della CTU, sono state accertate rispetto al muro esistente, il quale però non si troverebbe sul confine tra i due lotti, ma all'interno della proprietà . Per_1
5.1. Quanto alla prima questione, l'appellante sostiene che l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 cod. civ., si applica sia ai muri di cinta - qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni - sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. Nella specie, il muro di contenimento realizzato tra i due fondi non può considerarsi "costruzione" agli effetti dell'art. 873 c.c., come ha affermato il consulente d'ufficio, ma ha natura di muro di cinta e quindi non si calcola ai fini delle distanze, con conseguente infondatezza della pretesa avversa.
5.2. La prospettazione dell'appellante risulta infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; ne consegue che esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse (in questo senso,
Cass. n. 16975/2023, Rv. 668055 – 02; conformi Cass. n. 23843/2018
Rv. 650629 - 01 e Cass. n. 24473/2017, Rv. 645799 – 01, la quale ha affermato testualmente che in tema di distanze legali, “il muro di sostegno di un terrapieno ha natura di costruzione ed è pertanto soggetto, ex art. 873 c.c., all'osservanza dell'eventuale maggiore distanza stabilita delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica”).
pag. 5/10 Nel caso in esame, il ctu ha accertato la realizzazione del terrapieno con muro di contenimento in calcestruzzo armato. Il consulente d'ufficio ha constatato direttamente tale manufatto e ha documentato con fotografie e rilievi planimetrici la presenza del terrapieno artificiale, anche in proprietà (v. allegati 1/G, Per_1
1/H e 1/J, nonché la planimetria di cui all'allegato n.4 della relazione del ctu geom. in data 10.3.2021). Il ctu ha inoltre studiato la Persona_2 documentazione in atti, dalla quale si evince che durante l'edificazione del “sub comparto L di via Monteroni”, del quale fa parte l'immobile della in Per_1 conseguenza del naturale andamento del terreno che presentava una sensibile depressione, le progettate unità abitative di due piani fuori terra si ritrovavano con tre piani fuori terra e, in conseguenza di ciò, i costruttori si vedevano costretti a realizzare un muro di contenimento in cemento armato, il quale previo riempimento con materiale inerte determinava un innalzamento del piano di campagna per riportare l'intervento all'originaria progettazione. Di conseguenza il muro di cinta ha la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo, quindi artificiale. Lo stesso deve quindi essere equiparato ad un corpo di fabbrica e come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni (ml.10).
5.3. Quanto alla seconda censura, afferente alla “mancata individuazione del confine”, la Corte ha disposto un accertamento diretto a verificare la distanza della costruzione della rispetto al confine tra i due lotti. Tale accertamento Per_1
è necessario alla luce della normativa urbanistica comunale. Infatti, per l'art.71 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale tra i vari indici di zona vi è anche quello che stabilisce i requisiti minimi delle distanze rispetto alla strada ed ai confini;
in particolare, per il piano di lottizzazione nell'art.
3.12 D –
Allegato “B” Norme Tecniche di Attuazione è stabilito: “DISTANZA MINIMA DAI
CONFINI: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini del lotto edificabile. Il PRG ha fissato per le zone C4 una D =
10.00 ml” (relazione del ctu in data 10.3.21, pp.15-16). Persona_2
Per altro verso, l'accertamento dei confini è consentito in via incidentale ai fini della verifica del rispetto delle distanze (v. C. Appello Catanzaro, n.2072 del
28.10.2019).
pag. 6/10 Ciò posto, il ctu incaricato ha accertato che “il fabbricato di parte attrice presenta dal confine, rilevato con strumentazione GPS, con la particella di parte convenuta è di circa: A. Misura 1 - circa 8.81 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse muratura esistente rilevata); B. Misura 2 - circa 8.43 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse muratura esistente rilevata); C. Misura 3 - circa
9.79 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse muratura esistente rilevata).
