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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 686/2023
Successivamente alle ore 15.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice, GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 686/2023 R.G.; promossa da:
, nata a [...], il [...], CF. , in proprio e Parte_1 C.F._1 quale erede del de cuius , nato il [...], deceduto il 01.05.2020, Persona_1
, nato a [...], il [...], CF. e Persona_2 C.F._2
, nato a [...], il [...] CF. , in qualità Parte_2 C.F._3 di eredi del defunto , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in Persona_1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanbattista Scordamaglia, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Petilia Policastro, alla via Arringa n. 60;
ATTORI contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._5 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maurizio Cortese, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa
Severina alla via C. Colombo, 30;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori esponevano che: - in data 06.09.2011, intorno alle ore 21:00, i coniugi e , mentre passeggiavano Parte_1 Persona_1 nel Vallone delle Pere, in Cotronei, venivano aggrediti, con ferocia, dai sigg. CP_2
ed ; - i coniugi, in seguito, all'aggressione, riportavano gravi
[...] Controparte_1 lesioni personali tanto da giustificare la corsa in autombulanza al P.S. dell'Ospedale di
Crotone; - alla signora , veniva diagnosticata una "contusione emitorace e spalla Parte_1 sx", con prognosi di 7 giorni;
-al sig. , veniva diagnosticato un "trauma Persona_1 addominale infrazione VIII costa sinistra" con ricovero presso l'ospedale per 8 giorni e prognosi di 25 giorni;
- l'aggressione veniva denunciata e veniva avviato a carico dei convenuti procedimento penale, iscritto al n. 2855/2011 RGNR nel quale i prefati coniugi si costituivano parte civile;
-con sentenza n. 812/2019, emessa in data 14.05.2019, depositata in data 19.07.2019, il Tribunale Ordinario di Crotone- Sez. penale, dichiarava i sigg.
ed colpevoli del reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni Controparte_2 Controparte_1 personali);- il giudice penale condannava gli stessi alle pene di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, con riconoscimento di una provvisionale pari ad € 1.000,00 in favore di e “rimettendo le parti alla Persona_1 sede civile per la liquidazione delle ulteriori voci di danno”; - veniva proposto appello avverso la suddetta sentenza;
- nelle more del giudizio di appello decedeva il sig. Per_1
e, pertanto, intervenivano in giudizio gli eredi e
[...] Persona_2 Parte_2 insieme con la sig.ra ; - con sentenza n. 2026/2021 (R.G. n. 3181/2019,
[...] Parte_1
R.G.N.R n. 2855/2011), emessa in data 07.12.2021, depositata in cancelleria in data
02.03.2022, la Corte d'Appello di Catanzaro “confermava le statuizioni civili e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili in euro 1.200,00 ciascuna, oltre accessori di legge”; - in data 22.04.2022, la suddetta sentenza diveniva irrevocabile;
- vani risultavano gli inviti bonari rivolti ai convenuti anche con raccomandata a.r del 14.09.2022; sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano, previo accertamento delle gravi lesioni fisiche e danni patrimoniali subiti dai coniugi e la Parte_1 Per_1 condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni, quantificati come segue: danno patrimoniale € 1.759,81; danno morale € 4.099,32 danno biologico non
2 patrimoniale permanente e temporaneo € 11.354,39, patiti dall'attrice e dal de cuius Per_1
.
[...]
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.07.2023, si costituivano in giudizio ed , i quali, preliminarmente, eccepivano la Controparte_1 Controparte_2 prescrizione della pretesa risarcitoria;
nel merito, rilevavano che l'avversa domanda era fondata sull'asserita esistenza di danni indicati genericamente e non specificamente descritti;
evidenziava che il giudice penale di primo grado, seppur rimettendo le parti alla sede civile per “la liquidazione dell'eventuale residuo e delle voci riferibili ad siccome non Pt_1 puntualmente provata” era giunto alla conclusione che in ordine al disturbo post traumatico lamentato dal de cuius non vi era certezza che esso fosse derivato dalle lesioni Per_1 personali subite, piuttosto che dipeso da altro fattore scatenante quale la grave patologia diabetica del medesimo attore;
osservavano che il Tribunale penale riconosceva in favore del soltanto una provvisionale pari ad euro 1.000,00, somma già corrisposta dai Per_1 convenuti agli attori già prima dell'instaurazione del presente giudizio;
deducevano l'infondatezza della domanda avversaria;
chiedevano la declaratoria di intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria e, in via subordinata, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
3.
