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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2234/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice dott. Antonio Contini Giudice relatore riuniti in camera di consiglio il 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2019 al numero 2234, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Terni Parte_1 C.F._1
(TR), via dei Priori n. 14, presso l'avv. Leonardo Capri che lo assiste e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Perugia (PG), via degli Offici n. 14, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia che la assiste e difende per legge;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DI
(C.F.: ), domiciliato ex lege in Perugia Controparte_2 P.IVA_2
(PG), via degli Offici n. 14, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia che lo assiste e difende per legge;
INTERVENTORE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
INTERVENTORE EX LEGE avente ad oggetto: querela di falso;
Sulle seguenti conclusioni:
PER L'ATTORE
Come da verbale di udienza e dunque come da citazione,
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito … accertare e dichiarare la falsità dei seguenti verbali_ - verbale n.
0966190 del 7.7.2016; - verbale n. 0966191 del 7.7.2016 levati e redatti dai carabinieri di Giove
(TR); con vittoria di spese e compensi anche della fase innanzi al Tribunale di Terni giusto quanto motivato al punto 1 del presente atto.”
PER LA CONVENUTA CP_3
“Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE, in tesi dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Amm.ne intimata e l'inammissibilità dell'atto di riassunzione, e comunque ritenere inammissibile e infondata la domanda di riforma della decisione del Tribunale di Terni in ordine alla liquidazione delle spese della fase colà svoltasi, con vittoria di spese e anche ex art. 96 c.p.c., quanto a detto capo di domanda, in subordine respingere ogni avversa domanda, in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
“Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE, in tesi dichiarare l'estinzione della lite, in subordine l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e/o la sua nullità, e comunque ogni avversa domanda, in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Perugia, Parte_1 ha domandato accertarsi la falsità di due verbali di contestazione di illecito amministrativo, redatti dai Carabinieri della Stazione di Giove (TR) (e segnatamente dei verbali nn. 0966190
e 0966191, entrambi elevati in data 07.07.2016).
L'attore ha esposto di aver adito il Giudice di Pace di Terni al fine di vedere annullati i predetti verbali e, nell'ambito di detto procedimento, di aver sollevato incidentalmente querela di falso come da dichiarazione a verbale dell'udienza del 12.02.2018. Il Giudice di
Pace, ritenuta rilevante la questione, ha sospeso il procedimento con ordinanza del
12.02.2018, assegnando termine di 90 gg per l'introduzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Terni. Incardinato il procedimento, il Tribunale di Terni, accogliendo l'eccezione sollevata dall' ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di CP_4
Perugia, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite.
Come detto, l'odierno attore per querela riassumeva il procedimento dinanzi questo
Ufficio ed esponeva in punto di fatto che alle ore 20,00 circa del 07.07.2016 si recava presso l'abitazione della ex coniuge sita in Giove (TR), Voc. Selve n. 14/B, conducendo il motociclo BMW 9600 Sport con targa estera “RA10E” e recante esposta la targa provvisoria “X1922279”. Giunto nel luogo indicato, l'attore asserisce di essere stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Giove (TR) i quali gli hanno contestato la violazione dell'art. 171 cod. strada (verbale n. 0966190), in quanto circolava sulla SP31 alle non indossando il casco protettivo, e la violazione dell'art. 180 cod. strada (verbale n.
0966191), in quando circolava sprovvisto della carta di circolazione.
Espone dunque l'attore che i verbali sarebbero affetti da falsità perché (v. in particolare pag. 7 della citazione in riassunzione): a) la redazione dei verbali di contestazione sarebbe avvenuta in Voc. Selve, Giove (TR) e non presso la SP31; b) l'accertamento sarebbe avvenuto in orario diverso rispetto a quello riportato nel verbale di contestazione, che indica l'orario delle 19,40; c) all'arrivo presso l'abitazione di Voc. Selve, egli indossava regolarmente in casco protettivo, come riconosciuto da e Controparte_5 Controparte_6 audite come testimoni nel diverso procedimento per l'annullamento dei verbali.
Domandava quindi l'accertamento delle descritte falsità, preliminarmente domandando altresì la riforma della sentenza del Tribunale di Terni (declinatoria di competenza in favore di questo Ufficio) quanto al capo delle spese di lite, nel senso della compensazione delle stesse.