DISTANZA FABBRICATO / CONFINE FRAZIONAMENTI La distanza, misurata in tre battute progressive sull'estensione lato fabbricato, che ad oggi Il fabbricato di parte attrice presenta dal confine, determinato dai frazionamenti e sovrapposto al rilievo effettuato con strumentazione GPS, con la particella di parte convenuta è di circa:
D. Misura 1 - circa 9.46 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse confine frazionamenti;
E. Misura 2 - circa 9.10 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse confine frazionamenti); F. Misura 3 - circa 10.48 ml > 10.00 ml
(da facciata fabbricato a asse confine frazionamenti)".
Il consulente ha quindi concluso che l'immobile di proprietà attrice presenta ad oggi: “sulla base di quanto presente nello stato dei luoghi, rilevato con strumentazione GPS, una distanza media dal confine con la particella di parte convenuta di circa ml 9.01 < 10.00 ml;
sulla base di quanto stabilito dai Tipi di
Frazionamento in atti, sovrapposti graficamente al rilievo effettuato, una distanza dal confine con la particella di parte convenuta di circa ml 9.68 < 10.00 ml”
(relazione depositata il 16.3.25, pag.15).
Ha trovato quindi conferma, sia pure in misura inferiore a quella accertata con riferimento al muro divisorio tra i lotti, la violazione delle distanze legali rispetto al confine tra i due lotti, in quanto il fabbricato della è stato Per_1 edificato ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla normativa edilizia comunale. Ne consegue che l'ordine di arretramento contenuto nella sentenza impugnata deve essere confermato, in relazione, tuttavia, alle misure accertate nel presente giudizio attraverso uno specifico supplemento di CTU (relazione depositata il 16.3.2025).
6. Il secondo motivo dell'appello principale contesta il capo della sentenza di primo grado che ha condannato la al risarcimento del danno nella Per_1
pag. 7/10 misura di euro 3.500, oltre accessori. L'appellante deduce sul punto l'insussistenza del preteso danno, in quanto nessuna limitazione al godimento del bene di proprietà di parte attrice può essere riconducibile alla distanza di poco inferiore a quella prevista dalle TA (e solo per due misurazioni).
Lo stesso capo è stato attinto dall'appello incidentale proposto da e i germani , i quali lamentano l'esiguità dell'importo Controparte_3 CP_1 liquidato dal Tribunale, evidenziando di aver subito per anni un'opera abusiva, ovverossia un muro di recinzione che il consulente ha accertato avere un'altezza
(ml 3,05) pari a più del doppio di quella massima prevista dall'art.5 delle N.T.A. del piano di lottizzazione (ml 1,5).
6.1. Ritiene la Corte che il secondo motivo dell'appello principale sia in parte fondato, con conseguente riforma parziale sul punto della sentenza impugnata e rigetto dell'appello incidentale, diretto ad ottenere una somma maggiore a titolo di risarcimento.
Nella sentenza impugnata risultano esposti gli elementi sui quali il giudice ha fondato il suo convincimento, in ordine alla sussistenza del danno e al relativo ammontare.
Risulta condivisibile la valutazione del Tribunale, secondo cui il danno in casi analoghi consiste nella “concreta limitazione alla fruibilità del bene e dell'effettivo pregiudizio in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro”. Il primo giudice ha quindi liquidato tale danno in euro 500 all'anno.
In ordine all'an, la giurisprudenza ha chiarito che il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di quelle relative alle distanze nelle costruzioni si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (cfr. per tutte,
Cass 31/8/2018 n.21501; Cass 16/12/2010 n.25475).