Espletata CTU, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.p.p. “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento circa la sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass n.
3 5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla” declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 8477/2020; Cass.
n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
Pertanto, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, nell'accertamento del “fatto reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (cfr. Cass. n. 5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma sempre debitamente allegata e provata.
Sulla base di tali premesse, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Orbene, nel caso di specie, l'an (ossia il fatto storico) risulta provato in virtù di sentenza penale con la quale ed , sono stati condannati del Controparte_1 Controparte_2 delitto punito e previsto dagli artt. 582-583 comma 1 n. 1 e n. 2- 585 comma 1 (ultima parte)
c.p., “perché, in concorso tra loro, dopo aver raggiunto a bordo della loro auto il punto della via dei Laghi Silani ove i coniugi e passeggiavano, Persona_1 Parte_1
4 scesi dal veicolo, si avventavano sui predetti con spinte e scaraventandoli a terra e quindi aggredivano il con schiaffi, pugni e calci che in particolare gli venivano sferrati da Per_1
nel mentre il era a terra e con tali condotte cagionavano: - a Controparte_2 Per_1
lesioni personali consistite in “ trauma addominale, contusioni e mano Persona_1 sinistra e ginocchio destro, infrazione dell'arco anterolaterale dell'ottava costa sinistra” che ne richiedevano in prima battuta il ricovero ospedaliero per la durata di giorni sei ( fino al 13.09.2011) ed una prognosi iniziale pari a venticinque giorni e successivamente, comunque, una durata della malattia per un tempo superiore a 40 giorni ed una incapacità relativa di attendere alle ordinarie occupazioni per la stessa durata nonché “ sindrome ansiosa depressiva post traumatica” “ disturbo ansioso reattivo”; - ad lesioni Parte_1 personali consistite in “contusione emitorace e spalla destra e successivamente “sindrome ansiosa depressiva post traumatica “disturbo ansioso reattivo;
con le aggravanti di aver cagionato lesioni gravi e di aver commesso il fatto in più perone riunite” (cfr. sentenza penale 812/2019, emessa dal Tribunale di Crotone in data 14.05.2019, all. 1 atto di citazione).
Il giudice penale, sulla base delle risultanze probatorie, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniale e alla documentazione medica depositata in atti, ha ritenuto provato il fatto lesivo e la responsabilità penale degli imputatati.
In particolare, nella sentenza in parola si legge “ La tesi difensiva poggia sulla reciprocità delle percosse con conseguenti lesioni (tesi avvalorata da un procedimento in corso a carico di per i medesimi fatti, in danno di , che tuttavia non scrimina la condotta Per_1 CP_2 degli imputati, i quali non può dirsi siano stati provocati, essendo invece (pacificamente) emerso che sia stato uno di loro ( ) a provocare la discussione, poi degenerata in CP_2 lite.
La responsabilità di sta nelle prove raccolte: anche i testi a discarico lo vedono Per_1 coinvolto e solo in un frangente in cui la lite aveva avuto inizio e non pare al giudicante possa ipotizzarsi un mero occorso difensivo. Il reato di lesioni è a dolo generico e vale anche il titolo eventuale: un evento provocato per foga nella reazione (con una spinta, uno strattone, etc) è annoverabile negli eventi “voluti” a questo titolo. La corresponsabilità di
si coglie dalla circostanza che abbia contribuito alla dinamica materiale del fatto, CP_2 in disparte la considerazione di una sua condotta istigante e rafforzativa del proposito del padre” (cfr. sentenza cit., pag. 7).