2. – Con comparsa del 23 settembre 2019, si è costituito in giudizio l Controparte_1 con il ,
[...] Controparte_7 contestando le allegazioni attoree.
La difesa pubblica ha sostenuto l'inammissibilità della citazione in quanto nella forma di una riassunzione di un processo introdotto dinanzi al Giudice di Pace, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva dell' , per essere il verbale Controparte_1 redatto dai Carabinieri, incardinati presso il . Controparte_2
Ha poi assunto l'inammissibilità della domanda di riforma del capo di sentenza del
Tribunale di Terni in ordine alle spese di lite, sostenendo che detta decisione fosse impugnabile con regolamento di competenza e, in ogni caso, non riformabile da giudice pari ordinato rispetto a quello che l'aveva adottata.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della querela di falso, ricostruendo la vicenda secondo la propria ricostruzione ed evidenziando come per un verso l'assenza di ogni dichiarazione dell'interessato nella contingenza dei fatti, e per altro verso la conferma dello stesso quanto alla circostanza della assenza della carta di circolazione – unitamente, infine, alla stessa conformazione dei luoghi – rendessero evidente l'assenza di alcuna discrasia nei verbali censurati di falso.
In conclusione, la parte ha chiesto respingersi le avverse domande in quanto infondate.
3. – Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del Controparte_2
si è costituita l'amministrazione intimata con il ministero dell'Avvocatura
[...] distrettuale dello Stato, ribadendo le difese svolte e segnatamente sostenendo per un verso l'inammissibilità della riassunzione in quanto riferita ad un processo dinanzi al Giudice di
Pace, e per altro verso l'estinzione del procedimento in quanto non riassunto nel termine di tre mesi corrente dalla sentenza del Tribunale di Terni.
Nel merito ha ribadito l'infondatezza della querela per le ragioni già espresse con le difese in favore dell' . Controparte_1
4. – Con ordinanza del 22 marzo 2022, respinte le istanze istruttorie in quanto non necessarie al fine di decidere, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'esito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo la stessa è stata quindi chiamata all'udienza dell'11 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. I procuratori delle parti hanno quindi concluso come in intestazione e la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c. 1 c.p.c.; solo parte attrice per querela ha depositato la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Quanto alle questioni preliminari esposte dall'avvocatura pubblica giova osservare quanto segue.
In primo luogo è infondata la questione della assunta inammissibilità della domanda per essere la stessa nella forma della riassunzione di un giudizio introdotto dinanzi al Giudice di
Pace: è infatti del tutto evidente che l'odierno procedimento costituisce riassunzione del procedimento innanzi al Tribunale di Terni, che ebbe a declinare la competenza in favore di questo Ufficio, sicchè correttamente l'attore ha proceduto alla riassunzione. Sotto altro profilo, se ci si intendeva riferire alla circostanza che già la citazione dinanzi al Tribunale di Terni era formata in termini di “riassunzione” non può ritenersi che da detta erronea qualificazione possano discendere conseguenze invalidanti per la domanda nel suo complesso. L'atto, pur impropriamente denominato, ha comunque raggiunto il proprio scopo senza pregiudizio del contraddittorio, ed esprime certamente una querela di falso promossa in via incidentale, sicchè chiaramente la domanda giudiziale non è inammissibile.
In secondo luogo è infondata anche la questione della estinzione del giudizio da riassumere (questa volta con la corretta indicazione che si tratta del processo dinanzi al
Tribunale di Terni) perché parte di quel giudizio – che dunque prosegue a seguito della riassunzione – era l (che ebbe a spiegare l'eccezione di Controparte_1 incompetenza) e dunque il procedimento è stato validamente riassunto nei suoi confronti, salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti del corretto legittimato passivo.
È invece fondata la questione del difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
, sollevata dall'avvocatura distrettuale già nel procedimento innanzi al
[...]
Tribunale di Terni, posto che i militari operanti sono incardinati presso il Controparte_2
, e dunque – fermo che anche il procedimento di opposizione dinanzi al Giudice di
[...]
