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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, alla scadenza del termine del 8.10.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 470 /2025 RCL promossa con ricorso depositato il 07/03/2025 avente ad oggetto: autotrasporto/diritto di consegna delle registrazioni del cronotachigrafo/diritto di consegna del registro contenente l'annotazione dell'orario di lavoro
(LUL) da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
DARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
già ), (C.F. ), con il patrocinio
[...] Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. DOMENICONI OLIVIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Motivi della decisione
1.Con ricorso e contestuale domanda cautelare depositato in data 07.03.2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società (poi Controparte_3 [...]
, poi di Controparte_4 Controparte_1 [...]
al fine di ottenere, previo sequestro giudiziario, la consegna dei Controparte_1
dati analitici scaricati dalla propria carta conducente per il periodo dal 02.10.2023 al
02.10.2024, nonché copia del registro presenze/LUL per l'intero rapporto di lavoro.
Inaudita altera parte, con decreto del 12.03.2025, il Tribunale ha disposto il sequestro giudiziario della documentazione richiesta (fogli di registrazione, tabulati e dati scaricati dalle carte del conducente, registro presenze/LUL), ravvisando il pericolo di dispersione della prova. L'esecuzione del provvedimento aveva esito negativo.
1 1.1 Alle udienze del 27.3.2025 e del 15.5.2025, la difesa di parte ricorrente, a fronte della mancata costituzione della resistente, ha effettuato ricerche, chiedendo informazioni alla
Guardia di Finanza, che aveva eseguito un sequestro della documentazione della società, ma anche in questo caso è emerso che tra il materiale acquisito non c'era quello relativo al ricorrente;
il Tribunale ha quindi confermato il provvedimento di sequestro, prendendo atto che in sede di esecuzione dello stesso era emerso che la società aveva modificato denominazione, con ordinanza del 16.5.2025, pubblicata il 20.5.2025 che ha definito il procedimento cautelare in corso di causa, rimettendo la decisione sulle spese alla definizione del merito. In forza della predetta ordinanza, come da verbale dell'11.6.2025, è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario, in formato cartaceo, la sola copia analogica della documentazione digitale relativa al LUL del ricorrente, non sapendo l'impiegata trovata nell'ufficio dove reperire il resto della documentazione richiesta.
2. Nella fase di merito, la società resistente si è ritualmente costituita in giudizio con memoria del 13.06.2025, con la quale ha dato atto che in data 19.05.2025, Controparte_1
era subentrata nella gestione della società, divenendone socio
[...]
accomandatario e nuovo legale rappresentante, con ulteriore modifica della denominazione sociale. Ha riferito che la nuova amministrazione, appresa solo in quel momento la pendenza del presente giudizio, ha immediatamente manifestato un atteggiamento pienamente collaborativo, non opponendosi alla domanda di parte ricorrente e provvedendo a depositare, contestualmente alla predetta memoria di costituzione, tutta la documentazione reperita e in proprio possesso, ovvero copia dei fogli presenze/LUL relativi all'intero rapporto di lavoro del ricorrente (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione).
2.1 Ha rappresentato, per quanto concerne i dati del cronotachigrafo, la difficoltà nel reperimento degli stessi, riservandosi di effettuare ulteriori ricerche. In particolare, all'udienza del 24 giugno 2025, come da verbale, la difesa di parte resistente ha precisato di aver rinvenuto un unico file che avrebbe dovuto contenere i dati richiesti, ma il cui contenuto è risultato "inintelligibile", confermando così l'impossibilità oggettiva di produrre ulteriore documentazione.
3. Parte ricorrente, preso atto della documentazione depositata dalla resistente, ha chiesto un breve rinvio al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione depositata e quanto sequestrato dall'Ufficiale Giudiziario in sede cautelare;
parte ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna della società alle spese, anche della fase cautelare. Il Giudice ha rinviato per la
2 discussione all'udienza dello 08.10.2025, disponendo, con il consenso delle parti, la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
4. Quanto alla consegna del registro presenze/LUL, con riferimento a tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato per (3.5.2021-2.10.2024), deve essere Pt_1 Controparte_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto i predetti documenti, già oggetto di sequestro giudiziario, sono stati ulteriormente depositati dalla società nel corso del presente giudizio e rispetto alla completezza non è stata sollevata alcuna contestazione.