Dalla medesima sentenza si evince che il medico di guardia, dott. , il quale ha Persona_3 visitato i coniugi e nell'immediatezza dei fatti, ha riferito Parte_1 Persona_1
5 che presentava escoriazioni ed ematomi in testa, sull'avambraccio e sul Per_1 ginocchio, ma il teste non ha ricordato che lamentasse dolori addominali. La moglie
[...]
non aveva alcuna evidenza di lesione, ma solo uno stato di agitazione che si era Pt_1 tradotto in una crisi ipertensiva (la pressione a duecento la massima e a cento la minima).
Tale condizione indusse a chiamare il 118, per via della sua cardiopatia, preesistente.
Tuttavia, al momento dell'arrivo dell'ambulanza la pressione si era stabilizzata. Il medico ne inferì che tale crisi era dovuta all'agitazione per il fatto riferitogli da entrambi: una aggressione per strada” (cfr. sentenza cit., pag. 6).
Con sentenza n. 2026/2021, deposita in data 02.03.2022, divenuta irrevocabile in data
22.04.2022, la Corte di Appello di Catanzaro, pur dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili, ritenendo non fondate le censure mosse dagli appellanti ed . Controparte_1 Controparte_2
In particolare, il giudice di appello ha rilevato che “Dalla dettagliata ricostruzione delle emergenze probatorie e della scansione temporale dell'accaduto si ricava, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità di e Controparte_1 Controparte_2 in ordine alla consumazione del reato di cui all'editto imputativo. Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale sintetizzate dalla pag. 2 alla pag. 8 della sentenza impugnata, corretta appare, innanzitutto, la valutazione del Tribunale che ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati per il contestato reato di cui all'art. 582
c.p.” (cfr. sentenza cit., pagg. 2-3).
5.
Quanto all'esistenza del danno ed al nesso di derivazione causale tra le condotte delittuose poste in essere dai convenuti ed i danni lamentati dagli attori si osserva quanto segue.
L'art. 185, comma 2, c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
Nel caso di specie, le emergenze processuali, sopra evidenziate, inducono a ritenere adeguatamente provati sia le lesioni personali, subite dai coniugi e Parte_1 Per_1
che il correlato turbamento psicofisico conseguente al reato doloso perpetrato ai
[...] loro danni.
6.
Il danno alla persona può essere determinato sulla base della c.t.u. depositata in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, appaiono pienamente condivisibili.
6 Il nominato consulente, dott. , ha accertato che la sig.ra , in Persona_4 Parte_1 conseguenza dell'evento dannoso, oggetto di causa, ha riportato una contusione emitorace e spalla sx da cui è derivato una invalidità temporanea di 30 giorni (15 giorni al 50% + 15 giorni al 25%); l'aggressione ha altresì provocato un disturbo post traumatico da stress che ha determinato un danno biologico in una percentuale valutata nella misura del 2%, ed un'invalidità temporanea così distribuita: 45 giorni al 50% e 45 giorni al 25% ( relazione di consulenza tecnica, pagg. 9-12).
, in conseguenza dell'aggressione subita, ha, invece, riportato “trauma Persona_1 addominale infrazione di 8 costa sinistra” a cui è derivato un danno biologico
(omnicomprensivo biologico e psichico) valutato nella misura del 4%, nonché un'invalidità temporanea così distribuita: 8 giorni al 100%, 25 giorni al 75%, 25 giorni al 50%, 25 giorni al 25% (cfr. relazione di consulenza tecnica, pagg. 12, 13).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Nel caso di specie, va riconosciuto in favore dei soggetti danneggiati anche il danno morale conseguente al turbamento psichico fisico e alla sofferenza soggettiva derivanti dall'aggressione subita.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana ( il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis Cass. n. 901/2018).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne
7 deriva che ai fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore ( c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale, autonomamente risarcibili ( cfr. Cass. n.