Pace è inteso all'annullamento dei verbali da questi formati – la querela di falso deve essere diretta nei confronti del (V. quanto al principio espresso in ordine Controparte_2 all'opposizione al verbale di contestazione, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2017, n. 7308; Cass. civ., Sez. II, 6 aprile 2009, n. 8249; Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2007, n. 17189). In applicazione dell'art. 4 della legge 260 del 1958 si è quindi provveduto, su eccezione di parte, ad ordinare la rinnovazione nei confronti della corretta articolazione dell'autorità amministrativa.
Deve dunque dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1 evocato in giudizio.
[...]
6. – E' poi inammissibile la domanda di riforma del capo di governo delle spese della sentenza resa dal Tribunale di Terni e declinatoria della competenza, come formulata dall'odierno attore per querela. Deve infatti osservarsi che nei confronti di detta sentenza è stata prestata acquiescenza, ed anzi la stessa è stata eseguita con la riassunzione dinanzi al
Tribunale indicato competente e, in ogni caso, avverso detta sentenza era esperibile – anche con riferimento al capo delle spese - il rimedio dell'appello (Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 2024, n. 23253), che non risulta proposto, sicchè la domanda formulata in questo procedimento è inammissibile, formando quella decisione cosa giudicata.
7. – Venendo dunque al merito della querela la stessa è infondata, perché non sussiste alcuna falsità già sul piano della prospettazione.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, i verbali oggetto del presente giudizio sarebbero caratterizzati da falsità in relazione a tre profili: il luogo e l'orario in cui essi sono stati redatti, la circostanza che il presunto trasgressore circolava senza il casco protettivo, e l'omissione, nei verbali, di elementi di giustificazione per le predette difformità.
Sintetizzando gli elementi integranti il falso, l'attore afferma che “la contestazione con redazione dei verbali non è avvenuta in Giove, presso la SP 31, ma presso l'abitazione della sig.ra
[...]
in Voc. Selve”, ossia presso il medesimo luogo di redazione riportato sia nel verbale CP_5
n. 713719028 (serie 2014 n. 0966190) sia nel verbale n. 713719126 (serie 2016 n. 0966191)
(cfr. docc. 1 e 2 – Costituzione I grado – Comparsa di Costituzione UTG di Terni).
Questione diversa è il luogo di accertamento, ossia la SP31 in Giove (TR) dove i militari hanno rilevato in concreto la violazione, in ogni caso puntualmente riportato nel verbale.
Dunque sul punto è evidente che la denunciata falsità non sussiste, perchè il verbale riporta esattamente quanto espone l'attore, essendo formato in vocabolo Selve.
Continua l'attore sostenendo che “l'accertamento è avvenuto in orario differente rispetto a quello riportato nel verbale relativo all'accertamento (ore 19,40)”. Questa doglianza non appare di facile comprensione;
non si comprende, cioè, se l'attore contesta che l'accertamento sia avvenuto alle ore 19,40 – circostanza che, invero, risulta del tutto compatibile con l'affermazione dallo stesso fatta sul suo arrivo presso l'abitazione di Voc. Selve alle ore 20,00 – o se, ancora una volta, la parte contesti il differimento temporale tra l'accertamento, avvenuto alle 19,40, e la verbalizzazione. Ad ogni buon conto, la contestazione difetta di specificità, e comunque, non appare diretta a contestare la veridicità dei verbali quanto più a sindacare l'effettiva “tempestività” della contestazione, profilo che, tuttavia, esula dall'ambito di giudizio della querela di falso.
Del resto, il verbale, del tutto chiaramente afferma che la verbalizzazione è avvenuta all'orario indicato, non che il fatto – ovviamente e chiaramente precedente – è avvenuto all'orario della verbalizzazione, ed anzi, in modo del tutto congruente con quanto riferito dall'attore per querela espone che il fatto oggetto della sanzione è avvenuto alle 19:40.