5. Il ricorrente ha documentato ( e buste paga, doc. 1 e 2) di aver lavorato (dapprima Pt_2
in forza di successivi contratti a tempo determinato poi in forza di contratto a tempo indeterminato dal 1.3.2023) quale autotrasportatore per la società resistente dal 3.5.2021 fino alle dimissioni rassegnate il 2.10.2024 (doc. 3); il ricorrente ha altresì documentato di avere richiesto la consegna dei documenti di cui ha chiesto in questa sede il sequestro sia con PEC del 2.10.2024 (doc. 3) sia con PEC del 5.2.2025 (doc. 4); il diritto del lavoratore alla consegna delle registrazioni del cronotachigrafo è riconosciuto dall'art. 14 Reg. CEE 3821/85, come novellato dall' art. 26 Reg. CE n. 561/2006, secondo cui: “L'impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all'articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L'impresa fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo”; l'art. 11 CCNL Autotrasporti, e Logistica stabilisce inoltre: “le aziende su CP_5
richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia della registrazione [del cronotachigrafo] entro 30 giorni dalla richiesta; l'art. 8, commi 2 e 3 Dlgs 234/2007, come modificato dall'art. 40 DL 112/08, conv. in L. 133/08, prevede: “2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre
1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. ((. . .)) I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.
3. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro”; secondo l'interpello del Ministero del Lavoro 31.7.2008 n. 63 l'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro ex
3 art. 8 dlgs 234/2007 può essere adempiuto secondo le istruzioni di cui alla nota del Ministero del Lavoro 19.3.2008 n. 4103 (mensilizzazione delle registrazioni ed annotazione delle presenze giornaliere con la lettera “P”) a condizione che venga conservata tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista;
l'art. 6 DM 9.7.2008 stabilisce che il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato “per la durata di cinque anni dall'ultima registrazione”.In base alla normativa richiamata, il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare copia al lavoratore della documentazione di cui è causa e il conducente ha un correlativo diritto soggettivo, il cui esercizio non è subordinato ad ulteriori presupposti oltre a quello di aver svolto prestazioni di lavoro subordinato. In particolare, detta disciplina non prevede che il diritto de quo possa essere fatto valere solo a condizione che venga avanzata nei confronti del datore una pretesa di natura retributiva.
6. Nel caso di specie, la società (che nonostante il cambio “gestione”) rimane il medesimo soggetto giuridico responsabile, è risultata, parzialmente inadempiente agli obblighi di rilascio di copia dei fogli di registrazione, tabulati e dati scaricati dalle carte del conducente. La difesa della società ha infatti ammesso all'udienza del 24.6.2025 che: “La difesa di parte resistente da atto che la propria assistita ha reperito un file che avrebbe dovuto contenere i dati estratti dai dischi cronotachigrafi in relazione alla posizione del ricorrente ma che il contenuto dello stesso risulta inintelligibile e che pertanto non si è in possesso di altra documentazione. Il
LUL allegato alla memoria di costituzione contiene gli stessi documenti che sono stati da ultimo oggetto di sequestro come da verbale in atti (trattandosi di copie di documenti informatici presenti negli archivi della società)”. Non può quindi procedersi all'accertamento del diritto alla consegna dei documenti che, per come emerso nel giudizio, non sono stati conservati dalla società ma solamente all'inadempimento del relativo obbligo di legge di conservazione degli stessi.
7. Come correttamente richiesto dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 24.6.2025 quindi (seppur nelle note di trattazione scritta le conclusioni non sembrano tenere conto delle riportate circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso e nemmeno del documentato cambio di denominazione sociale), deve in questa sede essere accertato l'inadempimento della resistente all'obbligo di consegna di tutti i documenti e quindi del presupposto dovere di loro conservazione e deve disporsi la condanna al rimborso delle spese per la presente procedura
(anche cautelare), disponendo tuttavia la parziale compensazione delle stesse, nella misura di
4 un mezzo in ragione dell'atteggiamento collaborativo della società, quantomeno nel corso del giudizio di merito.
8.Le spese di lite vanno quantificate, come in dispositivo, in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile), considerando l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione senza istruttoria, fase decisionale) nonché lo svolgimento del procedimento cautelare senza la costituzione della resistente, la trattazione in unica udienza di merito senza dover prendere posizione su contestazioni di fatto e diritto, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di consegna del registro presenze/LUL, con riferimento a tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato per la società resistente (3.5.2021-2.10.2024);
b) accerta l'inadempimento della società resistente in relazione all'obbligo di consegna e quindi di conservazione dei dati relativi ai dischi cronotachigrafi;
c) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna la resistente al rimborso in favore di parte ricorrente della restante metà che liquida nella predetta quota, per la fase cautelare in corso di causa e per la presente fase di merito, in complessivi Euro
2.652,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
dott. Alessandro Gasparini
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