23469/2018).
Le accertate modalità della condotta delittuosa e le conseguenze dannose che ne sono derivate costituiscono fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza di conseguenze rilevabili sul piano dell'equilibrio affettivo-emotivo dei soggetti danneggiati.
Non ricorrono, invece, i presupposti per un incremento dell'importo risarcitorio sotto il profilo del c.d. danno esistenziale in assenza dei necessari riscontri probatori.
Al riguardo il Supremo Collegio ha chiarito che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. n. 27482/2018).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. n. 23778/2014; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 26805/2022).
7.
In ordine al danno patito da tenuto conto dell'età che aveva l'attrice al Parte_1 momento dell'evento per cui è causa (anni 66) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea parziale la somma complessiva di euro 5.175,00, di cui euro 3.450,00 (gg. 60 al 50 %) ed euro 1.725,00 (gg. 60 al 25%); nonché la somma di euro
2.498,00 per danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, riconosciuto nella misura del 2%, e dell'incremento del 25% per sofferenza soggettiva, e quindi la complessiva somma di euro 7.673,00, oltre l'importo di euro 75,39 a titolo danno patrimoniale per spese
8 mediche documentate, per un totale di euro 7.748,39.
Con riferimento alle lesioni subite da , considerata l'età che lo stesso Persona_1 aveva al momento dell'evento dannoso (anni 68) e la natura delle lesioni, può liquidarsi per inabilità temporanea la complessiva somma di euro 5.232,50, così distribuita: euro 920,00 per inabilità temporanea totale (gg. 8 al 100%), euro 2.156,25 per invalidità temporanea parziale (gg. 25 al 75 %), euro 1.437,50 ( gg. 25 al 50%) ed euro 718,75 (gg. 25 al 25%); nonché la somma di euro 5.501,00 per danno non patrimoniale, comprensiva del danno biologico, riconosciuto nella misura del 4%, e dell'aumento del 25% per la sofferenza soggettiva;
e così la complessiva somma di euro 10.733,50, oltre l'importo di euro 322,46 a titolo danno patrimoniale per spese mediche documentate, per un totale di euro 11.055,96.
Dall'importo così determinato va sottratta la somma di euro 1.000,00 già corrisposta a
, a titolo di provvisionale, con la sentenza penale di condanna degli Persona_1 imputati.
Pertanto, l'importo risarcitorio spettante a va ridotto alla complessiva Persona_1 somma di euro 10.055,96.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, la somma sopra determinata va aumentata, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro (06.09.2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
8.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria sollevata da parte convenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato;
termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass. ord. n. 11190/2022; Cass. ord. n. 28456/2017; Cas. sent. n. 10536/2014).
Tale orientamento trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, in relazione all'effetto interruttivo- sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile compiuto mediante
9 la costituzione di parte civile (cfr. Cass. n. 8348/2013).
Nella fattispecie in esame, la sentenza di appello è divenuta irrevocabile dal 22.04.2022 (cfr. all. 3 atto di citazione) e pertanto alla data di instaurazione del presente giudizio non era ancora decorso il termine prescrizionale ordinario.
9.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti, così come liquidate in dispositivo, secondo il
DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede nella causa civile in epigrafe:
- accoglie la domanda proposta da in proprio, e per l'effetto, condanna i Parte_1 convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento, del complessivo importo di euro 7.748,39, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- accoglie la domanda proposta da , e , quali Parte_1 Persona_2 Parte_2 eredi legittimi del de cuius , e per l'effetto condanna i convenuti, in Persona_1 solido, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento, della complessiva somma di euro 10.055,96, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attorea le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.566,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 3.302.00 per compensi, comprensivo dell'aumento del 30% (art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e successive modifiche), oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. ed I.V. A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto anticipato da parte attorea a tale titolo.