Anche in questo caso, cioè, il verbale riporta esattamente quanto afferma l'attore. L'attore contesta poi la veridicità del verbale n. 713719028 (serie 2014 n. 0966190) in quanto “il giungeva presso l'abitazione della in Voc. Selve indossando Parte_1 CP_5 regolarmente il casco protettivo (diversamente da quanto verbalizzato)”. Ebbene, la ricostruzione proposta non confligge in alcun modo con quanto verbalizzato dai militari che, infatti, hanno accertato: “Ha violato le norme del Codice della Strada […] di cui agli articoli: 171, c. 1-2-3 conducente circolava alla guida del motociclo MBW c600 sport […]. Infrazione accertata in data
7/7/2016 ore 19,40 circa in Giove SP 31”. Il verbale nulla dice in merito al fatto che l'attore indossasse il casco all'arrivo presso l'abitazione in Voc. Selve, ma riporta la circostanza che non lo faceva mentre conduceva il veicolo nella SP31, circostanze indubbiamente compatibili tra loro, sicchè anche sotto questo profilo non sussiste la falsità denunciata.
In merito, infine, all'assenza di puntuale indicazione delle ragioni per le difformità tra luogo e orario di accertamento e di verbalizzazione, si osserva, ancora una volta, che si tratta di questione estranea all'ambito di valutazione della querela di falso in quanto non postula alcuna falsità dei verbali medesimi.
Ne deriva, evidentemente, che la querela è infondata nel merito.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in dispositivo ex
D.M. 55/2014, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio. In ragione del principio di unità del bilancio dello Stato e dell'identità dell'organo della difesa pubblica, le spese sono liquidate in solo favore del (minimi:
3.809 euro;
massimi: Controparte_2
21.155).
9. – Al rigetto della querela consegue la condanna del querelante alla pena pecuniaria di cui all'art. 226 co 1 cod. proc. civ.; al riguardo, tenuto conto della natura delle asserzione di falso, evidentemente sganciate da una adeguata disamina della corrispondenza tra quanto affermato e quanto contenuto nel verbale, stima equo il Tribunale applicare la pena nella misura massima di euro 20.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la querela di falso;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva, quanto alla querela di falso, dell'
[...]
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
, che liquida in misura di euro 4.000 spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
[...] - condanna alla pena pecuniaria di euro 20; Parte_1
Così deciso in Perugia il 20 ottobre 2025
Il giudice rel. est. Il presidente dott. Antonio Contini dott. Andrea Ausili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice dott. Antonio Contini Giudice relatore riuniti in camera di consiglio il 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2019 al numero 2234, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Terni Parte_1 C.F._1
(TR), via dei Priori n. 14, presso l'avv. Leonardo Capri che lo assiste e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Perugia (PG), via degli Offici n. 14, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia che la assiste e difende per legge;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DI
(C.F.: ), domiciliato ex lege in Perugia Controparte_2 P.IVA_2
(PG), via degli Offici n. 14, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia che lo assiste e difende per legge;
INTERVENTORE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
INTERVENTORE EX LEGE avente ad oggetto: querela di falso;
Sulle seguenti conclusioni:
PER L'ATTORE
Come da verbale di udienza e dunque come da citazione,
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito … accertare e dichiarare la falsità dei seguenti verbali_ - verbale n.
0966190 del 7.7.2016; - verbale n. 0966191 del 7.7.2016 levati e redatti dai carabinieri di Giove
(TR); con vittoria di spese e compensi anche della fase innanzi al Tribunale di Terni giusto quanto motivato al punto 1 del presente atto.”
PER LA CONVENUTA CP_3
“Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE, in tesi dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Amm.ne intimata e l'inammissibilità dell'atto di riassunzione, e comunque ritenere inammissibile e infondata la domanda di riforma della decisione del Tribunale di Terni in ordine alla liquidazione delle spese della fase colà svoltasi, con vittoria di spese e anche ex art. 96 c.p.c., quanto a detto capo di domanda, in subordine respingere ogni avversa domanda, in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
“Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE, in tesi dichiarare l'estinzione della lite, in subordine l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e/o la sua nullità, e comunque ogni avversa domanda, in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Perugia, Parte_1 ha domandato accertarsi la falsità di due verbali di contestazione di illecito amministrativo, redatti dai Carabinieri della Stazione di Giove (TR) (e segnatamente dei verbali nn. 0966190
e 0966191, entrambi elevati in data 07.07.2016).