Sul quantum, la somma liquidata dal primo giudice va rideterminata in relazione all'effettivo pregiudizio arrecato al tratto di terreno interessato dalla violazione, in considerazione sia delle condizioni dei luoghi (l'immobile degli attori si trova a notevole distanza da quello di parte convenuta) e sia del fatto che la violazione delle distanze risulta ridimensionata alla luce dell'accertamento tecnico pag. 8/10 espletato nel presente giudizio. Inoltre, alcun concreto pregiudizio risulta provato in relazione all'altezza del muro di cinta (con riferimento al terreno adiacente al muro medesimo in termini minore comodità, utilizzabilità o tranquillità), avuto anche riguardo all'interesse reciproco alla riservatezza della rispettiva proprietà individuale, nel cui ambito sono state realizzate costruzioni a carattere residenziale. Ritiene pertanto la Corte che a titolo di risarcimento sia congrua la somma complessiva di euro 3.000, corrispondente all'importo annuo di euro 300 per il decennio che va dall'acquisto da parte della dell'immobile in Per_1 questione (luglio 2015) all'attualità.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito del giudizio di appello, che vede il ridimensionamento della violazione delle distanze, nonché della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con rigetto per quest'ultimo aspetto dell'appello incidentale, giustifica una parziale compensazione delle spese del doppio grado, nella misura di un terzo, con condanna della al pagamento in favore degli appellati della quota residua, Per_1 nella misura liquidata in dispositivo. Per gli stessi motivi anche le spese delle consulenze tecniche di ufficio vanno poste a carico dell'appellante per due terzi ed a carico degli appellati per la quota residua.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico degli appellanti incidentali, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1604/2022 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 31.5.2022, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei Persona_1 confronti di , , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, e rigetta l'appello incidentale spiegato da questi ultimi;
Parte_2
2) per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna ad arretrare l'immobile identificato in catasto al foglio 236 Persona_1 particella 753, sino al rispetto delle distanze accertate attraverso il supplemento di
CTU espletato in secondo grado;
pag. 9/10 3) condanna al pagamento in favore di , Persona_1 Controparte_3
, e della somma di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore di Persona_1 CP_3
, , e delle
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 spese del doppio grado, compensate per un terzo e liquidate per l'intero in complessivi euro 8.000 (di cui 3.000 per il primo grado ed euro 5.000 per il grado di appello), oltre le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap e rimborso spese vive per euro 363,34;
5) pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico degli appellati;
6) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti incidentali di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta da: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 579/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20/5/2025 con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c., vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano Parte_1 appellante contro
, , E Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Orlandini Controparte_3
Appellati/appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1604/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata il 31.5.2022.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 20 maggio 2025, con le quali si sono riportati ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda proposta da CP_1
, , e diretta
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 ad ottenere la riduzione in pristino ed il risarcimento del danno per violazione delle distanze legali, con riferimento all'immobile posto nel Comune di Lecce alla via per
Monteroni, confinante a sud con l'immobile di proprietà di . Persona_1
1.1-Il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione delle distanze legali rispetto al fabbricato di proprietà , edificato ad una distanza inferiore a Per_1 quella prevista dalla normativa di settore. In particolare, il primo giudice ha fatto proprie le osservazioni svolte nella consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso, in primo luogo, che “dal lotto di parte attorea l'andamento del terreno è rimasto naturale mentre dalla parte convenuta è stato modificato mediante la realizzazione del terrapieno”, il quale “ha alterato l'originario andamento altimetrico tra i due fondi”, con la conseguenza “che la recinzione con annesso terrapieno debbano osservare dal fabbricato di proprietà convenuta la distanza minima di ml 10.00” (pag. 18-19 elaborato peritale a firma del geom. Per_2
); in secondo luogo, la recinzione in muratura risulta essere stata realizzata
[...]
“in difformità rispetto a quanto previsto dal R. E. e dalle N.T.A. che prevede per tali zone recinzioni caratterizzate da siepi o muretti a secco bassi” (pag. 12 elaborato peritale citato); in terzo luogo, il ctu ha eseguito tre distinte misurazioni in proiezione orizzontale da tre distinti punti della parete del fabbricato di proprietà rilevando in tutti e tre i casi una distanza, rispetto alla recinzione Per_1 posta sul terrapieno, inferiore a m.10: “8.725 ml < 10.00 ml (8.60 ml misurati da faccia a faccia + 0.25/2 mezzeria muratura);
8.255 ml < 10.00 ml (8.13 ml misurati da faccia a faccia + 0.25/2 mezzeria muratura);
9.925 ml < 10.00 ml
(9.80 ml misurati da faccia a faccia + 0.25/2 mezzeria muratura)”.