10 Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 05.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
11
Successivamente alle ore 15.30, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice, GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 686/2023 R.G.; promossa da:
, nata a [...], il [...], CF. , in proprio e Parte_1 C.F._1 quale erede del de cuius , nato il [...], deceduto il 01.05.2020, Persona_1
, nato a [...], il [...], CF. e Persona_2 C.F._2
, nato a [...], il [...] CF. , in qualità Parte_2 C.F._3 di eredi del defunto , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in Persona_1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanbattista Scordamaglia, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Petilia Policastro, alla via Arringa n. 60;
ATTORI contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._5 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maurizio Cortese, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Santa
Severina alla via C. Colombo, 30;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori esponevano che: - in data 06.09.2011, intorno alle ore 21:00, i coniugi e , mentre passeggiavano Parte_1 Persona_1 nel Vallone delle Pere, in Cotronei, venivano aggrediti, con ferocia, dai sigg. CP_2
ed ; - i coniugi, in seguito, all'aggressione, riportavano gravi
[...] Controparte_1 lesioni personali tanto da giustificare la corsa in autombulanza al P.S. dell'Ospedale di
Crotone; - alla signora , veniva diagnosticata una "contusione emitorace e spalla Parte_1 sx", con prognosi di 7 giorni;
-al sig. , veniva diagnosticato un "trauma Persona_1 addominale infrazione VIII costa sinistra" con ricovero presso l'ospedale per 8 giorni e prognosi di 25 giorni;
- l'aggressione veniva denunciata e veniva avviato a carico dei convenuti procedimento penale, iscritto al n. 2855/2011 RGNR nel quale i prefati coniugi si costituivano parte civile;
-con sentenza n. 812/2019, emessa in data 14.05.2019, depositata in data 19.07.2019, il Tribunale Ordinario di Crotone- Sez. penale, dichiarava i sigg.
ed colpevoli del reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni Controparte_2 Controparte_1 personali);- il giudice penale condannava gli stessi alle pene di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, con riconoscimento di una provvisionale pari ad € 1.000,00 in favore di e “rimettendo le parti alla Persona_1 sede civile per la liquidazione delle ulteriori voci di danno”; - veniva proposto appello avverso la suddetta sentenza;
- nelle more del giudizio di appello decedeva il sig. Per_1
e, pertanto, intervenivano in giudizio gli eredi e
[...] Persona_2 Parte_2 insieme con la sig.ra ; - con sentenza n. 2026/2021 (R.G. n. 3181/2019,
[...] Parte_1
R.G.N.R n. 2855/2011), emessa in data 07.12.2021, depositata in cancelleria in data
02.03.2022, la Corte d'Appello di Catanzaro “confermava le statuizioni civili e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili in euro 1.200,00 ciascuna, oltre accessori di legge”; - in data 22.04.2022, la suddetta sentenza diveniva irrevocabile;
- vani risultavano gli inviti bonari rivolti ai convenuti anche con raccomandata a.r del 14.09.2022; sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano, previo accertamento delle gravi lesioni fisiche e danni patrimoniali subiti dai coniugi e la Parte_1 Per_1 condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni, quantificati come segue: danno patrimoniale € 1.759,81; danno morale € 4.099,32 danno biologico non
2 patrimoniale permanente e temporaneo € 11.354,39, patiti dall'attrice e dal de cuius Per_1
.
[...]
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.07.2023, si costituivano in giudizio ed , i quali, preliminarmente, eccepivano la Controparte_1 Controparte_2 prescrizione della pretesa risarcitoria;
nel merito, rilevavano che l'avversa domanda era fondata sull'asserita esistenza di danni indicati genericamente e non specificamente descritti;
evidenziava che il giudice penale di primo grado, seppur rimettendo le parti alla sede civile per “la liquidazione dell'eventuale residuo e delle voci riferibili ad siccome non Pt_1 puntualmente provata” era giunto alla conclusione che in ordine al disturbo post traumatico lamentato dal de cuius non vi era certezza che esso fosse derivato dalle lesioni Per_1 personali subite, piuttosto che dipeso da altro fattore scatenante quale la grave patologia diabetica del medesimo attore;
osservavano che il Tribunale penale riconosceva in favore del soltanto una provvisionale pari ad euro 1.000,00, somma già corrisposta dai Per_1 convenuti agli attori già prima dell'instaurazione del presente giudizio;
deducevano l'infondatezza della domanda avversaria;
chiedevano la declaratoria di intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria e, in via subordinata, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
3.