L'attore ha esposto di aver adito il Giudice di Pace di Terni al fine di vedere annullati i predetti verbali e, nell'ambito di detto procedimento, di aver sollevato incidentalmente querela di falso come da dichiarazione a verbale dell'udienza del 12.02.2018. Il Giudice di
Pace, ritenuta rilevante la questione, ha sospeso il procedimento con ordinanza del
12.02.2018, assegnando termine di 90 gg per l'introduzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Terni. Incardinato il procedimento, il Tribunale di Terni, accogliendo l'eccezione sollevata dall' ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di CP_4
Perugia, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite.
Come detto, l'odierno attore per querela riassumeva il procedimento dinanzi questo
Ufficio ed esponeva in punto di fatto che alle ore 20,00 circa del 07.07.2016 si recava presso l'abitazione della ex coniuge sita in Giove (TR), Voc. Selve n. 14/B, conducendo il motociclo BMW 9600 Sport con targa estera “RA10E” e recante esposta la targa provvisoria “X1922279”. Giunto nel luogo indicato, l'attore asserisce di essere stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Giove (TR) i quali gli hanno contestato la violazione dell'art. 171 cod. strada (verbale n. 0966190), in quanto circolava sulla SP31 alle non indossando il casco protettivo, e la violazione dell'art. 180 cod. strada (verbale n.
0966191), in quando circolava sprovvisto della carta di circolazione.
Espone dunque l'attore che i verbali sarebbero affetti da falsità perché (v. in particolare pag. 7 della citazione in riassunzione): a) la redazione dei verbali di contestazione sarebbe avvenuta in Voc. Selve, Giove (TR) e non presso la SP31; b) l'accertamento sarebbe avvenuto in orario diverso rispetto a quello riportato nel verbale di contestazione, che indica l'orario delle 19,40; c) all'arrivo presso l'abitazione di Voc. Selve, egli indossava regolarmente in casco protettivo, come riconosciuto da e Controparte_5 Controparte_6 audite come testimoni nel diverso procedimento per l'annullamento dei verbali.
Domandava quindi l'accertamento delle descritte falsità, preliminarmente domandando altresì la riforma della sentenza del Tribunale di Terni (declinatoria di competenza in favore di questo Ufficio) quanto al capo delle spese di lite, nel senso della compensazione delle stesse.
2. – Con comparsa del 23 settembre 2019, si è costituito in giudizio l Controparte_1 con il ,
[...] Controparte_7 contestando le allegazioni attoree.
La difesa pubblica ha sostenuto l'inammissibilità della citazione in quanto nella forma di una riassunzione di un processo introdotto dinanzi al Giudice di Pace, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva dell' , per essere il verbale Controparte_1 redatto dai Carabinieri, incardinati presso il . Controparte_2
Ha poi assunto l'inammissibilità della domanda di riforma del capo di sentenza del
Tribunale di Terni in ordine alle spese di lite, sostenendo che detta decisione fosse impugnabile con regolamento di competenza e, in ogni caso, non riformabile da giudice pari ordinato rispetto a quello che l'aveva adottata.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della querela di falso, ricostruendo la vicenda secondo la propria ricostruzione ed evidenziando come per un verso l'assenza di ogni dichiarazione dell'interessato nella contingenza dei fatti, e per altro verso la conferma dello stesso quanto alla circostanza della assenza della carta di circolazione – unitamente, infine, alla stessa conformazione dei luoghi – rendessero evidente l'assenza di alcuna discrasia nei verbali censurati di falso.
In conclusione, la parte ha chiesto respingersi le avverse domande in quanto infondate.
3. – Disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del Controparte_2
si è costituita l'amministrazione intimata con il ministero dell'Avvocatura
[...] distrettuale dello Stato, ribadendo le difese svolte e segnatamente sostenendo per un verso l'inammissibilità della riassunzione in quanto riferita ad un processo dinanzi al Giudice di
Pace, e per altro verso l'estinzione del procedimento in quanto non riassunto nel termine di tre mesi corrente dalla sentenza del Tribunale di Terni.