1.2. – Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente una diminuzione del godimento dell'immobile di proprietà e, tenuto conto “della concreta CP_1 limitazione alla fruibilità del bene e dell'effettivo pregiudizio in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro, nonché della temporaneità del danno sofferto”, nonché del fatto che il fabbricato degli attori si trova a notevole distanza da quello di parte convenuta e che il pregiudizio arrecato al tratto di terreno interessato dalla violazione appare limitato ad una solo allegata servitù di scolo delle acque piovane, ha determinato il pregiudizio in € 500,00 circa per ogni anno e, in relazione alla durata di sette anni, ha condannato la al pagamento della Per_1 somma di € 3.500,00 in favore degli attori, oltre alla rifusione delle spese di lite.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Persona_1 articolando i seguenti motivi.
2.1.- Col primo motivo la difesa ha dedotto l'insussistenza della pretesa violazione delle distanze e ha richiesto il rinnovo della CTU per mancato accertamento del confine e della relativa distanza. L'appellante ha lamentato l'inadeguatezza della CTU espletata in primo grado sotto due aspetti.
pag. 2/10 a)-In primo luogo, perché il fondo su cui sorge la propria villetta è caratterizzata da una pendenza naturale, sicché il muro di contenimento realizzato tra i due fondi non può considerarsi "costruzione" agli effetti dell'art. 873 c.c., come invece ha affermato il consulente d'ufficio. Questi ha qualificato il dislivello tra i due fondi come "artificiale" sulla base dell'affermazione di parte attrice contenuta nell'atto di citazione. Come risulta dalla stessa produzione degli attori, il terreno oggetto del progetto di cui al comparto "L" aveva ed ha una naturale pendenza tanto che il costruttore ha dovuto eseguire degli interventi poi assentiti con apposita variante, creando sì un terrapieno, ma non laddove sorge l'abitazione della . Infatti, tra i lotti interessati dal terrapieno "artificiale" - secondo il Per_1 documento a1) Consulenza tecnica d'ufficio dell'Arch. resa nel Per_3 procedimento allegato da parte attrice con le memorie istruttorie in primo grado - non viene menzionato il lotto 6 che corrisponde alla proprietà . Deduce Per_1
l'appellante che il muro di contenimento che aderisce ad una parete, scarpata o terrapieno naturale per impedirne lo smottamento o la frana, non si considera una costruzione e, pertanto, non è soggetto alle norme sulle distanze.
b)- In secondo luogo, è erronea la distanza determinata dal ctu tra la costruzione della ed il confine. Il consulente d'ufficio ha utilizzato come Per_1
"confine" il muro realizzato, anziché individuare il confine sulla base dei titoli di acquisto originari delle rispettive proprietà, i frazionamenti e ogni altro mezzo di prova, incluse le mappe catastali. Il ctu avrebbe dovuto verificare concretamente il confine tra le proprietà ben potendo il muro essere stato realizzato all'interno della proprietà dell'appellante. Lo stesso ausiliario ha ammesso di non avere verificato il confine, in quanto tale accertamento non gli era stato richiesto, ed ha altresì omesso di verificare, nonostante l'eccezione proposta, se il lotto 6, oggi di proprietà fosse o meno ricompreso tra i lotti interessati al terrapieno Per_1 artificiale. La sentenza ha recepito le conclusioni del consulente d'ufficio (che non ha verificato, nonostante le controdeduzioni di parte convenuta, se effettivamente il lotto 6 fosse o meno interessato al terrapieno artificiale), mancando quindi di fornire, sui punti decisivi in contestazione, una più puntuale e dettagliata motivazione.
2.2.- Col secondo motivo di appello la difesa ha dedotto l'insussistenza del preteso danno e l'assenza di prova. Nessuna limitazione al godimento del bene di pag. 3/10 proprietà di parte attrice può essere riconducibile alla distanza di poco inferiore a quella prevista dalle TA (e solo per due misurazioni). Tale limitazione non risulta dedotta nè dimostrata da parte degli attori, che non sono stati in grado di specificare quale "conseguenza" in termini di minor godimento abbia procurato la minore distanza, tenendo in considerazione la natura dei luoghi e in particolare il fatto che il fabbricato di controparte dista dal confine circa 35 metri.