Espletata CTU, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.p.p. “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento circa la sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra penale della sentenza di condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass n.
3 5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla” declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. n. 8477/2020; Cass.
n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018).
Pertanto, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, nell'accertamento del “fatto reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è da intendersi al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
In relazione all'accertamento del danno conseguenza, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno (cfr. Cass. n. 5660/2018; Cass. n. 4318/2019).
Dunque, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma sempre debitamente allegata e provata.
Sulla base di tali premesse, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Orbene, nel caso di specie, l'an (ossia il fatto storico) risulta provato in virtù di sentenza penale con la quale ed , sono stati condannati del Controparte_1 Controparte_2 delitto punito e previsto dagli artt. 582-583 comma 1 n. 1 e n. 2- 585 comma 1 (ultima parte)
c.p., “perché, in concorso tra loro, dopo aver raggiunto a bordo della loro auto il punto della via dei Laghi Silani ove i coniugi e passeggiavano, Persona_1 Parte_1
4 scesi dal veicolo, si avventavano sui predetti con spinte e scaraventandoli a terra e quindi aggredivano il con schiaffi, pugni e calci che in particolare gli venivano sferrati da Per_1
nel mentre il era a terra e con tali condotte cagionavano: - a Controparte_2 Per_1
lesioni personali consistite in “ trauma addominale, contusioni e mano Persona_1 sinistra e ginocchio destro, infrazione dell'arco anterolaterale dell'ottava costa sinistra” che ne richiedevano in prima battuta il ricovero ospedaliero per la durata di giorni sei ( fino al 13.09.2011) ed una prognosi iniziale pari a venticinque giorni e successivamente, comunque, una durata della malattia per un tempo superiore a 40 giorni ed una incapacità relativa di attendere alle ordinarie occupazioni per la stessa durata nonché “ sindrome ansiosa depressiva post traumatica” “ disturbo ansioso reattivo”; - ad lesioni Parte_1 personali consistite in “contusione emitorace e spalla destra e successivamente “sindrome ansiosa depressiva post traumatica “disturbo ansioso reattivo;
con le aggravanti di aver cagionato lesioni gravi e di aver commesso il fatto in più perone riunite” (cfr. sentenza penale 812/2019, emessa dal Tribunale di Crotone in data 14.05.2019, all. 1 atto di citazione).
Il giudice penale, sulla base delle risultanze probatorie, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniale e alla documentazione medica depositata in atti, ha ritenuto provato il fatto lesivo e la responsabilità penale degli imputatati.
In particolare, nella sentenza in parola si legge “ La tesi difensiva poggia sulla reciprocità delle percosse con conseguenti lesioni (tesi avvalorata da un procedimento in corso a carico di per i medesimi fatti, in danno di , che tuttavia non scrimina la condotta Per_1 CP_2 degli imputati, i quali non può dirsi siano stati provocati, essendo invece (pacificamente) emerso che sia stato uno di loro ( ) a provocare la discussione, poi degenerata in CP_2 lite.
La responsabilità di sta nelle prove raccolte: anche i testi a discarico lo vedono Per_1 coinvolto e solo in un frangente in cui la lite aveva avuto inizio e non pare al giudicante possa ipotizzarsi un mero occorso difensivo. Il reato di lesioni è a dolo generico e vale anche il titolo eventuale: un evento provocato per foga nella reazione (con una spinta, uno strattone, etc) è annoverabile negli eventi “voluti” a questo titolo. La corresponsabilità di
si coglie dalla circostanza che abbia contribuito alla dinamica materiale del fatto, CP_2 in disparte la considerazione di una sua condotta istigante e rafforzativa del proposito del padre” (cfr. sentenza cit., pag. 7).