Nel merito ha ribadito l'infondatezza della querela per le ragioni già espresse con le difese in favore dell' . Controparte_1
4. – Con ordinanza del 22 marzo 2022, respinte le istanze istruttorie in quanto non necessarie al fine di decidere, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'esito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo la stessa è stata quindi chiamata all'udienza dell'11 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. I procuratori delle parti hanno quindi concluso come in intestazione e la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c. 1 c.p.c.; solo parte attrice per querela ha depositato la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Quanto alle questioni preliminari esposte dall'avvocatura pubblica giova osservare quanto segue.
In primo luogo è infondata la questione della assunta inammissibilità della domanda per essere la stessa nella forma della riassunzione di un giudizio introdotto dinanzi al Giudice di
Pace: è infatti del tutto evidente che l'odierno procedimento costituisce riassunzione del procedimento innanzi al Tribunale di Terni, che ebbe a declinare la competenza in favore di questo Ufficio, sicchè correttamente l'attore ha proceduto alla riassunzione. Sotto altro profilo, se ci si intendeva riferire alla circostanza che già la citazione dinanzi al Tribunale di Terni era formata in termini di “riassunzione” non può ritenersi che da detta erronea qualificazione possano discendere conseguenze invalidanti per la domanda nel suo complesso. L'atto, pur impropriamente denominato, ha comunque raggiunto il proprio scopo senza pregiudizio del contraddittorio, ed esprime certamente una querela di falso promossa in via incidentale, sicchè chiaramente la domanda giudiziale non è inammissibile.
In secondo luogo è infondata anche la questione della estinzione del giudizio da riassumere (questa volta con la corretta indicazione che si tratta del processo dinanzi al
Tribunale di Terni) perché parte di quel giudizio – che dunque prosegue a seguito della riassunzione – era l (che ebbe a spiegare l'eccezione di Controparte_1 incompetenza) e dunque il procedimento è stato validamente riassunto nei suoi confronti, salva la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti del corretto legittimato passivo.
È invece fondata la questione del difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
, sollevata dall'avvocatura distrettuale già nel procedimento innanzi al
[...]
Tribunale di Terni, posto che i militari operanti sono incardinati presso il Controparte_2
, e dunque – fermo che anche il procedimento di opposizione dinanzi al Giudice di
[...]
Pace è inteso all'annullamento dei verbali da questi formati – la querela di falso deve essere diretta nei confronti del (V. quanto al principio espresso in ordine Controparte_2 all'opposizione al verbale di contestazione, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2017, n. 7308; Cass. civ., Sez. II, 6 aprile 2009, n. 8249; Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2007, n. 17189). In applicazione dell'art. 4 della legge 260 del 1958 si è quindi provveduto, su eccezione di parte, ad ordinare la rinnovazione nei confronti della corretta articolazione dell'autorità amministrativa.
Deve dunque dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1 evocato in giudizio.
[...]
6. – E' poi inammissibile la domanda di riforma del capo di governo delle spese della sentenza resa dal Tribunale di Terni e declinatoria della competenza, come formulata dall'odierno attore per querela. Deve infatti osservarsi che nei confronti di detta sentenza è stata prestata acquiescenza, ed anzi la stessa è stata eseguita con la riassunzione dinanzi al
Tribunale indicato competente e, in ogni caso, avverso detta sentenza era esperibile – anche con riferimento al capo delle spese - il rimedio dell'appello (Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 2024, n. 23253), che non risulta proposto, sicchè la domanda formulata in questo procedimento è inammissibile, formando quella decisione cosa giudicata.
7. – Venendo dunque al merito della querela la stessa è infondata, perché non sussiste alcuna falsità già sul piano della prospettazione.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, i verbali oggetto del presente giudizio sarebbero caratterizzati da falsità in relazione a tre profili: il luogo e l'orario in cui essi sono stati redatti, la circostanza che il presunto trasgressore circolava senza il casco protettivo, e l'omissione, nei verbali, di elementi di giustificazione per le predette difformità.
Sintetizzando gli elementi integranti il falso, l'attore afferma che “la contestazione con redazione dei verbali non è avvenuta in Giove, presso la SP 31, ma presso l'abitazione della sig.ra
[...]
in Voc. Selve”, ossia presso il medesimo luogo di redazione riportato sia nel verbale CP_5
n. 713719028 (serie 2014 n. 0966190) sia nel verbale n. 713719126 (serie 2016 n. 0966191)
(cfr. docc. 1 e 2 – Costituzione I grado – Comparsa di Costituzione UTG di Terni).