3.- Si sono costituiti gli appellati , Controparte_1 Controparte_2
, e con comparsa depositata il
[...] Parte_2 Controparte_3
19.10.2022, nella quale hanno dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame, e hanno proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado relativa al “quantum” del risarcimento del danno. Viene dedotto a sostegno che la sentenza, sul punto, è superficiale e contraddittoria in quanto trascura la pluralità di abusi “compiuti” dal costruttore e “non CP_4 eliminati” dall'acquirente . La violazione dei distacchi dal confine Persona_1 non riguarda solo la villa/abitazione della convenuta appellante, ma anche (e soprattutto) la massicciata di calcestruzzo realizzata lungo l'intero confine tra le due proprietà, modificandolo. Per effetto della concessa tutela reale il terrapieno artificiale dovrà essere demolito. Inoltre, da oltre sette anni i Parte_3
“subiscono” l'opera abusiva, ovverossia un muro di recinzione in pietra pomice che il ctu ha accertato avere un'altezza (ml 3,05) pari a più del doppio di quella massima prevista dall'art.5 delle N.T.A. del piano di lottizzazione (ml 1,5). Ne consegue che il pregiudizio subito non può essere liquidato in misura inferiore ad €
2.000,00 (duemila) per ogni anno di durata della violazione.
4. Nel corso del giudizio di appello è stata espletata una CTU supplementare al fine di accertare la distanza del fabbricato dell'appellante Per_1 rispetto al confine tra i due lotti.
All'udienza del 20 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come riportato in epigrafe, e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
** ** **
pag. 4/10 5. Il primo motivo dell'appello principale pone due questioni: la prima riguarda la natura del muro posto sul confine tra le due proprietà, mentre la seconda assume che le distanze della costrizione della , rilevate dal primo Per_1 giudice sulla base della CTU, sono state accertate rispetto al muro esistente, il quale però non si troverebbe sul confine tra i due lotti, ma all'interno della proprietà . Per_1
5.1. Quanto alla prima questione, l'appellante sostiene che l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 cod. civ., si applica sia ai muri di cinta - qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni - sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. Nella specie, il muro di contenimento realizzato tra i due fondi non può considerarsi "costruzione" agli effetti dell'art. 873 c.c., come ha affermato il consulente d'ufficio, ma ha natura di muro di cinta e quindi non si calcola ai fini delle distanze, con conseguente infondatezza della pretesa avversa.
5.2. La prospettazione dell'appellante risulta infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; ne consegue che esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse (in questo senso,
Cass. n. 16975/2023, Rv. 668055 – 02; conformi Cass. n. 23843/2018
Rv. 650629 - 01 e Cass. n. 24473/2017, Rv. 645799 – 01, la quale ha affermato testualmente che in tema di distanze legali, “il muro di sostegno di un terrapieno ha natura di costruzione ed è pertanto soggetto, ex art. 873 c.c., all'osservanza dell'eventuale maggiore distanza stabilita delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica”).
pag. 5/10 Nel caso in esame, il ctu ha accertato la realizzazione del terrapieno con muro di contenimento in calcestruzzo armato. Il consulente d'ufficio ha constatato direttamente tale manufatto e ha documentato con fotografie e rilievi planimetrici la presenza del terrapieno artificiale, anche in proprietà (v. allegati 1/G, Per_1
1/H e 1/J, nonché la planimetria di cui all'allegato n.4 della relazione del ctu geom. in data 10.3.2021). Il ctu ha inoltre studiato la Persona_2 documentazione in atti, dalla quale si evince che durante l'edificazione del “sub comparto L di via Monteroni”, del quale fa parte l'immobile della in Per_1 conseguenza del naturale andamento del terreno che presentava una sensibile depressione, le progettate unità abitative di due piani fuori terra si ritrovavano con tre piani fuori terra e, in conseguenza di ciò, i costruttori si vedevano costretti a realizzare un muro di contenimento in cemento armato, il quale previo riempimento con materiale inerte determinava un innalzamento del piano di campagna per riportare l'intervento all'originaria progettazione. Di conseguenza il muro di cinta ha la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo, quindi artificiale. Lo stesso deve quindi essere equiparato ad un corpo di fabbrica e come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni (ml.10).