Dalla medesima sentenza si evince che il medico di guardia, dott. , il quale ha Persona_3 visitato i coniugi e nell'immediatezza dei fatti, ha riferito Parte_1 Persona_1
5 che presentava escoriazioni ed ematomi in testa, sull'avambraccio e sul Per_1 ginocchio, ma il teste non ha ricordato che lamentasse dolori addominali. La moglie
[...]
non aveva alcuna evidenza di lesione, ma solo uno stato di agitazione che si era Pt_1 tradotto in una crisi ipertensiva (la pressione a duecento la massima e a cento la minima).
Tale condizione indusse a chiamare il 118, per via della sua cardiopatia, preesistente.
Tuttavia, al momento dell'arrivo dell'ambulanza la pressione si era stabilizzata. Il medico ne inferì che tale crisi era dovuta all'agitazione per il fatto riferitogli da entrambi: una aggressione per strada” (cfr. sentenza cit., pag. 6).
Con sentenza n. 2026/2021, deposita in data 02.03.2022, divenuta irrevocabile in data
22.04.2022, la Corte di Appello di Catanzaro, pur dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili, ritenendo non fondate le censure mosse dagli appellanti ed . Controparte_1 Controparte_2
In particolare, il giudice di appello ha rilevato che “Dalla dettagliata ricostruzione delle emergenze probatorie e della scansione temporale dell'accaduto si ricava, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità di e Controparte_1 Controparte_2 in ordine alla consumazione del reato di cui all'editto imputativo. Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale sintetizzate dalla pag. 2 alla pag. 8 della sentenza impugnata, corretta appare, innanzitutto, la valutazione del Tribunale che ha ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati per il contestato reato di cui all'art. 582
c.p.” (cfr. sentenza cit., pagg. 2-3).
5.
Quanto all'esistenza del danno ed al nesso di derivazione causale tra le condotte delittuose poste in essere dai convenuti ed i danni lamentati dagli attori si osserva quanto segue.
L'art. 185, comma 2, c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento.
Nel caso di specie, le emergenze processuali, sopra evidenziate, inducono a ritenere adeguatamente provati sia le lesioni personali, subite dai coniugi e Parte_1 Per_1
che il correlato turbamento psicofisico conseguente al reato doloso perpetrato ai
[...] loro danni.
6.
Il danno alla persona può essere determinato sulla base della c.t.u. depositata in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, appaiono pienamente condivisibili.
6 Il nominato consulente, dott. , ha accertato che la sig.ra , in Persona_4 Parte_1 conseguenza dell'evento dannoso, oggetto di causa, ha riportato una contusione emitorace e spalla sx da cui è derivato una invalidità temporanea di 30 giorni (15 giorni al 50% + 15 giorni al 25%); l'aggressione ha altresì provocato un disturbo post traumatico da stress che ha determinato un danno biologico in una percentuale valutata nella misura del 2%, ed un'invalidità temporanea così distribuita: 45 giorni al 50% e 45 giorni al 25% ( relazione di consulenza tecnica, pagg. 9-12).
, in conseguenza dell'aggressione subita, ha, invece, riportato “trauma Persona_1 addominale infrazione di 8 costa sinistra” a cui è derivato un danno biologico
(omnicomprensivo biologico e psichico) valutato nella misura del 4%, nonché un'invalidità temporanea così distribuita: 8 giorni al 100%, 25 giorni al 75%, 25 giorni al 50%, 25 giorni al 25% (cfr. relazione di consulenza tecnica, pagg. 12, 13).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Nel caso di specie, va riconosciuto in favore dei soggetti danneggiati anche il danno morale conseguente al turbamento psichico fisico e alla sofferenza soggettiva derivanti dall'aggressione subita.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana ( il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis Cass. n. 901/2018).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne
7 deriva che ai fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore ( c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale, autonomamente risarcibili ( cfr. Cass. n.