Questione diversa è il luogo di accertamento, ossia la SP31 in Giove (TR) dove i militari hanno rilevato in concreto la violazione, in ogni caso puntualmente riportato nel verbale.
Dunque sul punto è evidente che la denunciata falsità non sussiste, perchè il verbale riporta esattamente quanto espone l'attore, essendo formato in vocabolo Selve.
Continua l'attore sostenendo che “l'accertamento è avvenuto in orario differente rispetto a quello riportato nel verbale relativo all'accertamento (ore 19,40)”. Questa doglianza non appare di facile comprensione;
non si comprende, cioè, se l'attore contesta che l'accertamento sia avvenuto alle ore 19,40 – circostanza che, invero, risulta del tutto compatibile con l'affermazione dallo stesso fatta sul suo arrivo presso l'abitazione di Voc. Selve alle ore 20,00 – o se, ancora una volta, la parte contesti il differimento temporale tra l'accertamento, avvenuto alle 19,40, e la verbalizzazione. Ad ogni buon conto, la contestazione difetta di specificità, e comunque, non appare diretta a contestare la veridicità dei verbali quanto più a sindacare l'effettiva “tempestività” della contestazione, profilo che, tuttavia, esula dall'ambito di giudizio della querela di falso.
Del resto, il verbale, del tutto chiaramente afferma che la verbalizzazione è avvenuta all'orario indicato, non che il fatto – ovviamente e chiaramente precedente – è avvenuto all'orario della verbalizzazione, ed anzi, in modo del tutto congruente con quanto riferito dall'attore per querela espone che il fatto oggetto della sanzione è avvenuto alle 19:40.
Anche in questo caso, cioè, il verbale riporta esattamente quanto afferma l'attore. L'attore contesta poi la veridicità del verbale n. 713719028 (serie 2014 n. 0966190) in quanto “il giungeva presso l'abitazione della in Voc. Selve indossando Parte_1 CP_5 regolarmente il casco protettivo (diversamente da quanto verbalizzato)”. Ebbene, la ricostruzione proposta non confligge in alcun modo con quanto verbalizzato dai militari che, infatti, hanno accertato: “Ha violato le norme del Codice della Strada […] di cui agli articoli: 171, c. 1-2-3 conducente circolava alla guida del motociclo MBW c600 sport […]. Infrazione accertata in data
7/7/2016 ore 19,40 circa in Giove SP 31”. Il verbale nulla dice in merito al fatto che l'attore indossasse il casco all'arrivo presso l'abitazione in Voc. Selve, ma riporta la circostanza che non lo faceva mentre conduceva il veicolo nella SP31, circostanze indubbiamente compatibili tra loro, sicchè anche sotto questo profilo non sussiste la falsità denunciata.
In merito, infine, all'assenza di puntuale indicazione delle ragioni per le difformità tra luogo e orario di accertamento e di verbalizzazione, si osserva, ancora una volta, che si tratta di questione estranea all'ambito di valutazione della querela di falso in quanto non postula alcuna falsità dei verbali medesimi.
Ne deriva, evidentemente, che la querela è infondata nel merito.
8. – Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in dispositivo ex
D.M. 55/2014, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio. In ragione del principio di unità del bilancio dello Stato e dell'identità dell'organo della difesa pubblica, le spese sono liquidate in solo favore del (minimi:
3.809 euro;
massimi: Controparte_2
21.155).
9. – Al rigetto della querela consegue la condanna del querelante alla pena pecuniaria di cui all'art. 226 co 1 cod. proc. civ.; al riguardo, tenuto conto della natura delle asserzione di falso, evidentemente sganciate da una adeguata disamina della corrispondenza tra quanto affermato e quanto contenuto nel verbale, stima equo il Tribunale applicare la pena nella misura massima di euro 20.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge la querela di falso;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva, quanto alla querela di falso, dell'
[...]
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
, che liquida in misura di euro 4.000 spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
[...] - condanna alla pena pecuniaria di euro 20; Parte_1
Così deciso in Perugia il 20 ottobre 2025
Il giudice rel. est. Il presidente dott. Antonio Contini dott. Andrea Ausili