5.3. Quanto alla seconda censura, afferente alla “mancata individuazione del confine”, la Corte ha disposto un accertamento diretto a verificare la distanza della costruzione della rispetto al confine tra i due lotti. Tale accertamento Per_1
è necessario alla luce della normativa urbanistica comunale. Infatti, per l'art.71 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale tra i vari indici di zona vi è anche quello che stabilisce i requisiti minimi delle distanze rispetto alla strada ed ai confini;
in particolare, per il piano di lottizzazione nell'art.
3.12 D –
Allegato “B” Norme Tecniche di Attuazione è stabilito: “DISTANZA MINIMA DAI
CONFINI: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini del lotto edificabile. Il PRG ha fissato per le zone C4 una D =
10.00 ml” (relazione del ctu in data 10.3.21, pp.15-16). Persona_2
Per altro verso, l'accertamento dei confini è consentito in via incidentale ai fini della verifica del rispetto delle distanze (v. C. Appello Catanzaro, n.2072 del
28.10.2019).
pag. 6/10 Ciò posto, il ctu incaricato ha accertato che “il fabbricato di parte attrice presenta dal confine, rilevato con strumentazione GPS, con la particella di parte convenuta è di circa: A. Misura 1 - circa 8.81 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse muratura esistente rilevata); B. Misura 2 - circa 8.43 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse muratura esistente rilevata); C. Misura 3 - circa
9.79 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse muratura esistente rilevata).
DISTANZA FABBRICATO / CONFINE FRAZIONAMENTI La distanza, misurata in tre battute progressive sull'estensione lato fabbricato, che ad oggi Il fabbricato di parte attrice presenta dal confine, determinato dai frazionamenti e sovrapposto al rilievo effettuato con strumentazione GPS, con la particella di parte convenuta è di circa:
D. Misura 1 - circa 9.46 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse confine frazionamenti;
E. Misura 2 - circa 9.10 ml < 10.00 ml (da facciata fabbricato a asse confine frazionamenti); F. Misura 3 - circa 10.48 ml > 10.00 ml
(da facciata fabbricato a asse confine frazionamenti)".
Il consulente ha quindi concluso che l'immobile di proprietà attrice presenta ad oggi: “sulla base di quanto presente nello stato dei luoghi, rilevato con strumentazione GPS, una distanza media dal confine con la particella di parte convenuta di circa ml 9.01 < 10.00 ml;
sulla base di quanto stabilito dai Tipi di
Frazionamento in atti, sovrapposti graficamente al rilievo effettuato, una distanza dal confine con la particella di parte convenuta di circa ml 9.68 < 10.00 ml”
(relazione depositata il 16.3.25, pag.15).
Ha trovato quindi conferma, sia pure in misura inferiore a quella accertata con riferimento al muro divisorio tra i lotti, la violazione delle distanze legali rispetto al confine tra i due lotti, in quanto il fabbricato della è stato Per_1 edificato ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla normativa edilizia comunale. Ne consegue che l'ordine di arretramento contenuto nella sentenza impugnata deve essere confermato, in relazione, tuttavia, alle misure accertate nel presente giudizio attraverso uno specifico supplemento di CTU (relazione depositata il 16.3.2025).
6. Il secondo motivo dell'appello principale contesta il capo della sentenza di primo grado che ha condannato la al risarcimento del danno nella Per_1
pag. 7/10 misura di euro 3.500, oltre accessori. L'appellante deduce sul punto l'insussistenza del preteso danno, in quanto nessuna limitazione al godimento del bene di proprietà di parte attrice può essere riconducibile alla distanza di poco inferiore a quella prevista dalle TA (e solo per due misurazioni).