23469/2018).
Le accertate modalità della condotta delittuosa e le conseguenze dannose che ne sono derivate costituiscono fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza di conseguenze rilevabili sul piano dell'equilibrio affettivo-emotivo dei soggetti danneggiati.
Non ricorrono, invece, i presupposti per un incremento dell'importo risarcitorio sotto il profilo del c.d. danno esistenziale in assenza dei necessari riscontri probatori.
Al riguardo il Supremo Collegio ha chiarito che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (cfr. Cass. n. 27482/2018).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. n. 23778/2014; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 26805/2022).
7.
In ordine al danno patito da tenuto conto dell'età che aveva l'attrice al Parte_1 momento dell'evento per cui è causa (anni 66) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea parziale la somma complessiva di euro 5.175,00, di cui euro 3.450,00 (gg. 60 al 50 %) ed euro 1.725,00 (gg. 60 al 25%); nonché la somma di euro
2.498,00 per danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, riconosciuto nella misura del 2%, e dell'incremento del 25% per sofferenza soggettiva, e quindi la complessiva somma di euro 7.673,00, oltre l'importo di euro 75,39 a titolo danno patrimoniale per spese
8 mediche documentate, per un totale di euro 7.748,39.
Con riferimento alle lesioni subite da , considerata l'età che lo stesso Persona_1 aveva al momento dell'evento dannoso (anni 68) e la natura delle lesioni, può liquidarsi per inabilità temporanea la complessiva somma di euro 5.232,50, così distribuita: euro 920,00 per inabilità temporanea totale (gg. 8 al 100%), euro 2.156,25 per invalidità temporanea parziale (gg. 25 al 75 %), euro 1.437,50 ( gg. 25 al 50%) ed euro 718,75 (gg. 25 al 25%); nonché la somma di euro 5.501,00 per danno non patrimoniale, comprensiva del danno biologico, riconosciuto nella misura del 4%, e dell'aumento del 25% per la sofferenza soggettiva;
e così la complessiva somma di euro 10.733,50, oltre l'importo di euro 322,46 a titolo danno patrimoniale per spese mediche documentate, per un totale di euro 11.055,96.
Dall'importo così determinato va sottratta la somma di euro 1.000,00 già corrisposta a
, a titolo di provvisionale, con la sentenza penale di condanna degli Persona_1 imputati.
Pertanto, l'importo risarcitorio spettante a va ridotto alla complessiva Persona_1 somma di euro 10.055,96.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, la somma sopra determinata va aumentata, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro (06.09.2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
8.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria sollevata da parte convenuta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato;
termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass. ord. n. 11190/2022; Cass. ord. n. 28456/2017; Cas. sent. n. 10536/2014).
Tale orientamento trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, in relazione all'effetto interruttivo- sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile compiuto mediante
9 la costituzione di parte civile (cfr. Cass. n. 8348/2013).
Nella fattispecie in esame, la sentenza di appello è divenuta irrevocabile dal 22.04.2022 (cfr. all. 3 atto di citazione) e pertanto alla data di instaurazione del presente giudizio non era ancora decorso il termine prescrizionale ordinario.
9.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti, così come liquidate in dispositivo, secondo il
DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede nella causa civile in epigrafe:
- accoglie la domanda proposta da in proprio, e per l'effetto, condanna i Parte_1 convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento, del complessivo importo di euro 7.748,39, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- accoglie la domanda proposta da , e , quali Parte_1 Persona_2 Parte_2 eredi legittimi del de cuius , e per l'effetto condanna i convenuti, in Persona_1 solido, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento, della complessiva somma di euro 10.055,96, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attorea le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.566,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 3.302.00 per compensi, comprensivo dell'aumento del 30% (art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e successive modifiche), oltre al rimborso delle spese generali, C.P.A. ed I.V. A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto anticipato da parte attorea a tale titolo.
10 Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 05.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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