Lo stesso capo è stato attinto dall'appello incidentale proposto da e i germani , i quali lamentano l'esiguità dell'importo Controparte_3 CP_1 liquidato dal Tribunale, evidenziando di aver subito per anni un'opera abusiva, ovverossia un muro di recinzione che il consulente ha accertato avere un'altezza
(ml 3,05) pari a più del doppio di quella massima prevista dall'art.5 delle N.T.A. del piano di lottizzazione (ml 1,5).
6.1. Ritiene la Corte che il secondo motivo dell'appello principale sia in parte fondato, con conseguente riforma parziale sul punto della sentenza impugnata e rigetto dell'appello incidentale, diretto ad ottenere una somma maggiore a titolo di risarcimento.
Nella sentenza impugnata risultano esposti gli elementi sui quali il giudice ha fondato il suo convincimento, in ordine alla sussistenza del danno e al relativo ammontare.
Risulta condivisibile la valutazione del Tribunale, secondo cui il danno in casi analoghi consiste nella “concreta limitazione alla fruibilità del bene e dell'effettivo pregiudizio in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro”. Il primo giudice ha quindi liquidato tale danno in euro 500 all'anno.
In ordine all'an, la giurisprudenza ha chiarito che il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di quelle relative alle distanze nelle costruzioni si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (cfr. per tutte,
Cass 31/8/2018 n.21501; Cass 16/12/2010 n.25475).
Sul quantum, la somma liquidata dal primo giudice va rideterminata in relazione all'effettivo pregiudizio arrecato al tratto di terreno interessato dalla violazione, in considerazione sia delle condizioni dei luoghi (l'immobile degli attori si trova a notevole distanza da quello di parte convenuta) e sia del fatto che la violazione delle distanze risulta ridimensionata alla luce dell'accertamento tecnico pag. 8/10 espletato nel presente giudizio. Inoltre, alcun concreto pregiudizio risulta provato in relazione all'altezza del muro di cinta (con riferimento al terreno adiacente al muro medesimo in termini minore comodità, utilizzabilità o tranquillità), avuto anche riguardo all'interesse reciproco alla riservatezza della rispettiva proprietà individuale, nel cui ambito sono state realizzate costruzioni a carattere residenziale. Ritiene pertanto la Corte che a titolo di risarcimento sia congrua la somma complessiva di euro 3.000, corrispondente all'importo annuo di euro 300 per il decennio che va dall'acquisto da parte della dell'immobile in Per_1 questione (luglio 2015) all'attualità.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito del giudizio di appello, che vede il ridimensionamento della violazione delle distanze, nonché della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con rigetto per quest'ultimo aspetto dell'appello incidentale, giustifica una parziale compensazione delle spese del doppio grado, nella misura di un terzo, con condanna della al pagamento in favore degli appellati della quota residua, Per_1 nella misura liquidata in dispositivo. Per gli stessi motivi anche le spese delle consulenze tecniche di ufficio vanno poste a carico dell'appellante per due terzi ed a carico degli appellati per la quota residua.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico degli appellanti incidentali, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1604/2022 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 31.5.2022, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei Persona_1 confronti di , , e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
, e rigetta l'appello incidentale spiegato da questi ultimi;
Parte_2
2) per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna ad arretrare l'immobile identificato in catasto al foglio 236 Persona_1 particella 753, sino al rispetto delle distanze accertate attraverso il supplemento di
CTU espletato in secondo grado;
pag. 9/10 3) condanna al pagamento in favore di , Persona_1 Controparte_3
, e della somma di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore di Persona_1 CP_3
, , e delle
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 spese del doppio grado, compensate per un terzo e liquidate per l'intero in complessivi euro 8.000 (di cui 3.000 per il primo grado ed euro 5.000 per il grado di appello), oltre le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap e rimborso spese vive per euro 363,34;
5) pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico degli appellati;
6) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti incidentali di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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